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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 01/12/2025, n. 2539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2539 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 796/24 R.g.
Tra
, elett.te dom.ta in Roma presso lo studio Parte_1 dell'avv. Miguel Coraggio che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
, elett.te domiciliato in Foligno (PG) Controparte_1 presso lo studio dell'avv. ST ER che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo
Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria Oggetto: scioglimento del matrimonio civile.
Conclusioni: la ricorrente come da ricorso introduttivo;
il resistente come da note di trattazione scritta per l'udienza del 22.10.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 04.03.2024 - premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio civile con in Roma il Controparte_1
26.09.1992 e che, con sentenza n. 11141 del 16.05.2014, il Tribunale di Roma ha dichiarato la separazione personale dei coniugi – ha dedotto che la convivenza non è stata più ripresa e che non vi è possibilità di riconciliazione.
Ha allegato che dalla loro unione e prima del matrimonio è nata nel
1992 la figlia;
che il resistente percepisce una pensione netta Per_1 di 1.800 euro mensili.
Ha chiesto che sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con la conferma delle statuizioni della separazione giudiziale e con il riconoscimento in suo favore della somma una tantum di 30.000 euro a titolo di assegno divorzile.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il resistente, il quale ha eccepito la litispendenza in quanto, in data 02.03.2022, egli ha proposto domanda di divorzio dinanzi al Tribunale di Roma;
che nel giudizio ivi incardinato, dichiarata la contumacia della , Parte_1 la causa è stata trattenuta in decisione.
Ha chiesto l'accertamento e la declaratoria della litispendenza, con la cancellazione della causa dal ruolo.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, all'udienza di discussione del 22.10.2025 la ricorrente non è comparsa e il resistente ha così concluso: “…. è presente per parte resistente, l'Avv.
ST ER, il quale preliminarmente deposita sentenza di divorzio già emessa dal Tribunale di Roma e munita di certificazione di passaggio in giudicato ex art. 124 disp. att. c.p.c. L'Avv. ER, contestando tutto quanto ex adverso, si riporta alla propria comparsa di costituzione e risposta, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. Con vittoria di spese e compensi professionali da distarsi in favore del sottoscritto difensore ex art. 93 c.p.c.”.
Sulla base delle riportate conclusioni, la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. ha apposto il proprio “visto”.
Preliminarmente la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come proposta nell'atto introduttivo, deve essere qualificata come domanda di scioglimento del matrimonio civile, poiché dalla certificazione anagrafica in atti risulta che il matrimonio
è stato celebrato con rito civile.
La domanda, come sopra qualificata, è inammissibile.
Parte resistente ha provveduto a depositare la sentenza di divorzio n. 15512/2024 del 14.10.2024, pronunciata tra le stesse parti dal
Tribunale di Roma e munita dell'attestazione del passaggio in giudicato, redatta dal Cancelliere a norma dell'art. 124 disp. att.
c.p.c., con la conseguenza che va dichiarata l'inammissibilità della domanda proposta dalla ricorrente per l'esistenza di precedente giudicato.
L'inammissibilità della domanda di divorzio non coinvolge la domanda di assegno divorzile, pure avanzata dalla ricorrente.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la richiesta di corresponsione dell'assegno periodico di divorzio di cui all'art. 5 della legge n. 898 del 1970 si configura come domanda (connessa ma) autonoma rispetto a quella di scioglimento del matrimonio, e, pertanto, la parte che, nel corso del giudizio divorzile, non l'abbia ritualmente avanzata ben può proporla successivamente, senza che,
a ciò, sia di ostacolo la (ormai intervenuta) pronuncia di scioglimento del vincolo di coniugio, operando il principio secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile con esclusivo riferimento alla domanda fatta valere in concreto, ma non anche relativamente ad una richiesta diversa nel "petitum" e nella stessa "causa petendi" (come appunto, quella di riconoscimento dell'assegno rispetto a quella di divorzio), che la parte ha facoltà di introdurre, o meno, nello stesso giudizio” (cfr. Cass. 1031/1998; Cass. 9700/1990; Cass.
15064/2003).
Ciononostante, benché ammissibile, la domanda non può trovare accoglimento.
A sostegno della stessa la ricorrente si è limitata a produrre la sua stessa dichiarazione Isee per l'anno 2022, con indicatore reddituale di € 4.500,03, e a dedurre che, secondo le informazioni in suo possesso, il resistente percepisce una pensione mensile di €
1.800,00.
E tuttavia, la domanda è del tutto carente sotto il profilo della funzione perequativo/compensativa dell'assegno divorzile, in quanto la resistente non ha neppure allegato, né tanto meno ha offerto la prova del contributo dato alla formazione del patrimonio comune e di quello dell'altro coniuge e, di conseguenza, del nesso causale tra il divario reddituale e le scelte fatte in costanza di convivenza, cioè la prova che detto divario discenda dai sacrifici fatti da una parte nell'interesse della famiglia, a discapito della propria posizione professionale.
La domanda è pertanto rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo specificato, sono attribuite al difensore avv. ST ER per dichiarato anticipo.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di con Parte_1 Controparte_1 ricorso del 04.03.2024, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e assorbita così provvede:
a) dichiara l'inammissibilità della domanda di scioglimento del matrimonio civile per l'esistenza di precedente giudicato;
b) rigetta la domanda di assegno divorzile;
c) condanna la ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese processuali, che liquida in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al difensore.
Potenza, camera di consiglio del 17.11.2025
Il Presidente est.