Cass. pen., sez. I, sentenza 11/11/1999, n. 14008
CASS
Sentenza 11 novembre 1999

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L'art. 6, comma terzo, della legge 6 marzo 1998 n. 40, che prevede il fatto del cittadino extracomunitario il quale, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno, non si applica allo straniero che sia entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e che non sia in possesso di alcun documento o per averlo smarrito, o perché gli è stato sottratto, o per qualsiasi altra ragione. (Conf. Sez. 1^, 11 novembre 1999 n. 14009, Bersi, nonché n. 14011, Kalil, entrambe non massimate; contra Sez. 1^, 4 novembre 1999 n. 14291, Belazi, non massimata, nonché 9 novembre 1999 n. 14002, Fathi, RV: 214828).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 11/11/1999, n. 14008
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14008
    Data del deposito : 11 novembre 1999

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