Sentenza 11 novembre 1999
Massime • 1
L'art. 6, comma terzo, della legge 6 marzo 1998 n. 40, che prevede il fatto del cittadino extracomunitario il quale, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno, non si applica allo straniero che sia entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e che non sia in possesso di alcun documento o per averlo smarrito, o perché gli è stato sottratto, o per qualsiasi altra ragione. (Conf. Sez. 1^, 11 novembre 1999 n. 14009, Bersi, nonché n. 14011, Kalil, entrambe non massimate; contra Sez. 1^, 4 novembre 1999 n. 14291, Belazi, non massimata, nonché 9 novembre 1999 n. 14002, Fathi, RV: 214828).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/11/1999, n. 14008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14008 |
| Data del deposito : | 11 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SACCHETTI FRANCESCO Presidente del 11.11.1999
1.Dott. LA GIOIA VITO Consigliere SENTENZA
2.Dott. SILVESTRI GIOVANNI " N. 969
3.Dott. GIRONI EMILIO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. VANCHERI ANGELO " N. 24951/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
1) Procuratore Generale della Repubblica presso PRETORE di VENTIMIGLIA nei confronti di KA MI N. IL 20.06.1970 avverso sentenza del 23.03.1999 PRETORE di VENTIMIGLIAvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. VANCHERI ANGELO
udito il Pubblica Ministero in persona del Dott. VITO MONETTI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 23.3.1999 il Pretore di Sanremo - Sezione Distaccata di Ventimiglia - assolveva il sedicente cittadino marocchino KA MI dal reato di cui all'art.6, comma 3, della L.
6.3.1998 n. 40, contestatogli per avere omesso di esibire il proprio passaporto o altro documento di identificazione, con la formula "perché il fatto non sussiste".
Osservava il pretore che la disposizione di cui sopra - per la sua formulazione letterale, per la sua collocazione nel corpo della legge, per il contenuto dei lavori preparatori e per ragioni di interpretazione di carattere logico e sistematico - configurerebbe un tipo di condotta punibile solo nel uso in cui il soggetto ometta di esibire un documento di riconoscimento, pur essendo in grado di farlo per esserne effettivamente in possesso, mentre esulerebbe dalla suddetta previsione normativa la condotta di chi non ottemperi all'invito di esibizione per essere totalmente sprovvisto di qualsiasi documento. In pratica, secondo il giudice a quo, destinatari della norma in questione sarebbero esclusivamente gli stranieri entrati regolarmente nel territorio dello Stato. Avverto tale sentenza ha proposto ricorso diretto in cassazione, ai sensi dell'art. 569 c.p.p., il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Genova, deducendo erronea applicazione della legge.
Secondo il ricorrente la disposizione in esame, in quanto recettiva di alcune norme contenute in provvedimenti legislativi precedentemente in vigore - fra cui quella contenuta nel primo comma dell'art.
7-bis del D.L. n.416 del 1989 e succ. mod. (D.L. 14.6.1993 n.187), che prevedeva sanzioni penali nei confronti dello straniero che non esibiva, senza giustificato motivo, il proprio passaporto o altro documento di identificazione - riguarda indistintamente tutti i cittadini stranieri, ivi compresi, in particolare, coloro che siano entrati irregolarmente nel nostro paese.
Inoltre la norma in questione prevederebbe una contravvenzione di pura condotta, senza dare rilievo alcuno al possesso o meno, da parte del soggetto, del documento attestante la sua identità, e l'assenza di giustificati motivi, a differenza di quanto ritenuto dal pretore, non rappresenterebbe un elemento costitutivo del reato, bensì una causa di esclusione della punibilità, che dev'essere quanto meno dedotta dall'interessato.
NIOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto
Con la legge 6 marzo 1998 n. 40, contenente la disciplina della immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, il legislatore ha inteso regolare funditus, dopo una tormentata elaborazione legislativa, che era partita dalla conversione del D.L. n.416/89 ed era proseguita con la emanazione di una serie di decreti legge, dei quali alcuni convertiti ed altri no, la complessa materia attinente al fenomeno del sempre più massiccio ingresso, abusivo e non, di stranieri extracomunitari nel nostro paese.
È stato pertanto introdotto un sistema organico di norme, articolato su più titoli, a loro volta diviso in capi, ciascuno dei quali disciplina i diversi aspetti della vasta tematica. In particolare, per quello che qui interessa, il capo I del titolo II contiene disposizioni sull'ingresso e il soggiorno degli stranieri. L'art.6, contenente al terzo comma la disposizione oggetto del contendere, fa parte del suddetto capo e, in stretto collegamento con il precedente art.5, regola, mediante norme specifiche, il rilascio del permesso di soggiorno, il suo rinnovo, la sua funzione, il suo utilizzo, la facoltà, per l'autorità di pubblica sicurezza, di richiedere informazioni circa la disponibilità, da parte degli stranieri, di redditi e mezzi di sostentamento, le iscrizioni e variazioni anagrafiche, ed infine anche il rilascio del documento di identificazione per stranieri
Al comma 3 è contenuta la norma, di carattere penale, che punisce con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a L. 800.000 "lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno"
Ebbene, per la sua collocazione, per le finalità che intende perseguire, per il suo significato letterale e logico-sistematico, la disposizione in questione non può che riferirsi agli stranieri che siano regolarmente entrati in Italia e a quelli che, pur essendo entrati illegittimamente, siano in possesso di un qualsiasi documento che valga a identificarli, mentre non può applicarsi a quei soggetti che siano entrati nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e che non siano in possesso di alcun documento o per averlo smarrito, o per essergli stato sottratto, o per qualsiasi altra ragione. In tal senso appare altamente significativo anche lo specifico riferimento, contenuto nella disposizione in esame, all'obbligo di presentare, in alternativa al passaporto o altro documento di identificazione, il permesso o la carta di soggiorno.
Vi sono però molteplici altri motivi che legittimano tale interpretazione.
Innanzitutto non è stato penalmente sanzionato come vero e proprio reato l'ingresso clandestino nel territorio dello Stato. In nessuna parte della legge n.40/98 esiste una norma che punisca penalmente, in quanto tale, l'abusivo ingresso in Italia da parte dello straniero. Sono state soltanto comminate sanzioni di carattere amministrativo (il respingimento alla frontiera, previsto dall'art.8; l'espulsione, prevista dall'art.11, comma 2, lett. a); l'accompagnamento alla frontiera, previsto dal comma 5 del medesimo art. 11; il temporaneo inserimento in un centro di assistenza, previsto dal primo comma dell'art. 12, ecc.), che si prefiggono piuttosto lo scopo di assicurare il più sollecito allontanamento dello straniero abusivamente entrato in Italia dal territorio statale, o la sua assistenza per il tempo strettamente necessario per effettuarne materialmente l'espulsione.
Sono previste invece severe sanzioni penali (art. 10) per coloro che compiono attività dirette a favorire l'ingresso clandestino degli stranieri o favoriscono la loro permanenza nel territorio dello Stato.
Apparirebbe quindi incongruo e contraddittorio punire con una sanzione penale una condotta (quella della mancata esibizione di un documento di identità) che, sul piano puramente fenomenico e sociologico, appare certamente meno grave rispetto alla condotta di chi si introduce clandestinamente nel territorio dello Stato, sfuggendo ai controlli di frontiera. Se ne deve dedurre che, oprando in tal modo, il legislatore abbia inteso fare una scelta politica, rientrante indubbiamente nei suoi ampi poteri discrezionali, che l'interprete è obbligato a rispettare.
A ciò si aggiunga che, se è vero, come è indubbio, che la disposizione di cui al terzo comma dell'art.6 non si applica quando lo straniero, clandestinamente entrato in Italia, sia in grado di esibire un qualsiasi documento di identità, nonostante non abbia osservato la norma, contenuta nel primo comma dell'art.4, (che prevede che l'ingresso nel territorio dello Stato è consentito solo a chi sia in possesso di passaporto valido e di visto di ingresso), allora vuol dire che la suddetta norma ha una finalità e una ratio diverse. Intende, cioè, sancire l'obbligo, per chi sia legittimamente entrato in Italia, di essere sempre munito di un documento di identificazione personale, in maniera da favorire i controlli.
L'immigrato clandestino, anche se munito, in ipotesi, di passaporto valido, deve invece essere espulso ed accompagnato alla frontiera. Ciò dimostra ulteriormente che le due norme - quella che prevede una sanzione per chi non esibisce un documento di identità e quella che prevede la espulsione dello straniero - hanno ambiti di operatività totalmente distinti e non è lecito, mediante una interpretazione di tipo chiaramente estensivo, ritenere applicabile ad una certa categoria di stranieri una sanzione che è prevista invece per una categoria diversa. Colui che, eludendo i controlli di frontiera, fa clandestinamente ingresso nel territorio dello Stato senza essere in possesso di un passaporto o di altro documento idoneo a provare la sua identità, a differenza del periodo di vigenza del D.L. 13.9.1996 n.477 - che agli artt. 8, 9 e 10 prevedeva la possibilità, anche per coloro che avevano fatto abusivamente ingresso in Italia, di ottenere entro un certo termine, il permesso di soggiorno in presenza di determinati presupposti - non ha più alcuna possibilità di regolarizzare la propria posizione, ne', tanto meno, di mettersi in condizioni di documentare la propria identità personale. Infatti, nel in cui si presenta alle autorità, scatta la procedura per la sua espulsione. Egli non ha quindi alcuna convenienza ad emergere dalla clandestinità, avendo anzi tutto l'interesse a permanere in tale stato,
Ed allora, nel momento in cui, a seguito di un controllo, egli venga trovato privo di documenti, la sanzione prevista dal terzo comma dell'art.6 della legge sulla immigrazione assumerebbe inevitabilmente natura di sanzione per l'ingresso clandestino che, contrariamente alla voluntas legis, diverrebbe una condotta penalmente sanzionata. Il fatto è che la legge ha inteso privilegiare, in riferimento agli immigrati regolari, l'interesse alla facilitazione dei controlli e quindi alla identificazione dei soggiornanti, e, in riferimento ai soggetti abusivamente entrati nel territorio dello Stato, quello alla loro espulsione nei tempi più rapidi possibili, interesse che sarebbe in qualche modo pregiudicato dalle lungaggini connesse alla instaurazione e alla celebrazione di un procedimento penale. Non appare superfluo sottolineare poi che, in ogni caso, così come osservato dal giudice di merito, attesa la formulazione letterale della legge, la condotta punibile ai sensi della disposizione in esame presuppone che il soggetto, tenuto alla esibizione, disponga materialmente di qualcuno dei documenti previsti. Se egli non ne è in possesso perché non lo ha mai avuto o perché lo ha perso per eventi successivi, eventualmente a lui non imputabili, non sarà mai in condizioni di ottemperare alla legge. Ed allora, in virtù del principio "ad impossibilia nemo tenetur", egli dovrebbe comunque andare esente da sanzione, perché, altrimenti, si finirebbe con l'applicargli, nella sostanza, una sanzione penale per essere entrato clandestinamente in Italia, sanzione che, come si è visto, non è in alcun;
modo prevista dalla legge.
