Sentenza 8 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/03/2003, n. 3515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3515 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Risarcimento danni0-35 15 /03 SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill. GIULIANODott. Angelo 13233/00 Cron. 8039 Consigliere Dott. Italo PURCARO Rep. 987 Consigliere Dott. CO TRIFONE Consigliere Dott. Ennio MALZONE Ud.12/12/02 Rel. Consigliere- Dott. Donato CALABRESE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ASSITALIA SPA, corrente in Roma, in persona dell'Amministratore Delegato dr. Luciano Roasio, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI PIETRA PAPA 41, presso lo studio dell'avvocato CE TRICANICO, che la difende, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
AR IU, VA IM, VA EA, elettivamente domiciliati in ROMA VLE DELLE MILIZIE presso lo studio dell'avvocato ANTONIO MONZINI, 38, dall'avvocato MARIO LOMBARDO, giusta delega in 2002 difesi 2525 atti;
-1
- controricorrenti -
nonchè
contro
MININISTERO DELL' INTERNO, AS CE OL;
- intimati avverso la sentenza n. 96/00 della Corte d'Appello di PALERMO, Sezione II Civile, emessa il 17/12/99 e depositata il 26/02/00 (R.G. 497/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/02 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito l'Avvocato CO TRICANICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il giorno 17.12.1983 in Palermo, all'incrocio tra Via Dante e Piazza Vir- gilio si verificava un incidente tra l'autovettura della Polizia di Stato tg.61025 condotta da EL CO AO, assicurata con la compagnia assicuratrice Assitalia, e l'autovettura tg. PA/293537 condotta da IV An- gela, che decedeva il successivo 18.12.83 per le gravi lesioni riportate. Il procedimento penale a carico del EL per il reato di cui all'art.589 c.p. si concludeva con il riconoscimento della colpevolezza dello stesso, ri- tenuto il concorso di colpa del 50% della vittima. Con citazione notificata nell'ottobre/novembre 1991 NO GI, IV MO e IV RE, costituitisi parte civile nel procedimento pe- nale, convenivano davanti al Tribunale di Palermo EL CO AO, il Ministero degli Interni e l'Assitalia Le Assicurazioni d'Italia S.p.A. per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della morte della loro con- giunta IV EL, tenuto conto del concorso di colpa del 50%. Si costituivano in giudizio il Ministero degli Interni e l'Assitalia Le As- sicurazioni d'Italia, mentre restava contumace il EL. Il Ministero conte- stava le pretese degli attori con riferimento in particolare all'importo chie- sto;
in ogni caso chiedeva che la compagnia di assicurazione fosse condan- nata a [...] indenne da qualsiasi condanna di risarcimento danni. L'Assitalia, a sua volta, eccepiva preliminarmente la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni dedotto dalla NO e nel merito contestava le pretese degli attori deducendo che in ogni caso il risarcimento dei danni non poteva superare il massimale di polizza. 1 All'esito dell'istruttoria espletata, il Tribunale con sentenza del 17.11.1995 dichiarava improponibile la domanda proposta dalla NO relativamente ai danni subiti per le lesioni riportate nell'incidente; condan- nava i convenuti in solido al pagamento in favore di NO GI e IV MO della somma di £ 39.263.000 ciascuno, in favore di IV An- drea della somma di £ 13.088.000 e in favore degli attori in solido della somma di £ 2.856.000 oltre interessi dalla sentenza sulle sorti rivalutate di £ 23.463.000, £ 7.822.000, £ 1.750.000, nonché alle spese come liquidate. Contro detta sentenza gli attori proponevano appello;
resistevano in giu- dizio il Ministero degli Interni e la società di assicurazioni, proponendo cia- scuno appello incidentale. La Corte d'Appello di Palermo con la sentenza ora impugnata del 26.2.2000 condannava l'Assitalia Le Assicurazioni d'Italia, il Ministero de- gli Interni e EL CO in solido al pagamento in favore degli ap- pellanti NO e IV MO della somma di £ 68.894.000 ciascuno e in favore di IV RE della somma di £ 19.685.000 oltre interessi legali sulle sorti rivalutate in £37.844.000 e £ 10.813.000, confermando nel resto la sentenza appellata, nonché accogliendo l'appello incidentale del Ministe- ro nei confronti della Assitalia e respingendo l'appello incidentale di quest'ultima in punto di condanna della stessa al risarcimento dei danni oltre il limite del residuo massimale di polizza, pari a £ 85.000.000 (£ 100.000.000 - £15.000.000 provvisionale rivalutata). Avverso tale sentenza l'Assitalia Le Assicurazioni d'Italia S.p.A. ha pro- posto ricorso per cassazione affidato ad un unico articolato motivo. Resisto- no con controricorso NO GI, IV MO e IV RE. Il 2 Ministero degli Interni e EL CO AO non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo, denunciando insufficienza e contradditorietà della motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art.360 n.5 c.p.c., la ricorrente società assicuratrice lamenta che la Corte d'Appello non si sia pronunciata sulla istanza di rimborso della somma pagata in eccedenza ri- spetto al massimale di polizza di £ 100.000.000 e che l'abbia condannata al pagamento di ulteriori somme oltre quelle già versate e che abbia ravvisato nel comportamento tenuto dalla società, prima e durante il giudizio di primo grado, una finalità dilatoria non avendo effettuato alcuna offerta per la li- quidazione del sinistro. Deduce che il ragionamento del giudice di merito è viziato perché non affronta minimamente il problema di eventuali ragioni che giustifichino la responsabilità della società assicuratrice per il maggior importo rispetto al massimale e che non vi sarebbe stato alcun comporta- mento o condotta dilatoria da parte della società assicurativa;
afferma che il mancato risarcimento del danno sarebbe dipeso dalle richieste risarcitorie elevatissime formulate dai danneggiati, che avrebbero impedito di porre le basi per una liquidazione bonaria del danno. Il motivo non può trovare accoglimento. La ricorrente pretende, in sostanza, che la Corte di Cassazione riesamini il merito della controversia, mentre la norma dell'art. 360 n.5 c.p.c. non con- ferisce ad essa la potestà di esaminare e valutare autonomamente il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico, formale e 3 della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice di merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti (v. Cass. n.9898/1998). La censura di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione non può invero essere utilizzata per un nuovo apprezzamento dei fatti di causa in senso difforme da quello contenuto nella sentenza impugnata, non essendo proponibili censure dirette a provocare una nuova valutazione delle risultan- ze di causa diverse da quelle espresse dal giudice di merito. Nella specie, peraltro, la sentenza impugnata non risulta viziata da insuf- ficienza e contradditorietà della motivazione nel capo in cui ha condannato l'Assitalia ad un maggiore importo rispetto al massimale. L'iter logico argomentativo svolto dai giudici d'appello evidenzia, infat- ti, che agli atti di causa non vi era prova che la compagnia di assicurazione avesse offerto una qualche liquidazione ai congiunti di IV EL, esi- stendo invero soltanto la prova che la società ricorrente si era limitata a pa- gare, dopo la sentenza penale del Tribunale di Palermo emessa nel 1988, la somma di € 10.000.000 a titolo di provvisionale, disposta con la stessa sen- tenza, così come ricollegandosi il ragionamento alla censura con cui - l'Assitalia si doleva dell'affermazione dei primi giudici circa la sua ina- dempienza non vi era prova alcuna che giustificasse il suo colpevole ina- dempimento. La società assicuratrice aveva tenuto nella specie, secondo l'incensurabile valutazione di fatto della Corte territoriale, una condotta di- latoria e pretestuosa diretta solo a tutelare i propri interessi, in quanto non risultava in alcun modo giustificato il silenzio mantenuto sia in sede stragiu- diziale che giudiziale. 4 Tale motivazione, dunque, lungi dall'essere carente o illogica, consente di individuare esattamente le giustificazioni della decisione, rendendo inat- taccabile il convincimento del giudice di merito in ordine al comportamento negligente della compagnia assicurativa nell'adempimento della propria ob- blazione risarcitoria. In quanto tenuta la detta compagnia oltre il limite del massimale, è con- seguenzialmente palese che restava in sé superata la questione relativa alla istanza di rimborso spiegata dall'Assitalia e la correlativa pronuncia. Il ricorso va dunque rigettato, con condanna della ricorrente soccombente alle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di Cassazione in favore dei controricorrenti, liquidate in euro 100/00, oltre euro 2.000/00 per onorari. Così deciso, il 12.12.2002 Il Consigliere est. IL PRESIDENTE EL Jembran tonato Calabrese IL CANCELLIERE CI Dott.ssa Maria Aiello Depositata in Cancelleria 8.03.03 CANCELLI Dott.ssa Maria Aspilo 5