Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 26/11/2025, n. 21271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21271 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21271/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13370/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13370 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariantonietta Madeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Marco Decumio, 33;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento del Ministero dell'Interno di rigetto dell'istanza di cittadinanza italiana prot. -OMISSIS-, presentata dal sig. -OMISSIS- il 10.11.2017 ai sensi dell'art. 9, co. 1, lett. f, legge 91/1992.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 la dott.ssa AN EL BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 14 ottobre 2022 e depositato in data 11 novembre 2022, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento del Ministero dell’Interno emesso in data 19 gennaio 2022 e notificato in data 19 luglio 2022, con il quale è stata rifiutata l’istanza (prot. -OMISSIS-) volta al conseguimento della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della Legge 5 febbraio 1992, n. 91.
1.1 Il provvedimento di rigetto è stato motivato sulla base delle seguenti circostanze:
- dagli esiti istruttori “ è emerso che il richiedente è stato cancellato per irreperibilità accertata dalle liste del Comune di Roma dal 15/07/2014 al 27/04/2015, non maturando pertanto il requisito della residenza decennale legale e continuativa sul territorio nazionale ” e “ non risulta, dalla documentazione prodotta, che il richiedente abbia proposto ricorso avverso la cancellazione anagrafica ”;
- dalla documentazione acquisita agli atti “ è emerso che a carico del richiedente risulta la seguente vicenda penale: -21/12/2009: sentenza della Corte di Appello di Napoli, divenuta irrevocabile il 16/10/2010 in parziale riforma della sentenza emessa in data 13/12/2006 dal Tribunale in composizione Collegiale di Nola, per i reati di cui agli artt. 81, 110, 582, 585 c.p. (lesione personale continuato, in concorso) ”.
2. In data 17 novembre 2022 si è costituito in giudizio il Ministero resistente con atto formale, successivamente depositando relazione e documenti.
3. All’udienza del 14 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di diritto.
- “ 1. Sulla questione penale: violazione dell'art. 9 Legge 5/2/1992 n. 91 – Eccesso di potere per insufficiente e inadeguata motivazione – Insussistenza di ragioni ostative all’acquisizione della cittadinanza – Manifesta illogicità e travisamento dei fatti ” .
L’unico precedente penale ascritto in capo al ricorrente avrebbe tratto origine da una banale discussione tra connazionali, scaturita a seguito di discordanti vedute politiche e religiose, e da questa non sarebbe derivata alcuna grave conseguenza. Oltre a ciò, la sussistenza di una sola condanna a carico dell'istante per fatti risalenti nel tempo non può costituire motivo automatico di rigetto dell'istanza, ma solo un elemento da considerarsi congiuntamente alle altre informazioni, all'interno della valutazione complessiva della personalità del richiedente.
- “ 2. Sul requisito della residenza: Violazione dell'art. 9 Legge 5.2.1992 n. 91 - Eccesso di potere per insufficiente motivazione. Insussistenza di ragioni ostative all’ammissione dell'istanza ”.
Il Ministero avrebbe illegittimamente dedotto la non intervenuta maturazione del requisito della residenza decennale esclusivamente dalle risultanze della consultazione del portale anagrafico di Roma Capitale. Quanto sostenuto dall'Amministrazione sarebbe tuttavia erroneo e carente di motivazione poiché il periodo di residenza di 10 anni richiesto dall'art. 10, comma 1, lettera f), legge 91/1992, non deve essere continuativo e poiché l’Amministrazione avrebbe, in ogni caso, dovuto valutare la possibilità per l'istante di dimostrare la continuità di residenza in modo alternativo alla continuità di iscrizione anagrafica.
5. L’Amministrazione ha eccepito l’infondatezza del gravame.
6. Come sopra sintetizzate le posizioni delle parti processuali, il Collegio ritiene il ricorso, i cui motivi di diritto possono essere congiuntamente delibati in quanto connessi, infondato e non meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
6.1 Preliminarmente, ricorda il Collegio che il sindacato sulla valutazione discrezionale compiuta dall'Amministrazione, traducentesi “ in un apprezzamento di opportunità circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta ” ( ex plurimis , Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 5913/2011), non può che essere di natura estrinseca e formale e “ non può spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un idoneo e sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole ” (Cons. Stato, Sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913).
