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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 24/10/2025, n. 1120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1120 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 378/2023
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127, comma 3, c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 378/2023 R.G.L., vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Gioiosa Ionica alla via Agliocani, n° 35, presso lo studio dell'avv. Fabio AN SI che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
ricorrente
CONTRO
(C.F. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1 del suo Presidente e rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli anche disgiuntamente dagli avvocati Massimiliano Minicucci e Dario Cosimo Adornato per procura generale alle liti del 23 Gennaio 2023 conferita dal Presidente dell' CP_1 Per_1
a rogito del Dr. Notaio in Fiumicino, Repertorio n.37590
[...] Persona_2
Raccolta 7131 con domicilio eletto presso l' in Locri Via Matteotti 48 CP_2 CP_1
resistente
Oggetto: opposizione avverso CP_3
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 01/02/2023, deduceva: - di aver Parte_1 iscritto ricorso n. RG. 3237/2021 al fine di ottenere, ex art. 445 bis c.p.c., l'accertamento del proprio stato di invalidità, previsto dall'art. 13 legge 30 marzo 71, n 118 e ss.; - che in data 28.09.2022 il CTU nominato, dott.ssa , depositava la consulenza tecnica Per_3 non riconoscendo il beneficio richiesto;
- che proponeva dichiarazione di dissenso contestando le conclusioni rassegnate dal CTU nel proprio elaborato in quanto viziate da diverse contraddizioni ed omissioni diagnostico valutative.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: « … in accoglimento del presente ricorso accertare che lo stato patologico della Sig.ra è Parte_1 tale da integrare i presupposti per il riconoscimento del proprio stato di invalidità, prevista dall'art. 13 legge 30 marzo 711, n 118 e ss e per l'effetto riconoscerne mediante sentenza il beneficio per come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio. Si chiede, altresì, l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di ATPO avente numero di RG. 3237/2021. Si chiede, inoltre, sin da ora il rinnovo della Consulenza
Tecnica d'Ufficio a seguito delle carenze sopra evidenziate relativamente a quella già depositata, con riserva di nominare proprio CTP nei termini di legge. Con vittoria di spese diritti ed onorari dell'intero procedimento ex art. 93 c.p.c.».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo l'infondatezza CP_1 della domanda stante l'assenza di specifici motivi di contestazione e concludendo per il rigetto del ricorso con conferma di quanto già accertato dal CTU in sede di ATP. Con provvedimento del 23.02.2025 venivano chiesti chiarimenti al CTU – dott.ssa
[...]
-, al fine di estendere ed integrare il raggio dell'indagine istruttoria tenuto conto Per_4 del quadro clinico già valutato nella precedente perizia e della documentazione successiva allegata in atti, onde verificare l'eventuale aggravamento e dunque la sussistenza del richiesto requisito sanitario.
In data 12.07.2024, stante il mancato deposito dei chiarimenti richiesti, veniva disposta la rinnovazione delle operazioni peritali nominando la dott.ssa . Persona_5
Con provvedimento del23.02.2025, è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma
2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
* * *
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento della sussistenza o meno del requisito sanitario con riferimento all'assegno mensile di assistenza ex art. 13 della legge 118/1971, in virtù del quale non è sufficiente che il soggetto risulti affetto da un certo numero di patologie anche gravi ma è necessario che l'incidenza delle stesse sia tale da determinare una riduzione della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74%.
Considerate le censure mosse all'elaborato peritale depositato dal CTU, dott.ssa
[...]
, la stessa veniva chiamata a chiarimenti, anche in considerazione della Per_4 produzione documentale di formazione successiva, onde verificare l'eventuale aggravamento e dunque la sussistenza del richiesto requisito sanitario.
A seguito del mancato deposito dei chiarimenti richiesti, veniva disposto il rinnovo delle operazioni peritali nominando a tal fine la dott.ssa . Persona_5
All'esito dell'attività peritale svolta dalla suddetta, in base alla documentazione medica in atti, la gravità del quadro clinico riportato dalla ricorrente, ha trovato riscontro.
In particolare, il CTU così si è espresso nella consulenza depositata: « Alla luce di quanto
Emerso dall'escussione della documentazione sanitaria disponibile in fascicolo, , integrata dalla raccolta anamnestica e dalla visita esperita, il c.t.u giunge alla conclusione che il ricorrente presenta un quadro franco di sindrome ansioso depressiva cronica;
- CARDIOPATIA ipertensiva complicata , - poliartrosi diffusa con severa limitazione segmentaria nei movimenti dal rachide in toto - sindrome dispeptica con steatosi epatica - vertigini di posizione -diabete insulino dipendente con complicanze da retinopatia diabetica. Considerazioni medico legali. Alla luce dei quesiti posti, il CTU ritiene la ricorrente, in considerazione alle mansioni lavorative svolte, e delle capacità professionali specifiche possedute, incapace a compiere qualunque attività lavorativa, sia con profitto che in regime di sicurezza. Lo stato ipertensivo, anch'esso datato, presenta uno scarso compenso pur in trattamento farmacologico, che, stante la storicità e la scarsa responsività alle terapie praticate, ha determinato un aumento della massa cardiaca, come componente compensativa, e la comparsa di cardiopatia ipertensiva. lo status poli artrosico interessante il rachide in toto, con manifestazioni evidenti sia a livello degli arti, che della colonna (cervicale e lombare), incidono gravemente sia sotto l'aspetto funzionale (peggioramento della sintomatologia dolorosa in seguito a movimentazione di carichi) sia sotto l'aspetto sintomatico stretto, con crisi algiche ricorrenti. A completamento, si sagnala il quadro dispeptico con stasi nonostante la colecistectomia, riscontrato, derivante da una terapia farmacologica che gia' in giovane eta' ne faceva uso,
e dalla steatosi epatica, secondaria a dislipidemia mista in trattamento statinico, con le conseguenze secondarie all'uso dei farmaci in oggetto”.
