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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/08/2025, n. 2439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2439 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI LECCE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale ordinario civile di Lecce, in composizione collegiale nelle persone dei IGg.ri magistrati:
Dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente
Dott.ssa Francesca Caputo Giudice
Dott. Alessandro Carra Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 5144, del ruolo generale contenzioso delle cause dell'anno 2024, proposta da nato il [...], a [...], rappresentato e difeso Parte_1 dell'avv. CRAMIS MAURO, del Foro di Lecce, unitamente e disgiuntamente all'avv. DE FRANCESCO STEFANIA, del Foro di Torino
-RICORRENTE- nei confronti di
, nata il [...], a [...], CP_1 rappresentata e difesa dall'avv.to FAZZINI MARIO
-RESISTENTE-
CONCLUSIONI: nell'odierna camera di conIGlio, la causa è stata decisa, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come rassegnate nelle rispettive note di trattazione scritta, depositate in vista dell'udienza cartolare del 17 febbraio 2025.
MOTIVAZIONE conveniva in giudizio , quale genitore della Parte_1 CP_1 comune FI minore (nata il [...]), chiedendo che, ai fini della Per_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, nei confronti della ridetta minore, venisse disposto l'affido condiviso di con suo Per_1 collocamento prevalente presso la madre. Il chiedeva, inoltre, Parte_1 che fosse regolamentato l'esercizio del diritto-dovere paterno di visita, secondo il calendario indicato in ricorso, e che fosse posto, a suo carico, il versamento, alla IG.ra , dell'importo mensile, di complessivi CP_1 euro 250,00, a titolo di contributo paterno al mantenimento ordinario della minore, oltre al 50% delle spese straordinarie, il tutto con vittoria delle spese di lite.
Narrava: che tra le odierne parti non era mai intercorsa una convivenza more uxorio;
che la FI aveva sempre convissuto con la madre;
che egli, Per_1 in qualità di ufficiale della Guardia di Finanza, aveva effettuato numerosi trasferimenti;
che la IG.ra aveva instaurato una relazione con altro CP_1 uomo;
che le comunicazioni tra le parti erano divenute “aride e asettiche”; che la IG.ra ostacolava gli incontri tra padre e FI minore;
che egli CP_1 era percettore di uno stipendio mensile, di circa euro 3.000,00 netti;
che, nel
2023, egli aveva sostenuto una serie di esborsi mensili;
che, fino al 2020, la IG.ra svolgeva attività lavorativa dipendente, in virtù della quale, CP_1 percepiva euro 600,00 mensili;
che, inoltre, ella svolgeva delle prestazioni estetiche;
che ella, unitamente alla FI, risiedeva nell'abitazione dei suoi genitori.
All'udienza del 17.02.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, i procuratori delle parti chiedevano, concordemente, ancorché per il tramite di separate note, che il giudizio venisse definito, attraverso l'emissione di un provvedimento di integrale ratifica delle condizioni, personali ed economiche, di cui alla convenzione transattiva medio tempore depositata in atti (segnatamente“1) Affidamento della FI ad entrambi i genitori, Per_1 secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocazione prevalente della minore presso la madre e con residenza anagrafica presso l'abitazione materna. 2) Le decisioni più importanti nell'interessa della FI, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni di . Per_1
Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla FI nonché degli impegni familiari eventualmente già programmati da tempo (es. cerimonie dei prossimi congiunti). Ciascun genitore provvederà a comunicare, previamente e tempestivamente, all'altro, date e orari delle visite mediche, sia di carattere generale che specialistiche, alle quali dovrà essere sottoposta , nonché gli impegni scolastici e/o Per_1 didattici (recite, seminari etc.) e le attività ludiche a cui la minore intenderà partecipare, al fine di consentirne l'eventuale partecipazione congiunta di entrambe le parti compatibilmente con gli impegni lavorativi di ognuno. 3)
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sulla minore per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. 4) La FI minore , salvo diverso Per_1 accordo, starà con il padre: - 4 a) un fine settimana ogni due o tre
(compatibilmente con la distanza tra la sede di servizio del padre e la residenza di nonché compatibilmente con gli orari di servizio e quelli
Per_1 dei collegamenti aeroportuali), dal venerdì dall'uscita da scuola fino alla domenica sera in cui verrà riaccompagnata presso l'abitazione
Per_1 materna entro le h. 20.30 nel periodo invernale (coincidente con quello scolastico) ed entro le ore h. 23.30 nel periodo estivo;
Il IG. , prima Pt_1 di prenotare i biglietti dei mezzi di trasporto necessari a raggiungere la località di residenza della FI , comunicherà, con congruo e ampio
Per_1 preavviso non inferiore a 15 gg, alla IG.ra le date in cui, salvo CP_1 imprevisti/impegni lavorativi, potrà tenere la FI . La motivata
Per_1 risposta della IG.ra dovrà avvenire nelle 48 ore successive. L'assenza CP_1 di comunicazioni/riscontri varrà quale silenzio assenso. Nel caso in cui il IG.
