Art. 1.
Per la corresponsione di contributi sugli interessi, a favore degli istituti ed aziende di credito finanziatori delle operazioni di esportazioni con pagamento differito, previste dalla legge 28 febbraio 1967, n. 131 , e' assegnata al Mediocredito centrale la somma di 45 miliardi di lire ripartita come segue:
lire 10 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1968, 1969, 1970 e 1971;
lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1972.
La somma suddetta, e' corrisposta al Mediocredito centrale ad integrazione degli utili di esercizio destinati alla corresponsione di contributi sugli interessi e sara' tenuta dall'Istituto, fino all'impiego, in un conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato.
Per la corresponsione di contributi sugli interessi, a favore degli istituti ed aziende di credito finanziatori delle operazioni di esportazioni con pagamento differito, previste dalla legge 28 febbraio 1967, n. 131 , e' assegnata al Mediocredito centrale la somma di 45 miliardi di lire ripartita come segue:
lire 10 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1968, 1969, 1970 e 1971;
lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1972.
La somma suddetta, e' corrisposta al Mediocredito centrale ad integrazione degli utili di esercizio destinati alla corresponsione di contributi sugli interessi e sara' tenuta dall'Istituto, fino all'impiego, in un conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato.