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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/06/2025, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 664/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Natalia Pala ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 664/2025 promossa da:
Parte_1
Con l'avv.ta SGOTTI LUCIANA
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
[...]
Con l'avv.ta FALVO FEDERICA
RESISTENTE
Avente ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI
Il procuratore del ricorrente conclude come da ricorso introduttivo.
Il procuratore del convenuto conclude come da memoria di costituzione e risposta.
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 618 bis c.p.c. depositato in data 21 marzo 2025 Parte_1 conveniva in giudizio opponendosi al precetto notificatogli in data 13 maggio 2025 CP_2 unitamente al decreto ingiuntivo n. 34/2025, emesso dal Tribunale di Brescia, sez. Lavoro, in data pagina 1 di 3 28 gennaio 2025 per un importo complessivamente pari a euro 90.229,33, comprensivi di spese legali, oltre interessi legali e rivalutazione.
Ha quindi eccepito la nullità dell'atto di precetto impugnato “in quanto contiene intimazione e formale precetto rivolti a identificato attraverso il riferimento a dati anagrafici non Parte_1 corrispondenti a quelli dell'odierno esponente: si legge infatti CF nato ad [...]_1
(NU) il 09.01.1955”.
Tanto premesso, ha chiesto accertarsi la nullità del precetto opposto e che l'istante non aveva diritto a procedere a esecuzione forzata.
Con vittoria delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio chiedendo l'integrale rigetto del ricorso per i motivi esposti in CP_2 comparsa.
All'udienza odierna, all'esito della discussione, la causa è stata discussa e decisa come da separata sentenza, di cui è stata data lettura in udienza, assenti le parti con il loro consenso, del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione.
*
Deve ritenersi la piena validità dell'atto di precetto opposto il quale, come risulta dall'esame della documentazione versata in atti (doc. 1 fasc. ) e come già dedotto da parte opposta, è stato CP_2 ritualmente notificato all'odierno opponente, unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo, al provvedimento emesso dal Tribunale di Brescia, e, ai fini della notifica, al certificato di residenza estratto dal Ministero dell'Interno.
Negli atti sopra menzionati risultano ripetutamente i corretti riferimenti anagrafici di
[...]
(in particolare codice fiscale, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza), di talché non Parte_1 risulta possibile fraintendere quale sia il reale destinatario della pretesa ingiunta e dell'attività esecutiva intrapresa con l'atto di precetto opposto in cui in più parti vengono sempre riportati i corretti dati anagrafici del Parte_1
Non si ravvisa, pertanto, alcuna violazione del disposto di cui all'art. 480 c.p.c. da parte di con conseguente rigetto del ricorso in opposizione promosso da CP_2 [...]
Parte_1
Le spese del processo seguono la soccombenza e vengono liquidate - avuto riguardo al valore della causa, al corrispondente scaglione di riferimento, all'assenza di attività istruttoria, con valori pagina 2 di 3 prossimi ai minimi - nella complessiva somma di euro 2.000,00 per compensi, oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
la Giudice del Tribunale di Brescia in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di , liquidate in CP_2 complessivi euro 2.000,00, per compensi, oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge.
Brescia, il 24/06/2025
La Giudice
Natalia Pala
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Natalia Pala ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 664/2025 promossa da:
Parte_1
Con l'avv.ta SGOTTI LUCIANA
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
[...]
Con l'avv.ta FALVO FEDERICA
RESISTENTE
Avente ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI
Il procuratore del ricorrente conclude come da ricorso introduttivo.
Il procuratore del convenuto conclude come da memoria di costituzione e risposta.
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 618 bis c.p.c. depositato in data 21 marzo 2025 Parte_1 conveniva in giudizio opponendosi al precetto notificatogli in data 13 maggio 2025 CP_2 unitamente al decreto ingiuntivo n. 34/2025, emesso dal Tribunale di Brescia, sez. Lavoro, in data pagina 1 di 3 28 gennaio 2025 per un importo complessivamente pari a euro 90.229,33, comprensivi di spese legali, oltre interessi legali e rivalutazione.
Ha quindi eccepito la nullità dell'atto di precetto impugnato “in quanto contiene intimazione e formale precetto rivolti a identificato attraverso il riferimento a dati anagrafici non Parte_1 corrispondenti a quelli dell'odierno esponente: si legge infatti CF nato ad [...]_1
(NU) il 09.01.1955”.
Tanto premesso, ha chiesto accertarsi la nullità del precetto opposto e che l'istante non aveva diritto a procedere a esecuzione forzata.
Con vittoria delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio chiedendo l'integrale rigetto del ricorso per i motivi esposti in CP_2 comparsa.
All'udienza odierna, all'esito della discussione, la causa è stata discussa e decisa come da separata sentenza, di cui è stata data lettura in udienza, assenti le parti con il loro consenso, del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione.
*
Deve ritenersi la piena validità dell'atto di precetto opposto il quale, come risulta dall'esame della documentazione versata in atti (doc. 1 fasc. ) e come già dedotto da parte opposta, è stato CP_2 ritualmente notificato all'odierno opponente, unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo, al provvedimento emesso dal Tribunale di Brescia, e, ai fini della notifica, al certificato di residenza estratto dal Ministero dell'Interno.
Negli atti sopra menzionati risultano ripetutamente i corretti riferimenti anagrafici di
[...]
(in particolare codice fiscale, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza), di talché non Parte_1 risulta possibile fraintendere quale sia il reale destinatario della pretesa ingiunta e dell'attività esecutiva intrapresa con l'atto di precetto opposto in cui in più parti vengono sempre riportati i corretti dati anagrafici del Parte_1
Non si ravvisa, pertanto, alcuna violazione del disposto di cui all'art. 480 c.p.c. da parte di con conseguente rigetto del ricorso in opposizione promosso da CP_2 [...]
Parte_1
Le spese del processo seguono la soccombenza e vengono liquidate - avuto riguardo al valore della causa, al corrispondente scaglione di riferimento, all'assenza di attività istruttoria, con valori pagina 2 di 3 prossimi ai minimi - nella complessiva somma di euro 2.000,00 per compensi, oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
la Giudice del Tribunale di Brescia in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di , liquidate in CP_2 complessivi euro 2.000,00, per compensi, oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge.
Brescia, il 24/06/2025
La Giudice
Natalia Pala
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