Sentenza 4 novembre 1999
Massime • 1
Il reato previsto dall'art.6, comma 3, del T.U. sull'immigrazione e la condizione dello straniero, approvato con d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, per il quale viene punito lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno, deve ritenersi configurabile non soltanto nei confronti degli stranieri legalmente presenti sul territorio nazionale, ma anche nei confronti degli stranieri clandestini. (A sostegno di tale affermazione, la S.C. ha fatto riferimento, per un verso, al testuale tenore della norma incriminatrice la quale, sanzionando non il "rifiuto" ma la "mancata esibizione" di uno dei documenti in essa esemplificativamente indicati, presuppone che di un tale documento lo straniero abbia l'obbligo di munirsi, salvo che sia nell'impossibilità di farlo "per giustificati motivi", da intendersi come non collegabili ad un proprio comportamento volontario; per altro verso, alla desumibilità di detto obbligo anche da un'interpretazione sistematica di tutta la normativa vigente in materia di soggiorno di extra-comunitari, con particolare riguardo alle previsioni di cui ai commi 4 e 9 dell'art. 6 del citato d.lgs. n. 286 del 1998, il primo dei quali - riproducendo il comma secondo dell'abrogato art. 144 del T.U. delle leggi di P.S. - prevede la possibilità che lo straniero sia sottoposto a rilievi segnaletici quando vi siano dubbi sulla sua identità personale; il secondo prevede il rilascio allo straniero, su modello conforme al tipo approvato con decreto del Ministro dell'Interno, di un "documento di identificazione" espressamente indicato come "non valido per l'espatrio"). (Diff. sez. I, 11 novembre 1999, n. 969, P.G. in proc. Karim).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/11/1999, n. 13562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13562 |
| Data del deposito : | 4 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI RENATO Presidente del 04.11.1999
1.Dott. FABBRI GIANVITTORE Consigliere SENTENZA
2.Dott. BARDOVAGNI PAOLO " N.00935
3.Dott. CAMPO STEFANO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. DUBOLINO PIETRO " N.24955/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale della Repubblica presso PRETORE di VENTIMIGLIAnei confronti di:
EH HA N. IL 12.08.1973
avverso sentenza del 23.03.1999 PRPTORE di VENTIMIGLIA visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. FABBRI GIANVITTORE.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 23-3-99 il Pretore di Sanremo-Sezione Distaccata di Ventimiglia assolveva Lecheheb Khalit dal reato di cui all'art. 6 co. 3 legge 6-3-98 n. 40 perché il fatto non sussiste. Osservava il giudicante che la norma incriminatrice - la quale punisce lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno - deve ritenersi applicabile soltanto agli stranieri legalmente presenti sul territorio nazionale e non anche agli stranieri clandestini.
A tale interpretazione il giudicante perveniva considerando che la norma presuppone che il soggetto tenuto all'esibizione sia in possesso dei documenti richiestigli, come risulterebbe dalla lettera della legge, perché esibire vuol dire mostrare qualcosa di cui si è in possesso;
dalla logica, perché se il legislatore avesse voluto punire gli stranieri privi di documenti di identità la norma sarebbe stata diversamente formulata;
dai lavori parlamentari, dai quali emerge che non si è voluto incriminare lo straniero presente clandestinamente nel territorio dello Stato ma semplicemente provvederne all'espulsione o al respingimento alla frontiera;
dalla collocazione della norma, contenuta in un articolo relativo agli stranieri entrati legalmente nel territorio dello Stato invece che nell'art. 10, relativo alle disposizioni contro le immigrazioni clandestine. Osservava, infine, che la norma incriminatrice prevede, come elemento costitutivo della fattispecie, l'assenza di un giustificato motivo nella mancata esibizione e che pertanto tale assenza doveva essere contestata ed accertata.
Avverso la predetta sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Genova, deducendo, ai sensi dell'art. 606 lett. b) c.p.p., l'erronea applicazione della legge penale.
Osservava il ricorrente che l'art, 6 co. 3 della L. 40/98 è la riproduzione della norma incriminatrice già introdotta pro tempore dall'art. 7 septies dei vari decreti legge succedutisi negli anni 1995-96 e mai convertiti in legge, il quale prevedeva sanzioni penali per lo straniero che su richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione. Riteneva, conseguentemente, che la norma in esame riguardi tutti i cittadini stranieri, indipendentemente dalla clandestinità o regolarità dell'ingresso nel territorio dello Stato, come deve desumersi anche dal fatto che la norma prevede la mancata esibizione non soltanto del passaporto ma anche di altro documento di identificazione. riferendosi così allo straniero clandestino perché privo di passaporto;
riteneva, ancora, non contraddittoria la scelta del legislatore di non punire l'introduzione clandestina ma di sanzionare l'obbligo di identificazione anche per gli stranieri clandestini. Osservava, infine, che la norma incriminatrice è strutturata come contravvenzione di pura condotta, senza che sia dato rilievo alcuno al possesso o meno del documento;
che non è elemento costitutivo del reato l'assenza di un giustificato motivo, bensì è causa particolare di esclusione della punibilità la presenza di un giustificato motivo, il cui onere di allegazione e di prova è a carico dell'interessato; che ovviamente non può costituire giustificato motivo l'affermazione di avere fatto ingresso nello Stato senza alcun documento di identificazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che il ricorso è fondato e che conseguentemente s'impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per i motivi indicati dal P.G. ricorrente. Va premesso innanzitutto che dall'esame letterale del testo normativo in questione emerge chiaramente che lo stesso non sanziona la condotta di colui che "rifiuta" di esibire la documentazione esemplificativamente indicata, ma soltanto la sua "mancata esibizione": con ciò presupponendo che in ogni caso, fatta salva l'ipotesi della impossibilità di essere in grado di provvedervi "per giustificati motivi" (da intendersi come non collegabili ad un proprio comportamento volontario), lo straniero ha comunque l'obbligo di possederla.
Di ciò v'è conferma evidente nella disposizione contenuta nello stesso art. 6 (comma 7^ della legge n. 40/1998 e 9^ del Testo unico successivamente emanato con Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286) lì dove - come si avrà occasione di precisare anche oltre -
sono indicate le modalità di "rilascio" del documento di identificazione per stranieri", non valido di regola per l'espatrio, presupponente, pertanto, soltanto la qualità di "straniero". D'altra parte, è appena il caso di rilevare che ai sensi dell'art. 3 Codice penale - disposizione di carattere generale - avuto riguardo al principio ivi contenuto di obbligatorietà dell'azione penale e, quindi, della soggezione alla legge italiana di tutti coloro che "cittadini o stranieri" si trovano nel territorio dello Stato - al mero rifiuto di esibire la documentazione di cui si è in possesso, ovvero di dare indicazioni sulla propria identità personale (costituenti ipotesi diverse e per situazione diverse da quella in esame), sono applicabili secondo il caso le disposizioni contenute negli artt. 650/651 Codice penale, come da costante giurisprudenza di legittimità.
Ad identiche conclusioni si perviene d'altra parte attraverso l'interpretazione sistematica della norma e l'individuazione della "ratio" della stessa legge n. 40/1998 che è il risultato di una lunga e travagliata serie di interventi legislativi anche per ciò che si riferisce alla specifica problematica che si riallaccia con innegabile evidenza al testo dell'art. 144 T.U. leggi di P.S.:
quest'ultimo, infatti, prevedeva da un lato l'obbligo di "dare contezza di sè" e, dall'altro, che per l'ipotesi di dubbio sulla identità personale dello straniero, questi poteva essere sottoposto a "rilievi segnaletici".
In tal senso, la giurisprudenza di questa Sezione - prima dell'entrata in vigore della legge n. 40/1998 - è stata saldamente attestata nel ritenere sussistente il reato previsto dall'art. 650 Codice penale nella condotta dello "straniero" che - "invitato in
Questura per dare contezza di sè" - non ottemperava a detto obbligo omettendo di presentarsi negli Uffici di P.S.
E tale precetto, con relativa sanzione, è stato sempre ricollegato alla persistente applicazione dell'art. 144 T.U. sopra richiamato, a prescindere dalla posizione o qualità dello straniero siccome rispondente ad irrinunciabili esigenze di ordine e sicurezza pubblica.
È noto ora che gli imponenti "fenomeni migratori" di questi ultimi anni - "clandestini, o meno", per tali ritenendosi anche quelli determinati dalla necessità di sottrarsi a persecuzioni politiche nei Paesi di provenienza - hanno imposto il riordino di tutta la materia, tenuto conto, tra l'altro, della intervenuta realizzazione dell'Unione Europea ai cui "appartenenti, salvo che sia diversamente disposto, non si applica la legge n. 40/1998 (cfr. art. 1)".
A ciò si è provveduto attraverso diversi interventi, in ciascuno dei quali - è opportuno sottolinearlo - è contenuto un esplicito riferimento alle situazioni di fatto corrispondenti a quella oggetto del presente ricorso.
In particolare, vanno ricordati i seguenti dati normativi:
1) art. 13 disposizioni di coordinamento del d.l. 30.12.1989 n.416 - convertito in legge 28.2.1990 n. 39 - che non ha abrogato l'art. 144 T.U.P.S.;
2) art. 7 septies d.l. 18.11.1995 n. 489 (riproducente un testo identico a quello dell'art. 6/3^ legge 40/1998);
3) art. 7 quinquies d.l. 18.1.1996 n. 22 che recitava testualmente, tra l'altro: lo straniero che si trova nel territorio dello Stato in condizione irregolare deve essere espulso. Si considera essere in "condizione irregolare":
lo straniero che ha fatto ingresso eludendo i controlli di frontiera... che è entrato o soggiorna privo dei documenti richiesti per l'ingresso... ;
4) artt. 7 quinquies e septies d.l. 19.3.1996 n. 132 che ripetono pedissequamente - per quanto qui interessale formulazioni or ora richiamate;
5) art. 7 septies d.l. 175.1996 n. 269 (di identico contenuto quanto al comma 1^).
6) art. 7 comma 1^ d.l. 16.7.1996 n. 376 (di contenuto identico, recepito sotto il Capo II^, intestato, tra l'altro, alle "immigrazioni illegali");
7) art. 7 d.l. 13.9.1996 n. 477 (di identico contenuto);
ARTICOLO UNICO legge 9 dicembre 1996 n. 617, emanato dopo l'intervento della Corte Costituzionale (ordinanza 14.6.1996 n. 197 contenente un'esplicita "censura" sulla reiterazione dei richiamati decreti legge - decaduti per mancata conversione nei prescritti termini di 60 gg.),con il quale sono stati espressamente "salvaguardati gli effetti" dei decreti in esame;
Tanto precisato, va ancora messo in evidenza che l'art.47 della legge n. 40/1998 ha delegato il Governo ad emanare un decreto legislativo contenente il "Testo unico delle disposizioni concernenti gli stranieri", con il compito di riunirle e coordinarle fra loro "... : con le norme della stessa legge;
con le modifiche a tal fine necessarie e - tra l'altro - con le disposizioni vigenti in materia "non incompatibili" con la nuova normativa, "contenute nel Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza";
Al riguardo non può non avere rilevanza che il Testo unico in parola (Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286) da un lato, ha "abrogato" tra gli altri l'art. 144 T.U.P.S., e, dall'altro, ha inserito nel testo dell'art. 6 della legge n. 40/1998 - dopo il 3^ comma - un nuovo comma 4^ il cui tenore è il seguente: "Qualora vi sia motivo di dubitare della identità personale dello straniero, questi può essere sottoposto a rilievi segnaletici". Nell'ambito della delega, quindi, è stato recepito - tra il 3^ e l'originario 4^ comma - ed in immediata continuità con il 3^ anche il secondo comma dell'art. 144 T.U.P.S. che in tal modo risulta integralmente ricostituito.
Evidente a questo punto appare la volontà legislativa di mantenere una previsione ed una sanzione che la giurisprudenza di legittimità ha da sempre interpretato nel senso che lo straniero - "regolare o meno" deve essere sempre in grado di "dare contezza di sè" al fine di consentire i previsti controlli sul proprio "stato" per irrinunciabili motivi di ordine e sicurezza pubblica. Ed è appena il caso di ricordare, come già anticipato in precedenza, che l'art.6 della legge (comma 7, recepito nel comma 9 del Testo unico) dispone testualmente che "il documento di identificazione per stranieri è rilasciato su modello conforme al tipo approvato con decreto del Ministro dell'Interno," proseguendo che, "salvo sia diversamente disposto dalle convenzioni o dagli accordi internazionali, esso non è valido per l'espatrio". Il mancato possesso di uno qualunque dei documenti indicati nell'art. 6 comma 3^ - salve le ipotesi ricollegabili a motivi giustificabili, tra i quali non può assolutamente essere ricompreso quello di essersi messi volontariamente nella condizione predetta secondo i principi generali di diritto - costituisce, pertanto violazione di quel precetto implicitamente ma inequivocabilmente contenuto nella previsione in esame che, anche sulla base della interpretazione sistematica di tutta la normativa (e dei suoi precedenti) deve ritenersi presupporre che "in ogni caso sussiste obbligo per lo straniero - quale che sia la sua condizione ("regolare, irregolare, apolide o rifugiato politico") di avere con sè almeno un documento idoneo a identificarlo o, in mancanza, di munirsene, ai sensi dello stesso art. 6 comma 7^ (comma 9^ del Decreto legislativo).
È appena il caso di sottolineare infine, come ha messo esattamente in evidenza il P.G. ricorrente che l'interesse alla identificazione , da un lato , e, dall'altro, a privarsene o a non munirsi di alcun documento, può riguardare sia lo straniero entrato "regolarmente" nel territorio dello Stato - al fine, ad esempio, di rendere più difficile un'eventuale condanna penale e/o la sua esecuzione - sia "l'irregolare", per rendere più difficile e comunque ritardare la prevista procedura di espulsione. Quest'ultimo provvedimento o misura, infatti, ha natura e finalità affatto contrastanti - e quindi è del tutto compatibile - con la sanzione prevista dalla norma in esame.
La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio allo stesso giudice, da identificarsi nel Tribunale di Sanremo in composizione monocratica, che si atterrà al principio di diritto sopra enunciato.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione, Sez. 1^ Penale, annulla la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Sanremo in composizione monocratica.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 1999.
Depositato in cancelleria il 29 novembre 1999