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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ascoli Piceno, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ascoli Piceno |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 36/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 2, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE ACUTIS STEFANIA, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 46/2024 depositato il 18/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ascoli Piceno E Fermo - Via Luigi Mercantini 25 63100 Ascoli Piceno AP
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Consorzio Bonifica Delle Marche - 92049990416
Difeso da
Difensore_2 Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 008 2023 00065349 21 000 CONTRIBUTI CONS 2023
proposto da
Nominativo_2 - CF_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ascoli Piceno E Fermo - Via Luigi Mercantini 25 63100 Ascoli Piceno AP
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Consorzio Bonifica Delle Marche - 92049990416
Difeso da
Difensore_2 Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 008 2023 00073773 75 000 CONTRIBUTI CONS 2023
proposto da
Nominativo_3 - CF_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ascoli Piceno E Fermo - Via Luigi Mercantini 25 63100 Ascoli Piceno AP
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Consorzio Bonifica Delle Marche - 92049990416
Difeso da
Difensore_2 Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 008 2023 00061715 14 000 CONTRIBUTI CONS 2023
proposto da
Nominativo_4 - CF_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ascoli Piceno E Fermo - Via Luigi Mercantini 25 63100 Ascoli Piceno AP
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Consorzio Bonifica Delle Marche - 92049990416
Difeso da
Difensore_2 Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 008 2023 00068427 30 000 CONTRIBUTI CONS 2023
proposto da
Nominativo_5 - CF_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ascoli Piceno E Fermo - Via Luigi Mercantini 25 63100 Ascoli Piceno AP
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Consorzio Bonifica Delle Marche - 92049990416
Difeso da
Difensore_2 Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 008 2023 00072763 88 000 CONTRIBUTI CONS 2023
proposto da
Nominativo_6 - CF_5
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ascoli Piceno E Fermo - Via Luigi Mercantini 25 63100 Ascoli Piceno AP
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Consorzio Bonifica Delle Marche - 92049990416
Difeso da
Difensore_2 Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 008 2023 00071495 29 000 CONTRIBUTI CONS 2023
proposto da
Nominativo_7 - CF_6
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ascoli Piceno E Fermo - Via Luigi Mercantini 25 63100 Ascoli Piceno AP
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it Consorzio Bonifica Delle Marche - 92049990416
Difeso da
Difensore_2 Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 008 2023 00068637 54 000 CONTRIBUTI CONS 2023
proposto da
Nominativo_8 - CF_7
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ascoli Piceno E Fermo - Via Luigi Mercantini 25 63100 Ascoli Piceno AP
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Consorzio Bonifica Delle Marche - 92049990416
Difeso da
Difensore_2 Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 008 2023 00062538 00 000 CONTRIBUTI CONS 2023
proposto da
Nominativo_9 - CF_8
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ascoli Piceno E Fermo - Via Luigi Mercantini 25 63100 Ascoli Piceno AP
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Consorzio Bonifica Delle Marche - 92049990416
Difeso da
Difensore_2 Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 008 2023 00076152 36 000 CONTRIBUTI CONS 2023
proposto da
Nominativo_10 - CF_9
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ascoli Piceno E Fermo - Via Luigi Mercantini 25 63100 Ascoli Piceno AP
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Consorzio Bonifica Delle Marche - 92049990416
Difeso da
Difensore_2 Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 008 2023 00073122 75 000 CONTRIBUTI CONS 2023
proposto da
Nominativo_11 - CF_10
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ascoli Piceno E Fermo - Via Luigi Mercantini 25 63100 Ascoli Piceno AP
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Consorzio Bonifica Delle Marche - 92049990416
Difeso da
Difensore_2 Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 008 2023 00061090 40 000 CONTRIBUTI CONS 2023
proposto da
Nominativo_12 - CF_11
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ascoli Piceno E Fermo - Via Luigi Mercantini 25 63100 Ascoli Piceno AP
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Consorzio Bonifica Delle Marche - 92049990416
Difeso da
Difensore_2 Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 008 2023 00064175 56 000 CONTRIBUTI CONS 2023
proposto da Nominativo_13 - CF_12
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ascoli Piceno E Fermo - Via Luigi Mercantini 25 63100 Ascoli Piceno AP
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Consorzio Bonifica Delle Marche - 92049990416
Difeso da
Difensore_2 Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 008 2023 00063707 53 000 CONTRIBUTI CONS 2023
proposto da
Nominativo_14 - CF_13
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ascoli Piceno E Fermo - Via Luigi Mercantini 25 63100 Ascoli Piceno AP
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Consorzio Bonifica Delle Marche - 92049990416
Difeso da
Difensore_2 Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 008 2023 00062204 38 000 CONTRIBUTI CONS 2023
proposto da
Nominativo_16 - CF_14
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ascoli Piceno E Fermo - Via Luigi Mercantini 25 63100 Ascoli Piceno AP
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Consorzio Bonifica Delle Marche - 92049990416
Difeso da
Difensore_2 Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 008 2023 00069819 27 000 CONTRIBUTI CONS 2023
proposto da
Nominativo_15 - CF_15
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ascoli Piceno E Fermo - Via Luigi Mercantini 25 63100 Ascoli Piceno AP
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Consorzio Bonifica Delle Marche - 92049990416
Difeso da
