CGT2
Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 206/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANU MARCELLO, Presidente e Relatore FAZIO ANTONINO, Giudice VALERO MASSIMO, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 977/2025 depositato il 03/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1275/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 3 e pubblicata il 17/10/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TTK-22000333 ADD.ERAR.T.AUTO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 152/2026 depositato il 20/02/2026 Richieste delle parti:
Il contribuente, appellante in via principale, così conclude:
“chiede che la Corte voglia:
1. accogliere l'appello e, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza di primo grado;
2. annullare l'avviso di accertamento per difetto di motivazione e di presupposto, con conseguente venir meno di tributo, sanzioni e interessi;
3. dichiarare inammissibile e rigettare l'appello incidentale dell'Ufficio;
4. in subordine, annullare o comunque eliminare le sanzioni e gli interessi per oggettiva incertezza e assenza di colpevolezza;
5. condannare l'Ufficio alle spese del doppio grado, ovvero adottare ogni più equa regolazione.”
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Torino, appellante in via incidentale, così conclude:
“Voglia Codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Piemonte, con richiesta di trattazione della presente controversia in pubblica udienza, in parziale riforma della sentenza della C.G.T. di I Grado n. 1245/03/2025, depositata il 17.10.2025, per i motivi sopra indicati
- respingere l'appello del Contribuente e accogliere l'appello incidentale dell'ufficio e, per l'effetto, confermare integralmente l'avviso di accertamento n. TTK - 22000333 e conseguentemente condannare Parte avversa al pagamento delle spese di lite di entrambi i giudizi, come da nota allegata.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con apposito ricorso, il sig. Ricorrente_1 impugnava avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino un atto di accertamento avente ad oggetto l'addizionale erariale della tassa automobilistica (c.d. “Superbollo”, di cui all'art. 23 D.L. 98/2011) anno 2022, per complessivi € 1.594,97. A sostegno dell'impugnazione, il contribuente evidenziava che il veicolo a cui si riferiva la pretesa impositiva, era stato illecitamente radiato dal PRA in data 11.4.2022, per “esportazione all'estero”, senza il consenso, né la volontà del proprietario, in conseguenza di una frode perpetrata ai suoi danni. Esso, quindi, era divenuto inesistente giuridicamente e non più utilizzabile, né circolante. Il contribuente precisava che, dopo avere presentato all'Autorità Giudiziaria una denuncia dell'accaduto, aveva ottenuto la rettifica delle formalità di radiazione fraudolenta soltanto in data 28.12.2022. Sulla scorta di queste premesse, il contribuente aggiungeva di avere comunque pagato, nel 2024, il bollo relativo all'anno 2022, al solo scopo di evitare ulteriori sanzioni e disagi, ma, con successiva istanza, aveva chiesto l'annullamento in autotutela del superbollo 2022, ricevendo risposta negativa dall'Agenzia delle Entrate. Sotto il profilo giuridico, affermava che la soggezione del veicolo al cd. superbollo, presupponeva non solo la proprietà formale, ma anche la disponibilità giuridica del mezzo, nonché la sua reale Ricorrente_1possibilità di circolazione. Conseguentemente, secondo il , nel caso concreto, la soppressione giuridica del veicolo per oltre 8 mesi dell'anno di imposta escludeva in radice il presupposto oggettivo per l'applicazione del cd. superbollo. Da ultimo, precisava che l'avvenuto pagamento della tassa automobilistica ordinaria non poteva in alcun modo valere come riconoscimento della debenza dell'imposta qui in questione, trattandosi di tributi diversi, aventi presupposti e competenza differenti. Chiedeva, quindi, l'annullamento dell'atto di accertamento impugnato.
2. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Torino, evidenziando che la verifica per la sussistenza dei presupposti dell'imposta in questione doveva essere effettuata alla scadenza del termine utile per il pagamento della tassa automobilistica. Affermava, quindi, l'irrilevanza della cancellazione al PRA del veicolo nel corso dell'anno. Precisava che, nella specie, la cancellazione dal PRA dell'automezzo in questione era avvenuta in data 11.4.2022 e, quindi, successivamente alla scadenza del termine utile per il pagamento del bollo, venuto a spirare il 28.2.2022. Quindi, il proprietario del veicolo, ai fini del pagamento dell'imposta in questione, doveva essere correttamente individuato nella persona del Ricorrente_1. Aggiungeva che l'avvenuto pagamento del bollo auto costituiva un riconoscimento implicito dell'obbligazione tributaria, ai sensi dell'art. 2944 c.c. Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso avversario.
3. La Corte di Giustizia di primo grado di Torino, in composizione monocratica, con sentenza datata 10.9.2025, respingeva il ricorso del contribuente, rilevando che la verifica della sussistenza del presupposto di imposta, nell'anno 2022, doveva essere effettuata - ex art. 1, comma 3, DM 7.10.2011 - alla scadenza del termine utile per il pagamento della tassa automobilistica, stante la natura di addizionale del cd. superbollo. Affermava, quindi, l'irrilevanza della cancellazione del veicolo avvenuta in corso d'anno, successivamente al perfezionamento del presupposto impositivo. Aggiungeva, altresì, che l'addizionale era dovuta per l'intero anno solare e non era frazionabile. Sotto altro profilo, affermava che, in ogni caso, l'avvenuto pagamento del bollo auto riferito alla stessa annualità costituiva una forma di riconoscimento implicito dell'obbligazione tributaria. La decisione di primo grado compensava nondimeno le spese di lite, stante la particolarità della controversia.
4. Avverso tale decisione, proponeva tempestivo appello Ricorrente_1 , affermando che, nel caso di specie, il termine utile per il pagamento del bollo - per stessa ammissione dell'Agenzia, contenuta nell'atto impositivo impugnato - era da individuarsi nel 30.6.2022 e, pertanto, in una data successiva all'intervenuta cancellazione del veicolo dal PRA. A detta dell'appellante, quindi, il presupposto di imposta si era venuto a formare in un momento in cui il Ricorrente_1 non era più proprietario del veicolo. Contestava, altresì, la decisione impugnata laddove aveva ritenuto rilevante l'avvenuto pagamento del bollo, evidenziando che il riconoscimento di quel debito ai fini della prescrizione non implicava alcuna conseguenza sull'an debeatur di un tributo diverso, come quello di specie. Da ultimo, contestava la decisione appellata anche in punto regolamento delle spese di lite, poiché non aveva indicato le gravi ed eccezionali ragioni per addivenire ad una compensazione. Chiedeva, quindi, la totale riforma della sentenza di primo grado e l'annullamento dell'atto impositivo, nonché la condanna della controparte alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Avanzava anche istanza cautelare ex art. 52 D.Lgs. 546/92, evidenziando la sussistenza del fumus boni iuris, nonché del periculum in mora. Sotto il secondo profilo affermava, in particolare, il
“rischio di riscossione di imposta non dovuta con aggravio di sanzioni e interessi”.
5. Con memoria depositata il 17.11.2025, l'Ufficio si opponeva alla richiesta cautelare avversaria, evidenziando l'assenza del fumus boni iuris della pretesa avversaria, poiché il Ricorrente_1 risultava essere proprietario del veicolo in questione. Inoltre, sottolineava la completa assenza del periculum in mora, poiché la controparte non aveva fornito alcun elemento idoneo a dimostrare le proprie condizioni economiche e reddituale, né tantomeno il fatto che esse fossero insufficienti a pagare, neppure in via rateale, la modesta somma dovuta.
6. In data 19.11.2025, veniva rigettata l'istanza cautelare avanzata dal contribuente.
7. In data 29.12.2025, si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Torino, evidenziando che il termine di pagamento del cd. superbollo era da identificarsi con quello utile per il pagamento del bollo auto e, pertanto, il contribuente era tenuto ad adempiere al versamento entro il 28.2.2022 e, cioè, in un momento in cui egli era ancora proprietario del veicolo, a nulla rilevando la perdita della formale proprietà del mezzo nel periodo successivo e non potendo essere frazionato quanto annualmente dovuto. Precisava che il riferimento contenuto nell'avviso di accertamento al fatto che l'imposta doveva essere pagata entro il 30.6.2022 non indicava il termine di insorgenza della pretesa creditoria, bensì semplicemente il termine ultimo concesso per l'adempimento spontaneo del contribuente. L'Ufficio ribadiva, altresì, il fatto che l'adempimento dell'imposta principale costituiva un riconoscimento implicito della debenza anche del tributo qui in questione, con conseguente esclusione della maturazione di qualsivoglia prescrizione. Infine, in relazione al regolamento delle spese di lite del primo grado, l'Agenzia formulava appello incidentale, chiedendo che la controparte interamente soccombente fosse condannata alla rifusione delle spese di lite, non solo del presente grado, ma anche del primo grado di giudizio.
8. Il 24.1.2026, la difesa del contribuente depositava una memoria con cui ribadiva la fondatezza delle proprie pretese, evidenziando che l'Ufficio pretendeva di modificare indebitamente la data di scadenza dell'obbligazione di pagamento del superbollo indicata nell'atto impositivo. Insisteva, pertanto, nelle proprie pretese. Infine, eccepiva l'inammissibilità dell'appello incidentale avversario, poiché non erano era stato accompagnato da motivi specifici e, comunque, risultava infondato, posto che il regolamento delle spese di lite doveva seguire il criterio della soccombenza e non vi erano motivi idonei a giustificare una compensazione delle spese. Il contribuente, pertanto, precisava le proprie conclusioni, così come riportate in epigrafe.
