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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/11/2025, n. 10220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10220 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
n. 2958/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
13 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. Mario Suriano Presidente relatore dott.ssa Grazia Bisogni Giudice dott. Mario De Simone Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2958 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: impugnazione ex art. 19ter d.lgs. 150\11 in materia di diniego di rilascio di permesso per protezione speciale, e vertente
TRA nato il [...] in [...], C.F. Parte_1
, rapp.to e difeso dall'avv.to Giovanna Carlotta Genito, presso il C.F._1
cui studio elettivamente domicilia, sito in Napoli, al Corso Vittorio Emanuele 440, in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli, con sede a Napoli, in via A. Diaz n. 11;
RESISTENTE pagina 1 di 6 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Questore della Provincia di Napoli, con decreto n. 393 del 17/11/2022, notificato il 15/1/2024, rigettava l'istanza presentata dal ricorrente l'1/10/2021 di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale, basandosi sul parere negativo espresso l'1/9/2022 dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Palermo.
Con ricorso depositato il 14/2/2024, il ricorrente si opponeva a tale decisione, censurandone il merito e affermando la sussistenza dei requisiti per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Chiedeva all'adito Tribunale di accertare il diritto alla protezione sussidiaria;
in via gradata, il diritto alla protezione speciale e in via ulteriormente subordinata, il diritto di asilo di cui all'art. 10 comma 3 Cost.
Il Collegio sospendeva l'efficacia esecutiva del decreto questorile in data 15/2/2024.
Il si costituiva in giudizio in data 5/3/2024, impugnando le Controparte_1
avverse richieste.
Il Collegio in data 23/3/2024 sospendeva l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, fissando innanzi al giudice adito l'udienza di trattazione del merito della causa per il giorno 12/2/2025, sostituendo la stessa con il deposito di note scritte di parte e fissando il termine perentorio del 12/2/2025 per il loro deposito.
Successivamente l'udienza veniva rinviata per la discussione orale al 21/1/2026, anticipata all'8/10/2025.
In detta udienza, compariva l'avvocato di parte attrice che chiedeva l'accoglimento della domanda, riportandosi alle note depositate relative al precario stato di salute del ricorrente, nonché circa le condizioni di vita in Italia.
All'esito della fase di merito, il giudice rimetteva al Collegio la decisione della causa.
In via preliminare, si rileva che il ricorrente, nel proporre il ricorso ha inserito, verosimilmente per mero errore materiale, una richiesta di accertamento del diritto alla protezione sussidiaria. Tuttavia, tale domanda non è scrutinabile vertendosi nell'ambito di rimedio di seconda istanza vincolata al procedimento amministrativo cui il richiedente ha pagina 2 di 6 dato avvio.
La fattispecie all'esame dell'adito giudice rientra nell'ambito applicativo dell'art. 19ter
d.lgs. 150\11, in quanto ha ad oggetto l'impugnazione del diniego della richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale.
All'istanza si applica il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 173\2020.
L'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato d-l 130 ha modificato nuovamente l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo «
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.».
Si prevede inoltre che “
1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il
Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.”
L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano». pagina 3 di 6 Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo
10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali).
I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta
“umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto- legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla
Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
Essi, invero, sono espressivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinchè egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001, n. 105; 8 luglio 2010, n. 249).
Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della pagina 4 di 6 (precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte
Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3
CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.
A questo proposito vale la pena ricordare la sentenza della CGUE C 163/17 che, richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3 in tema di unità Dublino, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU e dall'art. 4 della
Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011,
M.S.S. c. Belgio e Grecia, § da 252 a 263).
Con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo
Paese d'origine.
Venendo alla disamina del caso concreto, al ricorrente va riconosciuta la tutela pretese.
Egli ha prodotto vasta documentazione medica, allegata agli atti del giudizio, pagina 5 di 6 proveniente da istituti sanitari pubblici, che attesta una grave condizione di salute essendo stato riconosciuto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (cfr. attestati del SSN
SL ACERRA;
SL MONALDI) a seguito di politrauma subito in Italia in data
30/11/2020.
Egli presenta i “postumi di emorragia cerebrale post.traumatica in presenza di sintimatologia prefrontale”, con “notevole limitazione della funzione prefrontale”, risultando biognevole “di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani” (così la Commissione medica per l'accertamento dell'invalidtà civile della Pt_2
all'esito della visita del 14/03/2024).
[...]
Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorrente rientra espressamente nella categoria delle “persone vulnerabili”, prevista dall'art. 2, comma 1, lett. h-bis, d.lgs. 25 cit.
Tale situazione, generalmente considerata, integra l'inespellibilità del richiedente ai sensi dell'art. 19, comma 1.1. cit..
Né dagli atti sono emersi motivi ostativi di sicurezza nazionale o di ordine e di sicurezza pubblica che siano stati dedotti dalla p.a. o dal PM.
In merito alle spese processuali, nulla si provvede in quanto il ricorrente si è avvalso del beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Accoglie la domanda subordinata e, per l'effetto, riconosce al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex art. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008, come modificato dal d-l 130\2020, e dispone la trasmissione degli atti al Questore per quanto di competenza;
• nulla sulle spese
Si comunichi.
Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 6/11/2025
IL PRESIDENTE
Dott. Mario Suriano
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
13 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. Mario Suriano Presidente relatore dott.ssa Grazia Bisogni Giudice dott. Mario De Simone Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2958 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: impugnazione ex art. 19ter d.lgs. 150\11 in materia di diniego di rilascio di permesso per protezione speciale, e vertente
TRA nato il [...] in [...], C.F. Parte_1
, rapp.to e difeso dall'avv.to Giovanna Carlotta Genito, presso il C.F._1
cui studio elettivamente domicilia, sito in Napoli, al Corso Vittorio Emanuele 440, in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli, con sede a Napoli, in via A. Diaz n. 11;
RESISTENTE pagina 1 di 6 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Questore della Provincia di Napoli, con decreto n. 393 del 17/11/2022, notificato il 15/1/2024, rigettava l'istanza presentata dal ricorrente l'1/10/2021 di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale, basandosi sul parere negativo espresso l'1/9/2022 dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Palermo.
Con ricorso depositato il 14/2/2024, il ricorrente si opponeva a tale decisione, censurandone il merito e affermando la sussistenza dei requisiti per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Chiedeva all'adito Tribunale di accertare il diritto alla protezione sussidiaria;
in via gradata, il diritto alla protezione speciale e in via ulteriormente subordinata, il diritto di asilo di cui all'art. 10 comma 3 Cost.
Il Collegio sospendeva l'efficacia esecutiva del decreto questorile in data 15/2/2024.
Il si costituiva in giudizio in data 5/3/2024, impugnando le Controparte_1
avverse richieste.
Il Collegio in data 23/3/2024 sospendeva l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, fissando innanzi al giudice adito l'udienza di trattazione del merito della causa per il giorno 12/2/2025, sostituendo la stessa con il deposito di note scritte di parte e fissando il termine perentorio del 12/2/2025 per il loro deposito.
Successivamente l'udienza veniva rinviata per la discussione orale al 21/1/2026, anticipata all'8/10/2025.
In detta udienza, compariva l'avvocato di parte attrice che chiedeva l'accoglimento della domanda, riportandosi alle note depositate relative al precario stato di salute del ricorrente, nonché circa le condizioni di vita in Italia.
All'esito della fase di merito, il giudice rimetteva al Collegio la decisione della causa.
In via preliminare, si rileva che il ricorrente, nel proporre il ricorso ha inserito, verosimilmente per mero errore materiale, una richiesta di accertamento del diritto alla protezione sussidiaria. Tuttavia, tale domanda non è scrutinabile vertendosi nell'ambito di rimedio di seconda istanza vincolata al procedimento amministrativo cui il richiedente ha pagina 2 di 6 dato avvio.
La fattispecie all'esame dell'adito giudice rientra nell'ambito applicativo dell'art. 19ter
d.lgs. 150\11, in quanto ha ad oggetto l'impugnazione del diniego della richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale.
All'istanza si applica il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 173\2020.
L'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato d-l 130 ha modificato nuovamente l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo «
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.».
Si prevede inoltre che “
1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il
Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.”
L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano». pagina 3 di 6 Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo
10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali).
I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta
“umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto- legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla
Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
Essi, invero, sono espressivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinchè egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001, n. 105; 8 luglio 2010, n. 249).
Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della pagina 4 di 6 (precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte
Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3
CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.
A questo proposito vale la pena ricordare la sentenza della CGUE C 163/17 che, richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3 in tema di unità Dublino, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU e dall'art. 4 della
Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011,
M.S.S. c. Belgio e Grecia, § da 252 a 263).
Con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo
Paese d'origine.
Venendo alla disamina del caso concreto, al ricorrente va riconosciuta la tutela pretese.
Egli ha prodotto vasta documentazione medica, allegata agli atti del giudizio, pagina 5 di 6 proveniente da istituti sanitari pubblici, che attesta una grave condizione di salute essendo stato riconosciuto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (cfr. attestati del SSN
SL ACERRA;
SL MONALDI) a seguito di politrauma subito in Italia in data
30/11/2020.
Egli presenta i “postumi di emorragia cerebrale post.traumatica in presenza di sintimatologia prefrontale”, con “notevole limitazione della funzione prefrontale”, risultando biognevole “di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani” (così la Commissione medica per l'accertamento dell'invalidtà civile della Pt_2
all'esito della visita del 14/03/2024).
[...]
Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorrente rientra espressamente nella categoria delle “persone vulnerabili”, prevista dall'art. 2, comma 1, lett. h-bis, d.lgs. 25 cit.
Tale situazione, generalmente considerata, integra l'inespellibilità del richiedente ai sensi dell'art. 19, comma 1.1. cit..
Né dagli atti sono emersi motivi ostativi di sicurezza nazionale o di ordine e di sicurezza pubblica che siano stati dedotti dalla p.a. o dal PM.
In merito alle spese processuali, nulla si provvede in quanto il ricorrente si è avvalso del beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Accoglie la domanda subordinata e, per l'effetto, riconosce al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex art. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008, come modificato dal d-l 130\2020, e dispone la trasmissione degli atti al Questore per quanto di competenza;
• nulla sulle spese
Si comunichi.
Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 6/11/2025
IL PRESIDENTE
Dott. Mario Suriano
pagina 6 di 6