Sentenza 1 giugno 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 01/06/2004, n. 10472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10472 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - rel. Consigliere -
Dott. BOGNANNI OR - Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - Consigliere -
Dott. MALPICA Emilio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CENTRO RESIDENZIALE MONTELARCO, (già CONSORZIO MOTELARCO) in persona dell'Aron.re pro tempore RC MI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA D MILLELIRE 7, presso lo studio dell'avvocato RODOLFO GIOMMINI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MA LL, AT CE, CI ON, CA LV, CI LU, LO IT, DI NN, LI AL, NU RI, AR LO, AT MA AZ, AT LL, LL CH, CC MA IA, DE ON EP, RI NN, RE LI, RE RA, IE ANNUNZIATO;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 10290/01 proposto da:
MA LL, LI AL, AT MA AZ, BI NN, AT LL, DE ON EP, RI NN, IE ANNUNZIATO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MUGGIA 33, presso lo studio dell'avvocato PIETRO GIGANTE, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
CENTRO RESIDENZIALE MONTELARCO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 223/00 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 25/01/00 non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 03/12/03 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso principale con assorbimento di quello incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 14 ed il 15 marzo 1990 EL MA, ZO RO, NT UC, OR SP, CA SC, IT NG, NN AL, AL GL, RI TI, AN AR, RI ZI RO, LA RO, CH LL, RI PI CI, PP De NE, VA IN, LI FR, ER FR e NN IE convennero il Consorzio di Montelarco, con sede in Rignano Flaminio, innanzi al Tribunale di Roma, per sentir dichiarare la nullità ed inefficacia ovvero per sentir annullare la delibera assembleare del 16 dicembre 1989, per difetto di valida convocazione dei consorziati, per conseguente difetto di valida costituzione dell'assemblea, per mancanza di legittimazione degli amministratori ad agire ed a convocare le assemblee, per manifesta irregolarità del bilancio preventivo 1990 approvato.
Il Consorzio di Montelarco, costituendosi in giudizio, resistè alla domanda, chiedendone il rigetto siccome infondata. L'adito tribunale respinse la domanda, ma la corte d'Appello di Roma, pronunciando sull'impugnazione proposta dagli attori nei confronti del Centro Residenziale Montelarco, già Consorzio di Montelarco, con sentenza resa in data 25 gennaio 2000, in accoglimento del gravame, ha dichiarata la nullità della delibera assembleare impugnata, non avendo, l'appellato, provato che gli avvisi di convocazione dell'assemblea, pur spediti per raccomandata a taluni dei consorziati, fossero giunti a conoscenza dei destinatari. Al riguardo, la corte di merito ha osservato che, dovendosi fare applicazione dell'art. 1105, co. 3, cod. civ. in considerazione dell'oggetto del consorzio, costituito dalla gestione dei servizi e delle cose comuni, non si poteva ricorrere alla presunzione di conoscenza utilizzata dal primo giudice, ma, stante la natura ricettizia degli avvisi di convocazione, si rendeva necessario accertare che gli avvisi fossero pervenuti ai destinatari. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Centro Residenziale Montelarco, affidandosi ad un unico motivo. Degli intimati resistono con controricorso AL GL, RI ZI RO, NN AL, LA RO, PP De NE, VA LO e NN IE, i quali, a loro volta, propongono ricorso incidentale fondato su tre motivi. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
I due ricorsi, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., vanno riuniti, essendo rivolti verso una stessa sentenza.
Il ricorrente principale censura la sentenza impugnata per erronea e contraddittoria motivazione nonché per omesso esame della presunzione della ricezione" e falsa applicazione degli artt. 1105, co. 3, e 1136, ult. co., cod. civ., adducendo che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice d'appello, che si è discostato dal costante insegnamento di questa Suprema Corte, la prova che i destinatari degli avvisi di convocazione fossero venuti a conoscenza degli avvisi poteva esser data anche con presunzioni. E, pertanto, considerato che gli avvisi furono spediti agli stessi indirizzi cui era stata trasmessa la copia del verbale dell'assemblea e che, come ammesso dagli stessi controricorrenti con l'atto di citazione, essi ricevettero la copia del verbale, sarebbe stato agevole, per la Corte d'appello, presumere che anche gli avvisi di convocazione fossero pervenuti a destinazione.
La censura non può essere condivisa, poiché, indipendentemente dalla fondatezza della tesi secondo cui la prova della effettiva conoscenza, da parte del consorziato, dell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere data anche con presunzioni, sta di fatto che, come risulta dalla sentenza impugnata, non censurata sul punto, nella specie lo stesso ricorrente "non ha contestato in fatto che gli avvisi per raccomandata in parte non siano giunti ai destinatari"; il che risolve in fatto la questione decisiva della controversia, rendendo irrilevante il problema di diritto posto dal ricorrente. Il ricorso principale va, pertanto, rigettato. A sua volta, il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile per difetto di interesse poiché i ricorrenti risultarono totalmente vittoriosi in appello. La soccombenza reciproca giustifica la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 3 dicembre 2003. Depositato in Cancelleria il 1^ giugno 2004