Difensore_2 Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 008 2023 00061781 80 000 CONTRIBUTI CONS 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato, i Sigg. Ricorrente_1, Nominativo_2, Nominativo_3, Nominativo_4 Nominativo_4, Nominativo_5, Nominativo_6, Nominativo_7, Nominativo_8, Nominativo_9, Nominativo_10, Nominativo_11, Nominativo_12, Nominativo_13, Nominativo_14, Nominativo_16 e Nominativo_15, rappresentati e difesi dall'Avv. Difensore_1 come da procura in atti, hanno impugnato le seguenti cartelle di pagamento emesse dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione per conto del Consorzio di Bonifica delle
Marche, relative a contributi consortili per gli anni 2020, 2021 e 2022 riferiti ad immobili agricoli nel comprensorio Tenna Aso Tronto, Ambito 2 Montagna:
- n. 008 2023 00065349 21 000 di euro 71,88, notificata il 01.09.2023, intestata a Ricorrente_1, relativa agli anni 2020, 2021 e 2022, riferita a immobili agricoli nel Comune di Acquasanta Terme;
- n. 008 2023 00073773 75 000 di euro 134,88, notificata il 01.09.2023, intestata a Nominativo_2, anni 2020, 2021 e 2022, relativa a immobili agricoli nel Comune di Comunanza;
- n. 008 2023 00061715 14 000 di euro 279,88, notificata il 01.09.2023, intestata a Nominativo_3, anni 2020, 2021 e 2022, relativa a immobili agricoli nei Comuni di Comunanza e Palmiano;
- n. 008 2023 00068427 30 000 di euro 65,88, notificata il 01.09.2023, intestata a Nominativo_4, anni 2020, 2021 e 2022, relativa a immobili agricoli nel Comune di Comunanza;
- n. 008 2023 00072763 88 000 di euro 77,88, notificata il 01.09.2023, intestata a Nominativo_5, anni 2020, 2021 e 2022, relativa a immobili agricoli nel Comune di Appignano del Tronto;
- n. 008 2023 00071495 29 000 di euro 65,88, notificata il 01.09.2023, intestata a Nominativo_6, anni 2020, 2021 e 2022, relativa a immobili agricoli nel Comune di Venarotta;
- n. 008 2023 00068637 54 000 di euro 95,88, notificata il 01.09.2023, intestata a Nominativo_7, anni 2021 e 2022, relativa a immobili agricoli nel Comune di Venarotta;
- n. 008 2023 00062538 00 000 di euro 212,88, notificata il 01.09.2023, intestata a Nominativo_8, anni 2020, 2021 e 2022, relativa a immobili agricoli nel Comune di Acquasanta Terme;
- n. 008 2023 00076152 36 000 di euro 272,88, notificata il 01.09.2023, intestata a Nominativo_9, anni 2021 e 2022, relativa a immobili agricoli nei Comuni di Appignano del Tronto e Castignano;
- n. 008 2023 00073122 75 000 di euro 74,88, notificata il 01.09.2023, intestata a Nominativo_10, anni 2020, 2021 e 2022, relativa a immobili agricoli nel Comune di Ascoli Piceno;
- n. 008 2023 00061090 40 000 di euro 65,88, notificata il 01.09.2023, intestata a Nominativo_11, anni 2020, 2021 e 2022, relativa a immobili agricoli nel Comune di Monsampolo del Tronto;
- n. 008 2023 00064175 56 000 di euro 113,88, notificata il 01.09.2023, intestata a Nominativo_12, anni 2021 e 2022, relativa a immobili agricoli nel Comune di Acquasanta Terme;
- n. 008 2023 00063707 53 000 di euro 65,88, notificata il 01.09.2023, intestata a Nominativo_13, anni 2020, 2021 e 2022, relativa a immobili agricoli nel Comune di Acquasanta Terme;
- n. 008 2023 00062204 38 000 di euro 68,88, notificata il 01.09.2023, intestata a Nominativo_14, anni 2020, 2021, 2022, relativa a immobili agricoli nel Comune di Acquasanta Terme;
- n. 008 2023 00069819 27 000 di eiro 278,88, notificata il 01.09.2023, intestata a Nominativo_16, anni 2020, 2021 e 2022, relativa a immobili agricoli nel Comune di Montemonaco;
- n. 008 2023 00061781 80 000 di euro 131,88, notificata il 01.09.2023, intestata a Nominativo_15, anni 2020, 2021 e 2022, relativa a immobili agricoli nel Comune di Comunanza.
Questi, in sintesi, i motivi del ricorso:
- illegittimità della pretesa impositiva per difetto dei presupposti di cui all'art. 10 del R.D. 215/1933, atteso che il contributo consortile può essere richiesto solo laddove il fondo tragga un beneficio diretto, particolare e specifico dalle opere di bonifica;
beneficio che la legge ammette possa anche avere carattere generale, ma non può mai essere generico o presunto automaticamente, non essendo sufficiente il riferimento a interventi realizzati nell'interesse collettivo o a miglioramenti diffusi dell'assetto idraulico del territorio. È invece necessario un rapporto causale immediato tra opere concretamente eseguite e incremento di valore del singolo immobile. Nel caso dei ricorrenti, il Consorzio non indica alcuna opera riferibile ai fondi né fornisce elementi da cui desumere un'utilità effettiva nel triennio considerato;
- illegittimità del Piano di Classifica utilizzato dal Consorzio, poiché redatto in assenza del Piano Generale di Bonifica previsto come atto presupposto dagli artt. 4 e 6 della L.R. Marche 13/2013. Tale omissione incide sulla legittimità e sull'efficacia del Piano di Classifica, che risulta privo dei necessari fondamenti programmatori e si presenta eccessivamente generico, articolato in ambiti molto estesi e privi di una effettiva correlazione con le opere realizzate e con i singoli immobili;
- contestazione del perimetro di contribuenza, osservandosi che esso coincide con l'intero territorio regionale senza distinzione tra aree effettivamente interessate dalle opere di bonifica e zone prive di interventi. Tale perimetrazione indifferenziata contrasta con i principi del R.D. 215/1933 e dell'art. 860 c.c., che richiedono una correlazione concreta tra opere eseguite e benefici arrecati ai fondi;
- assenza di utilitas fondiaria nei territori ricompresi nel cratere sismico del 2016, rilevando che parte significativa dei fondi dei ricorrenti è situata in Comuni colpiti dal sisma e sottoposti, per più annualità, ai vincoli e alle interdizioni delle “zone rosse”, che hanno impedito l'esecuzione di qualsiasi opera di bonifica o manutenzione idraulica;
- violazione dell'onere della prova in capo al Consorzio, poiché, una volta contestata la sussistenza del beneficio e considerata l'assenza di un sistema pianificatorio idoneo a fondare una presunzione in favore dell'ente, quest'ultimo avrebbe dovuto dimostrare puntualmente quali interventi siano stati eseguiti e quale incidenza abbiano avuto sui fondi dei ricorrenti. Tale prova non è stata fornita, essendosi il Consorzio limitato a richiami generici alle attività svolte sul territorio regionale, senza documentare opere specifiche, localizzate e riferibili agli immobili oggetto di imposizione.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate–Riscossione, la quale ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle doglianze concernenti la sussistenza della debenza del contributo, rilevando di essersi limitata alla mera attività di riscossione su impulso del Consorzio impositore, unico soggetto tenuto a rispondere delle questioni attinenti alla legittimità e fondatezza della pretesa tributaria.
Si è costituito, altresì, il Consorzio di Bonifica delle Marche, depositando memoria di costituzione e controdeduzioni con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendone l'infondatezza in fatto e in diritto.
L'ente resistente, dopo aver richiamato la disciplina normativa di riferimento e la natura pubblicistica dei
Consorzi di bonifica, sostiene che i presupposti dell'imposizione risultano pienamente integrati in capo ai ricorrenti, in quanto proprietari di fondi ricompresi nel comprensorio consortile. Precisa che il Piano di
Classifica e il Piano di Riparto sono stati regolarmente approvati dagli organi consortili e dalla Regione
Marche e costituiscono corretta base giuridica dell'obbligo contributivo.
Il Consorzio afferma, inoltre, che l'inclusione degli immobili nel comprensorio determina una presunzione di beneficio direttamente collegata all'attività istituzionale dell'ente, in particolare alla manutenzione e al presidio del reticolo idraulico minore, con la conseguenza che l'onere di dimostrare l'assenza di utilità fondiaria grava sui ricorrenti. Richiama, al riguardo, la giurisprudenza di legittimità e delle Corti tributarie, secondo cui il beneficio può avere carattere generale, purché non meramente generico, e si sostanzia nella fruibilità delle opere e nell'incremento di valore dei fondi ricompresi nel comprensorio.
Sotto tale profilo, il beneficio diretto consisterebbe nella difesa dei fondi dalle acque e nell'effetto positivo che l'attività consortile esercita anche sui fondi serventi, evitando che le acque di scolo arrechino danni ai terreni sottostanti. Per tale ragione – afferma il Consorzio – nessun fondo ricompreso nel comprensorio risulta privo di beneficio diretto, essendo l'azione di manutenzione dei canali naturali di scorrimento, a partire dal reticolo minore, idonea a garantire utilità a tutti gli immobili coinvolti.
I benefici apportati ai fondi riguarderebbero, dunque, il presidio idrogeologico, la difesa idraulica finalizzata al mantenimento dell'efficienza e funzionalità del reticolo idraulico, la prevenzione di fenomeni di ristagno e allagamento, nonché il miglioramento complessivo della qualità ambientale del territorio. A ciò si aggiunge – secondo la difesa consortile – il beneficio della disponibilità irrigua.
L'ente resistente osserva, inoltre, che l'individuazione del perimetro di contribuenza non è condizione necessaria ai fini della legittimità dell'imposizione contributiva, poiché i presupposti dell'obbligo sorgono già dalla ricomprensione degli immobili nel comprensorio di bonifica e dall'esistenza del beneficio derivante dall'attività istituzionale dell'ente.
Nel caso in esame, i fondi di proprietà dei ricorrenti sono compresi nel comprensorio consortile e, per ciò stesso – sostiene il Consorzio – traggono beneficio dalle opere e dagli interventi di manutenzione e miglioramento fondiario eseguiti sul territorio. La concreta fruibilità dell'attività di bonifica sarebbe dunque assicurata ai fondi attraverso il complesso delle operazioni di presidio, controllo e monitoraggio del reticolo idrografico regionale.
In particolare, il Consorzio di Bonifica delle Marche, nelle zone del cratere, ha svolto, dal 2014 sino al 2021 un totale di 1266 lavori di manutenzione ordinaria come da schema riepilogativo allegato.
I ricorrenti, con memoria illustrativa, hanno confermato integralmente le difese già svolte nel ricorso, aggiungendo che la documentazione prodotta dal Consorzio non prova alcun beneficio diretto e specifico sui fondi, trattandosi di atti generici, non riferiti agli immobili né alle annualità oggetto di causa.
Ribadiscono l'assenza del Piano Generale di Bonifica, atto presupposto della L.R. 13/2013, e richiamano il nuovo art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992, che pone in capo al Consorzio l'onere di dimostrare i presupposti della pretesa, onere non assolto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
I presupposti dell'obbligo di contribuzione alle opere eseguite dai Consorzi di bonifica e quindi,
l'assoggettamento al potere impositivo di quest'ultimi sono:
a) la proprietà di un immobile incluso nel perimetro consortile;
b) il conseguimento, da parte di tale immobile, di un'utilitas derivante dalle opere di bonifica, ossia un vantaggio particolare, diretto e specifico, idoneo a determinarne un incremento di valore in rapporto causale con gli interventi consortili.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., nn. 3420/2021; 8079/2020; 2241/2015), in assenza di un valido Piano di Classifica o in caso di mancata valutazione del singolo immobile all'interno di esso, grava sul Consorzio l'onere di provare sia la proprietà del fondo ricompreso nel comprensorio sia l'esistenza di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite.
Viceversa, qualora il Piano di Classifica e il perimetro di contribuenza risultino regolarmente approvati e comprensivi dell'immobile, spetta al contribuente che impugni la cartella dimostrare l'inesecuzione o il non funzionamento delle opere previste dal piano, essendo in tal caso presunto il beneficio fondiario (Cass. nn.
23320/2014; 13167/2014; 4761/2012; 17066/2010; 26009/2008).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno dedotto l'illegittimità del Piano di Classifica per mancata previa adozione del Piano Generale di Bonifica, previsto dall'art. 4 L.R. Marche n. 13/2013 quale atto presupposto dell'intera pianificazione consortile.
Dagli atti risulta che, sebbene con D.G.R. n. 137 del 2 marzo 2015 siano stati approvati il Piano di Classifica
(delibera n. 61/2014) e il Piano di Riparto (delibera n. 99/2014), non è mai stato adottato il Piano Generale di Bonifica.
L'attività consortile di rilievo pubblicistico deve essere programmata all'interno di un quadro pianificatorio organico, idoneo a individuare preventivamente le opere di bonifica, irrigazione, manutenzione e salvaguardia del territorio.
Il Piano Generale di Bonifica rappresenta, in tale sistema, l'atto presupposto e abilitante all'individuazione delle opere e degli interventi necessari alla tutela e alla valorizzazione del territorio, destinati poi a confluire nel Piano di Classifica, che ne definisce l'incidenza sui singoli immobili ai fini della ripartizione del contributo consortile.
Come riconosciuto dallo stesso Consorzio nelle controdeduzioni, tale omissione non determina automaticamente l'illegittimità dell'imposizione contributiva, ma comporta la non operatività della presunzione di beneficio e, conseguentemente, l'onere del Consorzio di dimostrare l'esistenza del vantaggio specifico per i fondi dei contribuenti.
Ciò posto, occorre verificare se, nel caso concreto, il Consorzio abbia fornito prova dell'effettiva utilità arrecata agli immobili dei ricorrenti.
La documentazione fornita dal Consorzio non risulta idonea a fornire la prova dell'esistenza di benefici specifici o di interventi effettivamente realizzati sui fondi oggetto di imposizione.
La prova del beneficio non può desumersi dalla semplice produzione di atti generali o convenzioni stipulate con vari Comuni del comprensorio, trattandosi di documenti di natura programmatoria o meramente organizzativa, privi di riferimento specifico ai fondi oggetto di causa.
Non rileva il beneficio complessivo che deriva dall'esecuzione di tutte le opere di bonifica, destinate a fine di interesse generale ma occorre un incremento di valore dell'immobile soggetto a contributo, in rapporto causale con le opere di bonifica (e con la loro manutenzione). Il vantaggio o beneficio derivante dalla bonifica – che non è provato dalla pura e semplice inclusione dell'immobile nel perimetro del comprensorio – proprio per la natura corrispettiva del tributo che i consorzi sono autorizzati ad esigere dai proprietari degli immobili siti nel comprensorio, non può essere indiretto o generico, perché altrimenti sarebbe perduta l'inerenza al cespite, ma deve risultare concreto, “effettivo” e va accertato con riferimento a ciascun bene sulla base dei reali incrementi di valore dell'immobile determinati dalle opere di bonifica e/o dalla loro manutenzione (cfr. Comm. Trib. Reg. Marche N. 122 / 2017 e nn. dal 754 al 768 dell'anno 2018).
Il vantaggio può sì essere anche comune a più immobili, o a tutte le proprietà ma in nessun caso presunto,
o desumibile in via indiretta per il solo fatto che altri immobili abbiano tratto il beneficio in questione.
Il Consorzio ha depositato in atti alcune convenzioni stipulate con i Comuni ricompresi nel comprensorio consortile, le quali tuttavia non forniscono prova dell'effettiva esecuzione di interventi a diretto beneficio dei fondi di proprietà del ricorrente.
Il Piano di riparto, aggiornato al luglio 2014, si limita a descrivere i criteri generali di calcolo del contributo consortile, senza contenere indicazioni specifiche sull'allocazione territoriale degli interventi. Quanto al Piano di classifica, risalente al maggio 2014, esso si sofferma – nel paragrafo intitolato “Il beneficio degli immobili” – su una descrizione generale e astratta delle attività istituzionali del Consorzio (manutenzione idraulico- forestale, monitoraggio del reticolo idrografico, opere di sistemazione del territorio), riferite all'intero comprensorio, ma prive di specifica riferibilità ai terreni di causa.
Quanto al report delle attività svolte nel cratere, versato in atti dal Consorzio, esso menziona, per gli anni
2020 e 2021, alcuni interventi elencati in forma meramente numerica, senza precisazioni sulla localizzazione, sulla natura delle opere o sulla loro incidenza sui fondi dei ricorrenti.
Non sono allegati documenti – quali relazioni tecniche o mappe catastali – che consentano di individuare le aree interessate;
pertanto, non vi sono elementi idonei a ritenere che tali interventi abbiano arrecato un beneficio diretto e specifico ai fondi.
Per l'anno 2022, il report non contiene alcun dato.
In conclusione, il Consorzio non ha fornito prova dell'utilitas fondiaria richiesta dalla legge, né dell'esistenza di opere o interventi imputabili ai fondi dei ricorrenti.
Da quanto sopra ne discende che il ricorso può essere accolto.
