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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/02/2025, n. 1867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1867 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 12497/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12497/2024 promossa da:
(C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
il 13/09/1971, rappresentata e difesa dall'Avv. ROMANELLI FULVIO, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
31/07/1966, rappresentato e difeso dall'Avv. DE ANGELIS SIMONE, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza in data 11.12.2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 25/03/2024 adiva l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di ivi sentire modificare le condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Roma n. 22411/2019 pubblicata in data 20.11.2019; a sostegno della domanda parte ricorrente deduceva che era mutata la situazione famigliare e chiedeva pertanto l'accoglimento delle spiegate domande. , nel costituirsi in giudizio, contestava tutto quanto dedotto e CP_1
richiesto da controparte, e chiedeva pertanto l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Il Giudice delegato, ritenuta la necessità di esperire un preliminare tentativo di conciliazione, delegava a tale scopo il Giudice Onorario, fissando l'udienza del
11.12.2024 dinanzi a quest'ultimo.
Le parti comparivano pertanto dinnanzi al Giudice Onorario delegato, il quale, all'esito dell'udienza, redigeva verbale dell'intervenuto accordo alle condizioni che di seguito integralmente si riportano: “1. Il padre corrisponderà all'altro genitore per il mantenimento dei figli un assegno mensile di euro 440,00 (€ 220,00 per ciascun figlio) a decorrere dal mese di aprile 2024, al domicilio dell'avente diritto entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici
Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
2. Il mantenimento, come sopra determinato, per le mensilità da aprile 2024 (data di deposito del ricorso) a novembre 2024, pari a € 3.520,00, verrà corrisposto dal padre all'altro genitore in rate mensili da € 200,00 ciascuna, a decorrere dal mese di giugno 2027 entro il giorno 5 di ogni mese.
3. Le spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa con il Foro, da intendersi qui richiamato, sono suddivise al 30% a carico del padre e al 70 % a carico della madre”.
Il Giudice Onorario rimetteva quindi la causa al Giudice Delegato, il quale rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Ebbene, dalla lettura complessiva degli atti di causa, nulla osta all'accoglimento delle condizioni concordate dalle parti come sopra integralmente riportate, che appaiono conformi all'interesse delle medesime e della prole, tenuto conto che entrambi i figli, seppure maggiorenni, non hanno raggiunto l'autosufficienza economica.
In vista dell'accordo raggiunto dalle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e domanda disattesa,
a modifica della sentenza n. 22411/2019:
- dispone in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio in conformità a quanto previsto nell'accordo congiunto di cui al verbale del 11.12.2024, integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite;
Così deciso in Roma in data 04/02/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12497/2024 promossa da:
(C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
il 13/09/1971, rappresentata e difesa dall'Avv. ROMANELLI FULVIO, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
31/07/1966, rappresentato e difeso dall'Avv. DE ANGELIS SIMONE, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza in data 11.12.2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 25/03/2024 adiva l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di ivi sentire modificare le condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Roma n. 22411/2019 pubblicata in data 20.11.2019; a sostegno della domanda parte ricorrente deduceva che era mutata la situazione famigliare e chiedeva pertanto l'accoglimento delle spiegate domande. , nel costituirsi in giudizio, contestava tutto quanto dedotto e CP_1
richiesto da controparte, e chiedeva pertanto l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Il Giudice delegato, ritenuta la necessità di esperire un preliminare tentativo di conciliazione, delegava a tale scopo il Giudice Onorario, fissando l'udienza del
11.12.2024 dinanzi a quest'ultimo.
Le parti comparivano pertanto dinnanzi al Giudice Onorario delegato, il quale, all'esito dell'udienza, redigeva verbale dell'intervenuto accordo alle condizioni che di seguito integralmente si riportano: “1. Il padre corrisponderà all'altro genitore per il mantenimento dei figli un assegno mensile di euro 440,00 (€ 220,00 per ciascun figlio) a decorrere dal mese di aprile 2024, al domicilio dell'avente diritto entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici
Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
2. Il mantenimento, come sopra determinato, per le mensilità da aprile 2024 (data di deposito del ricorso) a novembre 2024, pari a € 3.520,00, verrà corrisposto dal padre all'altro genitore in rate mensili da € 200,00 ciascuna, a decorrere dal mese di giugno 2027 entro il giorno 5 di ogni mese.
3. Le spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa con il Foro, da intendersi qui richiamato, sono suddivise al 30% a carico del padre e al 70 % a carico della madre”.
Il Giudice Onorario rimetteva quindi la causa al Giudice Delegato, il quale rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Ebbene, dalla lettura complessiva degli atti di causa, nulla osta all'accoglimento delle condizioni concordate dalle parti come sopra integralmente riportate, che appaiono conformi all'interesse delle medesime e della prole, tenuto conto che entrambi i figli, seppure maggiorenni, non hanno raggiunto l'autosufficienza economica.
In vista dell'accordo raggiunto dalle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e domanda disattesa,
a modifica della sentenza n. 22411/2019:
- dispone in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio in conformità a quanto previsto nell'accordo congiunto di cui al verbale del 11.12.2024, integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite;
Così deciso in Roma in data 04/02/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi