Sentenza 29 ottobre 2003
Massime • 1
Integra il reato previsto dall'art. 6, comma 3, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) la mancata esibizione, senza giustificato motivo, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, del passaporto o di altro documento di identificazione, da parte del cittadino straniero che si trovi, regolarmente o non, nel territorio dello Stato, a nulla rilevando che egli non ne sia in possesso per non essersene preventivamente munito; mentre non integra ne' questa, ne' altra ipotesi di reato, l'omessa esibizione, da parte dello straniero immigrato clandestinamente in Italia, del permesso o della carta di soggiorno ovvero del documento di identificazione per stranieri di cui all'art. 6, comma 9, del citato decreto legislativo, in quanto il possesso di uno di questi ultimi documenti è inconciliabile con la condizione stessa di "straniero clandestino" e, conseguentemente, ne è inesigibile l'esibizione.
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 29/10/2003, n. 45801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45801 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza Pubblica
1) Dott. Nicola MARVULLI Presidente del 29.10.2003
2) Dott. Renato TERESI Componente Sentenza
3) Dott. Giuseppe M. COSENTINO Componente N. 21
4) Dott. Giorgio LATTANZI Componente Registro Generale
5) Dott. Renato L. CALABRESE Componente N. 31675/02
6) Dott. Giovanni SILVESTRI Componente
7) Dott. FrancesCO MARZANO Componente rel.
8) Dott. Nicola MILO Componente
9) Dott. Giovanni CANZIO Componente
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
KY TA, n. in Khouribga (Marocco) il 10.09.1980;
avverso la sentenza della Corte di Assise di Appello di Torino in data 12 giugno 2002;
Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Francesco Marzano;
Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Gianfranco Ciani, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Non comparso il difensore del ricorrente;
Osserva
1. Il 12 giugno 2002 la Corte di Appello di Torino confermava la sentenza in data 11 dicembre 2001 del G.I.P. del Tribunale di Torino, con la quale TA KY era stato condannato a pena ritenuta di giustizia per imputazioni, unificate sotto il vincolo della continuazione, di cui agli artt. 73.5 D.P.R. n. 309/1990, 495 c.p., 6.3 L. n. 40/1998 (fatto del 9 ottobre 2001). In particolare, quanto a tale ultimo reato, nel pervenire alla resa statuizione la Corte territoriale disattendeva le censure mosse dall'appellante alla decisione di prime cure, con riferimento alla dedotta insussistenza del reato de quo perché commesso da soggetto che era entrato illegalmente nel territorio dello Stato, rilevando che la norma incriminatrice "non opera alcuna distinzione circa le modalità di ingresso nel territorio dello Stato" ed "ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus"; rilevava, inoltre, che "la norma punisce la mancata presentazione di un idoneo documento di identificazione, non il mancato possesso di esso e senza ricercare le cause della mancata presentazione, che peraltro ben potrebbero riportarsi ad una deliberata volontà dello straniero"; che altro era "la non presentazione di un documento di identificazione rispetto ad un illegale ingresso nel territorio dello Stato e rispetto alla mancanza ab origine o sopravvenuta di tale documento";
che "non può non rilevarsi allora che la tesi prospettata rimette l'applicazione della norma penale alla graziosa disponibilità del destinatario, così violando un ulteriore canone di interpretazione"; che, "in realtà, la norma, che ha superato ripetutamente il vaglio interpretativo della Cassazione nonché il giudizio di legittimità della Corte Costituzionale (ordinanza n. 68/2001), ha la funzione di consentire allo Stato di adempiere al potere dovere di controllo del suo territorio e dunque ha anche la funzione di evitare situazioni come quella presente in cui taluno si trovi da anni sul territorio dello Stato vivendo di espedienti e di reati alla cui consumazione fa seguire un cambiamento costante di generalità come tentativo di impunità".
2. Avverso tale sentenza proponeva personalmente ricorso l'imputato, denunziando, con due motivi di gravame, il vizio di "erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art.
6.3 L. n.40/1998", e "violazione dell'art. 133 c.p.".
Quanto al primo profilo di censura, richiamando due pronunce di questa Suprema Corte e riproponendo la doglianza al riguardo già esplicitata in sede di appello, deduce che "la condizione di cittadino extracomunitario clandestino e privo di documenti di identificazione esulerebbe dalla fattispecie prevista" da tale norma.
Quanto al secondo profilo, in punto di trattamento sanzionatorio, assume che la Corte territoriale non aveva "tenuto nella dovuta considerazione l'assoluta modestia del fatto per cui si procede", nè aveva provveduto a "valorizzare la sua condizione di emarginazione sociale oltre a tutti gli altri indici valutativi previsti dall'art. 133 c.p., di tal che la pena irrogata avrebbe dovuto piuttosto collocarsi intorno al minimo edittale".
2.1 Il ricorso veniva assegnato alla VI Sezione penale, la quale, con ordinanza del 17 giugno 2003, ne disponeva la rimessione a queste Sezioni Unite, rilevando che sul primo punto oggetto del gravame si era determinato un contrasto nella giurisprudenza delle sezioni semplici di questa Suprema Corte.
2.2 Il primo Presidente ha assegnato il ricorso a queste Sezione Unite ed ha fissato l'odierna udienza per la sua trattazione.
3. Quanto al primo motivo di ricorso, la questione sottoposta all'esame di questi Sezioni Unite può così sintetizzarsi: "se integri il reato previsto dall'art. 6, comma 3, del D. Lgs.vo 25.07.1998, n. 286, la mancata esibizione, su richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, del permesso di soggiorno o di altro documento di identificazione da parte dello straniero clandestinamente entrato nel territorio dello Stato, ovvero se tale situazione possa configurare, invece, 'giustificato motivo' della mancata esibizione".
3.1 Per come già esplicitato nella ordinanza di rimessione della VI sezione penale di questa Suprema Corte, sul punto si sono determinati contrapposti orientamenti giurisprudenziali. Con un primo, prevalente (Sez. I, n. 13562/1999, Lecheheb;
Sez. I, n. 1402/1999, Fathi;
Sez. I, n. 15572/2001, Baana;
Sez. I, n. 14084/2001, Rhalmi;
Sez. I, n. 383777/2001, Chalgom;
Sez. VI, n. 33859/2001, Lenoir, non massimata;
ed altre diciotto decisioni negli stessi termini rese nella udienza del 26 settembre 2001 dalla I sezione, non massimate), si è ritenuto che la contravvenzione de qua si configura ogni qualvolta lo straniero, a seguito della richiesta di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ometta di esibire uno qualsiasi dei documenti indicati nel terzo comma della norma incriminatrice, salve le ipotesi ricollegabili a giustificati motivi, tra i quali non può essere annoverato quello di essersi volontariamente posto nella condizione di non essere identificato, sussistendo in ogni caso un obbligo per lo straniero - quale che sia la sua condizione (regolare, irregolare, apolide o rifugiato politico) - di avere con sè almeno uno dei documenti ivi indicati, idoneo ad identificarlo, o in mancanza, di munirsene, ai sensi dell'art. 6, comma 9, dello stesso testo legislativo. A questa conclusione tale indirizzo interpretativo è pervenuto rilevando, sotto il profilo della interpretazione letterale della norma, che questa non sanziona la condotta di chi rifiuti di esibire la prescritta documentazione, ma solo la sua mancata esibizione, tanto presupponendo che, in ogni caso e fatta salva l'ipotesi della impossibilità di provvedervi per giustificati motivi, lo straniero ha, comunque, l'obbligo di munirsi della documentazione richiesta e di possederla;
di tanto - si soggiunge - dà contezza il nono comma del D. Lgs.vo n. 286/1998, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (testo, questo, che ha subito le modifiche di cui alla L. 30 luglio 2002, n. 189, le quali, però, non hanno interessato la fattispecie criminosa in esame, secondo la sua previgente formulazione), che indica le modalità di rilascio del documento di identificazione per stranieri, non valido per l'espatrio e presupponente solo la qualità di straniero. Sotto il profilo della interpretazione sistematica, si è rilevato il nesso di innegabile derivazione della norma in esame con il previgente disposto dell'art. 144 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), poi abrogato dall'art. 47 del D. Lgs.vo n. 286/1998; e la giurisprudenza di questa Suprema Corte era stata saldamente attestata nel ritenere la sussistenza del reato di cui all'art. 650 c.p. nella violazione dell'obbligo di presentarsi agli uffici di polizia per ottemperare a quanto indicato dal citato art. 144 T.U.L.P.S.
Sotto il profilo della interpretazione storica, infine, sono state richiamate precedenti disposizioni normative (l'art. 13 delle disposizioni di coordinamento del D.L. n. 416/1989, convertito in L. n. 39/1990; l'art.
7-septies del D.L. n. 489/1995 ; l'art.
7-quinquies del D.L. n. 22/1996 ; gli artt.
7-quinquies e 7-septies del D.L. n. 132/1996 ; l'art.
7-septies del D.L. n. 269/1996 ;
l'art.
7.1 del D.L. n. 376/1996 ; l'art. 7 del D.L. n. 477/1996;
l'art. 1 della L. n. 617/1996) che facevano riferimento a situazioni corrispondenti a quella oggetto della norma in esame;
che occupa;
il D. Lgs.vo n. 286/1998 ha per un verso abrogato l'art. 144 T.U.L.P.S. e per altro verso ha inserito nel testo dell'art. 6 un quarto comma, a termini del quale "qualora vi sia motivo di dubitare dell'identità personale dello straniero, questi può essere sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici", da tanto inferendosi, quindi, la volontà del legislatore di mantenere una previsione ed una sanzione che la giurisprudenza di legittimità ha sempre interpretato nel senso che lo straniero - regolare o meno - deve sempre essere in grado di dare contezza di sè al fine di consentire i previsti controlli sul proprio status, per irrinunciabili motivi di ordine e sicurezza pubblica. Ne consegue che il mancato possesso di uno qualsiasi dei documenti indicati nell'art.
6.3 D. Lgs.vo n. 286/1998 - salve le ipotesi collegabili a giustificati motivi - costituisce violazione del precetto penale.
3.2 L'opposto indirizzo giurisprudenziale (Sez. I, n. 14008/1999, Karim;
Sez. I, 14009/1999, Bersi, non massimata;
Sez. I, n. 14011/1999, Kalil, non massimata;
Sez. VI, n. 29142/2001, Jalal;
Sez. VI, n. 31990/2003, P.G. in proc. Rrasa Astrit;
Sez. feriale, n. 37510/2003, P. G. in proc. Gezim Leka) ritiene, invece, che la norma incriminatrice in esame non si applichi allo straniero che sia entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e che non sia in possesso di alcun documento. Un primo argomento a sostegno di tale tesi è desunto dalla considerazione della sedes materiae: premesso che con la L. n.40/1998 il legislatore ha inteso regolare in maniera organica ed approfondita la complessa materia attinente al fenomeno del sempre più massiccio ingresso, abusivo e non, di stranieri extracomunitari nel nostro Paese, e che a tanto aveva provveduto con un sistema organico di norme, articolato in più titoli, a loro volta suddivisi in capi, ciascuno dei quali disciplina i diversi aspetti della tematica al riguardo rilevante, si rileva che l'art.
6.3 di quel testo normativo, sussunto nell'art. 6 del D. Lgs.vo n. 286/1998, è collocato, in tale testo unico, nel capo I del titolo II che si intitola "Disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento dal territorio dello Stato" e contiene articoli che disciplinano le modalità di ingresso regolare degli stranieri (art. 4), il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno (art. 5), il contratto di soggiorno per lavoro subordinato (art.
5-bis): la norma incriminatrice in questione, quindi, è organicamente inserita in un complesso di disposizioni che regolano nei suoi diversi aspetti la condizione degli stranieri entrati e soggiornanti in Italia in modo non clandestino, laddove la posizione degli stranieri clandestini è, invece, oggetto di regolamentazione nell'ambito del capo II del titolo II, intitolato "Controllo delle frontiere, respingimento ed espulsione"; la stessa rubrica dell'art. 6 in oggetto è intitolata "Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno", indicativa, - si assume - del fatto che il reato di mancata esibizione dei documenti è stato concepito come componente organica del sistema di controllo sugli stranieri regolarmente entrati nel nostro Paese. Si soggiunge che - muovendosi il legislatore secondo due direttrici, l'una consistente nel dar vita ad un sistema di disciplina e di controllo degli ingressi e delle presenze regolari degli stranieri, l'altra tesa ad una severa azione di contrasto dell'immigrazione clandestina - in tale contesto egli ha scelto di non dar vita ad un reato di immigrazione clandestina (riservando la sanzione penale solo all'ipotesi dello straniero già espulso e colpito da divieto di rientro, salva speciale autorizzazione del Ministro dell'Interno:
art. 13.13 D. Lgs.vo n. 286/1998, sostituito dall'art. 12.1, lett. g), del D. Lgs.vo n. 189/2002). Che il reato in questione non sia configurabile nei confronti degli stranieri clandestini ed irregolari - si rileva ancora - è confermato dalla assenza di disposizioni di raccordo tra procedimento penale per il reato di mancata esibizione dei documenti e la procedura di espulsione, raccordo che è, invece, espressamente previsto e disciplinato per i procedimenti penali riguardanti gli immigrati clandestini soggetti ad espulsione amministrativa e, segnatamente, per l'ipotesi, penalmente sanzionata, dell'illegale reingresso dello straniero già espulso. Nè è esatto - si soggiunge -, sotto il profilo storico, che la disposizione attualmente in vigore riproduca altre previgenti, giacché l'art.
7-bis del D.L. n. 416/1989, aggiunto dall'art. 8 D.L. n. 187/1993, prevedeva l'ipotesi dello straniero che distruggeva il proprio passaporto per sottrarsi ai controlli o che non si adoperava per ottenerlo dalla competente autorità diplomatica, e tale ipotesi è stata ora espunta dall'ordinamento giuridico;
e l'art.
6.3 D. Lgs.vo n. 286/1998 non riproduce esattamente il disposto dell'art. 7 D.L. n. 477/1996, a sua volta modificativo dell'art.
7-bis D.L. n. 187/1993. Sotto il profilo della interpretazione letterale, poi, punendo la norma la mancata esibizione di uno dei documenti ivi indicati, si rileva che il concetto di "esibizione" richiama e presuppone necessariamente il concetto di "possesso" e, quindi, di effettiva disponibilità della cosa da esibire. Il soggetto che sia privo di documenti (per non averli mai posseduti o per averli perduti per eventi successivi) dovrebbe comunque andare esente da sanzione, giacché diversamente si finirebbe col punirlo, con sanzione penale, per l'ingresso clandestino, sanzione, questa, che non è prevista dalla legge. Diverso - si chiarisce - è il caso di chi, clandestino o meno, sia comunque in possesso di un documento di identificazione e tuttavia non lo esibisca, giacché in tal caso trova piena applicazione il disposto dell'art.
6.3 in esame. Nè - si rileva ancora - l'art.
