Sentenza 22 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/01/2003, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Giudizio di opposizione SEZIONE TERZA CIVILE 0 08 98 /03 all'esecuzione, spese giudiziali, Composta dagli Ill.mi Sigeri gislati: compensazione R.G.N. 6748/01 Dott. Vincen NE Consigliere Dott. Paolo VITTORIA Cron.1311 Consigliere LUPO Dott. Ernesto 294 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Rel. Consigliere Rep. Ud. 05/11/02 Dott. Francesco TRIFONE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OR TT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 184, presso lo studio dell'avvocato GINA TRALICCI, difeso dall'avvocato SALVINO GRECO, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
SIAD SPA, con sede in Napoli quale società incorporante la SIAD SpA in persona dei dirigenti Dott. Lambo,Pierfrancesco Colaianni e Dott. Nicola elettivamente domiciliata in ROMA PZZA LOTARIO 8, 2002 presso 10 studio dell'avvocato ANTONIO GURGO, che la 2093 difende, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 7539/00 del Tribunale di ROMA, Sezione IV Civile, emessa il 25/11/99 e depositata il 10/03/00 (R.G. 35169/95); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 05/11/02 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha chiesto si rigetti il ricorso per manifesta infondatezza. Svolgimento del processo e Motivi della decisione 1. Il tribunale di Roma, con sentenza del 10 marzo 2000, ha rigettato l'appello proposto da RI Gior- contro la sentenza del pretore della stessa città ni che, rigettando l'opposizione all'esecuzione proposta dalla SIAD, aveva dichiarato compensate le spese del giudizio. Il tribunale, sostanzialmente, ha ritenuto che nel- la sentenza del pretore la compensazione delle spese era stata convenientemente motivata.
2. RI GI ha proposto ricorso con il quale ha chiesto che la sentenza sia cassata, addebitando al- la decisione di avere violato le disposizioni in tema di liquidazione delle spese del giudizio e di avere 2 adottato sul punto una motivazione errata e contraddit- toria. Resiste con controricorso la spa Aurora, incorpo- rante la SIAD.
3. Ricorrendo una delle ipotesi di cui all'art. 375 cod. proc. civ., gli atti sono stati rimessi al P.M. per le sue conclusioni sulla controversia ed il P.M. ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato. A. La valutazione della compensazione, totale ° parziale, delle spese processuali rientra nei poteri decisionali del giudice del merito, in quanto, in sede di legittimità, è consentita soltanto la censura che la liquidazione delle spese non può essere determinata al di là del minimo ° del massimo stabilito dalla legge: Cass. 23 aprile 2001, n. 5988. Il difetto di motivazione egualmente si sottrae al giudizio di legittimità quando la decisione impugnata sia congruamente motivata.
5. Nella fattispecie non ricorre la violazione del- le norme in tema di liquidazione delle spese del giudi- zio (secondo motivo del ricorso), in quanto al ricor- rente, risultato vittorioso nel giudizio svoltosi da- vanti al pretore, non stato addossato l'obbligo del pagamento delle spese del giudizio. Quanto al difetto di motivazione denunciato con gli 3 altri motivi, la sentenza egualmente si sottrae alle censure, perché la sentenza impugnata ha dato atto che il giudice di primo grado aveva dato ampia motivazione, attraverso il riferimento all'intera vicenda processua- le, della decisione di compensazione delle spese del giudizio. In questa valutazione è compreso anche il riferi- mento all'equila fatto dal protore ai fini della com- pensazione delle spese del giudizio.
6. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigetta- to. Le spese di questo giudizio sono poste a carico del ricorrente, in base alla regola della soccombenza.
p. q. m.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te al rimborso delle spese di questo giudizio, che li- quida in € 64.00 oltre onorari liquidati in € 450,00. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 5 novembre 2002. Francesca Luigi Francesco Di Nanni, Est. "Un fundó ven 1 Presiden DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLERE C1 Oggi 22 GEN 2003 Innocenzo Batista IL CANCERDERE C1