Alla luce di quanto accertato ha così concluso: “…pertanto il ctu conclude rispondendo ai requisiti del signor giudice la perizianda signora ha diritto Parte_1 all'assegno d'invalidita' civile art.13 legge n.118/1971in misura 75% a decorrenza dalla data di domanda 27.05.2021”.
Considerato quanto sopra, vista la documentazione prodotta in atti, le conclusioni rassegnate dal CTU, devono ritenersi condivisibili in quanto adeguatamente motivate, coerenti ed esaustive.
Vista l'accertata sussistenza del requisito sanitario di cui all'art. 13 L. 118/71 ovvero una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite, complessivamente considerate, sono liquidate come da dispositivo ai valori tariffari in ragione dell'assenza di questioni di fatto e/o di diritto di particolare complessità e sono poste a carico dell' , stante il riconoscimento del requisito dalla CP_1 data di presentazione della domanda amministrativa.
Per le medesime ragioni devono porsi a carico dell' anche le spese di CTU, che CP_1 sono liquidate, come da separati decreti, in favore della dott.ssa e della Persona_4 dott.ssa . Persona_5
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. ), Parte_1 C.F._1
R.G. n. 378/2023, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara Parte_1 invalida civile con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 75%
(art. 13 l. 118/71), con decorrenza dal 27.05.2021;
- condanna l' , in persona del L.R.P.T. alla refusione delle spese di lite in favore CP_1 della ricorrente liquidate in complessivi € 3.800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, oltre IVA e CPA come per legge, importo da distrarsi in favore del procuratore della ricorrente antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' in persona del le spese di CP_1 CP_4
C.T.U., come liquidate con separati decreti in favore della dott.ssa e della Persona_4 dott.ssa . Persona_5
Locri, 24.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 378/2023
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127, comma 3, c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 378/2023 R.G.L., vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Gioiosa Ionica alla via Agliocani, n° 35, presso lo studio dell'avv. Fabio AN SI che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
ricorrente
CONTRO
(C.F. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1 del suo Presidente e rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli anche disgiuntamente dagli avvocati Massimiliano Minicucci e Dario Cosimo Adornato per procura generale alle liti del 23 Gennaio 2023 conferita dal Presidente dell' CP_1 Per_1
a rogito del Dr. Notaio in Fiumicino, Repertorio n.37590
[...] Persona_2
Raccolta 7131 con domicilio eletto presso l' in Locri Via Matteotti 48 CP_2 CP_1
resistente
Oggetto: opposizione avverso CP_3
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 01/02/2023, deduceva: - di aver Parte_1 iscritto ricorso n. RG. 3237/2021 al fine di ottenere, ex art. 445 bis c.p.c., l'accertamento del proprio stato di invalidità, previsto dall'art. 13 legge 30 marzo 71, n 118 e ss.; - che in data 28.09.2022 il CTU nominato, dott.ssa , depositava la consulenza tecnica Per_3 non riconoscendo il beneficio richiesto;
- che proponeva dichiarazione di dissenso contestando le conclusioni rassegnate dal CTU nel proprio elaborato in quanto viziate da diverse contraddizioni ed omissioni diagnostico valutative.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: « … in accoglimento del presente ricorso accertare che lo stato patologico della Sig.ra è Parte_1 tale da integrare i presupposti per il riconoscimento del proprio stato di invalidità, prevista dall'art. 13 legge 30 marzo 711, n 118 e ss e per l'effetto riconoscerne mediante sentenza il beneficio per come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio. Si chiede, altresì, l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di ATPO avente numero di RG. 3237/2021. Si chiede, inoltre, sin da ora il rinnovo della Consulenza
Tecnica d'Ufficio a seguito delle carenze sopra evidenziate relativamente a quella già depositata, con riserva di nominare proprio CTP nei termini di legge. Con vittoria di spese diritti ed onorari dell'intero procedimento ex art. 93 c.p.c.».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo l'infondatezza CP_1 della domanda stante l'assenza di specifici motivi di contestazione e concludendo per il rigetto del ricorso con conferma di quanto già accertato dal CTU in sede di ATP. Con provvedimento del 23.02.2025 venivano chiesti chiarimenti al CTU – dott.ssa
[...]
