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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/12/2025, n. 2830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2830 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
MA IE Presidente
Cecilia Pratesi GI rel.
EF IA GI
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 16258/2024 , introdotta da
(MA (RM), 26/05/1982), con il patrocinio Parte_1 dell'avv. DI DEO FRANCESCA;
nei confronti di
(MA (RM), 27/04/1982), con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. DI DEO FRANCESCA;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: giudizio cumulativo di separazione e divorzio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno proposto Parte_1 Controparte_1
congiuntamente domanda cumulativa di separazione e divorzio,
rappresentando che il loro matrimonio era stato celebrato in data 29/03/2014,
che dall'unione erano nati due figli entrambi minori di età, e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza 2 intollerabile;
hanno proposto le seguenti condizioni con riguardo alla separazione:
1) I figli minori e sono affidati ad Persona_1 Persona_2
entrambi i genitori e continueranno a vivere con la madre presso la casa famigliare sito in Roma al Viale Bruno Rizzieri n. 234.
2) Il padre terrà con sé i figli minori a fine settimana alternati dal venerdì sera al domenica sera nonché un pomeriggio durante la settimana (giovedì); il padre terrà con sé i figli durante le vacanze di Natale dal 24 dicembre mattina
(vigilia di natale) al 25 dicembre mattina;
la madre per le vacanze di natale terrà con sé i figli il 25 dicembre e il 26 dicembre, e così per ogni anno;
i figli passano la giornata del 31 dicembre e 1 gennaio con il padre o con la madre
(alternando di anno in anno); durante le vacanze pasquali e di Carnevale ad anni alterni;
per due settimane durante il mese di agosto di ogni anno
(alternando, salvi diversi accordi, la prima e la seconda parte del mese).
3) La casa familiare sita a Roma al Viale Bruno Rizzieri n. 234, di cui il coniuge sig.ra è proprietaria, rimane assegnata alla stessa;
Parte_1
4) il padre verserà, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli la somma di 680,00 (€ (340,00) per ciascun di essi) somma che sarà versata alla madre anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di dicembre 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita;
5) Le spese extra relative ai figli secondo il Protocollo d'intesa Roma spese straordinarie, qui da intendersi trascritto, sono a carico di entrambi i genitori al 50% ciascuno;
6) Sono altresì a carico di entrambi i coniugi al 50% le seguenti spese per attività ludiche e sportive: -scuola calcio frequentata dal minore Per_2 3
-scuola d'inglese e corso di pattinaggio artistico frequentato dalla CP_1
minore Persona_1
7) Le parti prestano il reciproco consenso al rilascio e dal rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, per sé stesse e per i figli minori.
Nulla osta alla ricezione delle condizioni proposte.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come disposto con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(MA (RM), 26/05/1982) e MA (RM), Controparte_1
27/04/1982), che hanno contratto matrimonio in contratto in MA in data
29/03/2014 , trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
MA al n. 39, Parte I , Serie 27, Anno 2014, alle condizioni di cui in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 05/12/2025
Il GI estensore
Cecilia Pratesi
Il Presidente MA IE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
MA IE Presidente
Cecilia Pratesi GI rel.
EF IA GI
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 16258/2024 , introdotta da
(MA (RM), 26/05/1982), con il patrocinio Parte_1 dell'avv. DI DEO FRANCESCA;
nei confronti di
(MA (RM), 27/04/1982), con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. DI DEO FRANCESCA;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: giudizio cumulativo di separazione e divorzio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno proposto Parte_1 Controparte_1
congiuntamente domanda cumulativa di separazione e divorzio,
rappresentando che il loro matrimonio era stato celebrato in data 29/03/2014,
che dall'unione erano nati due figli entrambi minori di età, e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza 2 intollerabile;
hanno proposto le seguenti condizioni con riguardo alla separazione:
1) I figli minori e sono affidati ad Persona_1 Persona_2
entrambi i genitori e continueranno a vivere con la madre presso la casa famigliare sito in Roma al Viale Bruno Rizzieri n. 234.
2) Il padre terrà con sé i figli minori a fine settimana alternati dal venerdì sera al domenica sera nonché un pomeriggio durante la settimana (giovedì); il padre terrà con sé i figli durante le vacanze di Natale dal 24 dicembre mattina
(vigilia di natale) al 25 dicembre mattina;
la madre per le vacanze di natale terrà con sé i figli il 25 dicembre e il 26 dicembre, e così per ogni anno;
i figli passano la giornata del 31 dicembre e 1 gennaio con il padre o con la madre
(alternando di anno in anno); durante le vacanze pasquali e di Carnevale ad anni alterni;
per due settimane durante il mese di agosto di ogni anno
(alternando, salvi diversi accordi, la prima e la seconda parte del mese).
3) La casa familiare sita a Roma al Viale Bruno Rizzieri n. 234, di cui il coniuge sig.ra è proprietaria, rimane assegnata alla stessa;
Parte_1
4) il padre verserà, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli la somma di 680,00 (€ (340,00) per ciascun di essi) somma che sarà versata alla madre anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di dicembre 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita;
5) Le spese extra relative ai figli secondo il Protocollo d'intesa Roma spese straordinarie, qui da intendersi trascritto, sono a carico di entrambi i genitori al 50% ciascuno;
6) Sono altresì a carico di entrambi i coniugi al 50% le seguenti spese per attività ludiche e sportive: -scuola calcio frequentata dal minore Per_2 3
-scuola d'inglese e corso di pattinaggio artistico frequentato dalla CP_1
minore Persona_1
7) Le parti prestano il reciproco consenso al rilascio e dal rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, per sé stesse e per i figli minori.
Nulla osta alla ricezione delle condizioni proposte.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come disposto con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(MA (RM), 26/05/1982) e MA (RM), Controparte_1
27/04/1982), che hanno contratto matrimonio in contratto in MA in data
29/03/2014 , trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
MA al n. 39, Parte I , Serie 27, Anno 2014, alle condizioni di cui in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 05/12/2025
Il GI estensore
Cecilia Pratesi
Il Presidente MA IE