Le spese del procedimento seguono la soccombenza e sono poste a carico del Consorzio, come liquidate in dispositivo, avuto riguardo, da un lato, al valore della controversia e, dall'altro, alla natura seriale del contenzioso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Ascoli Piceno, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e liquida le spese in euro 923,00 oltre oneri accessori, se dovuti, con distrazione in favore del difensore antistatario Avv. Difensore_1.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 2, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE ACUTIS STEFANIA, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 46/2024 depositato il 18/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ascoli Piceno E Fermo - Via Luigi Mercantini 25 63100 Ascoli Piceno AP
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Consorzio Bonifica Delle Marche - 92049990416
Difeso da
Difensore_2 Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 008 2023 00065349 21 000 CONTRIBUTI CONS 2023
proposto da
Nominativo_2 - CF_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ascoli Piceno E Fermo - Via Luigi Mercantini 25 63100 Ascoli Piceno AP
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Consorzio Bonifica Delle Marche - 92049990416
Difeso da
Difensore_2 Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 008 2023 00073773 75 000 CONTRIBUTI CONS 2023
proposto da
Nominativo_3 - CF_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ascoli Piceno E Fermo - Via Luigi Mercantini 25 63100 Ascoli Piceno AP
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Consorzio Bonifica Delle Marche - 92049990416
Difeso da
Difensore_2 Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 008 2023 00061715 14 000 CONTRIBUTI CONS 2023
proposto da
Nominativo_4 - CF_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ascoli Piceno E Fermo - Via Luigi Mercantini 25 63100 Ascoli Piceno AP
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Consorzio Bonifica Delle Marche - 92049990416
Difeso da
Difensore_2 Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 008 2023 00068427 30 000 CONTRIBUTI CONS 2023
proposto da
Nominativo_5 - CF_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ascoli Piceno E Fermo - Via Luigi Mercantini 25 63100 Ascoli Piceno AP
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Consorzio Bonifica Delle Marche - 92049990416
Difeso da
Difensore_2 Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 008 2023 00072763 88 000 CONTRIBUTI CONS 2023
proposto da
Nominativo_6 - CF_5
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ascoli Piceno E Fermo - Via Luigi Mercantini 25 63100 Ascoli Piceno AP
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Consorzio Bonifica Delle Marche - 92049990416
Difeso da
Difensore_2 Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 008 2023 00071495 29 000 CONTRIBUTI CONS 2023
proposto da
Nominativo_7 - CF_6
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ascoli Piceno E Fermo - Via Luigi Mercantini 25 63100 Ascoli Piceno AP
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it Consorzio Bonifica Delle Marche - 92049990416
Difeso da
Difensore_2 Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 008 2023 00068637 54 000 CONTRIBUTI CONS 2023
proposto da
Nominativo_8 - CF_7
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ascoli Piceno E Fermo - Via Luigi Mercantini 25 63100 Ascoli Piceno AP
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Consorzio Bonifica Delle Marche - 92049990416
Difeso da
Difensore_2 Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 008 2023 00062538 00 000 CONTRIBUTI CONS 2023
proposto da
Nominativo_9 - CF_8
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ascoli Piceno E Fermo - Via Luigi Mercantini 25 63100 Ascoli Piceno AP
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Consorzio Bonifica Delle Marche - 92049990416
Difeso da
Difensore_2 Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 008 2023 00076152 36 000 CONTRIBUTI CONS 2023
proposto da
Nominativo_10 - CF_9
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ascoli Piceno E Fermo - Via Luigi Mercantini 25 63100 Ascoli Piceno AP
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Consorzio Bonifica Delle Marche - 92049990416
Difeso da
Difensore_2 Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 008 2023 00073122 75 000 CONTRIBUTI CONS 2023
proposto da
Nominativo_11 - CF_10
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ascoli Piceno E Fermo - Via Luigi Mercantini 25 63100 Ascoli Piceno AP
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Consorzio Bonifica Delle Marche - 92049990416
Difeso da
Difensore_2 Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 008 2023 00061090 40 000 CONTRIBUTI CONS 2023
proposto da
Nominativo_12 - CF_11
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ascoli Piceno E Fermo - Via Luigi Mercantini 25 63100 Ascoli Piceno AP
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Consorzio Bonifica Delle Marche - 92049990416
Difeso da
Difensore_2 Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 008 2023 00064175 56 000 CONTRIBUTI CONS 2023
proposto da Nominativo_13 - CF_12
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ascoli Piceno E Fermo - Via Luigi Mercantini 25 63100 Ascoli Piceno AP
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Consorzio Bonifica Delle Marche - 92049990416
Difeso da
Difensore_2 Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 008 2023 00063707 53 000 CONTRIBUTI CONS 2023
proposto da
Nominativo_14 - CF_13
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ascoli Piceno E Fermo - Via Luigi Mercantini 25 63100 Ascoli Piceno AP
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Consorzio Bonifica Delle Marche - 92049990416
Difeso da
Difensore_2 Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 008 2023 00062204 38 000 CONTRIBUTI CONS 2023
proposto da
Nominativo_16 - CF_14
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ascoli Piceno E Fermo - Via Luigi Mercantini 25 63100 Ascoli Piceno AP
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Consorzio Bonifica Delle Marche - 92049990416
Difeso da
Difensore_2 Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 008 2023 00069819 27 000 CONTRIBUTI CONS 2023
proposto da
Nominativo_15 - CF_15
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ascoli Piceno E Fermo - Via Luigi Mercantini 25 63100 Ascoli Piceno AP
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Consorzio Bonifica Delle Marche - 92049990416
Difeso da