9. In data 5.2.2026, la difesa dell'Ufficio depositava una memoria difensiva, con la quale richiamava la normativa vigente disciplinante il pagamento della tassa automobilistica in questione e precisava Ricorrente_1che, diversamente da quanto sostenuto dalla controparte, il era stato proprietario del veicolo in questione per l'intero 2022, poiché l'annotazione riferita all'“esportazione verso unione europea” del mezzo era stata successivamente annullata dal P.R.A., perché non rispondente alla realtà fattuale. L'Ufficio insisteva, altresì, nell'appello incidentale proposto, rilevando che le spese di lite dovevano essere regolate secondo il criterio della soccombenza.
10. All'esito dell'udienza odierna, la Corte di Giustizia di Secondo Grado del Piemonte pronunciava la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ai fini della decisione, occorre anzitutto rilevare che la presente controversia ha per oggetto il pagamento della addizionale erariale per la tassa automobilistica prevista dall'art. 23, comma 21, del D.L.
6.7.2011 n. 98, conv, con modif. in L. 15.7.2011, n. 111. Infatti, tale norma di legge, stabilisce testualmente che: “A partire dall'anno 2011, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose è dovuta una addizionale erariale della tassa automobilistica, pari ad euro dieci per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a duecentoventicinque chilowatt, da versare alle entrate del bilancio dello Stato. A partire dall'anno 2012 l'addizionale erariale della tassa automobilistica di cui al primo periodo è fissata in euro 20 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a centottantacinque chilowatt. L'addizionale deve essere corrisposta con le modalità e i termini da stabilire con Provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'addizionale si applica la sanzione di cui all'articolo 13 del D. Lgs 18 dicembre 1997, n. 471, pari al 30 per cento dell'importo non versato.”
2. Orbene, nel caso concreto, il contribuente non ha formulato alcuna contestazione sull'ammontare della somma pretesa dall'Amministrazione a tale titolo. Tuttavia, il Ricorrente_1 nega di essere tenuto a pagare l'importo richiesto, poiché, nell'anno in questione (2022), egli aveva perso la proprietà del veicolo indicato nell'atto di accertamento - una Auto_1 tg. Targa_1 - per gran parte dell'anno. Nel ricorso introduttivo, infatti, il Ricorrente_1 ha affermato che “in data 11 aprile 2022, l'autoveicolo era stato illecitamente radiato per esportazione all'estero, senza il consenso, né la volontà del proprietario, in conseguenza di una frode perpetrata ai suoi danni.” In effetti, dall'atto di attestazione di proprietà digitale, prodotto dallo stesso contribuente in allegato al ricorso introduttivo, risulta che l'autovettura in esame, immatricolata in data 11.1.2016 ed intestata a Ricorrente_1 (fin dal 16.6.2021), era stata fatta oggetto di una “denuncia di cessazione della circolazione” con la causale di “esportazione verso Unione Europea” in data 11.4.2022.
3. Orbene, come già correttamente rilevato dalla decisione di primo grado, la cancellazione poc'anzi ricordata (peraltro pacificamente seguita da una “reintegrazione del veicolo” nella proprietà del Ricorrente_1, già in data 28.12.2022) non costituisce una situazione tale da autorizzare l'attuale appellante a non pagare il cd. “superbollo” nell'anno 2022.