Diverso è il caso di chi, clandestino o meno;
sia comunque in possesso di un documento di identificazione, e tuttavia non lo esibisca. In tal caso la norma in esame deve poter trovare piena applicazione.
Quanto alle osservazioni avanzate dal P.G. ricorrente, si osserva che le stesse sono di due ordini.
Un primo ordine di censure fa riferimento a ragioni di carattere storico - sistematico, nel senso che si è osservato che già la vecchia normativa conteneva disposizioni, come quella di cui all'art.
7-septies (introdotta nel D.L. n.416/89 da diversi decreti legge mai convertiti), che puniva con la pena dell'arresto lo straniero che su richiesta dell'autorità non esibiva il passaporto o altro documento di identificazione, mentre la nuova non rappresenta che una riproduzione della precedente
Il secondo riguarda invece la natura del reato, che rivestirebbe il carattere di una contravvenzione di pura condotta, che si consuma nel momento in cui non si ottempera all'invio di esibire i propri documenti, senza attribuire alcun rilievo al possesso o meno degli stessi da parte del soggetto interessato.
In ordine al primo aspetto - premesso che con l'art. 8 del D.L. 14.6.1993 n.187 era stato aggiunto nel D.L. 416/89 l'art.
7-bis, che puniva con la reclusione da sei mesi a tre anni lo straniero che distruggeva il proprio passaporto per sottrarsi ai controlli o che non si adoperava per ottenerlo dalla competente autorità diplomatica, e che, da ultimo, l'art. 7 del D.L. 30.9.1996 n. 477 aveva modificato il medesimo art.
7-bis, introducendovi delle norme penali che punivano, fra l'altro, lo straniero che, su richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza, non esibisse, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione - va osservato - a parte l'ovvia considerazione che tale ultimo decreto legge non è stato mai convertito e che, per altro, il reato di occultamento o distruzione del proprio passaporto al fine di evitare la identificazione (presente nella vecchia normativa ed in un certo senso affine alla contravvenzione contestata all'imputato), è stato espunto dall'ordinamento giuridico - che la nuova norma (quella contenuta nel terzo comma dell'art.6 della legge n.40 del 1998) non riproduce esattamente quella di cui al "vecchio"
art.
7-bis. Invero la prima, oltre al passaporto o altro documento di identificazione, contiene un riferimento al permesso o alla carta di soggiorno, non contenuto nella seconda, il che rappresenta una ulteriore conferma della tesi secondo cui la disposizione attualmente in vigore riguarda in maniera specifica gli stranieri legittimamente soggiornanti in Italia e non coloro che vi siano clandestinamente entrati.
Inoltre, è significativo che l'art. 46 lett. e) della legge n. 40 del 1998 abbia abolito espressamente le norme di cui al D.L. 30.12.1989 n.416.
In ordine al secondo aspetto, va poi osservato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l'assenza di un giustificato motivo, cui fa riferimento la norma in esame, costituisca proprio un elemento costitutivo della fattispecie penale e non un motivo di esclusione della punibilità. Ciò è tanto vero che essa, inserita nel corpo della norma, completa e caratterizza l'elemento materiale del reato, della cui sussistenza costituisce una condizione, mentre le cause di non punibilità rappresentano pur sempre un alterius rispetto al reato e lo scriminano, per così dire, dall'esterno rispetto alla struttura di esse, che rimane astrattamente intatta. In ogni caso, la questione è irrilevante nella fattispecie in esame, rispetto alla quale, per le ragioni più avanti prospettate, appare del tutto estranea.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso, in conformità alle conclusioni formulate dal Procuratore Generale presso questa Corte, dev'essere, pertanto, respinto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 1999