Cass. civ., sez. III, sentenza 28/01/2004, n. 1571
CASS
Sentenza 28 gennaio 2004

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Costituisce insidia stradale ogni situazione di pericolo che l'utente medio non è in grado di prevedere facendo uso della normale diligenza , per cui, al fine di escludere la responsabilità risarcitoria dell'ente che abbia la gestione della strada , è necessaria la dimostrazione da parte dell'ente che, nonostante l'obiettiva esistenza dell'insidia l'utente fosse soggettivamente in grado di prevederla o evitarla. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da vizi la sentenza di merito in cui, poiché dall'istruttoria emergeva la prova che al momento del sinistro sul luogo dei fatti esisteva una adeguata illuminazione, si era ritenuto di escludere l'esistenza in concreto di una situazione di pericolo occulto o insidia).

Commentari2

  • 1Ostacolo imprevedibile sulla carreggiata: quando si configura il caso fortuitoAccesso limitato
    Nicola Virdis · https://www.altalex.com/ · 17 dicembre 2014

  • 2Insidia stradale: configurabile la responsabilità aggravata della p.a.Accesso limitato
    Giuseppe Buffone · https://www.altalex.com/ · 26 maggio 2006

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 28/01/2004, n. 1571
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1571
Data del deposito : 28 gennaio 2004

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