Sentenza 9 novembre 2006
Massime • 2
Rientra nei poteri officiosi della Corte di cassazione la riqualificazione giuridica del fatto, anche in termini di maggiore gravità, purché non implichi lo svolgimento di accertamenti di fatto incompatibili con il giudizio di legittimità e non si risolva in un aggravamento della posizione processuale dell'imputato, con conseguente violazione del divieto della "reformatio in peius". (Fattispecie in cui la Corte ha escluso di poter riqualificare il fatto, secondo la sollecitazione della parte civile, perché tanto avrebbe impedito l'applicazione in favore dell'imputato, unico ricorrente, della causa di estinzione del reato della prescrizione).
La nomina del difensore di fiducia, fatta dall'imputato con dichiarazione scritta nelle forme indicate dalla legge processuale, non necessita dell'autenticazione della sottoscrizione ad opera del difensore o di altri. (La Corte ha così ritenuto la validità del ricorso per cassazione proposto dal difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, pur se la sottoscrizione della nomina difensiva non era autenticata).
Commentari • 4
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La legge non prevede che, in caso di presentazione di una dichiarazione di nomina scritta, l'atto osservi particolari formalità, nè che la sottoscrizione del dichiarante debba essere autenticata da parte del difensore o di altri perché l'atto sia valido e produttivo di effetti giuridici. D'altronde, l'art. 39 disp. att. c.p.p. prevede l'autenticazione del sottoscrittore per i soli casi previsti dalla legge e non in relazione a qualunque atto presentato all'Autorità Giudiziaria, sia pure non personalmente, ma a mezzo PEC. Corte di Cassazione sez. IV Penale, sentenza 9 marzo – 18 marzo 2021, n. 10551 Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Milano, in funzione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/11/2006, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 09/11/2006
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDINO Vincenzo Luigi - Consigliere - N. 1765
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 47946/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di:
AR TT, nata a [...] il 18 agosto del 1954;
avverso la sentenza del tribunale di Roma del 18 maggio del 2005;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il P.M. nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Salzano Francesco, il quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione;
sentito il difensore della parte civile avv. Mario Cesellato il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso ed ha chiesto che il reato originariamente contestato fosse qualificato come violazione della L. n. 47 del 1985, art. 20, lettera b) anziché come contravvenzione alla lettera a) del medesimo articolo;
sentito il difensore avvocato Luca Conti il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso letti il ricorso e la sentenza denunciata. osserva quanto segue:
IN FATTO
Con sentenza del 18 maggio del 2005, il tribunale di Roma condannava AR TT alla pena di Euro 3000,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile, quale responsabile del reato di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lettera a), per avere, quale legale rappresentante della società BR e LL, realizzato un impianto di autolavaggio con concessione edilizia illegittima perché rilasciata in violazione della L. 28 gennaio 1977, n. 10, artt. 3, 4 e 10, in quanto la società non aveva titolo per ottenere la concessione non essendo proprietaria dell'area non aveva versato gli oneri di urbanizzazione ed aveva realizzato l'impianto in contrasto con la destinazione urbanistica del suolo che prevedeva solo opere di restauro, risanamento conservativo e manutenzione ordinaria e straordinaria. Fatto commesso in Roma il 3 ottobre del 2001.
Ricorre per Cassazione il difensore denunciando: a) la nullità del decreto di citazione e di tutti gli atti successivi perché irritualmente era stato notificato mediante consegna al difensore non essendo impossibile la consegna nel domicilio eletto: infatti la temporanea assenza nel domicilio eletto non equivale ad impossibilità di notificazione;
la nullità del giudizio per l'omesso avviso all'imputata, non presente al dibattimento, del rinvio dell'udienza al 21 aprile del 2005;
il difetto di legittimazione della parte civile con conseguente nullità della condanna dell'imputata al risarcimento del danno, in quanto nei processi per violazioni urbanistiche solo il Comune è legittimato a costituirsi parte civile e non un vicino che esercita un'attività concorrenziale con quella svolta nell'immobile abusivo oggetto del procedimento penale;
la violazione della norma incriminatrice, in quanto, contrariamente all'assunto del tribunale, l'area in questione era dotata di destinazione urbanistica generale e difetto di motivazione, sia sulla sussistenza dell'elemento materiale del reato che di quello psicologico: in proposito assume che la costruzione non era in contrasto con gli strumenti urbanistici e la prevenuta aveva fatto affidamento sulla legittimità della concessione edilizia. Resisteva al ricorso la parte civile eccependone preliminarmente rinammissibilità perché presentato da difensore sprovvisto di procura. A tale fine precisa che l'imputata aveva conferito la procura a due difensori: all'avvocato Luca Conti e Stefano Cruciani. La firma dell'imputata in calce alla procura era stata però autenticata solo dall'avvocato Cruciani, il quale non è abilitato al patrocinio davanti alla cassazione. Con memoria successiva ha chiesto che il fatto originariamente contestato fosse inquadrato nell'ipotesi criminosa di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lettera b) anziché nella lettera a) del medesimo articolo.