non potrà tenere con sé la FI durante i fine settimana di sua Pt_1 spettanza potrà recuperare detti periodi durante l'anno, anche in giorni infrasettimanali, previo accordo con la IG.ra e con le medesime CP_1 modalità di cui sopra. – 4 b) ove il IG. dovesse poter essere presente Pt_1 in Tiggiano nei giorni infrasettimanali, fuori da quelli disciplinati dei fine settimana di sua spettanza, potrà, previo accordo con la madre e congruo preavviso di almeno 7 giorni, prelevare la FI dall'uscita a scuola, e riaccompagnarla alla casa materna entro le ore 20,00 degli stessi giorni;
5)
La FI trascorrerà con il padre 28 giorni durante le vacanze estive Per_1
(nel periodo ricompreso tra il 15 giugno e l'inizio dell'anno scolastico), non consecutivi (frazionabili in quattro periodi da sette giorni ciascuno), con sospensione del diritto di visita della madre, da concordare con la IG.ra
, entro il 31 maggio di ogni anno;
in difetto d'accordo, prevarranno CP_1 le eIGenze del IG. negli anni disepari e quelle della IG.ra Pt_1 CP_1 negli anni pari. Durante le vacanze estive (nel periodo ricompreso tra il 15 giugno e l'inizio dell'anno scolastico), non consecutivo (frazionabili in quattro periodi da sette giorni ciascuno), con sospensione del diritto di visita della madre, da concordare con la IG.ra entro il 31 maggio di ogni CP_1 anno;
in difetto d'accordo prevarranno le eIGenze del IG. negli anni Pt_1 dispari e quella della IG.ra negli anni pari. I genitori dovranno CP_1 sempre preventivamente comunicare reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la FI. La minore durante il periodo estivo (coincidente, di massima, con la chiusura dell'attività scolastica) avrà garantita la frequentazione con i nonni paterni, ovvero con la sorella del IG.
, nei periodi di spettanza del padre. 6) Resta inteso che nei fine Pt_1 settimana in cui la FI è previsto che stia con il padre, così pure nei periodi di vacanza estiva, natalizia, pasquale e in occasione di feste e ponti di spettanza del IG. , qualora lo stesso sia impossibilitato, la minore Pt_1 potrà stare con i nonni paterni. 7) In ogni caso, le parti concordano che, qualora il padre, ed i nonni paterni fossero impossibilitati a tenere con loro per l'intero periodo di cui ai punti 5 e 6 che precedono o parte di Per_1 esso, la FI starà con la madre. 8) La FI minore , durante le Per_1 vacanze scolastiche natalizie, trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore 7 giorni con un genitore ed 8 giorni con l'altro e precisamente: dal
23 dicembre (dall'uscita da scuola) al mattino del 30 dicembre e dal 30 dicembre sino al 6 gennaio, iniziando dal Natale 2025 con la madre. 9) La FI minore trascorrerà ad anni alterni l'intero periodo di vacanze Per_1 scolastiche pasquali (compresi Pasqua e lunedì in albis) con ciascun genitore, salvo diverso accordo a far data da Pasqua 2026 con il padre. Per la Pasqua 2025 la minore trascorrerà, salvo diverso accordo, dal venerdì di
Pasqua sino alla domenica di Pasqua con la madre e dal Lunedì dell'Angelo
(Pasquetta) sino al mercoledì successivo con il padre. 10) Le festività infrasettimanali, comprensive di eventuali “ponti” saranno concordate tra i genitori prevedendo fin d'ora che, laddove gli stessi siano immediatamente precedenti o successivi ai fine settimana o periodi di spettanza del padre,
starà con lo stesso fino alle 20.30 nel periodo invernale (coincidente Per_1 con quello scolastico) e sino alle ore 23.30 nel periodo estivo. In difetto d'accordo, prevarranno le eIGenze del IG. negli anni dispari e Pt_1 quella della IG.ra negli anni pari. 11) Ciascun genitore, ogni anno, CP_1 laddove possibile, trascorrerà con la FI il giorno del proprio compleanno ed entrambi, laddove possibile, trascorreranno congiuntamente il compleanno di , ripartendo le spese dovute, previo accordo, per Per_1
l'organizzazione della festa nella misura del 70% a carico del padre e del
30% a carico della madre. 12) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della FI con ciascuno di essi affinché provi analogo sentimento di affetto e di Per_1 stima nei confronti di entrambi. Le parti si impegnano ciascuno a garantire che la FI abbia contatti telefonici giornalieri in ogni orario con l'altro genitore prevedendo, in ogni caso, almeno un contatto telefonico al giorno con l'altro genitore nella fascia oraria dalle 19,00 alle 20,00. Le parti terranno comportamenti consoni al loro ruolo genitoriale, impegnandosi ad utilizzare, alla presenza di , reciprocamente l'appellativo di Per_1 papà/mamma, al fine di non creare confusione con eventuali altri reciproci compagni/e degli stessi. 13) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO – Il IG.