Difensore_2 Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 008 2023 00061781 80 000 CONTRIBUTI CONS 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato, i Sigg. Ricorrente_1, Nominativo_2, Nominativo_3, Nominativo_4 Nominativo_4, Nominativo_5, Nominativo_6, Nominativo_7, Nominativo_8, Nominativo_9, Nominativo_10, Nominativo_11, Nominativo_12, Nominativo_13, Nominativo_14, Nominativo_16 e Nominativo_15, rappresentati e difesi dall'Avv. Difensore_1 come da procura in atti, hanno impugnato le seguenti cartelle di pagamento emesse dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione per conto del Consorzio di Bonifica delle
Marche, relative a contributi consortili per gli anni 2020, 2021 e 2022 riferiti ad immobili agricoli nel comprensorio Tenna Aso Tronto, Ambito 2 Montagna:
- n. 008 2023 00065349 21 000 di euro 71,88, notificata il 01.09.2023, intestata a Ricorrente_1, relativa agli anni 2020, 2021 e 2022, riferita a immobili agricoli nel Comune di Acquasanta Terme;
- n. 008 2023 00073773 75 000 di euro 134,88, notificata il 01.09.2023, intestata a Nominativo_2, anni 2020, 2021 e 2022, relativa a immobili agricoli nel Comune di Comunanza;
- n. 008 2023 00061715 14 000 di euro 279,88, notificata il 01.09.2023, intestata a Nominativo_3, anni 2020, 2021 e 2022, relativa a immobili agricoli nei Comuni di Comunanza e Palmiano;
- n. 008 2023 00068427 30 000 di euro 65,88, notificata il 01.09.2023, intestata a Nominativo_4, anni 2020, 2021 e 2022, relativa a immobili agricoli nel Comune di Comunanza;
- n. 008 2023 00072763 88 000 di euro 77,88, notificata il 01.09.2023, intestata a Nominativo_5, anni 2020, 2021 e 2022, relativa a immobili agricoli nel Comune di Appignano del Tronto;
- n. 008 2023 00071495 29 000 di euro 65,88, notificata il 01.09.2023, intestata a Nominativo_6, anni 2020, 2021 e 2022, relativa a immobili agricoli nel Comune di Venarotta;
- n. 008 2023 00068637 54 000 di euro 95,88, notificata il 01.09.2023, intestata a Nominativo_7, anni 2021 e 2022, relativa a immobili agricoli nel Comune di Venarotta;
- n. 008 2023 00062538 00 000 di euro 212,88, notificata il 01.09.2023, intestata a Nominativo_8, anni 2020, 2021 e 2022, relativa a immobili agricoli nel Comune di Acquasanta Terme;
- n. 008 2023 00076152 36 000 di euro 272,88, notificata il 01.09.2023, intestata a Nominativo_9, anni 2021 e 2022, relativa a immobili agricoli nei Comuni di Appignano del Tronto e Castignano;
- n. 008 2023 00073122 75 000 di euro 74,88, notificata il 01.09.2023, intestata a Nominativo_10, anni 2020, 2021 e 2022, relativa a immobili agricoli nel Comune di Ascoli Piceno;
- n. 008 2023 00061090 40 000 di euro 65,88, notificata il 01.09.2023, intestata a Nominativo_11, anni 2020, 2021 e 2022, relativa a immobili agricoli nel Comune di Monsampolo del Tronto;
- n. 008 2023 00064175 56 000 di euro 113,88, notificata il 01.09.2023, intestata a Nominativo_12, anni 2021 e 2022, relativa a immobili agricoli nel Comune di Acquasanta Terme;
- n. 008 2023 00063707 53 000 di euro 65,88, notificata il 01.09.2023, intestata a Nominativo_13, anni 2020, 2021 e 2022, relativa a immobili agricoli nel Comune di Acquasanta Terme;
- n. 008 2023 00062204 38 000 di euro 68,88, notificata il 01.09.2023, intestata a Nominativo_14, anni 2020, 2021, 2022, relativa a immobili agricoli nel Comune di Acquasanta Terme;
- n. 008 2023 00069819 27 000 di eiro 278,88, notificata il 01.09.2023, intestata a Nominativo_16, anni 2020, 2021 e 2022, relativa a immobili agricoli nel Comune di Montemonaco;
- n. 008 2023 00061781 80 000 di euro 131,88, notificata il 01.09.2023, intestata a Nominativo_15, anni 2020, 2021 e 2022, relativa a immobili agricoli nel Comune di Comunanza.
Questi, in sintesi, i motivi del ricorso:
- illegittimità della pretesa impositiva per difetto dei presupposti di cui all'art. 10 del R.D. 215/1933, atteso che il contributo consortile può essere richiesto solo laddove il fondo tragga un beneficio diretto, particolare e specifico dalle opere di bonifica;
beneficio che la legge ammette possa anche avere carattere generale, ma non può mai essere generico o presunto automaticamente, non essendo sufficiente il riferimento a interventi realizzati nell'interesse collettivo o a miglioramenti diffusi dell'assetto idraulico del territorio. È invece necessario un rapporto causale immediato tra opere concretamente eseguite e incremento di valore del singolo immobile. Nel caso dei ricorrenti, il Consorzio non indica alcuna opera riferibile ai fondi né fornisce elementi da cui desumere un'utilità effettiva nel triennio considerato;
- illegittimità del Piano di Classifica utilizzato dal Consorzio, poiché redatto in assenza del Piano Generale di Bonifica previsto come atto presupposto dagli artt. 4 e 6 della L.R. Marche 13/2013. Tale omissione incide sulla legittimità e sull'efficacia del Piano di Classifica, che risulta privo dei necessari fondamenti programmatori e si presenta eccessivamente generico, articolato in ambiti molto estesi e privi di una effettiva correlazione con le opere realizzate e con i singoli immobili;
- contestazione del perimetro di contribuenza, osservandosi che esso coincide con l'intero territorio regionale senza distinzione tra aree effettivamente interessate dalle opere di bonifica e zone prive di interventi. Tale perimetrazione indifferenziata contrasta con i principi del R.D. 215/1933 e dell'art. 860 c.c., che richiedono una correlazione concreta tra opere eseguite e benefici arrecati ai fondi;
- assenza di utilitas fondiaria nei territori ricompresi nel cratere sismico del 2016, rilevando che parte significativa dei fondi dei ricorrenti è situata in Comuni colpiti dal sisma e sottoposti, per più annualità, ai vincoli e alle interdizioni delle “zone rosse”, che hanno impedito l'esecuzione di qualsiasi opera di bonifica o manutenzione idraulica;
- violazione dell'onere della prova in capo al Consorzio, poiché, una volta contestata la sussistenza del beneficio e considerata l'assenza di un sistema pianificatorio idoneo a fondare una presunzione in favore dell'ente, quest'ultimo avrebbe dovuto dimostrare puntualmente quali interventi siano stati eseguiti e quale incidenza abbiano avuto sui fondi dei ricorrenti. Tale prova non è stata fornita, essendosi il Consorzio limitato a richiami generici alle attività svolte sul territorio regionale, senza documentare opere specifiche, localizzate e riferibili agli immobili oggetto di imposizione.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate–Riscossione, la quale ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle doglianze concernenti la sussistenza della debenza del contributo, rilevando di essersi limitata alla mera attività di riscossione su impulso del Consorzio impositore, unico soggetto tenuto a rispondere delle questioni attinenti alla legittimità e fondatezza della pretesa tributaria.