IN DIRITTO
Preliminare è l'esame dell'eccezione d'inammissibilità del ricorso sollevata dalla parte civile. Questa assume che il ricorso, ancorché presentato personalmente dal difensore avvocato Luca Conti, abilitato all'esercizio della professione davanti alla Corte suprema, sarebbe inammissibile perché la firma apposta dalla parte in calce alla procura, che era stata conferita al predetto unitamente all'avvocato Stefano Cruciani, era stata autenticata dal solo avvocato Cruciani che, però, non era abilitato all'esercizio della professione davanti alle giurisdizioni superiori. L'omessa autenticazione della firma in calce alla procura da parte di un difensore non abilitato all'esercizio della professione davanti alla Corte suprema, rende, secondo il difensore della parte civile, inesistente il mandato e quindi inammissibile il ricorso.
L'eccezione è infondata. A norma dell'articolo 613 c.p.p. il ricorso, quando non è presentato personalmente dalla parte, deve essere sottoscritto da difensore abilitato all'esercizio del patrocinio davanti alla cassazione. Nella fattispecie è stato presentato da un avvocato abilitato all'esercizio davanti alla Corte Suprema ritualmente nominato dalla parte. A norma dell'articolo 96 c.p.p., comma 2, la nomina può essere fatta dall'interessato direttamente all'autorità procedente o consegnata alla stessa dal proprio difensore o ancora trasmessa per raccomandata. Nel primo caso la dichiarazione di nomina sarà orale e sarà documentata a seconda dei casi nei modi previsti dagli artt 141, 357, 373 c.p.p.. Nel secondo o nel terzo caso la dichiarazione di nomina sarà necessariamente scritta. Come qualsiasi dichiarazione scritta destinata a produrre effetti giuridici deve essere sottoscritta da colui che la rende. Non sono richieste altre formalità ed in particolare non è richiesta l'autenticazione della firma da parte del difensore o di altri. A norma dell'articolo 39 disp. att. C.p.p. l'autenticazione del sottoscrittore è richiesta nei soli casi previsti dalla legge. Ad esempio è richiesta, per intuibili ragioni, dall'articolo 583 c.p.p., comma 3 allorché l'impugnazione è proposta dalla parte privata con raccomandata. Nella fattispecie l'impugnazione è stata presentata personalmente dal difensore abilitato. La sottoscrizione dell'atto con cui il cliente conferisce la procura al difensore, come già accennato, non deve essere autentica perché tale formalità non è richiesta dalla legge. Del pari inammissibile è la richiesta di riqualificazione del capo d'imputazione nella più grave ipotesi di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lettera b). La parte civile, non avendo impugnato agli effetti civili la sentenza, non può censurare la decisione in ordine alla dedotta erronea qualificazione del reato. D'altra parte, non ha neppure interesse alla diversa qualificazione del reato giacché il danno, sia per quanto concerne l'an debeatur che il quantum, nella fattispecie, non dipende dalla puntuale individuazione del nomen iuris del fatto, ma dall'illiceità del fatto stesso a prescindere dalla qualificazione attribuita dal giudice, la quale qualificazione peraltro rileva a fini che non interessano la parte civile. La richiesta avanzata dalla parte civile non può essere neppure recepita come sollecitazione all'esercizio del potere ufficioso di dare al fatto una definizione giuridica più grave. È ben vero che, secondo l'opinione prevalente, tale potere ancorché previsto espressamente per il solo giudice d'appello, è considerato espressione di un principio generale applicabile anche in cassazione, a condizione però che non implichi accertamenti di fatto incompatibili con il giudizio di legittimità e non peggiori la posizione dell'imputato, unico appellante in questo giudizio. Nella fattispecie però lo stesso procuratore generale ha chiesto la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione della quale il prevenuto può beneficiare perché il suo ricorso non è manifestamente infondato, anzi, per quello che si dirà in seguito, per alcuni aspetti è persino fondato. La diversa qualificazione del fatto sollecitata dal difensore della parte civile impedirebbe l'applicabilità della prescrizione chiesta dal procuratore generale, con conseguente peggioramento della posizione dell' imputato unico appellante. Le decisioni di questa corte citate dalla parte civile (n. 9103 del 1997 e n 4672 del 1994) non hanno affermato il principio in forza del quale la definizione più grave del fatto sarebbe possibile anche se per effetto di essa l'imputato, anziché essere prosciolto, per essersi il reato estinto per prescrizione, dovrebbe subire la conferma della condanna. Un principio del genere sarebbe in palese contrasto con quello del divieto della reformatio in peius, tanto