verserà, alla IG.ra , a titolo di ogni contributo per il Pt_1 CP_1 mantenimento della FI, l'importo mensile anticipato, entro il giorno 5 di ogni mese, di euro 350,00=trecentocinquanta/00, che verrà aggiornato annualmente secondo gli indici ISTAT (prezzi al consumo) di rivalutazione monetaria. Le parti concordano che l'assegno unico verrà percepito unicamente e interamente dalla IG.ra . 14) SPESE STRAORDINARIE CP_1
– Verranno suddivise tra le parti, rispettivamente, nella misura del 70%, a carico del padre, e del 30%, a carico della madre, secondo il protocollo d'intesa vigente presso il Tribunale Civile di Lecce. Il genitore che avrà sostenuto dette spese dovrà richiederne all'altro il rimborso, previa esibizione della documentazione attestante l'effettivo esborso. Tuttavia, i giustificativi (fatture/scontrini/ricevute etc.) delle spese per le quali è consentita una detrazione fiscale saranno intestate a ciascun genitore ognuno per la propria parte. Le detrazioni fiscali saranno suddivise tra le parti come per legge, salvo diverso accordo. 15) I genitori si impegnano a richiedere il rilascio della carta di identità di che sarà detenuta di volta in volta, Per_1 dal genitore che avrà la FI presso di sé. Le parti si impegnano, altresì, a fornire il consenso per il rilascio del passaporto e/o documento estero equipollente della FI minore, solo per viaggi di piacere. Parimenti entrambi si terranno informati di eventuali modifiche dei rispettivi indirizzi e recapiti telefonici. 16) Le parti si dichiarano disponibili ed all'uopo si impegnano a frequentare un percorso di mediazione familiare, con un professionista scelto di comune accordo, al fine di una migliore gestione e/o del superamento delle criticità relative ai rapporti con la FI minore. 17)
Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono e concordano che le eventuali modifiche dovranno essere prese congiuntamente e sempre per iscritto. 18) Le condizioni di cui al presente atto si considerano tutte immediatamente efficaci ed operanti fra le parti a far data dalla sottoscrizione del presente accordo”).
Il giudice delegato riservava, pertanto, la causa in decisione collegiale.
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che debba senz'altro trovare accoglimento, nella presente sede, la richiesta congiuntamente formulata dalle parti di pronuncia di un provvedimento definitorio, che disponga in conformità alla convenzione, cioè di un provvedimento decisorio, con il quale si statuisca che i rapporti tra i genitori, nonché tra questi e la FI minore, siano, d'ora innanzi, regolamentati, in ossequio alle condizioni, personali ed economiche, indicate nella convenzione transattiva in atti.
Si ponga mente, da un lato, alla circostanza che si tratta di condizioni confacenti agli interessi, morali e materiali, della minore e, dall'altro, Per_1 alla circostanza che il PM non ha formulato osservazioni di sorta.
Le spese di lite si compensano tra le parti, in ragione dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
DISPONE in conformità alle condizioni, personali ed economiche, medio tempore concordate dalle parti ed enumerate nella convenzione transattiva, depositata in atti, nonché oggi integralmente riportate in parte motiva;
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Lecce, 3 luglio 2025.
Il Giudice rel. La Presidente Dott. Alessandro Carra Dott.ssa Cinzia Mondatore
Il Tribunale ordinario civile di Lecce, in composizione collegiale nelle persone dei IGg.ri magistrati:
Dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente
Dott.ssa Francesca Caputo Giudice
Dott. Alessandro Carra Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 5144, del ruolo generale contenzioso delle cause dell'anno 2024, proposta da nato il [...], a [...], rappresentato e difeso Parte_1 dell'avv. CRAMIS MAURO, del Foro di Lecce, unitamente e disgiuntamente all'avv. DE FRANCESCO STEFANIA, del Foro di Torino
-RICORRENTE- nei confronti di
, nata il [...], a [...], CP_1 rappresentata e difesa dall'avv.to FAZZINI MARIO
-RESISTENTE-
CONCLUSIONI: nell'odierna camera di conIGlio, la causa è stata decisa, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come rassegnate nelle rispettive note di trattazione scritta, depositate in vista dell'udienza cartolare del 17 febbraio 2025.
MOTIVAZIONE conveniva in giudizio , quale genitore della Parte_1 CP_1 comune FI minore (nata il [...]), chiedendo che, ai fini della Per_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, nei confronti della ridetta minore, venisse disposto l'affido condiviso di con suo Per_1 collocamento prevalente presso la madre. Il chiedeva, inoltre, Parte_1 che fosse regolamentato l'esercizio del diritto-dovere paterno di visita, secondo il calendario indicato in ricorso, e che fosse posto, a suo carico, il versamento, alla IG.ra , dell'importo mensile, di complessivi CP_1 euro 250,00, a titolo di contributo paterno al mantenimento ordinario della minore, oltre al 50% delle spese straordinarie, il tutto con vittoria delle spese di lite.
Narrava: che tra le odierne parti non era mai intercorsa una convivenza more uxorio;
che la FI aveva sempre convissuto con la madre;
che egli, Per_1 in qualità di ufficiale della Guardia di Finanza, aveva effettuato numerosi trasferimenti;
che la IG.ra aveva instaurato una relazione con altro CP_1 uomo;
che le comunicazioni tra le parti erano divenute “aride e asettiche”; che la IG.ra ostacolava gli incontri tra padre e FI minore;
che egli CP_1 era percettore di uno stipendio mensile, di circa euro 3.000,00 netti;
che, nel
2023, egli aveva sostenuto una serie di esborsi mensili;
che, fino al 2020, la IG.ra svolgeva attività lavorativa dipendente, in virtù della quale, CP_1 percepiva euro 600,00 mensili;
che, inoltre, ella svolgeva delle prestazioni estetiche;
che ella, unitamente alla FI, risiedeva nell'abitazione dei suoi genitori.
All'udienza del 17.02.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, i procuratori delle parti chiedevano, concordemente, ancorché per il tramite di separate note, che il giudizio venisse definito, attraverso l'emissione di un provvedimento di integrale ratifica delle condizioni, personali ed economiche, di cui alla convenzione transattiva medio tempore depositata in atti (segnatamente“1) Affidamento della FI ad entrambi i genitori, Per_1 secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocazione prevalente della minore presso la madre e con residenza anagrafica presso l'abitazione materna. 2) Le decisioni più importanti nell'interessa della FI, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni di . Per_1
Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla FI nonché degli impegni familiari eventualmente già programmati da tempo (es. cerimonie dei prossimi congiunti). Ciascun genitore provvederà a comunicare, previamente e tempestivamente, all'altro, date e orari delle visite mediche, sia di carattere generale che specialistiche, alle quali dovrà essere sottoposta , nonché gli impegni scolastici e/o Per_1 didattici (recite, seminari etc.) e le attività ludiche a cui la minore intenderà partecipare, al fine di consentirne l'eventuale partecipazione congiunta di entrambe le parti compatibilmente con gli impegni lavorativi di ognuno. 3)
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sulla minore per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. 4) La FI minore , salvo diverso Per_1 accordo, starà con il padre: - 4 a) un fine settimana ogni due o tre
(compatibilmente con la distanza tra la sede di servizio del padre e la residenza di nonché compatibilmente con gli orari di servizio e quelli
Per_1 dei collegamenti aeroportuali), dal venerdì dall'uscita da scuola fino alla domenica sera in cui verrà riaccompagnata presso l'abitazione
Per_1 materna entro le h. 20.30 nel periodo invernale (coincidente con quello scolastico) ed entro le ore h. 23.30 nel periodo estivo;
Il IG. , prima Pt_1 di prenotare i biglietti dei mezzi di trasporto necessari a raggiungere la località di residenza della FI , comunicherà, con congruo e ampio
Per_1 preavviso non inferiore a 15 gg, alla IG.ra le date in cui, salvo CP_1 imprevisti/impegni lavorativi, potrà tenere la FI . La motivata
Per_1 risposta della IG.ra dovrà avvenire nelle 48 ore successive. L'assenza CP_1 di comunicazioni/riscontri varrà quale silenzio assenso. Nel caso in cui il IG.
