Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 02/03/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Gianluca FIORELLA - Presidente rel.
2) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
3) Dott. Michele GRANDE - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4738 del Ruolo generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Rossella Carlino, come da mandato in atti,
e
(c.f.: , rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2 dall'avv. Speranza Faenza, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale.
All'udienza del 10/02/2025, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Al P.M. gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento in data 16/12/2024.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato l'11/11/2024, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio in Gallipoli (LE) il 29/09/1999;
- che dalla loro unione sono nati due figli: , il 22/09/2001 e , il Per_1 _2
20/02/2007;
- che il rapporto coniugale è in crisi ed è ormai intollerabile la prosecuzione della convivenza.
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1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto ed esprimono il consenso al rilascio del passaporto per l'estero;
2) la casa coniugale, di proprietà esclusiva della sig.ra resta Parte_1 nella piena disponibilità della stessa che la abita unitamente al figlio , _2 minorenne, e alla figlia quando rientra a Gallipoli, vivendo a Per_1
Parma per motivi di studio;
3) il sig. verserà a titolo di mantenimento entro il giorno 5 Parte_2
(cinque) di ogni mese, anticipatamente, la somma di euro 900,00 mensili per con bonifico su c/c alla stessa intestato (IBAN Per_1
[...]) ed euro 600,00 quale assegno di mantenimento per sempre con bonifico su c/c intestato alla madre, _2
(IBAN [...]) entrambi Parte_1 presso Intesa San Paolo, oltre le spese straordinarie per entrambi i figli nella misura del 50%, dietro richiesta, secondo quanto previsto dal Protocollo
d'Intesa in vigore presso il Tribunale di Lecce;
4) la signora rinuncia ad un mantenimento personale, Parte_1 impegnandosi a trovare occupazione nel breve periodo;
5) il figlio minorenne, pur vivendo con la madre, sarà affidato ad _2 entrambi i coniugi e sarà libero di vedere il padre, sulla base degli impegni di entrambi, previa comunicazione all'altro genitore.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
2 La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da
[...]
e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così Parte_1 Parte_2 provvede:
1) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 _2
, che hanno contratto matrimonio in Gallipoli (LE), il 29/09/1999
[...]
(trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 12, parte I, anno
1999), alle condizioni di cui in parte motiva.
2) nulla per le spese;
3) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 17/02/2025.
Il Presidente e relatore dott. Gianluca Fiorella
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