6.9 della disposizione in esame contempla, per lo straniero che ne sia privo, alcun obbligo di richiedere il rilascio di un documento di identificazione, non valido per l'espatrio, e, d'altra parte, lo straniero clandestino non avrebbe alcuna possibilità di ottenerlo, giacché ove lo richiedesse paleserebbe la sua condizione di clandestino, determinando l'attivazione del procedimento di espulsione.
D'altra parte, costituendo l'assenza di giustificato motivo un elemento costitutivo della fattispecie penale, l'affermazione per la quale non sarebbero riconducibili ai giustificati motivi le condotte omissive di chi volontariamente si disfi dei propri documenti o di chi, essendone privo, violi l'obbligo di munirsi di altro documento identificativo, entrambe riconducibili a comportamenti volontari, sembrerebbe riecheggiare il principio secondo cui le cause di giustificazione non possono essere invocate da chi abbia causato volontariamente la situazione di pericolo;
e l'affermazione, poi, trascura di considerare che il comportamento può ben essere consapevole o volontario, ma al tempo stesso dettato dall'impossibilità di tenere una condotta diversa, sì da renderla esigibile da parte dell'Autorità.
Sotto il profilo della interpretazione logica, infine, si rileva che nessuna norma punisce penalmente l'abusivo ingresso in Italia dello straniero e che, quindi, sarebbe incongruo e contraddittorio punire con una sanzione penale una condotta (quella di mancata esibizione di un documento di identità) che, sul piano fenomenico e sociologico, appare certamente meno grave rispetto alla condotta di chi si introduce clandestinamente nel territorio dello Stato, sfuggendo ai controlli di frontiera. Si rileva, ancora, che se è vero che l'art.
6.3 in esame non si applica quando lo straniero, entrato clandestinamente in Italia, sia in grado di esibire un qualsiasi documento di identità, nonostante il suo ingresso sia avvenuto in violazione della norma di cui all'art. 4, ciò indica che la prima norma ha una finalità ed una ratio diverse: essa, intende, cioè, sancire l'obbligo per chi sia legittimamente entrato in Italia di essere sempre munito di un documento di identificazione personale idoneo a favorire i controlli;
l'immigrato clandestino, invece, anche se munito di passaporto valido, deve essere espulso ed accompagnato alla frontiera, non ha più alcuna possibilità di regolarizzare la propria posizione, ne' alcun interesse ad emergere dalla clandestinità: in tal caso la sanzione di cui all'art.
6.3 citato assumerebbe inevitabilmente natura di sanzione penale per l'ingresso clandestino.
3.3 Altro orientamento giurisprudenziale (Sez. I, n. 10220/2003, Ben Giuti;
Sez. I, n. 29595/2003, Fekolli;
Sez. I, n. 29597/2003, Dinaj) distingue, nel precetto di cui all'art.
6.3 citato, un diverso ambito soggettivo in relazione al tipo di documento di cui è omessa l'esibizione, nel senso che il reato in questione può configurarsi, nei confronti degli stranieri entrati illegalmente in Italia, solo nel caso in cui non sia esibito il passaporto o altro documento di identificazione, mentre il reato medesimo dovrà escludersi allorché la mancata esibizione riguardi il permesso di soggiorno, potendo tale ultima prescrizione essere operante soltanto per gli stranieri muniti di tale permesso, ed anche in considerazione della circostanza che il solo fatto dell'ingresso illegale nel territorio nazionale non costituisce reato e che ammettere la punizione per la omessa esibizione del permesso di soggiorno da parte di un extracomunitario clandestino significherebbe, in sostanza, colpire con sanzione penale la stessa condizione di clandestinità.
4. La norma in esame punisce, con pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda, "lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno".
Va subito notato che il riferimento allo "straniero", quale soggetto attivo del reato, è effettuato, come si vede, senza alcuna ulteriore specificazione, in particolare (pei fini che qui interessano) senza alcuna distinzione tra stranieri legittimamente o irregolarmente presenti sul territorio nazionale. La indicazione che può trarsi già da tale dato letterale, deve, tuttavia confrontarsi con l'intero contenuto della norma e con la ratio alla stessa sottesa, la interpretazione della legge dovendo trarsi dal "senso... fatto palese dal significato delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore" (art. 12.1 R.D. n.262/1942, Disposizioni sulla legge in generale).
Orbene, deve a tali fini rilevarsi che la norma indica quattro tipi di documenti che lo straniero è abilitato ad esibire a richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza: il passaporto, altro documento di identificazione, il permesso di soggiorno, la carta di soggiorno (la indicazione è rivolta innanzitutto ai primi due, attribuendosi agli altri, "ovvero", in sostanza valore equipollente ai fini del precetto). Premesso che la esibizione di uno qualsiasi di tali documenti, quale che sia, esclude la sussistenza del reato, gli ultimi due (il permesso e la carta di soggiorno) sono afferenti alla regolare presenza dello straniero in territorio nazionale e di tale regolarità sono idonei a dare esaustiva contezza, ma valgono nel contempo alla sicura identificazione del soggetto. I primi due, invece (che rientrano nella sfera di disponibilità originaria del soggetto medesimo, antecedente, cioè, all'eventuale ingresso irregolare e clandestino), non hanno alcun rilievo ai fini del regolare o meno ingresso nel territorio dello Stato e alla giustificazione, ivi, della sua presenza, ma attengono solo alla certa identificazione del soggetto, a prescindere da ogni altra connotazione di regolarità della sua presenza nel territorio dello Stato.
