Cass. pen., sez. I, sentenza 14/02/2003, n. 10220
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Sentenza 14 febbraio 2003

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Il fatto, previsto dall'art. 6, comma 3, d. lgs. 25 luglio 1998 n. 286, del cittadino extracomunitario che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno, non è configurabile come reato nei confronti dello straniero clandestino con riferimento alla mancata esibizione del permesso o della carta di soggiorno. (In motivazione la Corte ha affermato che tale conclusione si rende necessaria non solo per esigenze di razionalità che impediscono l'incriminazione di una condotta inesigibile perché impossibile, ma anche per il fatto che il solo ingresso illegale nel territorio dello Stato non costituisce reato e che, conseguentemente, la punizione dell'omessa esibizione del permesso o della carta di soggiorno da parte dell' extracomunitario clandestino equivarrebbe all'incriminazione della stessa condizione di clandestinità).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 14/02/2003, n. 10220
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10220
    Data del deposito : 14 febbraio 2003

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