Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 3956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3956 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, lette le note sostitutive dell'udienza del 20.05.2025, disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n. 3433/2024 avente ad oggetto: opposizione a cartella di pagamento;
TRA
(C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in RA NT (Na) alla via Calimera, n. 22/F, presso lo studio dell'avv.
Christian Iacono, che la rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Miguel Cervantes n.
55/16, presso lo studio dell'avv. Francesca Febbraro che la rappresenta e difende;
RESISTENTE
NONCHE'
(C.F.: Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente P.IVA_1 domiciliata in Castellammare di Stabia (Na) alla Via Amato n.4, presso lo studio dell'avv. Valeria Coppola che la rappresenta e difende;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER : dichiararsi cessata materia del contendere, con Parte_1
1
PER L dichiararsi cessata materia del Controparte_1 contendere, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite;
: dichiararsi Controparte_3 cessata materia del contendere, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite;
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 12.02.2024, deduceva di Parte_1 aver ricevuto, in data 24.01.2024, la notifica della cartella di pagamento n.
07120230127051768000, dell'importo di € 225,36, avente ad oggetto l'omesso versamento del contributo previdenziale integrativo ex art. 11 della legge n. 576/1980, relativo all'anno 2019.
Eccepiva la nullità della cartella di pagamento per omessa notificazione dell'atto presupposto e per difetto di motivazione.
Censurava, inoltre, l'applicazione degli interessi, in quanto non era stata indicata la modalità di calcolo.
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, l' e la Controparte_4 Controparte_3
per far accertare, previa sospensiva, l'illegittimità della cartella di
[...] pagamento n. 07120230127051768000, con vittoria delle spese di lite.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la Controparte_3 si costituiva tempestivamente in giudizio eccependo,
[...] preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva in riferimento ai vizi della procedura esattoriale essendone competente l'ente della riscossione.
Chiedeva, nel merito, il rigetto del ricorso;
in via subordinata, in caso di dichiarata nullità cartella di pagamento per ragioni formali, chiedeva l'accoglimento della domanda riconvenzionale formulata nei confronti del ricorrente, al fine di sentirlo condannare al pagamento della somma iscritta a ruolo pari ad € 225,35, oltre interessi ai sensi dell'art. 18 della legge n. 576/80. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Anche l' si costituiva tempestivamente in Controparte_4 giudizio eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva e l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. in quanto tardiva.
Chiedeva, nel merito, il rigetto del ricorso con condanna alle spese di lite.
Rigettata la richiesta di sospensiva, l'udienza del 20.05.2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
Acquisita la documentazione prodotta, lette le note in cui le parti chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere con statuizione sulle sole spese di lite, tenuto conto dell'avvenuto pagamento effettuato dalla ricorrente della somma oggetto della cartella impugnata, la causa veniva decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2 2. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999,
n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass.
18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n.
4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, la ricorrente ha pacificamente provveduto ad effettuare il pagamento della somma di € 234,86, comprensiva di interessi di mora e diritti di notifica (cfr. attestazione di pagamento allegato alle note del
3 24.03.2025) richiesta con la cartella in questione.
Pertanto, è cessata la materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, il loro interesse a proseguire il giudizio in uno con l'obbligo del giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia.
3. Residua la questione delle spese di lite.
Nel caso in esame, è pacifica la sussistenza del credito iscritto a ruolo ed è documentato che il pagamento sia avvento successivamente alla notifica della cartella di pagamento impugnata.
Tuttavia, tenuto conto della condotta della opponente e del limitato importo in questione, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• dichiara cessata la materia del contendere;
• compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 21.5.2025. Il Giudice del lavoro
dott. Roberto De Matteis
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