Art. 19.
L' articolo 28 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 28. - Gli ufficiali del Corpo dello stato maggiore della Marina militare e gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto, in attivita' di servizio, possono conseguire, senza esami, le abilitazioni di cui all'articolo 20.
Gli ufficiali e i sottufficiali delle Forze armate, dei Corpi armati dello Stato e dei vigili del fuoco, abilitati al comando navale e alla condotta di mezzi nautici da parte della Marina militare, in attivita' di servizio, possono conseguire, senza esami, le abilitazioni di cui all'articolo 20.
Le stesse abilitazioni possono essere conseguite, senza esami, dagli ufficiali del Corpo della guardia di finanza in attivita' di servizio, in possesso dell'abilitazione al comando di unita' navale.
La facolta' di cui al precedente comma e' attribuita anche agli ufficiali e ai sottufficiali in congedo degli stessi Corpi e qualifiche, purche' in possesso dei requisiti fisici, psichici e morali di cui agli articoli 24 e 25".
L' articolo 28 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 28. - Gli ufficiali del Corpo dello stato maggiore della Marina militare e gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto, in attivita' di servizio, possono conseguire, senza esami, le abilitazioni di cui all'articolo 20.
Gli ufficiali e i sottufficiali delle Forze armate, dei Corpi armati dello Stato e dei vigili del fuoco, abilitati al comando navale e alla condotta di mezzi nautici da parte della Marina militare, in attivita' di servizio, possono conseguire, senza esami, le abilitazioni di cui all'articolo 20.
Le stesse abilitazioni possono essere conseguite, senza esami, dagli ufficiali del Corpo della guardia di finanza in attivita' di servizio, in possesso dell'abilitazione al comando di unita' navale.
La facolta' di cui al precedente comma e' attribuita anche agli ufficiali e ai sottufficiali in congedo degli stessi Corpi e qualifiche, purche' in possesso dei requisiti fisici, psichici e morali di cui agli articoli 24 e 25".