Sentenza 16 febbraio 2001
Massime • 1
Il reato di cui all'art.6, comma 3, del Testo unico sull'immigrazione approvato con D.L.G. 25 luglio 1998 n.286 (mancata esibizione, da parte dello straniero extracomunitario, senza giustificato motivo, di passaporto o altro documento di identificazione, ovvero del permesso o della carta di soggiorno), è configurabile anche a carico dello straniero extracomunitario che si trovi clandestinamente nel territorio dello Stato, atteso, tra l'altro, che la condizione di clandestinità, di per sè non sanzionata penalmente, non implica, tuttavia, l'impossibilità, per il clandestino, di essere comunque in possesso di un qualsivoglia documento di identificazione, la cui esibizione è sufficiente ad escludere il reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/02/2001, n. 14084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14084 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LA GIOIA VITO - Presidente - del 16/02/2001
1. Dott. GEMELLI TORQUATO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SANTACROCE GIORGIO - Consigliere - N. 288
3. Dott. RIGGIO GIANFRANCO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. VANCHERI ANGELO - Consigliere - N. 037137/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE di PINEROLOnei confronti di:
1) EL RHALMI NABIL N. IL 07/01/1980
avverso SENTENZA del 29/02/2000 TRIBUNALE di PINEROLOvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO
Udito il Procuratore Generale in persona del, Dott. Mauro Iacoviello che ha concluso per il rigetto del ricorso
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del 29 febbraio 2000, il tribunale di Pinerolo in composizione monocratico assolveva EL RHALMI Nabil dal reato di cui all'art. 6 comma 3 D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286 (corrispondente alla stessa norma della L. 6 marzo 1998, n. 40), sul rilievo che il fatto dello straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione ovvero il permesso o la carta di soggiorno, riguarda soltanto gli stranieri legalmente presenti sul territorio dello Stato e non anche gli stranieri clandestini, come era l'imputato.
Il tribunale, dopo aver richiamato i termini del contrasto esistente sull'interpretazione di questa norma da parte della Suprema Corte - la quale si è espressa una volta nel senso che la norma sanziona la mancata esibizione da parte dello straniero (quale che sia la sua condizione: regolare, irregolare, apolide, rifugiato politico) di un documento di identificazione (Cass., Sez. 1^, 4 novembre 1999, Lechebeb) e un'altra volta nel senso che la mancata esibizione del documento di identificazione costituisce reato solo per quegli stranieri i quali dispongano del documento ma non siano in grado di esibirlo, e non anche per quegli stranieri che non lo hanno mai avuto, anche perché la legge non prevede alcuna sanzione per chi sia entrato clandestinamente in Italia (Cass., Sez. 1^, 11 novembre 1999, Sami) - afferma di aderire a questa seconda interpretazione, sia perché il legislatore ha fatto una precisa scelta politica, che è quella di non punire penalmente la condotta - ontologicamente più grave - di ingresso clandestino nel nostro territorio, sia perché la ratio della norma sembra essere quella di favorire la facile identificazione di chi sia entrato regolarmente in Italia (o si sia successivamente "regolarizzato" entro il termine di sanatoria), sia perché sul piano logico la mancata esibizione di un documento postula che un soggetto abbia la disponibilità del documento, disponibilità che non ha l'immigrato clandestino.
2. Ricorre per cassazione il procuratore della Repubblica di Pinerolo, il quale dopo aver sintetizzato anche lui i termini del contrasto esistente in proposito, riteneva più conforme al dettato normativo e alla ratio legis la tesi dell'applicabilità della norma dell'art. 6 comma 3 D.L.vo n. 286198 a tutti gli stranieri, regolari e non regolari, ravvisando una violazione della legge penale nella previsione di una sacca di privilegio ai fini dell'identificazione di chi è entrato clandestinamente nel nostro Paese.