4. E' infatti da ricordare che il Decreto del Ministero Economia e Finanze 7.10.2011 (riferito specificamente alla “Individuazione delle modalità e dei termini di pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica”). stabilisce, all'art. 1, comma 3, che: “Per gli anni 2012 e successivi al pagamento sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento della tassa automobilistica, stabilito con il decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462, risultino proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, di autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, aventi le caratteristiche elencate al comma 1”, non trascurando di precisare, al comma 3, che: “Per gli anni 2012 e seguenti l'addizionale di cui all'art. 1 è corrisposta negli stessi termini previsti per il pagamento della tassa automobilistica.” Dunque, il chiaro tenore della disposizione normativa da ultimo ricordata impone di individuare il soggetto tenuto al pagamento dell'addizionale erariale (di cui qui si tratta), in colui che, al momento della scadenza prevista per il pagamento della tassa automobilistica, risulta essere intestatario del veicolo. E' doveroso, altresì, aggiungere che il pagamento è dovuto per l'intera annualità, non essendo consentito alcun frazionamento di quest'ultima in periodi più brevi. E' bensì vero che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo più volte di ribadire (si veda, sul punto, da ultimo Cass. 31.1.2019 n. 3040) il “principio di diritto affermato in materia da questa Corte in forza del quale «La previsione dell'art. 5 del d.l. n. 953/1982, secondo cui la tassa automobilistica, per i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico, è dovuta da coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano da tale registro esserne i proprietari, non pone una presunzione assoluta, ma solo una presunzione relativa, che, in quanto tale, può essere vinta dalla prova contraria con documenti di data certa che dimostrino l'avvenuto trasferimento della proprietà» (cfr. Cass. sez. 1, 4 novembre 1997, n. 10794, nonché, in senso conforme, più di recente, Cass. sez. 5, 28 aprile 2006, n. 10011; si veda anche Cass. sez. 6-3, ord. 19 novembre 2014, n. 24681).” Tuttavia, nel caso di specie, il fatto che il Ricorrente_1 era sicuramente l'unico intestatario del veicolo, nel periodo compreso tra il 1.1.2022 ed l'11.4.2022, rappresenta una circostanza del tutto incontestata in giudizio.
5. Chiarito quanto precede, è altresì doveroso evidenziare che, presso la Regione Piemonte, la tassa automobilistica deve essere versata, per la prima volta (nel primo anno di proprietà), entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione, mentre per gli anni seguenti, l'obbligo di pagamento deve essere adempiuto entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza. Pertanto, nel caso di specie, in cui l'Autovettura Auto_1 tg. Targa_1 risulta essere stata immatricolata nel gennaio del 2016, la tassa automobilistica (e la correlata addizionale di cui qui si tratta: il cd. superbollo), doveva essere pagata, per l'intero anno 2022, entro il 28 febbraio 2022. Giova precisare che la differente indicazione, espressa nell'avviso di accertamento qui impugnato (laddove fa riferimento al fatto che l'addizionale sarebbe stata “dovuta entro il 30-06-2022”), costituisce un'inutile precisazione (circa il termine ultimo concesso per un pagamento spontaneo, prima dell'attivazione delle procedure per la riscossione coattiva), contenuta in un atto che è stato pacificamente notificato al contribuente soltanto in data 25.3.2025 (e, quindi, in un momento di gran lunga successivo alla scadenza di cui si è detto). Essa, pertanto, diversamente da quanto sostenuto dal contribuente, non solo non può certamente vanificare le prescrizioni della normativa vigente, ma neppure può rappresentare una circostanza pacifica, posto che non si riferisce ad elementi di fatto, bensì al contenuto di inderogabili obblighi normativi (che, come tali, non possono certamente ignorarsi). Inoltre, proprio il fatto che la comunicazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di un'errata indicazione del termine di pagamento, sia pervenuta al contribuente ben tre anni dopo la scadenza in questione, esclude pure la possibilità che tale circostanza possa influire sulla debenza delle sanzioni richieste con l'atto di accertamento.
6. Alla luce di quanto precede, quindi, si rivela del tutto legittima la pretesa dell'Agenzia delle Ricorrente_1Entrate azionata nei confronti del con il provvedimento impositivo impugnato in questa sede. Pertanto, la decisione di prime cure deve essere confermata nel merito, senza necessità di affrontare l'ulteriore questione riferita ad un eventuale riconoscimento di debito da parte del contribuente (che la sentenza di primo grado ha ricollegato all'intervenuto pacifico pagamento - sia pur tardivo, nel 2024 - della tassa automobilistica, senza addizionale).
7. Con riferimento, infine, al regolamento delle spese di lite, non si può fare a meno di evidenziare l'integrale soccombenza del contribuente. E' altresì indispensabile osservare che la decisione di prime cure in merito alla compensazione integrale delle spese di lite risulta del tutto ingiustificata, posto che, nel caso in esame, non è ravvisabile alcuna “particolarità” della controversia idonea a determinare una pronuncia di tal fatta. Conseguentemente, in parziale riforma della sentenza qui appellata in punto spese ed in accoglimento dell'appello incidentale avanzato dall'Ufficio, si deve condannare il Ricorrente_1 alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo, con la precisazione che le spese del presente grado vengono qui quantificate con esclusivo riferimento alla fase di merito (essendo già state regolate le spese della fase cautelare).
P.Q.M.
In parziale riforma della decisione di primo grado;
conferma la decisione di merito di primo grado;
condanna il contribuente a rifondere le spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, quanto al primo grado, in complessivi € 700,00 e, quanto al presente grado, limitatamente alla fase di merito, in complessivi € 900,00. Torino, 19.2.2026.
Il Presidente est.
