Sentenza 23 febbraio 2000
Massime • 1
Il reato di cui all'art. 679 cod. pen. (omessa denuncia di materie esplodenti) deve ritenersi assorbito in quello di cui all'art. 678 stesso codice, non essendo logicamente esigibile che chi detiene materie esplodenti a scopo di commercio senza la prescritta licenza all'Autorità si presenti alla medesima Autorità per denunciare la circostanza, e dovendosi, pertanto, la seconda ipotesi di reato considerare speciale rispetto alla prima, essendo gli elementi specializzanti individuabili sia nel fatto di tenere in deposito a fine di commercio rispetto al semplice fatto di detenere, sia nell'assenza della necessaria licenza rispetto alla mera omissione di denunzia della detenzione. Non risultano precedenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/02/2000, n. 3503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3503 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LA GIOIA VITO Presidente del 23/2/2000
1. Dott. FABBRI GIANVITTORE Consigliere SENTENZA
2. " NI NN " N. 304
3. " GIRONI MI " rel. est. REGISTRO GENERALE
4. " CC RT " N. 47733/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) RI EL n. il 28.03.1946
avverso sentenza del 27.09.1999 CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI MI
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Iadecola che ha concluso per rigetto.
Motivi della decisione
La sentenza in epigrafe ha confermato quella di primo grado, che aveva dichiarato RI AN colpevole dei reati di cui agli artt.678 e 679 c.p., accertati in Molfetta il 20.12.1995, condannandola alla pena di gg. 10 di arresto - sostituita con L. 750.000 di pena pecuniaria - e L. 50.000 di ammenda per il primo ed a quella di L. 50.000 di ammenda per il secondo reato.
Ricorre personalmente la RI lamentando difetto di motivazione circa il diniego di applicazione della disciplina del reato continuato rispetto ad altro fatto analogo definito dalla Corte di appello di Bari con sentenza in data 4.5.1999 nonché mancanza di idonea prova circa la natura di materiale esplodente degli oggetti in sequestro, che avrebbero anche potuto essere dotati di soli effetti luminosi e privi di qualsiasi efficacia lesiva, ed, infine, la "difficile ipotizzabilità" di concorso formale tra i due reati contestati.
Il primo motivo è manifestamente infondato, non rispondendo al vero che la corte territoriale abbia negato l'applicabilità della disciplina del reato continuato, essendosi essa limitata a rilevare l'impossibilita di addivenire alla invocata riunione dei procedimenti per essere l'altro gia stato definito in appello;
ne' la ricorrente ha dedotto che alla data della pronunzia della sentenza qui impugnata la precedente sentenza in data 4.5.1999 fosse divenuta irrevocabile, così da consentire l'esame della richiesta nel merito. L'istanza potrà, dunque, essere proposta in sede esecutiva, ex art. 671 c.p.p., senza alcun pregiudizio per l'interessata.
Con il secondo motivo si ripropongono questione di fatto in ordine alla natura del materiale in sequestro, gia esaurientemente decise dal primo giudice e definitivamente risolte in sede di appello in base all'incensurabile esclusione della necessita del requisito della micidialità o potenzialità offensiva ai fini dell'integrazione delle ipotesi contravvenzionali contestate, esattamente disattendendosi la richiesta di audizione dei carabinieri del nucleo artificieri, a fronte di argomenti difensivi meramente ipotetici come quelli riproposti anche in questa sede circa i possibili effetti meramente luminosi degli artifici in questione (per l'irrilevanza della mancanza di potenzialità lesiva dei giocattoli pirici e della mancanza di prove tecniche circa la loro pericolosità vedi, recentemente, Cass. sez. V, 20.8.1998, Perozzi, Ced. Cass, rv, 211523).
Fondato è, invece, il terzo motivo, dovendo nella specie il reato di cui all'art. 679 c.p. ritenersi assorbito in quello di cui all'art. 678 c.p., non essendo logicamente esigibile che chi detiene materie esplodenti a scopo di commercio senza la prescritta licenza dell'Autorità si presenti alla medesima Autorità per denunciare la circostanza e dovendosi pertanto, la seconda ipotesi incriminatrice summenzionata considerare speciale rispetto alla prima, laddove gli elementi specializzanti sono costituiti dal "tenere in deposito" a fine di commercio rispetto al semplice "detenere" e dall'assenza della necessaria licenza rispetto alla mera omissione di denunzia della detenzione.
All'annullamento senza rinvio limitatamente al reato di cui all'art. 679 consegue l'eliminazione della relativa pena, autonomamente determinata dal giudice "a quo" in L. 50.000 di ammenda.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 679 c.p. perché assorbito da quello di cui all'art. 678 c.p. ed elimina la relativa pena di L. 50.000 di ammenda.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2000