Sentenza 28 gennaio 2004
Massime • 1
Costituisce insidia stradale ogni situazione di pericolo che l'utente medio non è in grado di prevedere facendo uso della normale diligenza , per cui, al fine di escludere la responsabilità risarcitoria dell'ente che abbia la gestione della strada , è necessaria la dimostrazione da parte dell'ente che, nonostante l'obiettiva esistenza dell'insidia l'utente fosse soggettivamente in grado di prevederla o evitarla. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da vizi la sentenza di merito in cui, poiché dall'istruttoria emergeva la prova che al momento del sinistro sul luogo dei fatti esisteva una adeguata illuminazione, si era ritenuto di escludere l'esistenza in concreto di una situazione di pericolo occulto o insidia).
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- 1. Ostacolo imprevedibile sulla carreggiata: quando si configura il caso fortuitoAccesso limitatoNicola Virdis · https://www.altalex.com/ · 17 dicembre 2014
- 2. Insidia stradale: configurabile la responsabilità aggravata della p.a.Accesso limitatoGiuseppe Buffone · https://www.altalex.com/ · 26 maggio 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/01/2004, n. 1571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1571 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2004 |
Testo completo
Aula B ORIGINALE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREM Oggetto CASSAZIONE0 45/ 1/04 responsabi SEZI civile P.A. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.01068/02 Dott. Vincenzo CARBONE Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Consigliere Cron. 2370 Dott. Michele LO PIANO 373 Dott. Fabio Consigliere Rep. MAZZA FINOCCHIARO Cons. Relatore C.C. 19/12/03 Dott. Mario ha pronunciato la seguente: S ENTENZA sul ricorso proposto da: AN ES, elettivamente domiciliata in Roma, via Celimontana n. 38, presso l'avv. Paolo Panariti, difesa dall'avv. Ettore Santucci, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
COMUNE di VICO EQUENSE intimato avversO la sentenza del tribunale di Torre Annunziata n. 1877/00 del 31 ottobre - 8 novembre 2000 (R.G. 100/98). Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 dicembre 2003 dal Relatore Cons. Mario 2530 2003 1 Finocchiaro;
Lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Prietro Abbritti, che ha chiesto, ai sensi dell'art. 375 c.p.c., la declaratoria di inammissibilità O comunque il rigetto del proposto ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto 1 febbraio 1993 AN ES conveniva in giudizio, innanzi al pretore di Sorrento, il Comune di Vico Equense, proprietario della strada pubblica via Madonna delle Grazie. Premesso di essere caduta dal proprio motociclo Ve- spa Piaggio a causa del mane to stradale dissestato, ri- portando lesioni personali e danni al ciclomotore, l'attrice chiedeva il risarcimento dei danni patiti. Costituitosi in giudizio il comune resisteva alla avversa pretesa deducendone la infondatezza non sussi- stendo nella specie una situazione di insidia. Svoltasi la istruttoria del caso l'adito pretore sentenza 21 - 27 novembre 1996 rigettava la doman- con da. Gravata tale pronunzia dalla soccombente AN, il tribunale di Torre Annunziata con sentenza 20 giugno 2000, deliberata il 31 ottobre 2000 e pubblicata 1'8 novembre 2000, rigettava l'appello. 2 Per la cassazione di tale pronunzia, non no tifica- affidato a un unico motivo, ta, ha proposto ricorso, AN ES. Non ha svolto attività difensiva in ques ta sede il Comune di Vico Equense. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Richiamata la pacifica giurisprudenza di questa Corte regolatrice sulle condizioni perché si abbia re- sponsabilità della pubblica amministrazione quale pro- prietaria di strade, per i danni derivanti dall'uso ge- nerale delle stesse i giudici del merito hanno ritenuto non fondata la domanda attrice perché la prova testimo- niale esperita nel corso del giudizio di primo grado non può ritenersi sufficiente a fondare una responsabi- lità dell' ente convenuto. In particolare, hanno osservato quei giudici che il teste DI NO non solo non aveva descritto la di na- mica dell'incidente e la velocità alla quale proced eva l'attrice al momento del sinistro, limitandosi, gener i- camente, a riferire di ricordare che il fatto era suc- cesso tra la via S. Salvatore e via Madonna delle Gra- zie e via Avigliano, ma aveva esclusivamente riferito che sulla strada erano stati fatti dei lavori, lasciati in sospeso, senza riferire né il soggetto che li avesse eseguiti, né quando fossero stati effettuati, precisan- 3 Bando, altresì che la presenza di illuminazione determinava una sufficiente visibilità e tale, quindi, da escludere la imprevedibilità del pericolo.