“ La concessione della cittadinanza deve rappresentare il suggello sul piano giuridico di un processo di integrazione che nei fatti sia già stato portato a compimento, la formalizzazione di una preesistente situazione di “cittadinanza sostanziale” che giustifica l’attribuzione dello status giuridico ” (TAR Lazio, Roma, Sez. V, sent. n. 20690/2024).
6.2 Alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene che l’Amministrazione abbia, nel caso di specie, valutato in maniera corretta e non manifestamente illogica la situazione dell’istante, avendo conferito congrua e adeguata rilevanza sia al pregiudizio penale riscontrato a carico del richiedente, sia all’insufficienza del requisito della residenza anagrafica sul territorio italiano.
6.3 Con riferimento al secondo profilo, per consolidata giurisprudenza, alla quale il Collegio intende aderire, “ la residenza per un decennio in Italia del cittadino straniero rappresenta una condizione necessaria per la concessione della cittadinanza (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 25 marzo 2009, n. 1788), che può o, meglio, deve essere dimostrata solo con riferimento alle risultanze dei registri dell’anagrafe dei residenti, non essendo consentito che, in presenza della precisa definizione legislativa dell’elemento della residenza legale recata dall’art. 1, comma 2, lettera a), del D.P.R. n. 572/1993, tale elemento (normativamente prescritto) possa essere surrogato con indizi di carattere presuntivo od elementi sintomatici indiretti ” ( ex multis , TAR Lazio, Roma, Sez. V bis , 22 novembre 2023, n. 17349).
“ Il rispetto delle regole formali in materia di iscrizione e cancellazione anagrafica attesta il pieno inserimento dello straniero nel tessuto sociale e l’assimilazione delle norme fondamentali che regolano il soggiorno e la mobilità dei cittadini del nostro Paese (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, 08/05/2020, n. 4843) ” (TAR Lazio, Roma, Sez. V bis , 18 settembre 2023, n. 13815).
6.4 Con riferimento al precedente penale ascritto a carico del ricorrente, che, peraltro, non risulta essere stato dichiarato nella domanda di concessione della cittadinanza, ricorda il Collegio che il conferimento dello status di cittadino, presuppone che “ nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda ” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 657/2017).
Osserva il Collegio che secondo la giurisprudenza, l'interesse pubblico alla concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. II Quater , n. 5565/2013).
L’Amministrazione deve valutare il fatto storico ai fini della formulazione del giudizio prognostico in merito alla esclusione del rischio che lo stabile inserimento dell’istante possa recare danno alla comunità (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. III, sentt. nn. 3121/2019 e 7122/2019).
“Le risultanze penali ben si possono valutare negativamente sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti processuali, in quanto il comportamento non è valutato ai fini dell’irrogazione di una sanzione, bensì al fine di formulare un giudizio sul grado di assimilazione dei valori e sulla futura integrazione” (Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 4684/2023; cfr. Cons. Stato, Sez. III, sentt. nn. 1057/2022; 4122/2021; 470/2021).
Le valutazioni sul grado di assimilazione dei valori fondamentali dell’ordinamento “si pongono su un piano diverso e autonomo rispetto a quello penale, non solo per il diverso rigore probatorio (nel caso della condanna è necessario raggiungere un grado “oltre ogni ragionevole dubbio”, mentre nel caso del diniego della cittadinanza è sufficiente il “fondato sospetto”), ma anche per la stessa ragione di tale diversificato rigore ossia che la concessione della cittadinanza comporta come quid pluris l’attribuzione dei c.d. diritti politici” (Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 8364/2023).
Oltre a quanto sopra, la non veritiera dichiarazione nella domanda integra, ove non un falso penalmente rilevante, una causa di inammissibilità della stessa, e rappresenta un indizio di inadeguata conoscenza e/o adesione alle regole ed ai valori che informano l’ordinamento di cui si chiede lo status.
6.5 Ricorda, infine, il Collegio che l’atto impugnato è un provvedimento strutturalmente plurimotivato, ossia fondato su distinte ragioni, ciascuna delle quali autonomamente in grado di sorreggere la valutazione amministrativa, sicché l’eventuale illegittimità di una di esse non è sufficiente ad inficiare il provvedimento stesso (Cons. Stato, Sez. IV, sentt. nn. 6470/2021; 6115/2021; 5018/2021).
7. Conclusivamente, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
8. La natura degli interessi coinvolti giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025, tenutasi da remoto, con l'intervento dei magistrati:
AR MA, Presidente FF
Antonino Scianna, Primo Referendario
AN EL BA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN EL BA | AR MA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.