La ratio della norma, allora, non è quella di consentire agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza di verificare, illico et immediate, attraverso la esibizione di uno di quei documenti, la regolarità o meno della presenza dello straniero in territorio nazionale (se così fosse sarebbe improduttiva di ogni effetto al riguardo la mera esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione), ma solo quella di procedere alla sua esatta e compiuta, documentale, identificazione: l'interesse protetto dalla norma, quindi, non è quello, a tale momento, della verifica della regolarità della presenza dello straniero in territorio nazionale, ma la attività di pubblica sicurezza volta alla identificazione dei soggetti stranieri presenti nel territorio dello Stato, con la connessa necessità di identificare compiutamente, documentalmente, il soggetto, sia, poi, egli in regola o meno con le norme di soggiorno, accertamento, quest'ultimo, che ben può avvenire in un momento successivo, susseguente e perciò estraneo alla condotta dovuta al momento della richiesta di esibizione di uno di quei documenti. Del resto, anche i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, salvo che non sia diversamente disposto in attuazione dei trattati, delle convenzioni e degli accordi fra Stati membri dell'Unione europea, "devono essere in possesso di un documento di identificazione, valido secondo la legge nazionale almeno all'atto dell'ingresso nel territorio dello Stato, e sono tenuti ad esibirlo ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza" (art.
1.2 D. Lgs.vo, n. 52/2002), La sanzione penale mira, quindi, in definitiva, a sanzionare la condotta del soggetto volta ad ostacolare, senza giustificato motivo, la sua compiuta e documentale identificazione da parte degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
Prima della entrata in vigore della previsione normativa in oggetto, l'ordinamento già contemplava ipotesi di reato molto simili a quella in esame. In particolare, l'art. 144 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. n. 773/1931) recava che "l'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di invitare, in ogni tempo, lo straniero ad esibire i documenti di identificazione di cui è provvisto, e a dare contezza di sè. Qualora siavi motivo di dubitare della identità personale dello straniero, questi può essere sottoposto a rilievi segnaletici". Tale norma è stata espressamente abrogata dall'art. 47 del D. Lgs.vo n. 286/1998, ma tale abrogazione non ha significato la espunzione di quel contenuto normativo dall'ordinamento, ché esso è stato, nella sostanza, riprodotto nei commi terzo, quarto e quinto dell'art. 6 di tale D. Lgs.vo. Sotto il vigore di quella norma ora abrogata la giurisprudenza di questa Suprema Corte era stata univoca nel ritenere che quell'invito, ad esibire i documenti e a dare contezza di sè, rientrava nei provvedimenti legalmente dati per ragioni di sicurezza pubblica, donde, in caso di mancato ottemperamento allo stesso, la concretizzazione del reato di cui all'art. 650 c.p.. Quanto sin qui considerato esclude, dunque, ogni proponibile necessario collegamento, nella intenzione del legislatore, tra la richiesta di esibizione di quei documenti e lo status di soggiornante regolare o irregolare, clandestino o meno, dello straniero nel territorio nazionale. Se - come si è detto - la ratio della norma è quella di consentire alle autorità preposte di procedere solo alla compiuta, documentale, identificazione dello straniero, la norma medesima è rivolta sia al soggiornante regolare (che potrà esibire uno dei quattro tipi di documenti indicati), sia al soggiornante irregolare, cui non è preclusa la possibilità, ancorché non sia in possesso - ne' possa esserlo, per tale qualità - di permesso o carta di soggiorno, di esibire uno degli altri due documenti indicati, il passaporto o altro documento di identificazione.
Tale individuata ratio della norma conferma il dato letterale sopra richiamato, cioè il riferimento, quale soggetto attivo del reato, allo "straniero", senza specificazione alcuna rispetto alla sua qualità di soggiornante regolare o irregolare nel territorio dello Stato.
Ed in tale contesto interpretativo non può assumere rilevanza indicativa, ne' tantomeno decisiva ed assorbente, la collocazione della norma, in riferimento alla sedes materiae: quale che questa sia, difatti, essa non può fare aggio sugli altri più penetranti e decisivi elementi utili al processo interpretativo della norma, ove da questi possa desumersi, come nel caso di specie si ritiene che sia dato fare, la effettiva volontà del legislatore, alla stregua del senso fatto palese dalla espressione letterale usata e della ratio della norma. Ma, a ben vedere, altro comma, il quarto, dell'art. 6 del D. Lgs.vo n. 286/1988, appare riferito ad ogni straniero, non solo ed esclusivamente allo straniero regolarmente entrato nel territorio dello Stato: la facoltà di procedere ai rilievi fotodattiloscopici e segnaletici, in caso di dubbio sulla identità personale dello straniero (in un momento in cui può ancora non sapersi se lo straniero sia soggiornante regolare o irregolare e si nutrano dubbi persino sulla sua esatta identità), prescinde, anche in tal caso, da ogni accertamento e previsione della condizione regolare o irregolare della presenza del soggetto nello Stato.
