Cass. pen., sez. III, sentenza 28/06/2017, n. 1960
CASS
Sentenza 28 giugno 2017

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Non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nell'ipotesi in cui il luogo di consumazione del fatto-reato ritenuto sia diverso da quello contestato, non costituendo la modifica del "locus commissi delicti" "fatto nuovo", ma una mera variazione dell'originaria contestazione.

Commentario1

  • 1Nella truffa contrattuale rileva sempre il dolo iniziale
    Fabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 20 aprile 2021

    Cass., Sez. II, 3 dicembre 2020 (dep. 2 febbraio 2021), n. 4039 CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II, 03/12/2020, (dep. 02/02/2021), n. 4039, CAMMINO Presidente – FILIPPINI Relatore In tema di reati contro il patrimonio, la Corte di Cassazione è stata chiamata a rispondere sulla configurabilità del reato di truffa (art. 640 c.p.) nei confronti di un idraulico, che aveva indotto un cliente a far credere che la caldaia non fosse più funzionante, così da ottenere la sottoscrizione di un preventivo per la sostituzione della stessa ed il montaggio di una nuova, ricevendo un acconto ma non ultimando il lavoro, adducendo varie scuse al cliente. La Corte specifica come non si possa dubitare della …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 28/06/2017, n. 1960
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1960
Data del deposito : 28 giugno 2017

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