Dr. Marcello Pisanu
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANU MARCELLO, Presidente e Relatore FAZIO ANTONINO, Giudice VALERO MASSIMO, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 977/2025 depositato il 03/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1275/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 3 e pubblicata il 17/10/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TTK-22000333 ADD.ERAR.T.AUTO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 152/2026 depositato il 20/02/2026 Richieste delle parti:
Il contribuente, appellante in via principale, così conclude:
“chiede che la Corte voglia:
1. accogliere l'appello e, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza di primo grado;
2. annullare l'avviso di accertamento per difetto di motivazione e di presupposto, con conseguente venir meno di tributo, sanzioni e interessi;
3. dichiarare inammissibile e rigettare l'appello incidentale dell'Ufficio;
4. in subordine, annullare o comunque eliminare le sanzioni e gli interessi per oggettiva incertezza e assenza di colpevolezza;
5. condannare l'Ufficio alle spese del doppio grado, ovvero adottare ogni più equa regolazione.”
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Torino, appellante in via incidentale, così conclude:
“Voglia Codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Piemonte, con richiesta di trattazione della presente controversia in pubblica udienza, in parziale riforma della sentenza della C.G.T. di I Grado n. 1245/03/2025, depositata il 17.10.2025, per i motivi sopra indicati
- respingere l'appello del Contribuente e accogliere l'appello incidentale dell'ufficio e, per l'effetto, confermare integralmente l'avviso di accertamento n. TTK - 22000333 e conseguentemente condannare Parte avversa al pagamento delle spese di lite di entrambi i giudizi, come da nota allegata.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con apposito ricorso, il sig. Ricorrente_1 impugnava avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino un atto di accertamento avente ad oggetto l'addizionale erariale della tassa automobilistica (c.d. “Superbollo”, di cui all'art. 23 D.L. 98/2011) anno 2022, per complessivi € 1.594,97. A sostegno dell'impugnazione, il contribuente evidenziava che il veicolo a cui si riferiva la pretesa impositiva, era stato illecitamente radiato dal PRA in data 11.4.2022, per “esportazione all'estero”, senza il consenso, né la volontà del proprietario, in conseguenza di una frode perpetrata ai suoi danni. Esso, quindi, era divenuto inesistente giuridicamente e non più utilizzabile, né circolante. Il contribuente precisava che, dopo avere presentato all'Autorità Giudiziaria una denuncia dell'accaduto, aveva ottenuto la rettifica delle formalità di radiazione fraudolenta soltanto in data 28.12.2022. Sulla scorta di queste premesse, il contribuente aggiungeva di avere comunque pagato, nel 2024, il bollo relativo all'anno 2022, al solo scopo di evitare ulteriori sanzioni e disagi, ma, con successiva istanza, aveva chiesto l'annullamento in autotutela del superbollo 2022, ricevendo risposta negativa dall'Agenzia delle Entrate. Sotto il profilo giuridico, affermava che la soggezione del veicolo al cd. superbollo, presupponeva non solo la proprietà formale, ma anche la disponibilità giuridica del mezzo, nonché la sua reale Ricorrente_1possibilità di circolazione. Conseguentemente, secondo il , nel caso concreto, la soppressione giuridica del veicolo per oltre 8 mesi dell'anno di imposta escludeva in radice il presupposto oggettivo per l'applicazione del cd. superbollo. Da ultimo, precisava che l'avvenuto pagamento della tassa automobilistica ordinaria non poteva in alcun modo valere come riconoscimento della debenza dell'imposta qui in questione, trattandosi di tributi diversi, aventi presupposti e competenza differenti. Chiedeva, quindi, l'annullamento dell'atto di accertamento impugnato.
2. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Torino, evidenziando che la verifica per la sussistenza dei presupposti dell'imposta in questione doveva essere effettuata alla scadenza del termine utile per il pagamento della tassa automobilistica. Affermava, quindi, l'irrilevanza della cancellazione al PRA del veicolo nel corso dell'anno. Precisava che, nella specie, la cancellazione dal PRA dell'automezzo in questione era avvenuta in data 11.4.2022 e, quindi, successivamente alla scadenza del termine utile per il pagamento del bollo, venuto a spirare il 28.2.2022. Quindi, il proprietario del veicolo, ai fini del pagamento dell'imposta in questione, doveva essere correttamente individuato nella persona del Ricorrente_1. Aggiungeva che l'avvenuto pagamento del bollo auto costituiva un riconoscimento implicito dell'obbligazione tributaria, ai sensi dell'art. 2944 c.c. Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso avversario.
