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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/12/2025, n. 7660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7660 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
così composta:
dr. Marianna D'AVINO Presidente
dr. Mariarosaria BUDETTA Consigliere
Avv. Paola CASTRIOTA SCANDERBEG Relatore
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al 2808 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione all'udienza cartolare del 8.5.2025 e vertente
TRA
( ) e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
, rappresentati e difesi dell'avv. che, ai sensi C.F._2 Parte_2
dell'art 86 cpc rappresenta e difende sé stessa, ed elettivamente domiciliati presso la sede del in Roma, Viale delle Milizie n. 9, in virtù di procura in calce CP_1
all'atto di appello,
Appellanti
CONTRO
1 (P. IVA: ), in persona del suo rapp.te legale pro- Controparte_2 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, giusta procura a margine della copia notificata dell'atto di citazione di primo grado, dagli Avv.ti Stefano Castaldo e Alberto Esposito
Appellata
OGGETTO: appello avverso sentenza n.4295/2019 del Tribunale di Roma, pubblicata il
25.2.2019.
FATTO
Con atto regolarmente notificato gli appellanti hanno impugnato la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Roma aveva rigettato la domanda risarcitoria da essi proposta in danno di avente ad oggetto i presunti danni subiti CP_2
a causa di asseriti inadempimenti della società convenuta nel corso della crociera del
22/31 Agosto 2013 con la nave COSTA FASCINOSA cui avevano partecipato.
Gli appellanti censuravano la sentenza per non aver correttamente valutato le prove testimoniali assunte e per non avere conseguentemente ritenuto rilevanti gli inadempimenti di relativamente a: la mancata separazione tra l'area CP_2
Co fumatori e quella non fumatori;
l'inattività per 4 giorni della piscina della per rottura del termostato;
la lunga fila dovuta affrontare per lo sbarco in Croazia
avvenuto con le “lancette” della nave anzicchè con l'approdo in banchina e per la onerosità del calciobalilla contrariamente a quanto indicato nel deplian pubblicitario.
Chiedevano, pertanto, la riforma della sentenza e la condanna di al CP_2
risarcimento dei danni patrimoniali e non, quantificati complessivamente in €.
5.170,00 (cinquemilacentosettanta//00) di cui euro 3.570,00 per danno patrimoniale ed € 1.600,00 per danno non patrimoniale da vacanza rovinata per entrambi gli attori e da carenza di informazioni ricevute, ovvero nella somma che il Giudice riterrà di giustizia anche ai sensi dell'art 1226 cc.
2 Con atto del 2.7.19, si costituiva , la quale rilevava l'inammissibilità CP_2
dell'appello ex art. 342 cpc e 348 cpc, nonché l'infondatezza nel merito e concludeva per il rigetto del gravame.
All'udienza cartolare dell'8.5.25, verificato il deposito di note di trattazione scritta, la causa veniva trattenuta a sentenza sulle conclusioni come precisate, con la concessione dei termini per il deposito di memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile prima che infondato e va disatteso per quanto di seguito esposto.
Nella configurazione assunta dal codice di rito dopo la riforma del 1990, l'appello non
è un mezzo con cui sottoporre ad altro giudice l'esame della causa, ma consiste in una revisio prioris istantiae fondata sulla denuncia di specifici vizi di ingiustizia o di nullità della sentenza impugnata;
sicchè l'appellante è tenuto a fornire la dimostrazione della fondatezza delle singole censure mosse ai singoli capi della sentenza il cui riesame è chiesto per ottenere la riforma del capo decisorio appellato.
Per questo sulla scorta del consolidato orientamento del S.C. (sent. Sez. Un. 16/2000;
n. 3033 del 2013, più di recente, n. 40606/2021) i motivi di appello devono rispettare il principio della specificità stabilito dall'art. 342 c.p.c. traducendosi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte nella sentenza impugnata e dirette ad incrinarne il fondamento logico-giuridico. Sul punto la giurisprudenza della Corte di legittimità ha chiarito che l'onere della specificazione dei motivi di appello non può ritenersi assolta mediante la mera riproposizione della domanda, poiché i motivi di gravame, per essere idonei a contrastare la motivazione della sentenza impugnata, devono accompagnare la parte volitiva, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, con una parte argomentativa che contrasti e confuti le ragioni addotte dal primo giudice.