più che l'operatività di siffatto divieto, con l'introduzione del codice del 1988, ha subito un sensibile ampliamento rispetto alla situazione previgente. Infatti la sua operatività è stata, non solo estesa alle misure di sicurezza ed alle formule di proscioglimento, ma si è prevista altresì la necessaria riduzione di pena in caso di accoglimento dell'appello relativo a circostanze o a reati concorrenti. In forza di tale principio in nessun caso, nell'ipotesi d'impugnazione del solo imputato, la posizione di quest'ultimo potrebbe essere peggiorata. La riprova si trae dall'articolo 428, comma 7, nel testo vigente prima della riforma introdotta con la L. n. 46 del 2006, il quale disponeva che in caso di appello dell'imputato (recte del solo imputato) la Corte d'appello, se non avesse confermato la decisione, avrebbe dovuto pronunciare sentenza di non luogo a procedere con formula comunque più favorevole all'imputato. Orbene, se in base al principio anzidetto il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità o prosciogliere l'imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza impugnata, a fortiori non può, per la diversa e più grave qualificazione del fatto, confermare la condanna invece di pronunciare una sentenza di proscioglimento, ed in cassazione rigettare il ricorso anziché annullare senza rinvio la sentenza impugnata perché estinto il reato ascritto per prescrizione.
Ciò premesso, il collegio rileva che il reato considerato consumato il 3 ottobre del 2001 (peraltro questa è la data dell'accertamento e non dell'ultimazione dell'opera che è anteriore) si è prescritto il 29 ottobre del 2006 avuto pure riguardo al periodo durante il quale il dibattimento è rimasto sospeso per impedimento dell'imputato o del suo difensore pari ad anni uno e giorni 29, secondo l'orientamento espresso dalla Sezioni unite con la sentenza del 29 ottobre 2001, Cremonese Non si può tenere conto del periodo, pari a mesi dieci e gg. 28, durante il quale pendevano i termini per presentare la domanda di condono perché l'opera non è condonabile ed in ogni caso pure computando tale periodo il reato sarebbe ugualmente prescritto.
Il ricorso non è manifestamente infondato. Anzi un motivo è sicuramente fondato è più precisamente è fondato quello relativo al difetto di legittimazione (intesa come legittimazione ad causam ossia legittimazione sostanziale) della parte civile. È bene vero che, in materia di abuso edilizio, può costituirsi parte civile non solo il comune, che è la persona offesa dal reato, ma anche il confinante che abbia subito un danno dal reato, ma occorre pur sempre che il danno sia una conseguenza diretta del reato A norma dell'articolo 185 c.p. ogni reato obbliga al risarcimento a norma delle leggi civili. L'articolo 872 c.c., comma 2 dispone che "colui il quale per effetto della violazione di una norma di edilizia ha subito un danno deve essere risarcito, salva la facoltà di chiedere la riduzione in prestino quando si tratta della violazione di norme contenute nella sezione seguente o da questa richiamate"(trattasi della violazione delle norme sulle distanze ).Tuttavia per ammettere la costituzione di parte civile del privato confinante occorre individuare un interesse ulteriore rispetto a quello che ciascun cittadino ha alla corretta utilizzazione del territorio. Secondo un indirizzo non recente, per la sussistenza di tale lesione, era necessaria la violazione delle norme del codice civile in materia di distanze, altezze ecc. (Cass. Sez. 3^ n. 5190 del 1991). L'indirizzo più recente prescinde dal mancato rispetto delle distanze e riconosce la legittimazione a costituirsi parte civile anche per fare valere ad esempio il danno derivante da una diminuzione della visuale, della panoramicità o del soleggiamento (cfr Cass. Sez. 3^ 14 luglio 1997 n. 6875, Cass. Sez. 5 12 maggio del 2000 n. 5613). Occorre però pur sempre che il danno sia una conseguenza diretta ed immediata dell'abuso edilizio. Invero l'articolo 1223 cod. civ., che disciplina il risarcimento del danno nell'inadempimento contrattuale, richiamato per quanto concerne la valutazione del danno in materia di fatti illeciti dall'articolo 2056 cod. civ., dispone che vanno risarciti i soli danni che siano conseguenza diretta ed immediata del fatto illecito, nel caso in questione i soli danni che siano conseguenza diretta ed immediata della violazione delle norme sull'edilizia. La norma anzidetta presuppone già risolto il problema della causalità di fatto, che riguarda il rapporto tra una data condotta e l'evento e quindi l'an respondeatur, e si riferisce al rapporto di causalità giuridica, riguarda cioè le conseguenze dell'illecito. Il risarcimento esige un rapporto causale immediato e diretto fra il fatto illecito ed il