2. Parte ricorrente denunzia la riassunta sentenza denunziando nullità della sentenza per violazione dell'art. 360 nn. 3, 4, 5, c.p.c. in relazione agli artt. 112, 115, 116, 342, 91 c.p.c., in relazione agli artt. 2043, 2051 2697 c.c.». «Le sentenze rese dai primi giudici Osser va la ricorrente - appaiono affette da nullità perché viziate da: a) violazione o falsa applicazione di norme di di- ritto;
b) omesso e/o non corretto esame di risultanze processuali;
c) error in procedendo».
3. La deduzione è manifestamente infondata. Sotto tutti i profili in cui si articola. 3. 1. Quanto in primis alle censure mosse alla sen- tenza di primo grado si osserva che la deduzione è ma- nifestamente inammissibile. Le sentenze pronunziate in grado di appello>>> di- spone l'art. 360, comma 1, c.p.c. «possono essere impu- gnate con ricorso per cassazione». E' di palmare evidenza, pertanto, in termini oppo- sti rispetto a quanto (del tutto apoditticamente e sen- za alcuna dimostrazione) affermato dalla difesa della ricorrente, che non può essere censurata in sede di 4 legittimità la sentenza di primo grado ma solo, e esclusivamente, quella di appello (abbia quest'ult ima confermato o riformato la prima pronunzia). Deve concludersi, pertanto, come anticipato, di- chiarando inammissibili tutte le censure svolte in ri- corso e relative alla sentenza del primo giudice. 3. 2. La censura è inammissibile, altresì, nella parte in cui denunzia, da parte del giudice di secondo grado, la violazione 0 falsa applicazione di norme di diritto e, in particolare, degli artt. 2043, 2051 e 2697 C.C. Deve ribadirsi al riguardo, infatti, che quando nel ricorso per cassazione pur denunziandosi violazione e falsa applicazione della legge, con richiamo di speci- fiche disposizioni normative, non siano indicate le af- fermazioni in diritto contenute nella senten za gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indi- cate 0 con la interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina il motivo è inammissibile poiché non consen- te alla Corte di cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denun- ziata violazione (Cass. 12 maggio 1998, n. 4777). In altri termini è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella 5 quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non es- sendo al riguardo sufficiente un'affermazione apoditti- са non seguita da alcuna dimostrazione dovendo il ri- corrente porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la pronunzia impugnata (Cass. 21 agosto 1997, n. 7851). Pacifico quanto precede si Osserva che nella spe- cie, come si ricava dal contesto del motivo, parte ri- corrente omette sia di indicare quale sia la interpre- tazione data, dal giudice del merito, delle richiamate disposizioni (artt. 2043, 2051 e 2697 c.c.) e i motivi per cui la stessa non possa essere accettata, sia quale sia la «corretta» interpretazione di tali norme. In realtà parte ricorrente, lungi non censurare l'interpretazione che il giudice del merito ha dato delle ricordate disposizioni, si limita a dolersi che l'esito della lite sia stato sfavorevole alle proprie aspettative, per essere state le risultanze di causa valutate in modo difforme alla sua, soggettiva, inter- pretazione di quelle stesse risultanze ed è evidente - pertanto che la denuncia esula totalmente dalla pre- visione di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c. 3. 3. Anche a prescindere da quanto precede si os- serva che nella specie non risulta in alcun modo (né 6 parte ricorrente svolge al riguardo alcuna indagine, limitandosi a espressione del tutto generiche) che l'interpretazione degli artt. 2051 e 2043 c.c. data dal tribunale di Torre Annunziata nella prima parte della propria sentenza, con riferimento a numerosi precedenti di questa Corte regolatrice, sia in qualche modo in decontrasto con l'interpretazione delle disposizioni quibus data dalla dottrina più autorevole o con la pa- cifica giurisprudenza di questa Corte regolatrice. 3. 4. Anche a prescindere da quanto precede si OS- serva che nella specie non esiste alcuna contraddizione tra l'interpretazione data dalla ricorrente alle dispo- sizioni de quibus («costituisce insidia stradale ogni situazione di pericolo che l'utente medio usando della normale diligenza non può prevedere onde al fine di escludere la responsabilità risarcitoria dell'Ente che abbia di fatto la gestione della strada, è necessaria la dimostrazione da parte dell'ente che nonostante l'obiettiva esistenza dell'insidia l'utente fosse sog- gettivamente in grado di prevederla O evitarla») e quanto ritenuto dai giudici del merito. Questi ultimi, infatti, hanno rigettato la domanda attrice non solo perché l'attrice, venendo meno all'obbligo di cui all'art. 2697 C.C. [«chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che 7 ne costituiscono il fondamento>>] non aveva neppure di- mostrato le modalità in cui si era verificato l' inci- dente (e, quindi, l'esistenza di un nesso di causalità tra le condizioni in cui era la strada e l'evento), ma perché era stato accertato, in causa, che sul luogo dei fatti esisteva, al momento del sinistro una adeguata illuminazione, e il pericolo pertanto, non era invisi- bile a chi percorreva la strada in questione. Essendo stata, in concreto, esclusa l'esistenza di una situazione di pericolo occulto O di insidia è di palmare evidenza l'irrilevanza, al fine del decidere di tutte le considerazioni espresso in ricorso. Anche allorché, ancora una volta in termini estre- mamente generici, si afferma, che nella specie «la do- risultando incon-manda appariva ed appare provata testato il fatto storico, avvenuto in ora notturna, su strada urbana (cioè all'interno dell'abitato) dissesta- ta priva di segnalazione di lavori e di segnalazioni luninose come prevede il codice della strada, a causa di buche non segnalate sul punto mano stradale». Non solo non esiste alcuna relazione tra i motivi in forza dei quali la domanda attrice è stata rigettata e la censura sopra riassunta, ma la stessa prescinde totalmente da quelli che sono i limiti del giudizio di legittimità. 8 Si osserva, infatti - in termini opposti, rispetto a quanto presuppone la difesa della ricorrente - che il motivo di ricorso ex art 360, n. 5, c.p.c., mediante il quale si deduca il vizio di omessa, insufficiente contraddittoria motivazione, non conferisce alla Corte di cassazione il potere di esaminare e valutare il me- rito della causa, ma solo quello di controllare, sul piano logico formale e della correttezza giuridica, l' esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimo- strare i fatti in discussione. (In termini, Cass. 21 marzo 2001 n. 4025, specie in motivazione, nonché Cass., sez. un., 11 giugno 1998 n. 5802 e Cass. 22 dicembre 1997 n. 12960). 3. 5. Quanto alla denunziata nullità della sentenza o del procedimento sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 4 c.p.c. la deduzione è manifestamente inammissibile a causa della sua estrema genericità. Si osserva, infatti, che a norma dell'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità «i motivi per i quali si chiede la cassazione . . .» della sentenza impu- gnata. 9 Deriva, da quanto precede, pertanto, che nel ricor- so per cassazione il motivo che contenga una mera af- fermazione di dissenso rispetto al principio di diritto costituente ratio della decisione impugnata, senza l'esposizione di alcuna ragione che abbia funzione di sorreggere la dichiarata non condivisione di quel prin- cipio, non risponde ai requisiti previsti dall'art. 366 n. 4 ed equivale sostanzialmente alla mancata impugna- zione (Cass. 30 marzo 1998, n. 3343). In particolare, in conformità a una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, deve, ulteriormente ribadirsi, al riguardo: da un lato, che sono inammissibili i motivi del ricorso per cassazione che si limitino