Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 19/12/2025, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00781/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00164/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 164 del 2025, proposto da
AN OS, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Cardile, Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli e IU Micali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Palmi - Sezione Lavoro n. 1110/2023, pubblicata il 12/10/2023, notificata il 3/12/2024 e passata in cosa giudicata;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il dott. IU NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Palmi, Seconda Lavoro, in accoglimento del ricorso, ha « Accertato il diritto della parte ricorrente di usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui per il periodo oggetto di domanda, condanna(ndo) il Ministero convenuto a mettere a disposizione della ricorrente l’importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico indicato in parte motiva, tramite Carta elettronica per l’aggiornamento e formazione del personale docente.» .
La sentenza è stata notificata al Ministero dell'Istruzione e del Merito ex art. 14 d.l. n. 669/1996 conv. in l. n. 30/1997 in data 3/12/2024 ed è passata in giudicato, come da attestazione del medesimo Tribunale di Reggio Calabria del 12/3/2025.
Non avendo il Ministero provveduto a darvi esecuzione, con atto notificato e depositato il 4/4/2025 la parte ricorrente ha agito per la sua integrale ottemperanza.
Per resistere al ricorso, si è costituito in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito, con atto di mera forma depositato il 24/11/2025.
Alla camera di consiglio del 3/12/2025 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
Il Tribunale dà atto come rispetto al titolo della cui ottemperanza si tratta – passato in giudicato e notificato ritualmente - sia decorso pure il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
La documentazione versata in atti e le difese svolte comprovano che a tutt’oggi l’amministrazione non ha provveduto a dare esecuzione al titolo azionato.
Il ricorso è, dunque, fondato e va accolto, e per l’effetto deve essere dichiarata l’inottemperanza del Ministero e delle Amministrazioni scolastiche periferiche resistenti, cui si assegna, per adempiere, il termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora Commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi (D.A.G.L.) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega ad un dirigente o ad un funzionario appartenente al medesimo Dipartimento, il quale, su istanza di parte ricorrente attestante il perdurante inadempimento, entro i sessanta giorni successivi darà corso al procedimento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Si delega fin d’ora il magistrato relatore a provvedere su eventuali richieste di proroga del termine come sopra concesso.
Una volta espletate tutte le operazioni, il Commissario ad acta invierà a questa Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, accoglie il ricorso e per l’effetto:
- ordina all’amministrazione, ex art. 112 e ss. c.p.a., di dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza in epigrafe menzionata mediante la messa a disposizione, in favore della parte ricorrente, dell'importo dovuto entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza;
- nomina sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, quale Commissario ad acta , il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi (D.A.G.L.) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, il quale provvederà secondo le modalità indicate in motivazione.
Condanna il Ministero resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 500,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore degli avvocati Antonio Cardile, Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli e IU Micali dichiaratisi antistataria.
Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente sentenza alle parti nonché al Commissario ad acta , Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi (D.A.G.L.) della Presidenza del Consiglio dei Ministri all’indirizzo pec protocollo.dagl@mailbox.governo.it.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TE NT, Presidente
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
IU NI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IU NI | TE NT |
IL SEGRETARIO