Articolo 75 della Legge 28 giugno 1964, n. 444
Articolo 74Articolo 76
Versione
15 luglio 1964
Art. 75.
Per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, il numero massimo di sottufficiali che potranno fruire dell'indennita' di specializzazione di cui all' articolo 8 della legge 8 gennaio 1952, n. 15 , e' stabilito in 1.875 per l'Amministrazione dell'esercito, in 2.151 per l'Amministrazione della marina, militare e in 2.900 per l'Amministrazione dell'aeronautica militare.
Entrata in vigore il 15 luglio 1964