Cass. pen., SS.UU., sentenza 29/10/2003, n. 45801
CASS
Sentenza 29 ottobre 2003

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Integra il reato previsto dall'art. 6, comma 3, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) la mancata esibizione, senza giustificato motivo, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, del passaporto o di altro documento di identificazione, da parte del cittadino straniero che si trovi, regolarmente o non, nel territorio dello Stato, a nulla rilevando che egli non ne sia in possesso per non essersene preventivamente munito; mentre non integra ne' questa, ne' altra ipotesi di reato, l'omessa esibizione, da parte dello straniero immigrato clandestinamente in Italia, del permesso o della carta di soggiorno ovvero del documento di identificazione per stranieri di cui all'art. 6, comma 9, del citato decreto legislativo, in quanto il possesso di uno di questi ultimi documenti è inconciliabile con la condizione stessa di "straniero clandestino" e, conseguentemente, ne è inesigibile l'esibizione.

Commentari3

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  • 2Criminalità organizzata ed immigrazione
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    Francesco Barracca · https://www.filodiritto.com/ · 25 aprile 2010

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 29/10/2003, n. 45801
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45801
Data del deposito : 29 ottobre 2003

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