3. Il ricorso è fondato.
Effettivamente, come fa rilevare il PM ricorrente,
sull'interpretazione dell'art. 6 comma 3 D.L.vo 25 luglio 1998, n.286 - che punisce lo straniero il quale, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di giustificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno - si sono delineati, quanto meno in un primo momento, due orientamenti giurisprudenziali. Secondo un primo orientamento (Cass., Sez. 1^, 11 novembre 1999, n. 969, Karim Sami), la disposizione in esame, per la sua collocazione, per le finalità che intende perseguire, per il suo significato letterale e logico sistematico, si riferisce agli stranieri che siano regolarmente entrati in Italia e a quelli che, pur essendo entrati illegittimamente, siano in possesso di un qualsiasi documento che valga ad identificarli, e ciò in quanto non è stato penalmente sanzionato in nessuna parte della L. 6 marzo 1998, n. 40 (il cui contenuto è stato trasfuso pressoché
integralmente nel D.L.vo n. 286/98) l'ingresso clandestino dello straniero nel territorio dello Stato, essendo state previste per esso delle sanzioni meramente amministrative (respingimento o accompagnamento alla frontiera, il temporaneo inserimento in un centro di assistenza, ecc.), le sanzioni penali, secondo questo indirizzo, riguardano l'attività di coloro che favoriscono l'ingresso clandestino degli stranieri o la loro permanenza nel territorio dello Stato.
Un secondo orientamento (Cass., Sez. 1^, 4 novembre 1999, n. 935, Lecheheb Khalit), invece, ritiene che la volontà legislativa sia nel senso di sanzionare lo straniero, regolare o meno, che non sia in grado di dare contezza di sè al fine di consentire i previsti controlli sul proprio stato per irrinunciabili motivi di ordine e di sicurezza pubblica. L'interesse alla identificazione, precisa questo indirizzo, riguarda sia lo straniero entrato "regolarmente" nel territorio dello Stato al fine, ad esempio, di rendere più difficile un'eventuale condanna penale o la sua esecuzione, sia lo straniero "irregolare", al fine di rendere più difficile e comunque ritardare la prevista procedura di espulsione.
Quest'ultimo orientamento ha finito però per divenire prevalente nella giurisprudenza di questa Corte, sulla base di un'attenta ricostruzione sia dell'esame letterale del testo normativo, sia dell'iter formativo della legge n. 40 del 1998 (cfr., per tutti, Cass., Sez. 1^, 9 novembre 1999, n. 955, Fathi Hman). Ed invero, la norma de qua non sanziona la condotta di colui che rifiuta di esibire la documentazione esempi esemplificativamente elencata, ma soltanto la sua mancata esibizione, presupponendo con ciò che, in ogni caso, fatta salva l'impossibilità di essere in grado di provvedervi per giustificati motivi (da intendersi come non collegabili ad un proprio comportamento volontario), lo straniero ha comunque l'obbligo di possederla.
Peraltro, la condizione di clandestinità non è necessariamente connessa alla mancanza di documenti di identità. Il cittadino extracomunitario può essere clandestino, perché sfornito del permesso o della carta di soggiorno in Italia, e nello stesso tempo può esser sfornito di altri documenti, che ne consentano l'identificazione. È proprio il testo della disposizione in parola che lo evidenzia in modo inequivocabile, laddove, nell'elencare i documenti che lo straniero è tenuto ad esibire a richiesta degli ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza, richiama non solo il permesso o la carta di soggiorno, ma anche il passaporto o altro documento di identificazione.
Lo conferma ancora la disposizione contenuta nello stesso art. 6 comma 7 L. 40/98 (comma 9 del t.u. successivamente emanato con D.L.vo n. 286/98), lì dove sono indicate le modalità di "rilascio" del documento di identificazione per "stranieri", non valido di regola per l'espatrio, presupponente, pertanto, soltanto la qualità di "straniero".
Si aggiunga che, ai sensi del disposto dell'art. 3 c.p., che fissa il principio generale dell'obbligatorietà della legge penale e quindi della soggezione alla legge italiana di tutti coloro che "cittadini o stranieri" si trovano nel territorio dello Stato, al mero rifiuto di esibire la documentazione di cui si è in possesso, ovvero di dare indicazioni sulla propria identità personale (anche se costituenti ipotesi diverse e per situazioni diverse da quella in esame), sono applicabili secondo il caso le disposizioni contenute negli artt. 650 e 651 c.p., come da costante giurisprudenza di legittimità.
L'interpretazione sistematica della norma e la ratio della stessa legge n. 40/98 conferma il carattere generale dell'incriminazione. La L. 40/98 è il risultato di un lunga e travagliata serie di interventi legislativi, anche per ciò che si riferisce alla specifica problematica che si riallaccia con innegabile evidenza al testo dell'art. 144 t.u. delle leggi di pubblica sicurezza: il quale prevedeva, da un lato, l'obbligo di "dare contezza di sè" e, dall'altro, che per l'ipotesi di dubbio sulla identità personale dello straniero, questi poteva essere sottoposto a "rilievi segnaletici". Tale disposizione è stata ritenuta costantemente applicabile, a prescindere dalla qualità regolare o irregolare dello straniero, siccome rispondente ad irrinunciabili esigenze di ordine e sicurezza pubblica. Gli imponenti fenomeni migratori di questi ultimi anni, clandestini o meno, hanno imposto il riordino di tutta la materia, tenuto conto, tra l'altro, della intervenuta realizzazione dell'Unione Europea ai cui "appartenenti, salvo che sia diversamente disposto, non si applica la legge 40/98" (cfr. art. 1). A ciò si è provveduto attraverso molteplici interventi (analiticamente indicati in Cass., Sez. 1, 4 novembre 1999, n. 935, citata), che per un verso o per un altro contengono un esplicito riferimento alle situazioni di fatto che sono oggetto di considerazione del presente ricorso e che dimostrano la persistente volontà legislativa di mantenere la previsione di una sanzione per gli stranieri, i quali sono sempre tenuti a "dare contezza di sè", al fine di consentire i previsti controlli sul proprio "stato" per irrinunciabili motivi di ordine e di sicurezza pubblica.
È senz'altro vero, come afferma la sentenza impugnata, che nella legge 40/98 manca la previsione di uno specifico reato che sanzioni l'ingresso clandestino nello Stato del cittadino extracomunitario. Come risulta anche dall'esame dei lavori preparatori della legge, al fine di combattere il fenomeno della clandestinità, il legislatore ha inteso privilegiare la scelta di sanzioni di carattere amministrativo, quali il respingimento alla frontiera o l'espulsione dello straniero clandestino. Ma ciò non significa che destinatario della norma prevista dall'art. 6 comma 3 della legge sia soltanto il cittadino extracomunitario munito del permesso o della carta di soggiorno, essendo fin troppo evidente che scopro primario della norma è quello di rendere identificabili con certezza, sulla base dei documenti in loro possesso, tutti i cittadini stranieri extracomunitari, prescindendo dalla loro condizione di clandestinità, tanto più che lo straniero extracomunitario, una volta entrato nello Stato, è comunque tenuto a munirsi di documenti di identificazione personale, qualora ne risulti sfornito.
D'altra parte, punire con la sanzione penale una condotta (come quella della mancata esibizione di un documento di identità) solo gli stranieri entrati regolarmente nel territorio dello Stato finirebbe per introdurre una situazione di squilibrio poco razionale e poco giustificabile rispetto ad una condotta certamente più grave come è senza dubbio quella di chi vi si introduce clandestinamente, sanzionata solo con misure di carattere amministrativo. Una scelta legislativa di questo tipo, ancorché di carattere politico e quindi discrezionale, presterebbe il fianco a possibili rilievi di illegittimità costituzionale, con riferimento alla violazione del disposto dell'art. 3 Cost. Ne deriva che l'interesse all'identificazione riguarda sia lo straniero entrato "regolarmente" nel territorio dello Stato - il quale, per esempio, ometta l'esibizione del documento sperando di sottrarsi all'esecuzione di un'eventuale condanna penale - sia lo straniero "irregolare", che la ometta per rendere più difficile o comunque ritardare la prevista procedura di espulsione. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata e gli atti rinviati, ai sensi dell'art. 569 c.p.p., alla corte di appello di Torino per il giudizio.
P.Q.M.
Visti gli artt, 606, 623 c.p.p. annulla la sentenza impugnata e rinvia alla corte di appello di Torino per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2001