Si è costituito, altresì, il Consorzio di Bonifica delle Marche, depositando memoria di costituzione e controdeduzioni con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendone l'infondatezza in fatto e in diritto.
L'ente resistente, dopo aver richiamato la disciplina normativa di riferimento e la natura pubblicistica dei
Consorzi di bonifica, sostiene che i presupposti dell'imposizione risultano pienamente integrati in capo ai ricorrenti, in quanto proprietari di fondi ricompresi nel comprensorio consortile. Precisa che il Piano di
Classifica e il Piano di Riparto sono stati regolarmente approvati dagli organi consortili e dalla Regione
Marche e costituiscono corretta base giuridica dell'obbligo contributivo.
Il Consorzio afferma, inoltre, che l'inclusione degli immobili nel comprensorio determina una presunzione di beneficio direttamente collegata all'attività istituzionale dell'ente, in particolare alla manutenzione e al presidio del reticolo idraulico minore, con la conseguenza che l'onere di dimostrare l'assenza di utilità fondiaria grava sui ricorrenti. Richiama, al riguardo, la giurisprudenza di legittimità e delle Corti tributarie, secondo cui il beneficio può avere carattere generale, purché non meramente generico, e si sostanzia nella fruibilità delle opere e nell'incremento di valore dei fondi ricompresi nel comprensorio.
Sotto tale profilo, il beneficio diretto consisterebbe nella difesa dei fondi dalle acque e nell'effetto positivo che l'attività consortile esercita anche sui fondi serventi, evitando che le acque di scolo arrechino danni ai terreni sottostanti. Per tale ragione – afferma il Consorzio – nessun fondo ricompreso nel comprensorio risulta privo di beneficio diretto, essendo l'azione di manutenzione dei canali naturali di scorrimento, a partire dal reticolo minore, idonea a garantire utilità a tutti gli immobili coinvolti.
I benefici apportati ai fondi riguarderebbero, dunque, il presidio idrogeologico, la difesa idraulica finalizzata al mantenimento dell'efficienza e funzionalità del reticolo idraulico, la prevenzione di fenomeni di ristagno e allagamento, nonché il miglioramento complessivo della qualità ambientale del territorio. A ciò si aggiunge – secondo la difesa consortile – il beneficio della disponibilità irrigua.
L'ente resistente osserva, inoltre, che l'individuazione del perimetro di contribuenza non è condizione necessaria ai fini della legittimità dell'imposizione contributiva, poiché i presupposti dell'obbligo sorgono già dalla ricomprensione degli immobili nel comprensorio di bonifica e dall'esistenza del beneficio derivante dall'attività istituzionale dell'ente.
Nel caso in esame, i fondi di proprietà dei ricorrenti sono compresi nel comprensorio consortile e, per ciò stesso – sostiene il Consorzio – traggono beneficio dalle opere e dagli interventi di manutenzione e miglioramento fondiario eseguiti sul territorio. La concreta fruibilità dell'attività di bonifica sarebbe dunque assicurata ai fondi attraverso il complesso delle operazioni di presidio, controllo e monitoraggio del reticolo idrografico regionale.
In particolare, il Consorzio di Bonifica delle Marche, nelle zone del cratere, ha svolto, dal 2014 sino al 2021 un totale di 1266 lavori di manutenzione ordinaria come da schema riepilogativo allegato.
I ricorrenti, con memoria illustrativa, hanno confermato integralmente le difese già svolte nel ricorso, aggiungendo che la documentazione prodotta dal Consorzio non prova alcun beneficio diretto e specifico sui fondi, trattandosi di atti generici, non riferiti agli immobili né alle annualità oggetto di causa.
Ribadiscono l'assenza del Piano Generale di Bonifica, atto presupposto della L.R. 13/2013, e richiamano il nuovo art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992, che pone in capo al Consorzio l'onere di dimostrare i presupposti della pretesa, onere non assolto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
I presupposti dell'obbligo di contribuzione alle opere eseguite dai Consorzi di bonifica e quindi,
l'assoggettamento al potere impositivo di quest'ultimi sono:
a) la proprietà di un immobile incluso nel perimetro consortile;
b) il conseguimento, da parte di tale immobile, di un'utilitas derivante dalle opere di bonifica, ossia un vantaggio particolare, diretto e specifico, idoneo a determinarne un incremento di valore in rapporto causale con gli interventi consortili.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., nn. 3420/2021; 8079/2020; 2241/2015), in assenza di un valido Piano di Classifica o in caso di mancata valutazione del singolo immobile all'interno di esso, grava sul Consorzio l'onere di provare sia la proprietà del fondo ricompreso nel comprensorio sia l'esistenza di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite.