3. La Corte di Giustizia di primo grado di Torino, in composizione monocratica, con sentenza datata 10.9.2025, respingeva il ricorso del contribuente, rilevando che la verifica della sussistenza del presupposto di imposta, nell'anno 2022, doveva essere effettuata - ex art. 1, comma 3, DM 7.10.2011 - alla scadenza del termine utile per il pagamento della tassa automobilistica, stante la natura di addizionale del cd. superbollo. Affermava, quindi, l'irrilevanza della cancellazione del veicolo avvenuta in corso d'anno, successivamente al perfezionamento del presupposto impositivo. Aggiungeva, altresì, che l'addizionale era dovuta per l'intero anno solare e non era frazionabile. Sotto altro profilo, affermava che, in ogni caso, l'avvenuto pagamento del bollo auto riferito alla stessa annualità costituiva una forma di riconoscimento implicito dell'obbligazione tributaria. La decisione di primo grado compensava nondimeno le spese di lite, stante la particolarità della controversia.
4. Avverso tale decisione, proponeva tempestivo appello Ricorrente_1 , affermando che, nel caso di specie, il termine utile per il pagamento del bollo - per stessa ammissione dell'Agenzia, contenuta nell'atto impositivo impugnato - era da individuarsi nel 30.6.2022 e, pertanto, in una data successiva all'intervenuta cancellazione del veicolo dal PRA. A detta dell'appellante, quindi, il presupposto di imposta si era venuto a formare in un momento in cui il Ricorrente_1 non era più proprietario del veicolo. Contestava, altresì, la decisione impugnata laddove aveva ritenuto rilevante l'avvenuto pagamento del bollo, evidenziando che il riconoscimento di quel debito ai fini della prescrizione non implicava alcuna conseguenza sull'an debeatur di un tributo diverso, come quello di specie. Da ultimo, contestava la decisione appellata anche in punto regolamento delle spese di lite, poiché non aveva indicato le gravi ed eccezionali ragioni per addivenire ad una compensazione. Chiedeva, quindi, la totale riforma della sentenza di primo grado e l'annullamento dell'atto impositivo, nonché la condanna della controparte alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Avanzava anche istanza cautelare ex art. 52 D.Lgs. 546/92, evidenziando la sussistenza del fumus boni iuris, nonché del periculum in mora. Sotto il secondo profilo affermava, in particolare, il
“rischio di riscossione di imposta non dovuta con aggravio di sanzioni e interessi”.
5. Con memoria depositata il 17.11.2025, l'Ufficio si opponeva alla richiesta cautelare avversaria, evidenziando l'assenza del fumus boni iuris della pretesa avversaria, poiché il Ricorrente_1 risultava essere proprietario del veicolo in questione. Inoltre, sottolineava la completa assenza del periculum in mora, poiché la controparte non aveva fornito alcun elemento idoneo a dimostrare le proprie condizioni economiche e reddituale, né tantomeno il fatto che esse fossero insufficienti a pagare, neppure in via rateale, la modesta somma dovuta.
6. In data 19.11.2025, veniva rigettata l'istanza cautelare avanzata dal contribuente.
7. In data 29.12.2025, si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Torino, evidenziando che il termine di pagamento del cd. superbollo era da identificarsi con quello utile per il pagamento del bollo auto e, pertanto, il contribuente era tenuto ad adempiere al versamento entro il 28.2.2022 e, cioè, in un momento in cui egli era ancora proprietario del veicolo, a nulla rilevando la perdita della formale proprietà del mezzo nel periodo successivo e non potendo essere frazionato quanto annualmente dovuto. Precisava che il riferimento contenuto nell'avviso di accertamento al fatto che l'imposta doveva essere pagata entro il 30.6.2022 non indicava il termine di insorgenza della pretesa creditoria, bensì semplicemente il termine ultimo concesso per l'adempimento spontaneo del contribuente. L'Ufficio ribadiva, altresì, il fatto che l'adempimento dell'imposta principale costituiva un riconoscimento implicito della debenza anche del tributo qui in questione, con conseguente esclusione della maturazione di qualsivoglia prescrizione. Infine, in relazione al regolamento delle spese di lite del primo grado, l'Agenzia formulava appello incidentale, chiedendo che la controparte interamente soccombente fosse condannata alla rifusione delle spese di lite, non solo del presente grado, ma anche del primo grado di giudizio.
8. Il 24.1.2026, la difesa del contribuente depositava una memoria con cui ribadiva la fondatezza delle proprie pretese, evidenziando che l'Ufficio pretendeva di modificare indebitamente la data di scadenza dell'obbligazione di pagamento del superbollo indicata nell'atto impositivo. Insisteva, pertanto, nelle proprie pretese. Infine, eccepiva l'inammissibilità dell'appello incidentale avversario, poiché non erano era stato accompagnato da motivi specifici e, comunque, risultava infondato, posto che il regolamento delle spese di lite doveva seguire il criterio della soccombenza e non vi erano motivi idonei a giustificare una compensazione delle spese. Il contribuente, pertanto, precisava le proprie conclusioni, così come riportate in epigrafe.
