Art. 4.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quello di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quello di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.