3 I motivi qui formulati non censurano capi specifici della sentenza ma ripropongono l'originaria lettura dei fatti di causa già esaminati e superati dalla sentenza impugnata.
Ciò detto l'appello è infondato anche nel merito e va rigettato per i motivi di seguito riportati.
Nel merito, gli appellanti censurano la prima decisione, in quanto non avrebbe valutato correttamente la prova testimoniale e le risultanze istruttorie dalle quali emergerebbe l'inadempimento di rispetto al contratto stipulato. CP_2
Il rilievo è generico in quanto non indica con specificità le censure mosse alla sentenza né i dati che emergerebbero dalle prove assunte in giudizio capaci di sostenerle.
Invero dall'esame degli atti non si rilevano elementi di fatto ignorati dal primo giudice, che comprovino la gravità gli inadempimenti lamentati i quali, anche per come sono stati allegati, appaiono poco rilevanti ai fini della complessiva valutazione della corretta esecuzione del contratto.
Difatti, per ciò che concerne la lagnanza in ordine al mancato rispetto della normativa antifumo, la convenuta ha dedotto il perfetto rispetto della normativa CP_2
mediante la separazione della zona fumatori da quella non fumatori attraverso particolari areazioni;
sul punto, il teste escusso ha riferito che l'odore di fumo,
presente in contiguità della zona fumatori, non si avvertiva più allontanandosi da quella zona.
Co Come pure, la rottura del termostato della piscina della , riconosciuta da
[...]
, non può essere ritenuto inadempimento, attesa l'accidentalità e CP_2
l'imprevedibilità dell'incidente, peraltro tempestivamente riparato con un intervento di manutenzione straordinaria;
nonché la prova della esistenza di altri servizi assimilabili presenti sulla nave che hanno offerto ai clienti adeguati confort durante la permanenza a bordo.
4 Si aggiunga sia a proposito delle censure innanzi trattate che anche per le altre lagnanze, non vi sono prove dei danni subiti, né è stato documentato in alcun modo il particolare pregiudizio asseritamente derivato agli appellanti tanto da legittimare un'azione risarcitoria.
Né per dare maggior consistenza all'azione intrapresa, sono stati allegati reclami,
eventualmente proposti nell'immediato da altri clienti.
Tanto che il primo giudice ha dovuto constatare che: Il materiale probatorio non
consente, pertanto, di ritenere accertato un inadempimento della convenuta tale da
legittimare una richiesta di risarcimento del danno patrimoniale e del danno non
patrimoniale”.
Laddove, in tale sintetica disposizione il primo giudice ha correttamente voluto porre l'accento anche sulla rilevanza dei denunciati inadempimenti nell'ottica sinallagmatica del contratto. Rilevanza che, nel caso in esame, non viene riscontrata,
ma neppure allegata.
Per le considerazioni innanzi esposte la sentenza risulta ben motivata in ogni suo aspetto e va confermata con il rigetto dell'appello.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, detratta la fase istruttoria non esperita.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma quinta sezione civile, definitivamente pronunciando sugli appelli proposto da e , avverso la sentenza emessa dal Parte_1 Parte_2
Tribunale di Roma n. 4295/2019 a conferma della stessa così provvede:
- rigetta l'appello;
5 -condanna e , in solido, al pagamento delle spese del Parte_1 Parte_2
giudizio in favore di che liquida in €. 2.200, oltre rimborso spese Controparte_2
forfettarie, cnp e iva come per legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater
D.P.R.n.115/2002 per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato a carico delle
parti in causa.
Roma, 2.12.2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Avv. Paola Castriota Scanderbeg Dr. Marianna D'Avino
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