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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 17/07/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1080/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE - LAVORO in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Franca Molinari ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa con ricorso da
con il patrocinio degli Avv.ti FERRARESE FRANCESCO, MICELI WALTER, Parte_1
NA GI, CI IO e ZA IC
RICORRENTE
Contro
– - codice Controparte_1 Controparte_2
fiscale – in persona del Generale, rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_1 CP_3
GAETANO CITRIGNO
RESISTENTE
OGGETTO: carta del docente
CONCLUSIONI: come in atti
Motivi della Decisione
La domanda principale di parte ricorrente non può essere accolta dal momento che non risulta integrato il requisito della permanenza del rapporto di lavoro di cui all'art. 3 co. 2 D.P.C.M. 28 novembre 2016 che dispone “La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”.
La Corte di Cassazione ritiene persistere l'interesse ad agire del creditore per le annualità pregresse, nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo”. La permanenza nel sistema scolastico viene individuata sia nella destinazione di nuovo incarico di supplenza, sia nella costanza di iscrizione nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze.
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Nelle note conclusive, parte ricorrente non ha dimostrato la permanenza in servizio e neppure di essere inserita nel sistema delle GPS. Ne consegue il rigetto della domanda principale per difetto di interesse attuale.
Per quanto riguarda la domanda risarcitoria svolta in via subordinata, la sentenza della Corte di
Cassazione n. 29961/'23 ha ritenuto che in caso di domanda risarcitoria “-la liquidazione del danno può svolgersi in via equitativa “tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio”.
Nel caso di specie, presumendosi ragionevolmente che se l'importo per la formazione fosse stato erogato sarebbe stato in buona parte utilizzato e volendo evitare una “discriminazione al contrario” rispetto a coloro che sono ancora inseriti nel sistema scolastico e percepiscono l'importo con vincolo di destinazione, si ritiene in via equitativa di riconoscere alla ricorrente un importo pari al 70% del valore nominale della carta docente che avrebbe maturato nelle tre annualità richieste avuto riguardo al numero, alla durata annuale delle supplenze, all'orario completo ed alla recentissima uscita dal sistema scolastico. Sul danno qui liquidato in via equitativa spettano gli interessi legali dalla sentenza al soddisfo.
In conclusione, l'Amministrazione resistente deve essere condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 1400,00 con esclusione degli interessi in quanto, ex artt. 2 co. 1 e 5 co. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016 – l'importo erogato è indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni.
Le spese di lite debbono essere interamente compensate fra le parti stante l'esito della controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, condanna l'amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente dell'importo di euro 1.400 a titolo di risarcimento del danno.
Spese di lite compensate.
Busto Arsizio, 17.7.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Franca Molinari
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