Sentenza 15 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/03/2001, n. 3798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3798 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA IT IA037 98/0 1 POP LO ITA IA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA R.G.N. 18525/98Presidente - - Consigliere Cron.8003 Dott. Fernando LUPI Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Consigliere Rep. Dott. Donato FIGURELLI - Consigliere Ud. 24/01/01 Dott. Attilio CELENTANO - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SO FI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell'avvocato BERTOLONE BIAGIO, rappresentato e difeso dall'avvocato RIZZO ANTONIO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto 2001 rappresentato e difeso dagli avvocati PASSARO MARIO, 384 POTI MARIO, DE ANGELIS CARLO, giusta delega in calce -1- alla copia notificata del ricorso;
■ppe resistente con mandato - avverso la sentenza n. 2273/98 del Tribunale di CATANIA, depositata il 02/07/98 R.G.N. 374bis/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/01/01 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso del 22 marzo 1996 il signor IO SO chiedeva al Pretore di Catania la condanna dell'INPS al pagamento della pensione di invalidità, negata in sede amministrativa. L'Istituto previdenziale, costituitosi, contestava la dedotta riduzione della capacità lavorativa. Espletata consulenza tecnica medico-legale, con sentenza del 18 marzo 1996, il Pretore rigettava la domanda. L'appello dell'assicurato, cui resisteva l'INPS, veniva respinto dal Tribunale di Catania con sentenza del 27 marzo/2 luglio 1998. I giudici di secondo grado ritenevano infondate le critiche mosse alla sentenza di primo grado e alla consulenza tecnica posta a fondamento della stessa. Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando un unico motivo di censura, il signor IO SO. L'INPS ha depositato solo procura. Motivi della decisione Denunciando violazione e falsa applicazione della legge n. 222 del 1984 e successive modifiche ed integrazioni, nonché motivazione insufficiente e contraddittoria (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.), la difesa del ricorrente deduce che con l'atto di appello erano state proposte analitiche censure avverso la decisione del Pretore, suffragate da indicazioni e richiami a documentazione medica e ad elementi non esaminati dal consulente di primo grado, nonché dalla esibizione di nuova documentazione medica denotante una diversa e più grave situazione delle patologie;
lamenta che il 3 Tribunale non ha disposto la rinnovazione della consulenza tecnica, limitandosi ad una generica osservazione circa una presunta sufficienza della consulenza tecnica di primo grado, senza prendere in esame le censure avanzate e la documentazione invocata a sostegno delle stesse. Il ricorso non è fondato. Il Tribunale di Catania ha esaminato la diagnosi posta dal CTU del primo grado (“Rettocolite ulcerosa attualmente in fase di remissione clinica, non incidente sul trofismo generale. Diffuso processo spondiloartrosico al rachide e marcato quadro gonartrosico bilaterale") e sottolineato la bassa percentuale di invalidità riconnessa dal consulente a tali infermità (venti per cento); ed ha osservato che l'appellante aveva proposto solo rilievi generici, non supportati da alcun nuovo elemento, limitandosi a riproporre le stesse patologie già esaurientemente esaminate dal CTU di primo grado. A fronte di tale motivazione il ricorrente si limita ad affermare che aveva, con l'atto di appello, proposto "analitiche censure", suffragate dalla esibizione contestuale di nuova documentazione medica denotante una diversa e più grave situazione delle proprie condizioni fisiche, che imponevano la rinnovazione della consulenza tecnica. Osserva la Corte che, contravvenendo al noto principio della autosufficienza del ricorso per cassazione - secondo il quale la Corte deve essere posta in grado di apprezzare con la sola lettura del ricorso e della sentenza impugnata le censure proposte, senza la necessità di esaminare gli atti del processo la difesa del ricorrente non indica il contenuto - sostanziale delle analitiche censure che sarebbero state erroneamente trascurate dal Tribunale;
né indica il contenuto della nuova documentazione medica che avrebbe imposto l'espletamento di una nuova consulenza medico-legale che constatasse l'intervenuto aggravamento. Secondo l'orientamento maggioritario di questa Corte, infatti, non ogni produzione di nuova documentazione medica impone l'obbligo di rinnovare la consulenza tecnica, occorrendo che tale documentazione si riveli influente ai fini di un differente giudizio clinico e medico-legale (cfr., Cass., 10 giugno 1982 n. 3499; 15 marzo 1986 n. 1744; 20 agosto 1997 n. 7776). Per tutto quanto esposto il ricorso va rigettato. Nessun provvedimento va preso in ordine alle spese, non avendo l'INPS svolto attività difensiva in questo giudizio.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma il 24 gennaio 2001. 11/Cons. estensore PresidenteVincevere Cresse Phill 吡(-15-3-2001) Phill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 099 18MOR 2001. Z I 1883 IL CANCELLIERE O N E ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIPITTO AI SENSI DELL'ART. 10 N. 533 11-8-73 LEGGE DELLA 5