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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 26/02/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 3776/2024 avente ad oggetto: indennità di accompagnamento ha pronunciato ex artt. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, Parte_1 in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo della fase sommaria, dagli avv.ti Pietro Sciusco ed Emanuella Corvasce , presso il cui studio in Barletta, alla via Mons. Dimiccoli n. 28, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Antonio Bove e con questi elettivamente domiciliato in Andria, alla via Guido Rossa n. 12, presso la sede legale dell' CP_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data 26 febbraio 2025 la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti ha depositato note di trattazione scritta .
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato in data 13.05.2024, parte ricorrente, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CTU mediante deposito di dichiarazione di dissenso, ha proposto giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto a percepire
l'indennità di accompagnamento, escluso dal consulente d'ufficio nominato nella fase sommaria.
Costituitosi in giudizio, l' ha, in via preliminare, eccepito l'inammissibilità del CP_2 ricorso per mancata contestazione nei termini di legge degli esiti della c.t.u., e per genericità delle contestazioni sollevate;
nel merito ha eccepito l'infondatezza del ricorso.
LA DECISIONE
Questioni preliminari
1. In via preliminare va osservato che il ricorso è ammissibile in quanto risultano formulate contestazioni specifiche alla c.t.u. redatta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo.
2. Sempre in via preliminare va osservato che il ricorso è tempestivo, essendo stato tempestivamente depositato nel rispetto del termine di 30 giorni dopo il deposito dell'atto di dissenso.
Il merito
1. In primo luogo, va osservato che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, quindi, a seguito dell'emissione della sentenza, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in capo CP_2
a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
2. Ciò posto in punto di ammissibilità della domanda, nel merito la domanda va accolta nei termini che seguono.
Parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
2 Com'è noto, l'indennità di accompagnamento, istituita con le leggi n. 406/1968 e n. 18/1980, a seguito delle modifiche apportate dalla l. n. 508/1988, è concessa:
a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche ex L. 118/1971 e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua. L'indennità di accompagnamento spetta anche ai minori degli anni 18 che si trovino delle condizioni su indicate.
Orbene, nel caso in esame, il CTU nominato nella fase sommaria e convocato a rendere chiarimenti in questa sede, le cui conclusioni non risultano oggetto di contestazione delle parti e che appaiono condivisibili perché coerenti con la documentazione medica in atti e con i parametri medico-legali di riferimento, ha ritenuto che parte ricorrente, a causa delle plurime patologie sofferte, si trovava, alla data della visita psichiatrica del marzo 2024 in una situazione di inabilità totale, e di deambulare autonomamente senza aiuto permanente di un accompagnatore.
In particolare, il consulente d'ufficio nominato nella fase sommaria, dott.
, specializzato in medicina legale, nei chiarimenti disposti nel Persona_1 presente giudizio, rispondendo alle contestazioni contenute nel ricorso, ha osservato che: “A seguito di DISSENSO da parte del ricorrente e l'aver prodotto due certificati psichiatrici, eseguite in ALPI (intramoenia) in date dopo la visita peritale, nelle quali si evince un peggioramento del quadro clinico psichico, non evidenti durante la visita peritale, ma che comunque descrivono il quadro psichico recente, e che attraverso il percorso psicologico di supporto e la terapia mirata, si abbia un miglioramento della patologia psichica definita come in dimissione dal CSM di
Canosa e soprattutto con disuaffezione dall'alcool . Quindi prima della certificazione aggiuntiva e dalla documentazione presentata non vi erano i presupposti Medico legali di una condizione di non autosufficienza, tanto da dipendere da terzi nelle performance basali che specifiche.”.
In particolare, il consulente d'ufficio ha richiamato due certificazioni di visita psichiatrica dell'8.03.2024 £disturbo di personalità con sintomatologia psicotica”
e “Disturbo depressivo cronico grave con disturbo di personalità”; condizione che,
3 correttamente, è stata ritenuta dal c.t.u. tale da rendere il ricorrente incapace di compiere gli atti di vita quotidiana senza ausilio.
Alla luce di ciò, risulta condivisibile la scelta del consulente d'ufficio di ancorare la data di decorrenza del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento dalla data delle certificazioni psichiatriche, a partire dal quale risulta certamente sussistente una condizione che giustifica il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Pertanto, deve dichiararsi la sussistenza del requisito sanitario in capo al ricorrente per percepire l'indennità di accompagnamento dal 08.03.2024, data dalla quale quindi l'ha fatto decorrere il c.t.u. sulla scorta dell'aggravamento del quadro clinico.
Spese processuali
In considerazione del fatto che il requisito sanitario non è stato accertato con decorrenza dalla proposizione della domanda amministrativa ma da epoca successiva, anche rispetto alla visita della commissione medica e al deposito del ricorso per a.t.p. e sulla base di un quadro clinico mutato rispetto alla visita della commissione medica, di cui, quindi, la commissione medica non ha potuto tener conto, sussistono i presupposti per la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio.
Le spese di c.t.u., anche del supplemento, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 3776/2024, come innanzi proposta, così provvede:
1. dichiara la sussistenza del requisito sanitario in capo al ricorrente Parte_1
per percepire l'indennità di accompagnamento dal 08.03.2024;
[...]
2. compensa le spese del giudizio, ad eccezione di quelle del supplemento di c.t.u. che sono poste definitivamente a carico dell' . CP_2
Trani, 26.02.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
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