non potrà tenere con sé la FI durante i fine settimana di sua Pt_1 spettanza potrà recuperare detti periodi durante l'anno, anche in giorni infrasettimanali, previo accordo con la IG.ra e con le medesime CP_1 modalità di cui sopra. – 4 b) ove il IG. dovesse poter essere presente Pt_1 in Tiggiano nei giorni infrasettimanali, fuori da quelli disciplinati dei fine settimana di sua spettanza, potrà, previo accordo con la madre e congruo preavviso di almeno 7 giorni, prelevare la FI dall'uscita a scuola, e riaccompagnarla alla casa materna entro le ore 20,00 degli stessi giorni;
5)
La FI trascorrerà con il padre 28 giorni durante le vacanze estive Per_1
(nel periodo ricompreso tra il 15 giugno e l'inizio dell'anno scolastico), non consecutivi (frazionabili in quattro periodi da sette giorni ciascuno), con sospensione del diritto di visita della madre, da concordare con la IG.ra
, entro il 31 maggio di ogni anno;
in difetto d'accordo, prevarranno CP_1 le eIGenze del IG. negli anni disepari e quelle della IG.ra Pt_1 CP_1 negli anni pari. Durante le vacanze estive (nel periodo ricompreso tra il 15 giugno e l'inizio dell'anno scolastico), non consecutivo (frazionabili in quattro periodi da sette giorni ciascuno), con sospensione del diritto di visita della madre, da concordare con la IG.ra entro il 31 maggio di ogni CP_1 anno;
in difetto d'accordo prevarranno le eIGenze del IG. negli anni Pt_1 dispari e quella della IG.ra negli anni pari. I genitori dovranno CP_1 sempre preventivamente comunicare reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la FI. La minore durante il periodo estivo (coincidente, di massima, con la chiusura dell'attività scolastica) avrà garantita la frequentazione con i nonni paterni, ovvero con la sorella del IG.
, nei periodi di spettanza del padre. 6) Resta inteso che nei fine Pt_1 settimana in cui la FI è previsto che stia con il padre, così pure nei periodi di vacanza estiva, natalizia, pasquale e in occasione di feste e ponti di spettanza del IG. , qualora lo stesso sia impossibilitato, la minore Pt_1 potrà stare con i nonni paterni. 7) In ogni caso, le parti concordano che, qualora il padre, ed i nonni paterni fossero impossibilitati a tenere con loro per l'intero periodo di cui ai punti 5 e 6 che precedono o parte di Per_1 esso, la FI starà con la madre. 8) La FI minore , durante le Per_1 vacanze scolastiche natalizie, trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore 7 giorni con un genitore ed 8 giorni con l'altro e precisamente: dal
23 dicembre (dall'uscita da scuola) al mattino del 30 dicembre e dal 30 dicembre sino al 6 gennaio, iniziando dal Natale 2025 con la madre. 9) La FI minore trascorrerà ad anni alterni l'intero periodo di vacanze Per_1 scolastiche pasquali (compresi Pasqua e lunedì in albis) con ciascun genitore, salvo diverso accordo a far data da Pasqua 2026 con il padre. Per la Pasqua 2025 la minore trascorrerà, salvo diverso accordo, dal venerdì di
Pasqua sino alla domenica di Pasqua con la madre e dal Lunedì dell'Angelo
(Pasquetta) sino al mercoledì successivo con il padre. 10) Le festività infrasettimanali, comprensive di eventuali “ponti” saranno concordate tra i genitori prevedendo fin d'ora che, laddove gli stessi siano immediatamente precedenti o successivi ai fine settimana o periodi di spettanza del padre,
starà con lo stesso fino alle 20.30 nel periodo invernale (coincidente Per_1 con quello scolastico) e sino alle ore 23.30 nel periodo estivo. In difetto d'accordo, prevarranno le eIGenze del IG. negli anni dispari e Pt_1 quella della IG.ra negli anni pari. 11) Ciascun genitore, ogni anno, CP_1 laddove possibile, trascorrerà con la FI il giorno del proprio compleanno ed entrambi, laddove possibile, trascorreranno congiuntamente il compleanno di , ripartendo le spese dovute, previo accordo, per Per_1
l'organizzazione della festa nella misura del 70% a carico del padre e del
30% a carico della madre. 12) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della FI con ciascuno di essi affinché provi analogo sentimento di affetto e di Per_1 stima nei confronti di entrambi. Le parti si impegnano ciascuno a garantire che la FI abbia contatti telefonici giornalieri in ogni orario con l'altro genitore prevedendo, in ogni caso, almeno un contatto telefonico al giorno con l'altro genitore nella fascia oraria dalle 19,00 alle 20,00. Le parti terranno comportamenti consoni al loro ruolo genitoriale, impegnandosi ad utilizzare, alla presenza di , reciprocamente l'appellativo di Per_1 papà/mamma, al fine di non creare confusione con eventuali altri reciproci compagni/e degli stessi. 13) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO – Il IG.