a denunciare l'ingiustizia della decisione senza svolgere un iter argomentativo diretto a confutarne la fondatezza giuri- dica (Cass. 5 agosto 2000, n. 10324); - dall'altro, che i motivi per i quali si richiede la cassazione di una pronuncia devono essere compiuta- mente esposti nel ricorso a pena della sua inammissibi- lità ex art. 366 n. 4 c.p.c. e non nella memoria ex art. 378 c.p.c. (Cass. 6 dicembre 2000, n. 15505); - da ultimo, che non soddisfa il requisito di cui all'art. 366, n. 4 c.p.c. che prescrive l'indicazione dei motivi per i quali si chiede la cassazione della 10 sentenza, la generica affermazione che non sono condi- visibili le considerazioni poste a fondamento della de- cisione, occorrendo invece, ai fini della illustrazione del motivo di ricorso di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c., che il ricorrente indichi le specifiche ragioni per le quali la motivazione appaia omessa, insufficiente о contraddittoria su un punto decisivo della controversia (Cass. 22 marzo 2001, n. 4113) e che i motivi posti a fondamento della invocata cassazione della decisione impugnata debbono avere i caratteri della specificità, della completezza, e della riferibilità alla decisione stessa, per cui l'esposizione di argomentazioni intel- ligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto e, quindi, - giusta l'espressa previsione risulta inammissibile della citata norma il motivo nel quale non venga pre- cisato in qual modo (se per contrasto con la norma in- dicata, 0 con l'interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina), abbia avuto luogo la violazione nella quale si assume essere incorsa la pronuncia di merito (Cass. 16 aprile 1999, n. 3805, ove la precisazione che non rendono sufficienti, allo scopo, il solo richiamo, si in limine litis, della norma che si assume violata, né un'affermazione apodittica ° generica non seguita da 11 alcuna specifica dimostrazione dell'errore di diritto imputato alla pronuncia stessa). Applicando i riassunti principi al caso di specie è palese, come anticipato, la inammissibilità del motivo sotto il profilo in esame, atteso che la ricorrente, pur denunziando, nella intestazione del motivo, la vio- lazione di molteplici disposizioni del codice di rito, da parte dei giudici del merito e, in particolare, dell'art. 112, 115, 116, 342 e 91 c.p.c., nella parte motiva nulla afferma, 0 esplica, a dimostrazione del proprio assunto, ed è palese - pertanto anche sotto il profilo in questione della inammissibilità della censura. 3. 6. Di difficile lettura, infine, appare la de- nunziata violazione, da parte del giudice di secondo nella parte in cui ha di-grado, dell'art. 91 c.p.c. chiarato non ripetibili le spese sostenute dalla attri- ce, atteso l'esito del giudizio (rigetto dell'appello). Giusta il precetto di cui all'art. 91 c.p.c. il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte»: non controverso che nella specie in esito al giudizio di secondo grado, in contumacia del Comune di Vico Equense, la AN era risultata totalmente soccombente (essendo stato riget - 12 tato il suo appello) è palese che correttamente quei giudici, a prescindere dal contegno processuale delle parti, dalle domande presentate e dalle difese svolte, hanno dichiarato non ripetibili, da parte della STAIA- confronti della controparte, risultata total- NO, nei mente vincitrice, le spese di lite di quel grado.
4. Risultato totalmente infondato il proposto ri- corso, in conclusione, deve rigettarsi. Nulla sulle spese di questo giudizio di legittimi- non avendo svolto in questo il Comune intimato at- tà, tività difensiva.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
nulla sulle spese di questo giudizio di legittimi- tà. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- terza sezione civile della Corte di Cassazione, il la giorno 19 dicembre 2003 il Consigliere relatore est. upes fla n il Presidente 28 GEN. 2004 13