Ad ulteriore conferma di tanto vale anche considerare, sotto il profilo storico, che la norma in questione riproduce sostanzialmente l'art. 7 del D.L. n. 489/1995, ribadito nei successivi DD.LL. nn. 22/1996, 132/1996, 269/1996, 376/1996 e 477/1996. Prescriveva quella norma che "lo straniero che, su richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire ottocentomila", e non si dubitava, allora, che la norma concernesse qualsiasi straniero, regolarmente o irregolarmente soggiornante. La norma oggi vigente ha - è vero - aggiunto al "passaporto o altro documento di identificazione" anche il permesso o la carta di soggiorno, ma ha considerato, in sostanza, tali ultimi documenti ai primi equipollenti ai fini della identificazione del soggetto, questa rimanendo ancora la finalità sottesa all'adempimento del precetto, l'interesse dello Stato alla compiuta e documentale identificazione dello straniero. Se ne deve inferire una persistente e confermata volontà del legislatore nel rivolgere il precetto allo straniero in genere, a prescindere dalla sua qualità di soggiornante regolare o irregolare, clandestino o meno, nel territorio dello Stato. D'altra parte, non sarebbe giustificabile, sotto i profili costituzionali della ragionevolezza e dell'eguaglianza, una diversa conclusione per la quale chi abbia fatto regolare ingresso nel territorio dello Stato osservando le sue leggi al riguardo e legittimamente vi permanga sia assoggettato a sanzione penale nel caso di mancata esibizione dei documenti indicati nella norma;
e, per converso, alla stessa sanzione penale non sia assoggettabile lo straniero che, eludendo invece le leggi dello Stato sui controlli di frontiera (art. 4), continui a permanere irregolarmente nel suo territorio ed egualmente non ottemperi alla richiesta di esibire i documenti richiesti, così vanificando del tutto l'interesse dello Stato alla sua compiuta identificazione ed ai conseguenti e successivi controlli: e tra più interpretazioni proponibili deve, di certo, prevalere quella correttamente orientata sotto il profilo della sua legittimità costituzionale. Se l'intero art. 6 del D. Lgs.vo n. 286/1998 fosse riferibile solo agli stranieri che abbiano fatto regolare ingresso nel territorio dello Stato, agli altri - s'è di già anticipato - che irregolarmente vi siano entrati, non sarebbe applicabile neppure il quarto comma, nella ipotesi in cui sia dubbia la compiuta identità del soggetto ma possa già in allora ritenersi accertata la condizione di irregolare ingresso nel territorio dello Stato.
Non è condivisibile, poi, il rilievo di incongruità e contraddittorietà della tesi sin qui espressa, sotto il profilo che verrebbe così punita con sanzione penale una condotta (quella di mancata esibizione di un documento di identità) che, sul piano fenomenico e sociologico, appare certamente meno grave rispetto alla condotta di chi si introduce clandestinamente nel territorio dello Stato, sfuggendo ai controlli di frontiera, ipotesi, questa, invece non sanzionata penalmente. È sufficiente al riguardo rilevare che, essendo stata di già investita la Corte Costituzionale di siffatta questione - in un giudizio in cui il giudice rimettente aveva, fra l'altro, espresso dubbi di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 della Costituzione, sul presupposto di "una manifesta disparità di trattamento... giacché non costituiscono reato le condotte preliminari e più gravi rispetto a quella sanzionata dalla disposizione censurata" -, il Giudice delle leggi ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni dedotte, rilevando che "la configurazione delle fattispecie criminose e la valutazione delle conseguenze penali appartengono alla politica legislativa e, quindi, all'incensurabile discrezionalità del legislatore, con l'unico limite della manifesta irragionevolezza", quest'ultima nella specie non ravvisata (Corte Cost., ord. n. 68/2001; id., ord. n. 408/2001). Nei confronti, infine, di chi sia entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera o non sia stato respinto ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs.vo n. 286/1988, l'art. 13 di tale testo normativo prevede la espulsione amministrativa, ed i suoi terzo e successivi commi disciplinano anche il caso in cui lo straniero sia sottoposto a procedimento penale.
4.1 Possono, a tal punto, trarsi le fila dalle considerazioni sin qui svolte: il dettato letterale della norma, la sua ratio e la previsione dell'interesse tutelato, i precedenti storici, la conclusiva evincibile intenzione del legislatore inducono a ritenere che destinatario della norma di cui all'art.
6.3 D. Lgs.vo n.286/1988, e quindi soggetto attivo del reato ivi previsto, è lo straniero in genere, quindi anche lo straniero che abbia fatto illegale ingresso nel territorio dello Stato.
5. Il reato in questione si concretizza - già s'è detto - ove non sussista giustificato motivo che legittimi la manca esibizione del documento richiesto, ovvero uno qualsiasi di quelli indicati dalla norma.
La "esibizione" di un documento presuppone che lo stesso esista nel mondo fenomenico o che, quanto meno, possa esistere per la previa attivazione in tal senso del soggetto interessato ed abilitato a farlo, nella condizione data. Nel caso dell'immigrato clandestino (che qui interessa) la condizione data è, appunto, la sua clandestinità e, in riferimento ad essa, è da escludere in radice che possa esistere il permesso o la carta di soggiorno, ché altrimenti egli non sarebbe più immigrato clandestino. Non appare, quindi, esigibile che questi debba esibire uno di tali documenti che sul piano naturalistico non sono mai esistiti ne' potevano esserlo perché del tutto inconciliabili ed ontologicamente esclusi dalla sua condizione di clandestino.
Correlato all'avvenuto ingresso nel territorio dello Stato deve ritenersi anche il documento di identificazione per stranieri, rilasciato su modello conforme al tipo approvato con decreto del Ministro dell'interno, non valido per l'espatrio, di cui all'art.
6.9 del D. Lgs.vo in questione: anche per questo può ritenersi insussistente un esigibile obbligo di esibirlo, da parte dell'immigrato clandestino, non tanto perché il contenuto della norma è meramente descrittivo e non precettivo, ma perché una siffatta richiesta appare ancora una volta inconciliabile con lo stato di immigrato clandestino (cfr. Cass., Sez. I, n. 3515/2003, Fekolli) ed un siffatto documento non sarebbe possibile rilasciare all'immigrato clandestino giacché, accertato tale stato al momento della richiesta, ne conseguirebbe da subito la sua espulsione (cfr. Cass., Sez. VI, n. 898/2003, Rrasa). Ma "il passaporto o altro documento di identificazione" richiamati dalla norma, rientranti nella sfera originaria di disponibilità dello straniero, antecedente cioè al suo ingresso nel territorio dello Stato, invece, nulla hanno a che vedere con la sua condizione di clandestinità; la esigibilità della loro esibizione, una volta che lo straniero sia comunque entrato nel territorio dello Stato, è del tutto indipendente dalla sua condizione di clandestinità o meno: non v'è, in sostanza, alcun rapporto di necessario condizionamento tra uno di tali documenti e lo status di immigrato irregolare, clandestino, giacché tali documenti non sono affatto connessi all'avvenuto ingresso nel territorio dello Stato ed il loro mancato possesso e la conseguente loro mancata esibizione non sono, a loro volta e conseguentemente, connessi alla condizione di clandestinità dello straniero illegalmente immigrato.
5.1 Lo stato di clandestinità dell'immigrato straniero non costituisce giustificato motivato per la mancata esibizione di uno di tali documenti.
Premesso, difatti, che l'assenza di giustificato motivo è elemento costitutivo della fattispecie penale, non causa di esclusione della punibilità, cioè, per mutuare una espressione dottrinaria, elemento positivo ricostruito negativamente della fattispecie di reato, la giustificazione del motivo non può, innanzitutto, essere rapportata solo alla circostanza che l'ordinamento non consideri reato l'ingresso irregolare nel territorio dello Stato: questo costituisce pur sempre un comportamento illegale, volontariamente posto in essere in violazione di norme ben determinate (art. 4 del D. Lgs.vo in oggetto), costituente illecito amministrativo sanzionato dalla espulsione, e la giustificazione va ragguagliata ai diversi profili di disvalore che l'ordinamento pone, anche distinti da quelli aventi rilievo penale.
Non può, per altro verso, ritenersi una inesigibilità della condotta di esibizione del documento sul presupposto che essa disvelerebbe la condizione di clandestinità dello straniero, assoggettandolo alla espulsione: tale interesse utilitaristicamente soggettivo non può prevalere sull'interesse pubblico protetto dalla norma, che è, appunto, come s'è già detto, quello di consentire l'attività di pubblica sicurezza volta alla identificazione dei soggetti stranieri presenti in territorio nazionale e la norma è finalizzata proprio anche al successivo controllo della regolarità della presenza dello straniero in Italia;
ché altrimenti dovrebbe inferirsene la inaccettabile conseguenza che chi abbia fatto irregolare ingresso nel territorio dello Stato possa comunque continuare a permanervi in tale irregolare posizione senza che lo Stato possa attivare alcun controllo identificativo necessario al riguardo. Nè può ritenersi sussistente nell'ordinamento un principio generale (che metterebbe irrimediabilmente in crisi anche la costruzione di altre figure criminose contravvenzionali: artt.651 c.p., 4 e 221 T.U.L.P.S., e 294 del relativo regolamento di cui al R.D. n. 635/1940), secondo il quale sarebbero inesigibili da parte di tutti, cittadini e stranieri, comportamenti che - come si annota in dottrina -, "ove correttamente tenuti, possono agevolare l'applicazione a loro carico di sanzioni amministrative, e, laddove non tenuti, possono costituire reato". Il contrario assunto, circa "la non esigibilità di una condotta, pur prevista come obbligatoria, che esporrebbe chi vi è tenuto a un aggravamento della propria posizione giuridica", contenuto nella sentenza n. 3517/2003, Dinaj, della I Sezione penale, non appare tener conto del preminente interesse pubblico sotteso alla norma, ragguagliato alla circostanza che l'ingresso irregolare in territorio nazionale non è comunque previsto come reato, salva l'ipotesi di cui all'art. 13.13 D. Lgs..vo n. 286/1988 (sicché non si tratterebbe di disvelare un commesso reato, ma solo un illecito amministrativo); e la pronuncia ivi al riguardo richiamata (Sez. I, n. 3503/2000, Perini) riguarda un diverso caso di ritenuto assorbimento di un reato in altro (reato di cui all'art. 679 c.p. in quello di cui all'art. 678 stesso codice).