verserà, alla IG.ra , a titolo di ogni contributo per il Pt_1 CP_1 mantenimento della FI, l'importo mensile anticipato, entro il giorno 5 di ogni mese, di euro 350,00=trecentocinquanta/00, che verrà aggiornato annualmente secondo gli indici ISTAT (prezzi al consumo) di rivalutazione monetaria. Le parti concordano che l'assegno unico verrà percepito unicamente e interamente dalla IG.ra . 14) SPESE STRAORDINARIE CP_1
– Verranno suddivise tra le parti, rispettivamente, nella misura del 70%, a carico del padre, e del 30%, a carico della madre, secondo il protocollo d'intesa vigente presso il Tribunale Civile di Lecce. Il genitore che avrà sostenuto dette spese dovrà richiederne all'altro il rimborso, previa esibizione della documentazione attestante l'effettivo esborso. Tuttavia, i giustificativi (fatture/scontrini/ricevute etc.) delle spese per le quali è consentita una detrazione fiscale saranno intestate a ciascun genitore ognuno per la propria parte. Le detrazioni fiscali saranno suddivise tra le parti come per legge, salvo diverso accordo. 15) I genitori si impegnano a richiedere il rilascio della carta di identità di che sarà detenuta di volta in volta, Per_1 dal genitore che avrà la FI presso di sé. Le parti si impegnano, altresì, a fornire il consenso per il rilascio del passaporto e/o documento estero equipollente della FI minore, solo per viaggi di piacere. Parimenti entrambi si terranno informati di eventuali modifiche dei rispettivi indirizzi e recapiti telefonici. 16) Le parti si dichiarano disponibili ed all'uopo si impegnano a frequentare un percorso di mediazione familiare, con un professionista scelto di comune accordo, al fine di una migliore gestione e/o del superamento delle criticità relative ai rapporti con la FI minore. 17)
Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono e concordano che le eventuali modifiche dovranno essere prese congiuntamente e sempre per iscritto. 18) Le condizioni di cui al presente atto si considerano tutte immediatamente efficaci ed operanti fra le parti a far data dalla sottoscrizione del presente accordo”).
Il giudice delegato riservava, pertanto, la causa in decisione collegiale.
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che debba senz'altro trovare accoglimento, nella presente sede, la richiesta congiuntamente formulata dalle parti di pronuncia di un provvedimento definitorio, che disponga in conformità alla convenzione, cioè di un provvedimento decisorio, con il quale si statuisca che i rapporti tra i genitori, nonché tra questi e la FI minore, siano, d'ora innanzi, regolamentati, in ossequio alle condizioni, personali ed economiche, indicate nella convenzione transattiva in atti.
Si ponga mente, da un lato, alla circostanza che si tratta di condizioni confacenti agli interessi, morali e materiali, della minore e, dall'altro, Per_1 alla circostanza che il PM non ha formulato osservazioni di sorta.
Le spese di lite si compensano tra le parti, in ragione dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
DISPONE in conformità alle condizioni, personali ed economiche, medio tempore concordate dalle parti ed enumerate nella convenzione transattiva, depositata in atti, nonché oggi integralmente riportate in parte motiva;
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Lecce, 3 luglio 2025.
Il Giudice rel. La Presidente Dott. Alessandro Carra Dott.ssa Cinzia Mondatore