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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIX, sentenza 06/02/2026, n. 1796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1796 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1796/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 39, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
MA ANGELO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6749/2025 depositato il 21/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Di Torre Spaccata 110 00173 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240271453266000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240271453266000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240271453266000 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1106/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento emessa ex art. 36 bis D.P.R. 600/73 adducendone – con articolata motivazione – l'illegittimità.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate riferendo di avere accolto le ragioni del contribuente osservando che “Alla luce del ricorso presentato e delle motivazioni addotte, a seguito di un ulteriore controllo l'ufficio ha emesso apposito provvedimento di sgravio n.2025S331493 con conseguente annullamento degli importi iscritti a ruolo”.
Si costituiva anche l'Agente della riscossione.
La causa veniva trattata all'udienza del 29 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto di quanto supra e dichiara quindi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese seguono il principio di causalità della lite – e, peraltro, non è dubbio che il contribuente avesse agito correttamente e che sarebbe servito un avviso di accertamento per disconoscere una perdita pregressa – e si liquidano come in dispositivo con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma in composizione monocratica così decide:
a) dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
b) condanna Agenzia Entrate Riscossione e Agenzia delle entrate, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali che liquida in complessivi euro 1.260,00, oltre a rimborso contributo unificato e accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori Difensore_2 e Difensore_1 che se ne sono dichiarati antistatari.
Roma, li 29 gennaio 2026
il giudice
(Martinelli)
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 39, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
MA ANGELO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6749/2025 depositato il 21/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Di Torre Spaccata 110 00173 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240271453266000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240271453266000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240271453266000 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1106/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento emessa ex art. 36 bis D.P.R. 600/73 adducendone – con articolata motivazione – l'illegittimità.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate riferendo di avere accolto le ragioni del contribuente osservando che “Alla luce del ricorso presentato e delle motivazioni addotte, a seguito di un ulteriore controllo l'ufficio ha emesso apposito provvedimento di sgravio n.2025S331493 con conseguente annullamento degli importi iscritti a ruolo”.
Si costituiva anche l'Agente della riscossione.
La causa veniva trattata all'udienza del 29 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto di quanto supra e dichiara quindi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese seguono il principio di causalità della lite – e, peraltro, non è dubbio che il contribuente avesse agito correttamente e che sarebbe servito un avviso di accertamento per disconoscere una perdita pregressa – e si liquidano come in dispositivo con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma in composizione monocratica così decide:
a) dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
b) condanna Agenzia Entrate Riscossione e Agenzia delle entrate, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali che liquida in complessivi euro 1.260,00, oltre a rimborso contributo unificato e accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori Difensore_2 e Difensore_1 che se ne sono dichiarati antistatari.
Roma, li 29 gennaio 2026
il giudice
(Martinelli)