Viceversa, qualora il Piano di Classifica e il perimetro di contribuenza risultino regolarmente approvati e comprensivi dell'immobile, spetta al contribuente che impugni la cartella dimostrare l'inesecuzione o il non funzionamento delle opere previste dal piano, essendo in tal caso presunto il beneficio fondiario (Cass. nn.
23320/2014; 13167/2014; 4761/2012; 17066/2010; 26009/2008).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno dedotto l'illegittimità del Piano di Classifica per mancata previa adozione del Piano Generale di Bonifica, previsto dall'art. 4 L.R. Marche n. 13/2013 quale atto presupposto dell'intera pianificazione consortile.
Dagli atti risulta che, sebbene con D.G.R. n. 137 del 2 marzo 2015 siano stati approvati il Piano di Classifica
(delibera n. 61/2014) e il Piano di Riparto (delibera n. 99/2014), non è mai stato adottato il Piano Generale di Bonifica.
L'attività consortile di rilievo pubblicistico deve essere programmata all'interno di un quadro pianificatorio organico, idoneo a individuare preventivamente le opere di bonifica, irrigazione, manutenzione e salvaguardia del territorio.
Il Piano Generale di Bonifica rappresenta, in tale sistema, l'atto presupposto e abilitante all'individuazione delle opere e degli interventi necessari alla tutela e alla valorizzazione del territorio, destinati poi a confluire nel Piano di Classifica, che ne definisce l'incidenza sui singoli immobili ai fini della ripartizione del contributo consortile.
Come riconosciuto dallo stesso Consorzio nelle controdeduzioni, tale omissione non determina automaticamente l'illegittimità dell'imposizione contributiva, ma comporta la non operatività della presunzione di beneficio e, conseguentemente, l'onere del Consorzio di dimostrare l'esistenza del vantaggio specifico per i fondi dei contribuenti.
Ciò posto, occorre verificare se, nel caso concreto, il Consorzio abbia fornito prova dell'effettiva utilità arrecata agli immobili dei ricorrenti.
La documentazione fornita dal Consorzio non risulta idonea a fornire la prova dell'esistenza di benefici specifici o di interventi effettivamente realizzati sui fondi oggetto di imposizione.
La prova del beneficio non può desumersi dalla semplice produzione di atti generali o convenzioni stipulate con vari Comuni del comprensorio, trattandosi di documenti di natura programmatoria o meramente organizzativa, privi di riferimento specifico ai fondi oggetto di causa.
Non rileva il beneficio complessivo che deriva dall'esecuzione di tutte le opere di bonifica, destinate a fine di interesse generale ma occorre un incremento di valore dell'immobile soggetto a contributo, in rapporto causale con le opere di bonifica (e con la loro manutenzione). Il vantaggio o beneficio derivante dalla bonifica – che non è provato dalla pura e semplice inclusione dell'immobile nel perimetro del comprensorio – proprio per la natura corrispettiva del tributo che i consorzi sono autorizzati ad esigere dai proprietari degli immobili siti nel comprensorio, non può essere indiretto o generico, perché altrimenti sarebbe perduta l'inerenza al cespite, ma deve risultare concreto, “effettivo” e va accertato con riferimento a ciascun bene sulla base dei reali incrementi di valore dell'immobile determinati dalle opere di bonifica e/o dalla loro manutenzione (cfr. Comm. Trib. Reg. Marche N. 122 / 2017 e nn. dal 754 al 768 dell'anno 2018).
Il vantaggio può sì essere anche comune a più immobili, o a tutte le proprietà ma in nessun caso presunto,
o desumibile in via indiretta per il solo fatto che altri immobili abbiano tratto il beneficio in questione.
Il Consorzio ha depositato in atti alcune convenzioni stipulate con i Comuni ricompresi nel comprensorio consortile, le quali tuttavia non forniscono prova dell'effettiva esecuzione di interventi a diretto beneficio dei fondi di proprietà del ricorrente.
Il Piano di riparto, aggiornato al luglio 2014, si limita a descrivere i criteri generali di calcolo del contributo consortile, senza contenere indicazioni specifiche sull'allocazione territoriale degli interventi. Quanto al Piano di classifica, risalente al maggio 2014, esso si sofferma – nel paragrafo intitolato “Il beneficio degli immobili” – su una descrizione generale e astratta delle attività istituzionali del Consorzio (manutenzione idraulico- forestale, monitoraggio del reticolo idrografico, opere di sistemazione del territorio), riferite all'intero comprensorio, ma prive di specifica riferibilità ai terreni di causa.
Quanto al report delle attività svolte nel cratere, versato in atti dal Consorzio, esso menziona, per gli anni
2020 e 2021, alcuni interventi elencati in forma meramente numerica, senza precisazioni sulla localizzazione, sulla natura delle opere o sulla loro incidenza sui fondi dei ricorrenti.
Non sono allegati documenti – quali relazioni tecniche o mappe catastali – che consentano di individuare le aree interessate;
pertanto, non vi sono elementi idonei a ritenere che tali interventi abbiano arrecato un beneficio diretto e specifico ai fondi.
Per l'anno 2022, il report non contiene alcun dato.
In conclusione, il Consorzio non ha fornito prova dell'utilitas fondiaria richiesta dalla legge, né dell'esistenza di opere o interventi imputabili ai fondi dei ricorrenti.
Da quanto sopra ne discende che il ricorso può essere accolto.
Le spese del procedimento seguono la soccombenza e sono poste a carico del Consorzio, come liquidate in dispositivo, avuto riguardo, da un lato, al valore della controversia e, dall'altro, alla natura seriale del contenzioso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Ascoli Piceno, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e liquida le spese in euro 923,00 oltre oneri accessori, se dovuti, con distrazione in favore del difensore antistatario Avv. Difensore_1.