5.2 Posto, dunque, che - per come si è detto - vengono in rilievo per lo straniero immigrato clandestino, in termini di esigibilità, "il passaporto o altro documento di identificazione" di cui all'art.
6.3 in discorso, la mancata esibizione d'uno di tali documenti realizza il reato in questione, sia che lo straniero di essi sia in possesso, sia che non se ne sia munito preventivamente. La prima di tali ipotesi non abbisogna, evidentemente, di ulteriori chiarimenti in proposito;
ma ad eguale conclusione deve pervenirsi anche nella seconda ipotesi, atteso che è lo stesso art.
6.3 che impone allo straniero, quale che sia la sua condizione, di essere munito di uno di tali documenti ai fini della sua esibizione a richiesta. Lo straniero soggiornante in Italia, ha, quindi, solo per tale rapporto fisico col territorio nazionale, a prescindere dal suo status, l'obbligo di munirsi di uno di tali documenti e, successivamente e conseguentemente, l'obbligo di esibirlo a richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza. Se così non fosse, sarebbe affidato alla sola volontà del soggetto l'adempimento dell'obbligo richiesto: egli, pur potendolo fare, sarebbe legittimato a non richiedere affatto al suo Stato di origine il rilascio d'uno di tali documenti, ponendo quindi lo Stato ospitante nelle condizioni di non poter esplicare alcuna attività di controllo che la legge gli demanda. Non può, perciò, ritenersi giustificato motivo un comportamento volontario omissivo che costituisce presupposto indefettibile del mancato assolvimento dell'obbligo di esibizione dovuto.
6. Deve sul punto conclusivamente ritenersi che la condizione di clandestinità nel territorio dello Stato dello straniero non costituisce, di per sè, giustificato motivo per la esibizione, a richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, del passaporto o di altro documento di identificazione che lo straniero possegga o del quale era in grado di munirsi prima del suo ingresso in territorio nazionale.
7. Nella specie, si contesta all'imputato di non aver esibito "i documenti di identificazione e di soggiorno" e la sentenza impugnata incentra il suo dictum sulla "mancata presentazione di documento di identificazione", sul presupposto della ritenuta non condivisibilità della tesi difensiva riferita "a quei soggetti che siano entrati nel territorio dello Stato sottraendosi a controlli di frontiera e che non siano in possesso di alcun documento..."; lo stesso atto di gravame richiama, come afferente al caso di specie, "la condizione di cittadino extracomunitario clandestino e privo di documenti di identificazione". Pacifica ed incontestata, dunque, dovendo ritenersi la qualità di straniero extracomunitario clandestinamente soggiornante dell'imputato, se per il permesso di soggiorno evocato in imputazione vale quanto si è di sopra rilevato circa la inesigibilità della sua esibizione, quanto, invece, ad un "documento di identificazione" deve ritenersi la sussistenza del reato contestato: donde la infondatezza del motivo di ricorso sul punto.
8. Del tutto destituito di fondamento è il secondo motivo di doglianza, concernente il trattamento sanzionatorio. Premesso, invero, che il vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità deve, per espresso disposto normativo, risultare dal testo del provvedimento impugnato, nella specie i giudici del merito hanno dato esaustiva e del tutto logica contezza del percorso argomentativo seguito nel pervenire alla resa statuizione, rilevando che "il prevenuto risulta... privo di fonti lecite di reddito, due volte arrestato nel 1999 per violazione dell'art. 73 D.P.R. n.309/90 e più volte controllato per violazione dell'art. 6, c. 3, legge n. 40/98. Ancora oggi le sue generalità sono sconosciute.
Sotto il nome di UN ZI sono annotate nei suoi confronti due sentenze di patteggiamento in relazione ai delitti di spaccio consumati nel 1999, comprendenti anche episodi di false dichiarazioni sulla propria identità e violazione della disciplina dell'immigrazione". A fronte di tanto e dei così evocati parametri di cui all'art. 133 c.p., non appare censurabile in questa sede di legittimità il divisamento espresso dal giudice del merito, nel legittimo esercizio del potere discrezionale che al riguardo gli è riservato dalla legge, secondo cui "non può certo definirsi eccessiva la pena base, fissata in misura di poco superiore al minimo edittale nella sola parte detentiva", e "ben contenuti appaiono gli aumenti a fronte dell'intensità della continuazione".
9.0 Il ricorso va, conclusivamente, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del procedimento.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 27 NOVEMBRE 2003