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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 06/08/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
N. 2204/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 2204/2024 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
17.12.2024, da
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]in Parte_1 C.F._1
Via Ucraina n. 7,
e
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2 in Spoleto, Via Ucraina n. 7, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Merini ed elettivamente domiciliati, giusta procura in atti, in Spoleto, P.zza della Vittoria n.35, presso il Difensore;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in data 7.07.2007 (Anno 2007, Numero 38, Parte II,
Serie A) con i figli: nata a [...] il [...] e nata a [...]_2
Spoleto il 16.01.2014, entrambi minorenni;
FATTO pagina 1 di 8 I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17.12.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
2) Nessuna contribuzione economica, a qualsivoglia titolo, viene prevista a favore dei coniugi, riconoscendo ciascuno di essi di essere sotto tale profilo autosufficiente;
3) I coniugi dichiarano, ora per allora, di rinunciare espressamente quand'anche ne avessero titolo, a richiedere per se stessi, qualsivoglia forma di contribuzione economica/ contributo al mantenimento;
4) La casa familiare sita in Spoleto Via Ucraina n. 7, meglio distinta al NCEU di detto Comune al fg
90 p.lle graffate 826 e 831 sub 5 ed il garage, meglio distinto al NCEU di detto Comune al fg. 90 p.lla
831 sub 13 vengono assegnati alla madre IG.ra ; Parte_2
Y, continueranno a vivere presso la casa familiare sita in Spoleto alla Via Persona_3
Ucraina n. 7 almeno sino al raggiungimento della maggiore età ed in ogni caso sino al raggiungimento della autosufficienza economica;
si allega il piano genitoriale a far parte integrante del presente ricorso;
6) I ricorrenti si danno reciprocamente atto che, al verificarsi dell'evento futuro relativo al regolare completamento dei lavori dell'abitazione in Eggi Via Crivellini n. 125 di cui sub 8) della premessa ed, in ogni caso, decorso un anno dal deposito del decreto di omologazione del presente accordo di separazione consensuale (qualora entro detto termine non siano completati i lavori), a prescindere dalla ultimazione dei lavori di cui sub 8) della premessa, la disciplina del diritto di visita del padre e della madre avverrà esclusivamente secondo il modello di cui al presente articolo sub Y), che prevarrà
e sostituirà, sul/ il modello di cui al presente articolo sub X), mentre, allo stato, in attesa del verificarsi di una delle suindicate condizioni (i) ultimazione dei lavori di cui al sub 8) della premessa/ ii) decorso del termine massimo di un anno dal deposito del decreto di omologazione del presente accordo di separazione consensuale), la disciplina del diritto di visita del padre e della madre avverrà esclusivamente secondo il modello di cui al presente articolo sub X);
X
I figli minori vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento paritario ed alternato presso la casa familiare sita in Spoleto alla Via Ucraina n. 7, prevedendo la permanenza presso detta casa familiare di cui al sub 7) della premessa ed il diritto di visita del padre e della madre, salvo diverso accordo tra i ricorrenti, secondo i tempi e le modalità di seguito indicate, ove si pagina 2 di 8 descrivono, con (A) la prima e la terza settimana di ogni mese e con (B) la seconda e la quarta settimana di ogni mese: prima settimana (A)
Lunedì: figli con la madre dalle 08.00 del lunedì alle 08.00 del martedì;
Martedì: figli con il padre dalle 08.00 del martedì alle 08.00 del mercoledì;
Mercoledì: figli con la madre dalle 08.00 del mercoledì alle 08.00 del giovedì;
Giovedì: figli con il padre dalle 08.00 del giovedì alle 08.00 del venerdì;
Venerdì: figli con la madre dalle 08.00 del venerdì alle 08.00 del sabato;
Sabato e domenica: figli con il padre dalle 08.00 del sabato alle 08.00 del lunedì.
Seconda settimana (B)
Lunedì: figli con la madre dalle 08.00 del lunedì alle 08.00 del martedì;
Martedì: figli con il padre dalle 08.00 del martedì alle 08.00 del mercoledì;
Mercoledì: figli con la madre dalle 08.00 del mercoledì alle 08.00 del giovedì;
Giovedì e venerdì: figli con il padre dalle 08.00 del giovedì alle 08.00 del sabato;
Sabato e domenica: figli con la madre dalle 08.00 del sabato alle 08.00 di martedì mattina.
Y
I figli minori vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento paritario, prevedendo la permanenza presso detta casa familiare (sita in Spoleto alla Via Ucraina n. 7), di cui al sub 7) della premessa quando i figli sono con la madre e la permanenza presso la casa sita in Spoleto
Fraz. Eggi alla Via Crivellini n. 125 di cui sub 8) della premessa quando i figli sono con il padre, salvo diverso accordo tra i ricorrenti, secondo i tempi e le modalità di seguito indicate, ove si descrivono, con (A) la prima e la terza settimana di ogni mese e con (B) la seconda e la quarta settimana di ogni mese: prima settimana (A) lunedì – martedì: figli con il padre dalle 08.00 del lunedì alle 08.00 del mercoledì; mercoledì – venerdì: figli con la madre dalle 08.00 del mercoledì alle 08.00 del sabato;
sabato e domenica: figli con il padre dalle 08.00 del sabato alle 08.00 del lunedì.
Seconda settimana (B)
Lunedì- martedì: figli con la madre dalle 08.00 del lunedì alle 08.00 del mercoledì
Mercoledì-venerdì: figli con il padre dalle 08.00 del mercoledì alle 08.00 del sabato;
Sabato e domenica: figli con la madre dalle 08.00 del sabato alle 08.00 del lunedì.
pagina 3 di 8 In virtù del modello di cui sub Y), la madre, durante il periodo di permanenza dei figli con il padre presso la casa di Eggi Via Crivellini n. 125, potrà comunque permanere ed avere il godimento nella/della casa sita in Spoleto Via Ucraina n. 7.
In considerazione del suindicato modello sub X), che vede il padre e la madre alternarsi nel godimento e nel pernottamento (per le notti comprese nel periodo di visita dei figli da parte di ciascun genitore) presso la casa familiare in Spoleto alla Via Ucraina n. 7, nel superiore interesse dei figli, i ricorrenti si impegnano a tenere una condotta di reciproco rispetto, secondo i principi dell'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia e della leale collaborazione (anche domestica), nella gestione e tenuta generale della casa, al momento dell'avvicendarsi sulla stessa dei ricorrenti tra di loro, di guisa che non si rechino alcun pregiudizio a vicenda, in danno l'uno dell'altro.
Durante le vacanze natalizie il padre/la madre terranno con sé i figli ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre/la madre il giorno di Pasqua e con la madre/il padre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori 15 giorni anche non consecutivi, da concordarsi ove possibile, entro il 31 maggio di ciascun anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, qualora non fosse possibile la presenza di entrambi i genitori;
i minori trascorreranno con il padre il giorno della festa del papà e il giorno del compleanno dello stesso, mentre trascorreranno con la madre la festa della mamma ed il giorno del compleanno della stessa.
Resta intesa la facoltà per entrambi i genitori di concordare di volta in volta eventuali variazioni al calendario di frequentazione sopra indicato, nel rispetto delle esigenze di vita, di studio e attività extrascolastiche dei figli minori.
7) I sigg.ri e provvederanno al mantenimento diretto in favore dei Parte_1 Parte_2 figli minori, per i rispettivi tempi di permanenza, di guisa che non è dovuto un versamento periodico a titolo di contributo al mantenimento dei figli da ciascun coniuge, in quanto ognuno vi provvede direttamente in virtù del tempo paritario di permanenza, presso di loro, dei figli. I ricorrenti, come per legge, nell'ipotesi in cui, uno dei due, dovesse trovarsi in stato di disoccupazione lavorativa e l'altro, invece, trovarsi in stato di occupazione lavorativa, quest'ultimo in proporzione alle proprie capacità economiche ed al tempo di permanenza di ciascun figlio presso ciascun genitore, si obbliga a contribuire esclusivamente al mantenimento dei figli, qualora l'eventuale indennità di disoccupazione percepita dal primo (genitore disoccupato) non dovesse essere sufficiente a far fronte al mantenimento dei figli;
pagina 4 di 8 8) Le spese straordinarie sono disciplinate come da protocollo del Tribunale di Perugia che qui si allega;
9) gli assegni familiari/ altra forma equipollente e le detrazioni fiscali, a prescindere dall'effettivo percettore/ avente diritto, saranno ripartiti in favore di ciascun ricorrente in ragione di ½ ciascuno;
a tal fine, i ricorrenti si impegnano a porre in essere ogni eventuale atto/pagamento si rendesse necessario per il raggiungimento di quanto sopra, ovvero del beneficio economico in favore di ciascun ricorrente, in ragione del 50% ciascuno;
10) i sigg.ri e prestano reciproco consenso al rilascio dei Parte_1 Parte_2 passaporti e di ogni altro documento valido per l'espatrio e s'impegnano a concederlo nuovamente in caso di rinnovo dei predetti documenti;
11) I ricorrenti si impegnano ad astenersi dal compiere atti e ad evitare frequentazioni che possano nuocere alla salute psico-fisica dei figli o che possano ledere in qualsiasi modo la sensibilità degli stessi;
in particolare, i ricorrenti, qualora dovesse verificarsi la fattispecie, si impegnano a dar luogo ad un graduale inserimento degli eventuali nuovi compagni, nella vita dei figli, i cui genitori avranno cura e premura di far comprendere loro che le eventuali nuove figure affettive non si sostituiscono in alcun modo a quelli genitoriali;
12) I ricorrenti, riconoscendo il ruolo fondamentale dei nonni nella crescita dei minori, si impegnano a collaborare tra loro, secondo lealtà e correttezza, per garantire l'ausilio e il rispetto del diritto di visita dei nonni paterni e materni, affinché questi possano mantenere significative, stabili e produttive relazioni personali con i propri nipoti;
13) le spese legali sono integralmente compensate tra le parti.
Prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni
1. L'autovettura targata EG009CM Lancia Y, attualmente a nome della IG.ra in Parte_2 comproprietà con la IG.ra nata a [...] il [...], rimane in comproprietà Persona_4 degli attuali intestatari e sulla stessa, i ricorrenti IG. e IG.ra Parte_1 Parte_2 dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro;
2. l'autovettura targata FK781PR Peugeot 5008, attualmente a nome di nato a [...]_3 il 25.11.1954 in comproprietà con il sig. rimane in proprietà degli attuali intestatari, Parte_1 con riconoscimento in favore della IG.ra del diritto di ottenere una somma pari Parte_2 ad un mezzo del ricavato dalla vendita del medesimo veicolo, esclusivamente in ipotesi di vendita dello stesso;
3. Ad eccezione pagina 5 di 8 i) delle questioni patrimoniali connesse e conseguenziali alla comunione/scioglimento della comunicazione tra i ricorrenti (es: eventuali pretese patrimoniali di un coniuge nei confronti dell'altro, ecc…), afferenti l'immobile sito in Spoleto Via Ucraina n. 7, giusto atto pubblico e mutuo del
31.1.2007;
ii) della ripartizione dei beni mobili tutti, attualmente presenti nella casa sita in Spoleto alla Via
Ucraina n. 7 e dei regoli di nozze;
iii) dei seguenti rapporti bancari/finanziari ed assicurativi;
tutti i rapporti ed investimenti, nessuno escluso, con , cointestati tra i ricorrenti, come Controparte_1 da documentazione allegati;
polizza assicurativa con contraente e beneficiaria Controparte_2 Parte_1 [...]
come da documentazione allegata Parte_2 ogni altro aspetto patrimoniale tra i coniugi è stato già definito e regolato tra i IGg.ri Parte_1
e , i quali dichiarano e confermano che le somme disponibili presso i rapporti Parte_2 bancari ed assicurativi di cui sub iii) del presente articolo, rimangono vincolati in favore dei figli ed in ogni caso, giammai potranno essere utilizzati dai ricorrenti per utilità personali, in quanto risultano essere funzionali e destinati al soddisfacimento delle necessità e delle spese per i figli;
i ricorrenti, ove necessario, impegnano dunque ad attivarsi presso l'istituto Bancario ed Assicurativo, al fine formalizzare tali volontà per rendere tali forme di investimento, anche sotto il profilo contrattuale, esclusivamente nell'interesse dei figli”.
All'udienza del 23.07.2025, fissata per la comparizione personale delle parti, i ricorrenti hanno reso i chiarimenti richiesti dal Presidente in ordine alle condizioni di separazione ed hanno confermato di non volersi riconciliare. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Degli atti del procedimento è stata data comunicazione al PM.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
pagina 6 di 8 L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale rileva altresì che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e, conformemente, prende atto di quanto concordato dai coniugi.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
Le spese sono rimesse alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, pronunciando unicamente sulla domanda di separazione, così statuisce:
- Dichiara la separazione personale di e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 7.07.2007 in Spoleto (Anno
2007, numero 38, parte II, Serie A);
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Spoleto perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale;
pagina 7 di 8 - Rimette la decisione sulle spese di giudizio alla sentenza definitiva;
- Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice
Relatore.
Spoleto 6.08.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 2204/2024 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
17.12.2024, da
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]in Parte_1 C.F._1
Via Ucraina n. 7,
e
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2 in Spoleto, Via Ucraina n. 7, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Merini ed elettivamente domiciliati, giusta procura in atti, in Spoleto, P.zza della Vittoria n.35, presso il Difensore;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in data 7.07.2007 (Anno 2007, Numero 38, Parte II,
Serie A) con i figli: nata a [...] il [...] e nata a [...]_2
Spoleto il 16.01.2014, entrambi minorenni;
FATTO pagina 1 di 8 I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17.12.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
2) Nessuna contribuzione economica, a qualsivoglia titolo, viene prevista a favore dei coniugi, riconoscendo ciascuno di essi di essere sotto tale profilo autosufficiente;
3) I coniugi dichiarano, ora per allora, di rinunciare espressamente quand'anche ne avessero titolo, a richiedere per se stessi, qualsivoglia forma di contribuzione economica/ contributo al mantenimento;
4) La casa familiare sita in Spoleto Via Ucraina n. 7, meglio distinta al NCEU di detto Comune al fg
90 p.lle graffate 826 e 831 sub 5 ed il garage, meglio distinto al NCEU di detto Comune al fg. 90 p.lla
831 sub 13 vengono assegnati alla madre IG.ra ; Parte_2
Y, continueranno a vivere presso la casa familiare sita in Spoleto alla Via Persona_3
Ucraina n. 7 almeno sino al raggiungimento della maggiore età ed in ogni caso sino al raggiungimento della autosufficienza economica;
si allega il piano genitoriale a far parte integrante del presente ricorso;
6) I ricorrenti si danno reciprocamente atto che, al verificarsi dell'evento futuro relativo al regolare completamento dei lavori dell'abitazione in Eggi Via Crivellini n. 125 di cui sub 8) della premessa ed, in ogni caso, decorso un anno dal deposito del decreto di omologazione del presente accordo di separazione consensuale (qualora entro detto termine non siano completati i lavori), a prescindere dalla ultimazione dei lavori di cui sub 8) della premessa, la disciplina del diritto di visita del padre e della madre avverrà esclusivamente secondo il modello di cui al presente articolo sub Y), che prevarrà
e sostituirà, sul/ il modello di cui al presente articolo sub X), mentre, allo stato, in attesa del verificarsi di una delle suindicate condizioni (i) ultimazione dei lavori di cui al sub 8) della premessa/ ii) decorso del termine massimo di un anno dal deposito del decreto di omologazione del presente accordo di separazione consensuale), la disciplina del diritto di visita del padre e della madre avverrà esclusivamente secondo il modello di cui al presente articolo sub X);
X
I figli minori vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento paritario ed alternato presso la casa familiare sita in Spoleto alla Via Ucraina n. 7, prevedendo la permanenza presso detta casa familiare di cui al sub 7) della premessa ed il diritto di visita del padre e della madre, salvo diverso accordo tra i ricorrenti, secondo i tempi e le modalità di seguito indicate, ove si pagina 2 di 8 descrivono, con (A) la prima e la terza settimana di ogni mese e con (B) la seconda e la quarta settimana di ogni mese: prima settimana (A)
Lunedì: figli con la madre dalle 08.00 del lunedì alle 08.00 del martedì;
Martedì: figli con il padre dalle 08.00 del martedì alle 08.00 del mercoledì;
Mercoledì: figli con la madre dalle 08.00 del mercoledì alle 08.00 del giovedì;
Giovedì: figli con il padre dalle 08.00 del giovedì alle 08.00 del venerdì;
Venerdì: figli con la madre dalle 08.00 del venerdì alle 08.00 del sabato;
Sabato e domenica: figli con il padre dalle 08.00 del sabato alle 08.00 del lunedì.
Seconda settimana (B)
Lunedì: figli con la madre dalle 08.00 del lunedì alle 08.00 del martedì;
Martedì: figli con il padre dalle 08.00 del martedì alle 08.00 del mercoledì;
Mercoledì: figli con la madre dalle 08.00 del mercoledì alle 08.00 del giovedì;
Giovedì e venerdì: figli con il padre dalle 08.00 del giovedì alle 08.00 del sabato;
Sabato e domenica: figli con la madre dalle 08.00 del sabato alle 08.00 di martedì mattina.
Y
I figli minori vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento paritario, prevedendo la permanenza presso detta casa familiare (sita in Spoleto alla Via Ucraina n. 7), di cui al sub 7) della premessa quando i figli sono con la madre e la permanenza presso la casa sita in Spoleto
Fraz. Eggi alla Via Crivellini n. 125 di cui sub 8) della premessa quando i figli sono con il padre, salvo diverso accordo tra i ricorrenti, secondo i tempi e le modalità di seguito indicate, ove si descrivono, con (A) la prima e la terza settimana di ogni mese e con (B) la seconda e la quarta settimana di ogni mese: prima settimana (A) lunedì – martedì: figli con il padre dalle 08.00 del lunedì alle 08.00 del mercoledì; mercoledì – venerdì: figli con la madre dalle 08.00 del mercoledì alle 08.00 del sabato;
sabato e domenica: figli con il padre dalle 08.00 del sabato alle 08.00 del lunedì.
Seconda settimana (B)
Lunedì- martedì: figli con la madre dalle 08.00 del lunedì alle 08.00 del mercoledì
Mercoledì-venerdì: figli con il padre dalle 08.00 del mercoledì alle 08.00 del sabato;
Sabato e domenica: figli con la madre dalle 08.00 del sabato alle 08.00 del lunedì.
pagina 3 di 8 In virtù del modello di cui sub Y), la madre, durante il periodo di permanenza dei figli con il padre presso la casa di Eggi Via Crivellini n. 125, potrà comunque permanere ed avere il godimento nella/della casa sita in Spoleto Via Ucraina n. 7.
In considerazione del suindicato modello sub X), che vede il padre e la madre alternarsi nel godimento e nel pernottamento (per le notti comprese nel periodo di visita dei figli da parte di ciascun genitore) presso la casa familiare in Spoleto alla Via Ucraina n. 7, nel superiore interesse dei figli, i ricorrenti si impegnano a tenere una condotta di reciproco rispetto, secondo i principi dell'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia e della leale collaborazione (anche domestica), nella gestione e tenuta generale della casa, al momento dell'avvicendarsi sulla stessa dei ricorrenti tra di loro, di guisa che non si rechino alcun pregiudizio a vicenda, in danno l'uno dell'altro.
Durante le vacanze natalizie il padre/la madre terranno con sé i figli ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre/la madre il giorno di Pasqua e con la madre/il padre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori 15 giorni anche non consecutivi, da concordarsi ove possibile, entro il 31 maggio di ciascun anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, qualora non fosse possibile la presenza di entrambi i genitori;
i minori trascorreranno con il padre il giorno della festa del papà e il giorno del compleanno dello stesso, mentre trascorreranno con la madre la festa della mamma ed il giorno del compleanno della stessa.
Resta intesa la facoltà per entrambi i genitori di concordare di volta in volta eventuali variazioni al calendario di frequentazione sopra indicato, nel rispetto delle esigenze di vita, di studio e attività extrascolastiche dei figli minori.
7) I sigg.ri e provvederanno al mantenimento diretto in favore dei Parte_1 Parte_2 figli minori, per i rispettivi tempi di permanenza, di guisa che non è dovuto un versamento periodico a titolo di contributo al mantenimento dei figli da ciascun coniuge, in quanto ognuno vi provvede direttamente in virtù del tempo paritario di permanenza, presso di loro, dei figli. I ricorrenti, come per legge, nell'ipotesi in cui, uno dei due, dovesse trovarsi in stato di disoccupazione lavorativa e l'altro, invece, trovarsi in stato di occupazione lavorativa, quest'ultimo in proporzione alle proprie capacità economiche ed al tempo di permanenza di ciascun figlio presso ciascun genitore, si obbliga a contribuire esclusivamente al mantenimento dei figli, qualora l'eventuale indennità di disoccupazione percepita dal primo (genitore disoccupato) non dovesse essere sufficiente a far fronte al mantenimento dei figli;
pagina 4 di 8 8) Le spese straordinarie sono disciplinate come da protocollo del Tribunale di Perugia che qui si allega;
9) gli assegni familiari/ altra forma equipollente e le detrazioni fiscali, a prescindere dall'effettivo percettore/ avente diritto, saranno ripartiti in favore di ciascun ricorrente in ragione di ½ ciascuno;
a tal fine, i ricorrenti si impegnano a porre in essere ogni eventuale atto/pagamento si rendesse necessario per il raggiungimento di quanto sopra, ovvero del beneficio economico in favore di ciascun ricorrente, in ragione del 50% ciascuno;
10) i sigg.ri e prestano reciproco consenso al rilascio dei Parte_1 Parte_2 passaporti e di ogni altro documento valido per l'espatrio e s'impegnano a concederlo nuovamente in caso di rinnovo dei predetti documenti;
11) I ricorrenti si impegnano ad astenersi dal compiere atti e ad evitare frequentazioni che possano nuocere alla salute psico-fisica dei figli o che possano ledere in qualsiasi modo la sensibilità degli stessi;
in particolare, i ricorrenti, qualora dovesse verificarsi la fattispecie, si impegnano a dar luogo ad un graduale inserimento degli eventuali nuovi compagni, nella vita dei figli, i cui genitori avranno cura e premura di far comprendere loro che le eventuali nuove figure affettive non si sostituiscono in alcun modo a quelli genitoriali;
12) I ricorrenti, riconoscendo il ruolo fondamentale dei nonni nella crescita dei minori, si impegnano a collaborare tra loro, secondo lealtà e correttezza, per garantire l'ausilio e il rispetto del diritto di visita dei nonni paterni e materni, affinché questi possano mantenere significative, stabili e produttive relazioni personali con i propri nipoti;
13) le spese legali sono integralmente compensate tra le parti.
Prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni
1. L'autovettura targata EG009CM Lancia Y, attualmente a nome della IG.ra in Parte_2 comproprietà con la IG.ra nata a [...] il [...], rimane in comproprietà Persona_4 degli attuali intestatari e sulla stessa, i ricorrenti IG. e IG.ra Parte_1 Parte_2 dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro;
2. l'autovettura targata FK781PR Peugeot 5008, attualmente a nome di nato a [...]_3 il 25.11.1954 in comproprietà con il sig. rimane in proprietà degli attuali intestatari, Parte_1 con riconoscimento in favore della IG.ra del diritto di ottenere una somma pari Parte_2 ad un mezzo del ricavato dalla vendita del medesimo veicolo, esclusivamente in ipotesi di vendita dello stesso;
3. Ad eccezione pagina 5 di 8 i) delle questioni patrimoniali connesse e conseguenziali alla comunione/scioglimento della comunicazione tra i ricorrenti (es: eventuali pretese patrimoniali di un coniuge nei confronti dell'altro, ecc…), afferenti l'immobile sito in Spoleto Via Ucraina n. 7, giusto atto pubblico e mutuo del
31.1.2007;
ii) della ripartizione dei beni mobili tutti, attualmente presenti nella casa sita in Spoleto alla Via
Ucraina n. 7 e dei regoli di nozze;
iii) dei seguenti rapporti bancari/finanziari ed assicurativi;
tutti i rapporti ed investimenti, nessuno escluso, con , cointestati tra i ricorrenti, come Controparte_1 da documentazione allegati;
polizza assicurativa con contraente e beneficiaria Controparte_2 Parte_1 [...]
come da documentazione allegata Parte_2 ogni altro aspetto patrimoniale tra i coniugi è stato già definito e regolato tra i IGg.ri Parte_1
e , i quali dichiarano e confermano che le somme disponibili presso i rapporti Parte_2 bancari ed assicurativi di cui sub iii) del presente articolo, rimangono vincolati in favore dei figli ed in ogni caso, giammai potranno essere utilizzati dai ricorrenti per utilità personali, in quanto risultano essere funzionali e destinati al soddisfacimento delle necessità e delle spese per i figli;
i ricorrenti, ove necessario, impegnano dunque ad attivarsi presso l'istituto Bancario ed Assicurativo, al fine formalizzare tali volontà per rendere tali forme di investimento, anche sotto il profilo contrattuale, esclusivamente nell'interesse dei figli”.
All'udienza del 23.07.2025, fissata per la comparizione personale delle parti, i ricorrenti hanno reso i chiarimenti richiesti dal Presidente in ordine alle condizioni di separazione ed hanno confermato di non volersi riconciliare. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Degli atti del procedimento è stata data comunicazione al PM.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
pagina 6 di 8 L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale rileva altresì che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e, conformemente, prende atto di quanto concordato dai coniugi.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
Le spese sono rimesse alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, pronunciando unicamente sulla domanda di separazione, così statuisce:
- Dichiara la separazione personale di e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 7.07.2007 in Spoleto (Anno
2007, numero 38, parte II, Serie A);
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Spoleto perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale;
pagina 7 di 8 - Rimette la decisione sulle spese di giudizio alla sentenza definitiva;
- Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice
Relatore.
Spoleto 6.08.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
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