-, al fine di estendere ed integrare il raggio dell'indagine istruttoria tenuto conto Per_4 del quadro clinico già valutato nella precedente perizia e della documentazione successiva allegata in atti, onde verificare l'eventuale aggravamento e dunque la sussistenza del richiesto requisito sanitario.
In data 12.07.2024, stante il mancato deposito dei chiarimenti richiesti, veniva disposta la rinnovazione delle operazioni peritali nominando la dott.ssa . Persona_5
Con provvedimento del23.02.2025, è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma
2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
* * *
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento della sussistenza o meno del requisito sanitario con riferimento all'assegno mensile di assistenza ex art. 13 della legge 118/1971, in virtù del quale non è sufficiente che il soggetto risulti affetto da un certo numero di patologie anche gravi ma è necessario che l'incidenza delle stesse sia tale da determinare una riduzione della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74%.
Considerate le censure mosse all'elaborato peritale depositato dal CTU, dott.ssa
[...]
, la stessa veniva chiamata a chiarimenti, anche in considerazione della Per_4 produzione documentale di formazione successiva, onde verificare l'eventuale aggravamento e dunque la sussistenza del richiesto requisito sanitario.
A seguito del mancato deposito dei chiarimenti richiesti, veniva disposto il rinnovo delle operazioni peritali nominando a tal fine la dott.ssa . Persona_5
All'esito dell'attività peritale svolta dalla suddetta, in base alla documentazione medica in atti, la gravità del quadro clinico riportato dalla ricorrente, ha trovato riscontro.
In particolare, il CTU così si è espresso nella consulenza depositata: « Alla luce di quanto
Emerso dall'escussione della documentazione sanitaria disponibile in fascicolo, , integrata dalla raccolta anamnestica e dalla visita esperita, il c.t.u giunge alla conclusione che il ricorrente presenta un quadro franco di sindrome ansioso depressiva cronica;
- CARDIOPATIA ipertensiva complicata , - poliartrosi diffusa con severa limitazione segmentaria nei movimenti dal rachide in toto - sindrome dispeptica con steatosi epatica - vertigini di posizione -diabete insulino dipendente con complicanze da retinopatia diabetica. Considerazioni medico legali. Alla luce dei quesiti posti, il CTU ritiene la ricorrente, in considerazione alle mansioni lavorative svolte, e delle capacità professionali specifiche possedute, incapace a compiere qualunque attività lavorativa, sia con profitto che in regime di sicurezza. Lo stato ipertensivo, anch'esso datato, presenta uno scarso compenso pur in trattamento farmacologico, che, stante la storicità e la scarsa responsività alle terapie praticate, ha determinato un aumento della massa cardiaca, come componente compensativa, e la comparsa di cardiopatia ipertensiva. lo status poli artrosico interessante il rachide in toto, con manifestazioni evidenti sia a livello degli arti, che della colonna (cervicale e lombare), incidono gravemente sia sotto l'aspetto funzionale (peggioramento della sintomatologia dolorosa in seguito a movimentazione di carichi) sia sotto l'aspetto sintomatico stretto, con crisi algiche ricorrenti. A completamento, si sagnala il quadro dispeptico con stasi nonostante la colecistectomia, riscontrato, derivante da una terapia farmacologica che gia' in giovane eta' ne faceva uso,
e dalla steatosi epatica, secondaria a dislipidemia mista in trattamento statinico, con le conseguenze secondarie all'uso dei farmaci in oggetto”.
Alla luce di quanto accertato ha così concluso: “…pertanto il ctu conclude rispondendo ai requisiti del signor giudice la perizianda signora ha diritto Parte_1 all'assegno d'invalidita' civile art.13 legge n.118/1971in misura 75% a decorrenza dalla data di domanda 27.05.2021”.
Considerato quanto sopra, vista la documentazione prodotta in atti, le conclusioni rassegnate dal CTU, devono ritenersi condivisibili in quanto adeguatamente motivate, coerenti ed esaustive.
Vista l'accertata sussistenza del requisito sanitario di cui all'art. 13 L. 118/71 ovvero una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite, complessivamente considerate, sono liquidate come da dispositivo ai valori tariffari in ragione dell'assenza di questioni di fatto e/o di diritto di particolare complessità e sono poste a carico dell' , stante il riconoscimento del requisito dalla CP_1 data di presentazione della domanda amministrativa.
Per le medesime ragioni devono porsi a carico dell' anche le spese di CTU, che CP_1 sono liquidate, come da separati decreti, in favore della dott.ssa e della Persona_4 dott.ssa . Persona_5
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. ), Parte_1 C.F._1
R.G. n. 378/2023, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara Parte_1 invalida civile con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 75%
(art. 13 l. 118/71), con decorrenza dal 27.05.2021;
- condanna l' , in persona del L.R.P.T. alla refusione delle spese di lite in favore CP_1 della ricorrente liquidate in complessivi € 3.800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, oltre IVA e CPA come per legge, importo da distrarsi in favore del procuratore della ricorrente antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' in persona del le spese di CP_1 CP_4
C.T.U., come liquidate con separati decreti in favore della dott.ssa e della Persona_4 dott.ssa . Persona_5
Locri, 24.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli