Cass. pen., sez. I, sentenza 16/02/2001, n. 14084
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Sentenza 16 febbraio 2001

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Il reato di cui all'art.6, comma 3, del Testo unico sull'immigrazione approvato con D.L.G. 25 luglio 1998 n.286 (mancata esibizione, da parte dello straniero extracomunitario, senza giustificato motivo, di passaporto o altro documento di identificazione, ovvero del permesso o della carta di soggiorno), è configurabile anche a carico dello straniero extracomunitario che si trovi clandestinamente nel territorio dello Stato, atteso, tra l'altro, che la condizione di clandestinità, di per sè non sanzionata penalmente, non implica, tuttavia, l'impossibilità, per il clandestino, di essere comunque in possesso di un qualsivoglia documento di identificazione, la cui esibizione è sufficiente ad escludere il reato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 16/02/2001, n. 14084
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14084
    Data del deposito : 16 febbraio 2001

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