9. In data 5.2.2026, la difesa dell'Ufficio depositava una memoria difensiva, con la quale richiamava la normativa vigente disciplinante il pagamento della tassa automobilistica in questione e precisava Ricorrente_1che, diversamente da quanto sostenuto dalla controparte, il era stato proprietario del veicolo in questione per l'intero 2022, poiché l'annotazione riferita all'“esportazione verso unione europea” del mezzo era stata successivamente annullata dal P.R.A., perché non rispondente alla realtà fattuale. L'Ufficio insisteva, altresì, nell'appello incidentale proposto, rilevando che le spese di lite dovevano essere regolate secondo il criterio della soccombenza.
10. All'esito dell'udienza odierna, la Corte di Giustizia di Secondo Grado del Piemonte pronunciava la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ai fini della decisione, occorre anzitutto rilevare che la presente controversia ha per oggetto il pagamento della addizionale erariale per la tassa automobilistica prevista dall'art. 23, comma 21, del D.L.
6.7.2011 n. 98, conv, con modif. in L. 15.7.2011, n. 111. Infatti, tale norma di legge, stabilisce testualmente che: “A partire dall'anno 2011, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose è dovuta una addizionale erariale della tassa automobilistica, pari ad euro dieci per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a duecentoventicinque chilowatt, da versare alle entrate del bilancio dello Stato. A partire dall'anno 2012 l'addizionale erariale della tassa automobilistica di cui al primo periodo è fissata in euro 20 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a centottantacinque chilowatt. L'addizionale deve essere corrisposta con le modalità e i termini da stabilire con Provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'addizionale si applica la sanzione di cui all'articolo 13 del D. Lgs 18 dicembre 1997, n. 471, pari al 30 per cento dell'importo non versato.”
2. Orbene, nel caso concreto, il contribuente non ha formulato alcuna contestazione sull'ammontare della somma pretesa dall'Amministrazione a tale titolo. Tuttavia, il Ricorrente_1 nega di essere tenuto a pagare l'importo richiesto, poiché, nell'anno in questione (2022), egli aveva perso la proprietà del veicolo indicato nell'atto di accertamento - una Auto_1 tg. Targa_1 - per gran parte dell'anno. Nel ricorso introduttivo, infatti, il Ricorrente_1 ha affermato che “in data 11 aprile 2022, l'autoveicolo era stato illecitamente radiato per esportazione all'estero, senza il consenso, né la volontà del proprietario, in conseguenza di una frode perpetrata ai suoi danni.” In effetti, dall'atto di attestazione di proprietà digitale, prodotto dallo stesso contribuente in allegato al ricorso introduttivo, risulta che l'autovettura in esame, immatricolata in data 11.1.2016 ed intestata a Ricorrente_1 (fin dal 16.6.2021), era stata fatta oggetto di una “denuncia di cessazione della circolazione” con la causale di “esportazione verso Unione Europea” in data 11.4.2022.
3. Orbene, come già correttamente rilevato dalla decisione di primo grado, la cancellazione poc'anzi ricordata (peraltro pacificamente seguita da una “reintegrazione del veicolo” nella proprietà del Ricorrente_1, già in data 28.12.2022) non costituisce una situazione tale da autorizzare l'attuale appellante a non pagare il cd. “superbollo” nell'anno 2022.
