Cass. pen., sez. I, sentenza 23/02/2000, n. 3503
CASS
Sentenza 23 febbraio 2000

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il reato di cui all'art. 679 cod. pen. (omessa denuncia di materie esplodenti) deve ritenersi assorbito in quello di cui all'art. 678 stesso codice, non essendo logicamente esigibile che chi detiene materie esplodenti a scopo di commercio senza la prescritta licenza all'Autorità si presenti alla medesima Autorità per denunciare la circostanza, e dovendosi, pertanto, la seconda ipotesi di reato considerare speciale rispetto alla prima, essendo gli elementi specializzanti individuabili sia nel fatto di tenere in deposito a fine di commercio rispetto al semplice fatto di detenere, sia nell'assenza della necessaria licenza rispetto alla mera omissione di denunzia della detenzione. Non risultano precedenti.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 23/02/2000, n. 3503
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3503
    Data del deposito : 23 febbraio 2000

    Testo completo