Sentenza 14 febbraio 2003
Massime • 1
Il fatto, previsto dall'art. 6, comma 3, d. lgs. 25 luglio 1998 n. 286, del cittadino extracomunitario che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno, non è configurabile come reato nei confronti dello straniero clandestino con riferimento alla mancata esibizione del permesso o della carta di soggiorno. (In motivazione la Corte ha affermato che tale conclusione si rende necessaria non solo per esigenze di razionalità che impediscono l'incriminazione di una condotta inesigibile perché impossibile, ma anche per il fatto che il solo ingresso illegale nel territorio dello Stato non costituisce reato e che, conseguentemente, la punizione dell'omessa esibizione del permesso o della carta di soggiorno da parte dell' extracomunitario clandestino equivarrebbe all'incriminazione della stessa condizione di clandestinità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/02/2003, n. 10220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10220 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott.Torquato GEMELLI Presidente
dott.Antonio MARCHESE Componente
dott.Giovanni SILVESTRI "
dott.Umberto GIORDANO "
dott.Giancarlo URBAN "
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EN UT MZ, nato a [...] in data [...];
Letti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal consigliere Dott. Giovanni Silvestri;
Sentite le conclusioni del P.G. Dott. Loris D'Ambrosio, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con sentenza del 4/01/2002, la Corte di Appello di Genova confermava la decisione emessa il 2/02/2001 con cui il Tribunale di La Spezia aveva condannato EN GI ZI alla pena di un mese di arresto e di L. 100.000 di ammenda perché ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 6, comma 3, della L. 6.3.1998, n. 40, per non avere esibito al personale di pubblica sicurezza alcun documento abilitativo all'ingresso e alla permanenza sul territorio nazionale (accertato in La Spezia il 12.7.1999).
Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per Cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza per erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 6 della L. n. 40 del 1998, sull'assunto che il dettato normativo non eleva a figura criminosa la condotta del cittadino extracomunitario che, entrato clandestinamente in Italia, sia sprovvisto di documenti. Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
L'art. 6, comma 3, del D.Lgs 25.7.1998, n. 286, punisce "lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno".
Nella giurisprudenza di questa Corte è largamente prevalente l'indirizzo secondo cui il citato art. 6, comma 3, si applica a tutti i cittadini extracomunitari presenti in Italia, prescindendo dalla regolarità o non dell'ingresso (cfr., per tutte, Cass. sez. 1^, 4 novembre 1999, ric. Lecheheb), onde il reato è configurabile anche nella condotta dello straniero entrato clandestinamente in Italia che, senza giustificato motivo, non esibisca il passaporto o altro documento di identificazione.
Nel ribadire tale orientamento interpretativo perché sorretto da precisi ed inequivoci argomenti ermeneutici logici e sistematici, il Collegio non può omettere, tuttavia, di porre in risalto la specificità del capo di imputazione con cui è stato addebitato all'imputato di non avere esibito, senza giustiicato motivo, "alcun documento abilitativo all'ingresso e alla permanenza sul territorio nazionale". Orbene, poiché non è controverso che l'imputato è entrato illegalmente in Italia, deve ritenersi che la condotta contestata non integri la fattispecie criminosa in esame, non potendo evidentemente essergli attribuito il fatto di non avere mostrato un documento di cui, per la sua condizione di clandestino, non poteva essere in nessun caso in possesso: Tale notazione consente di distinguere nel precetto contenuto della norma incriminatrice ex art. 6, comma 3, del D.Lgs n. 286 del 1998 un diverso ambito soggettivo in relazione al tipo di documento di cui è omessa l'esibizione, dovendo riconoscersi che nei confronti degli stranieri entrati illegalmente in Italia il reato potrà configurarsi soltanto nel caso in cui non sia mostrato al personale di pubblica sicurezza il passaporto o altro documento di identificazione e che, per contro, il reato dovrà escludersi allorché la mancata esibizione riguardi il permesso di soggiorno, potendo quest'ultima prescrizione essere operante soltanto per gli stranieri muniti di tale permesso. Una simile specificazione del contenuto precettivo della norma è imposta, oltre che da inderogabili esigenze di razionalità che impediscono l'incriminazione di una condotta inesigibile perché impossibile, dalla ragione che nel sistema vigente il solo fatto dell'ingresso illegale nel territorio nazionale non costituisce reato e che ammettere la punizione dell'omessa esibizione del permesso di soggiorno da parte di un extracomunitario clandestino significherebbe, nella sostanza, colpire con sanzione penale la stessa condizione di clandestinità.
Alla luce delle precedenti considerazioni, deve conclusivamente riconoscersi che esula dal campo di applicazione dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs n. 286 del 1998 la condotta dello straniero extracomunitario, entrato illegalmente in Italia, per l'omessa esibizione del permesso di soggiorno: Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, in data 14 febbraio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 5 MARZO 2003.