danno. Questa limitazione normativa si fonda sulla necessità di limitare l'estensione temporale e spaziale degli effetti degli eventi illeciti ed è orientata, perciò, ad escludere dalla connessione giuridicamente rilevante ogni conseguenza dell'illecito che non sia propriamente diretta ed immediata. Per individuare tale rapporto di derivazione la dottrina e la giurisprudenza hanno elaborato una serie di regole utili a selezionare l'area del danno risarcibile attraverso la causalità. Quella più ricorrente è quella della normalità desunta dalle regole dell'esperienza e da quelle probabilistiche e statistiche.Quando da un certo evento appare normale, probabile, statisticamente dimostrato che si verificherà un danno, questo si può considerare conseguenza diretta ed immediata del fatto. Proprio utilizzando tale criterio talvolta in giurisprudenza si è affermato che è risarcibile anche il danno mediato o indiretto, purché sia prodotto da una sequela normale di eventi che traggono origine dal fatto originario. Tale enunciati solo apparentemente contrastano con il significato letterale della norma che esige il rapporto diretto ed immediato, giacché se la sequela del fattore causativo sia regolare e normale rispetto alla vicenda sulla quale decidere, significa che vi è un legame giuridicamente rilevante tra fatto originario e danno. Sulla base di tali principi si è ritenuto risarcibile il danno subito dai prossimi congiunti della vittima ancorché mediato (Cfr Cass. Sez. Un. civili 1 luglio 2002 n. 9556). Il giudizio sul rapporto di derivazione causale deve effettuarsi caso per caso in quanto non esistono danni che per loro natura si possono qualificare diretti o indiretti, mediati o immediati.
Nella fattispecie il danno non è dipeso dalla contestata violazione delle norme edilizie, ma, come risulta dalla stessa sentenza, dall'attività concorrenziale, di per sè lecita (o almeno non risulta che fosse sleale), che la prevenuta ha esercitato nell'immobile costruito in violazione delle norme edilizie: infatti secondo la sentenza impugnata l'attività concorrenziale esercitata dalla AR nell'immobile abusivamente costruito avrebbe causato uno sviamento di clientela. Se in quel manufatto la prevenuta non avesse esercitato alcuna attività, perché l'immobile era stato sequestrato prima dell'espletamento dell'attività, o avesse esplicato un' attività diversa da quella esercitata dalla parte civile, la società che assume di essere stata danneggiata non avrebbe subito alcun nocumento dalla violazione delle norme edilizie. Ed allora è evidente che non esiste alcuna rapporto diretto ed immediato tra la violazione urbanistica ed il danno. Lo sviamento della clientela non è una conseguenza che dal punto di vista statistico si può considerare normale effetto dell'abuso edilizio. D'altra parte, dalla sentenza non risulta neppure che la parte civile fosse una confinante. Le statuizioni civili non possono quindi essere confermate. Sotto tale profilo l'impugnazione è fondata. Nella fattispecie non ricorrono cause di esclusione della punibilità a norma dell'articolo 129 c.p.p.. Invero le eccepite nullità processuali sono infondate per le considerazioni svolte nella memoria dalla parte civile e, quand'anche fossero state fondate, avrebbero comportato solo un annullamento con rinvio che è incompatibile con il principio che impone l'immediata declaratoria della causa di estinzione del reato.
Gli altri motivi non sono idonei ad escludere in maniera evidente l'insussistenza del fatto. Invero l'accusa si fonda su una consulenza tecnica che è stata disposta dal pubblico ministero la quale ha concluso per la violazione di precise norme urbanistiche. D'altra parte, l'imputata non aveva titolo per chiedere il permesso di costruire perché questo può essere chiesto solo dal proprietario o da altro titolare del diritto reale sul suolo.
Il locatario o l'affittuario, non potendo modificare senza il consenso del locatore la destinazione economica della cosa, non può neppure chiedere il permesso di costruire se a tanto non è stato autorizzato e se tale legittimazione non gli viene riconosciuta da una norma specifica (ad esempio il conduttore di fondi urbani, potendo eseguire le riparazioni urgenti a norma dell'articolo 1577 c.c., comma 2, potrebbe in proprio chiedere il titolo abitativo richiesto dalla legge per l'esecuzione di quelle riparazioni). Nella fattispecie dalla sentenza non risulta che l'imputata avesse titolo per contratto ad eseguire la costruzione in esame.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'articolo 620 c.p.p.; annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato ascritto si è estinto per prescrizione. Revoca le statuizioni civili.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2007