4. E' infatti da ricordare che il Decreto del Ministero Economia e Finanze 7.10.2011 (riferito specificamente alla “Individuazione delle modalità e dei termini di pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica”). stabilisce, all'art. 1, comma 3, che: “Per gli anni 2012 e successivi al pagamento sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento della tassa automobilistica, stabilito con il decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462, risultino proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, di autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, aventi le caratteristiche elencate al comma 1”, non trascurando di precisare, al comma 3, che: “Per gli anni 2012 e seguenti l'addizionale di cui all'art. 1 è corrisposta negli stessi termini previsti per il pagamento della tassa automobilistica.” Dunque, il chiaro tenore della disposizione normativa da ultimo ricordata impone di individuare il soggetto tenuto al pagamento dell'addizionale erariale (di cui qui si tratta), in colui che, al momento della scadenza prevista per il pagamento della tassa automobilistica, risulta essere intestatario del veicolo. E' doveroso, altresì, aggiungere che il pagamento è dovuto per l'intera annualità, non essendo consentito alcun frazionamento di quest'ultima in periodi più brevi. E' bensì vero che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo più volte di ribadire (si veda, sul punto, da ultimo Cass. 31.1.2019 n. 3040) il “principio di diritto affermato in materia da questa Corte in forza del quale «La previsione dell'art. 5 del d.l. n. 953/1982, secondo cui la tassa automobilistica, per i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico, è dovuta da coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano da tale registro esserne i proprietari, non pone una presunzione assoluta, ma solo una presunzione relativa, che, in quanto tale, può essere vinta dalla prova contraria con documenti di data certa che dimostrino l'avvenuto trasferimento della proprietà» (cfr. Cass. sez. 1, 4 novembre 1997, n. 10794, nonché, in senso conforme, più di recente, Cass. sez. 5, 28 aprile 2006, n. 10011; si veda anche Cass. sez. 6-3, ord. 19 novembre 2014, n. 24681).” Tuttavia, nel caso di specie, il fatto che il Ricorrente_1 era sicuramente l'unico intestatario del veicolo, nel periodo compreso tra il 1.1.2022 ed l'11.4.2022, rappresenta una circostanza del tutto incontestata in giudizio.
5. Chiarito quanto precede, è altresì doveroso evidenziare che, presso la Regione Piemonte, la tassa automobilistica deve essere versata, per la prima volta (nel primo anno di proprietà), entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione, mentre per gli anni seguenti, l'obbligo di pagamento deve essere adempiuto entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza. Pertanto, nel caso di specie, in cui l'Autovettura Auto_1 tg. Targa_1 risulta essere stata immatricolata nel gennaio del 2016, la tassa automobilistica (e la correlata addizionale di cui qui si tratta: il cd. superbollo), doveva essere pagata, per l'intero anno 2022, entro il 28 febbraio 2022. Giova precisare che la differente indicazione, espressa nell'avviso di accertamento qui impugnato (laddove fa riferimento al fatto che l'addizionale sarebbe stata “dovuta entro il 30-06-2022”), costituisce un'inutile precisazione (circa il termine ultimo concesso per un pagamento spontaneo, prima dell'attivazione delle procedure per la riscossione coattiva), contenuta in un atto che è stato pacificamente notificato al contribuente soltanto in data 25.3.2025 (e, quindi, in un momento di gran lunga successivo alla scadenza di cui si è detto). Essa, pertanto, diversamente da quanto sostenuto dal contribuente, non solo non può certamente vanificare le prescrizioni della normativa vigente, ma neppure può rappresentare una circostanza pacifica, posto che non si riferisce ad elementi di fatto, bensì al contenuto di inderogabili obblighi normativi (che, come tali, non possono certamente ignorarsi). Inoltre, proprio il fatto che la comunicazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di un'errata indicazione del termine di pagamento, sia pervenuta al contribuente ben tre anni dopo la scadenza in questione, esclude pure la possibilità che tale circostanza possa influire sulla debenza delle sanzioni richieste con l'atto di accertamento.
6. Alla luce di quanto precede, quindi, si rivela del tutto legittima la pretesa dell'Agenzia delle Ricorrente_1Entrate azionata nei confronti del con il provvedimento impositivo impugnato in questa sede. Pertanto, la decisione di prime cure deve essere confermata nel merito, senza necessità di affrontare l'ulteriore questione riferita ad un eventuale riconoscimento di debito da parte del contribuente (che la sentenza di primo grado ha ricollegato all'intervenuto pacifico pagamento - sia pur tardivo, nel 2024 - della tassa automobilistica, senza addizionale).
7. Con riferimento, infine, al regolamento delle spese di lite, non si può fare a meno di evidenziare l'integrale soccombenza del contribuente. E' altresì indispensabile osservare che la decisione di prime cure in merito alla compensazione integrale delle spese di lite risulta del tutto ingiustificata, posto che, nel caso in esame, non è ravvisabile alcuna “particolarità” della controversia idonea a determinare una pronuncia di tal fatta. Conseguentemente, in parziale riforma della sentenza qui appellata in punto spese ed in accoglimento dell'appello incidentale avanzato dall'Ufficio, si deve condannare il Ricorrente_1 alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo, con la precisazione che le spese del presente grado vengono qui quantificate con esclusivo riferimento alla fase di merito (essendo già state regolate le spese della fase cautelare).
P.Q.M.
In parziale riforma della decisione di primo grado;
conferma la decisione di merito di primo grado;
condanna il contribuente a rifondere le spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, quanto al primo grado, in complessivi € 700,00 e, quanto al presente grado, limitatamente alla fase di merito, in complessivi € 900,00. Torino, 19.2.2026.
Il Presidente est.
Dr. Marcello Pisanu