Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/05/2025, n. 1121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1121 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO in persona della giudice dott.ssa Silvana Cirvilleri ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale contenente il dispositivo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione nella causa iscritta al RGL n. 4263/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. LAVANNA MARTA e dall'avv. Parte_1
INGEGNERI SILVIA
PARTE RICORRENTE contro titolare dell'omonima ditta individuale, rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. VERRECCHIA SIMONA
PARTE CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, premesso di aver lavorato alle dipendenze della parte convenuta dal
12 ottobre 2022 al 4 marzo 2024, data del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, chiedeva accertare e dichiarare il credito per retribuzioni arretrate, trasferta, preavviso e TFR pari a € 10.893,53 (di cui € 2.102,53 a titolo di TFR) o la miglior somma, anche maggiore, ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi sulle somme rivalutate dalle scadenze al saldo effettivo, e condannare l'impresa individuale convenuta al pagamento della predetta somma;
parte convenuta, premessa la disponibilità al pagamento della somma lorda di €
231,84, pari a netti € 157,21 a titolo di indennità di mancato (parziale) preavviso, chiedeva in via principale respingere le ulteriori richieste di pagamento, in via pagina 1 di 2
4.829,35, respingendo le ulteriori richieste;
in corso di causa parte ricorrente rinunciava alla domanda relativa alle trasferte, e limitava la domanda di condanna alla somma lorda di € 5.281,00, di cui € 1.842,53 a titolo di TFR (importo calcolato senza l'incidenza dell'indennità di trasferta); il ricorso è fondato;
la parte datoriale, sulla quale gravava il relativo onere, non forniva alcuna prova del pagamento delle retribuzioni indirette e differite richieste in ricorso, e deve pertanto essere condannata al pagamento dell'importo complessivo riportato in dispositivo;
le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;
la sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.;
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c.
- condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte ricorrente della somma lorda di € 5.281,00 (di cui € 1.842,53 lordi a titolo di TFR), oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 4.216,00 oltre rimb. 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore delle Avvocate antistatarie;
- sentenza esecutiva.
Così deciso in Torino, il 6 maggio 2025.
LA GIUDICE
dott.ssa Silvana CIRVILLERI
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