Sentenza 29 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/01/2004, n. 1661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1661 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI CO - Presidente -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. ELEFANTE Antonino - rel. Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
Dott. FIORE Francesco Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 1146/01 proposto da:
CANTIERE NAUTICO 7 MARI di NO CO & C. s.n.c., in persona del legale rappresentante p.t. Sig. CO OR, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Monti Parioli n. 8/a, presso lo studio legale Boscagli, difeso dall'Avv. Roberto Brunelli come da procura a margine del ricorso.
- ricorrente -
contro
TECNOSERVIZI di FI RU.
- intimata -
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Pesaro n. 515/00 del 11.03.2000 / 10.05.2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14.10.2003 dal Cons. Dott Antonino Elefante.
Sentito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 13.11.1995, la ditta EC di IL UN (in seguito solo EC ) conveniva in giudizio, davanti al Pretore di Pesaro, il TI Nautico 7 Mari di OR CO & C. s.n.c. (in seguito solo TI ), al fine di sentirlo condannare al pagamento in suo favore della somma di L. 27.718.432, oltre spese per insoluto, a titolo di corrispettivo per le opere di allaccio ed allestimento fognario al collettore principale dei locali del TI, che avevano richiesto anche lavori extracontrattuali. Costituitosi, il TI contestava l'effettuazione dei lavori extra e i prezzi applicati, assumendo che alla EC non erano stati affidati lavori o prestazioni particolari al di fuori di quelli strettamente necessari per l'allaccio alla rete fognaria. Eccepiva, in sede di precisazione delle conclusioni, la compensazione con quanto la EC doveva per aver utilizzato del terreno di risulta.
Espletata l'istruttoria, anche mediante c.t.u., il Pretore, ritenuta fondata l'eccezione di compensazione, condannava il TI al pagamento in favore della EC della somma di L. 1.598.670, oltre interessi legali.
Il gravame proposto dalla EC era accolto per quanto di ragione dal Tribunale di Pesaro, che, con la sentenza (n. 515/2000) ora impugnata, condannava il TI a pagare alla EC la somma complessiva di L. 15.600.000, oltre IVA e interessi legali dal 31.7.95, nonché le spese del doppio grado di giudizio. Osservava il Tribunale che l'eccezione di compensazione, che non risultava da quanto dedotto in comparsa di risposta e formulata solo in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, doveva considerarsi preclusa ai sensi degli artt. 180 e 183 c.p.c., dovendo essere proposta al più tardi non oltre venti giorni prima della udienza di trattazione.
Nel merito riteneva che, in base alla c.t.u. e alla prova orale, era risultato accertato che la EC aveva effettuato, ai fini dell'allaccio alla condotta fognaria, lavori per complessive L. 15.600.000, conseguentemente il TI andava condannato al pagamento di detta somma.
Ricorre per Cassazione il TI , in base a tre motivi. La EC non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 167 e 112 c.p.c., per omesso esame di questione decisiva in relazione alla eccezione riconvenzionale ritualmente proposta, quantomeno in grado di appello. Sostiene il ricorrente che erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto operante lo sbarramento imposto dal nuovo rito ex artt. 180 e ss. c.p.c., senza considerare che la dedotta eccezione di compensazione non costituiva riconvenzionale e neppure eccezione in senso tecnico, ma estrinsecazione delle facoltà difensive e semplice ampliamento del tema della controversia, mirando unicamente al rigetto della domanda avversaria, mediante opposizione al diritto fatto valere dall'attore di altro diritto idoneo a paralizzarlo. In ogni caso, l'eccezione di compensazione, in quanto proponibile e proposta per la prima volta in appello, doveva essere esaminata dal Tribunale.
1.1. Il motivo è infondato.
L'eccezione di compensazione, avendo natura sostanziale e non potendo essere rilevata d'ufficio dal giudice, rientra tra quelle eccezioni di merito che, a norma dell'art. 180, comma 2^, c.p.c., la parte convenuta deve proporre, a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione ovvero entro il termine perentorio assegnatole dal giudice all'udienza di prima comparizione.
Nè è proponibile per la prima volta in appello, stante il divieto dello jus novorum, di cui all'art. 345, comma 2^, c.p.c. (nuova formulazione), costituendo l'eccezione di compensazione un'eccezione in senso proprio, che amplia l'oggetto della controversia, ancorché essa tenda a paralizzare in tutto o in parte la domanda avversaria.
2. Col secondo motivo, denunciando omesso esame della prova e degli accertamenti acquisiti dal c.t.u., il ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato le deposizioni testimoniali, che nulla avrebbero detto in ordine ai lavori in questione. Conseguentemente avrebbe dovuto rigettare la domanda della EC per assoluta carenza di prova.
2.1. Anche tale motivo è infondato.
Trattasi all'evidenza di doglianza di merito tendente alla rivalutazione delle risultanze processuali, non deducibile in sede di legittimità, se non nei limiti della mancanza, insufficienza o contraddittorietà di motivazione, che nel caso specifico non ricorre avendo i giudici di merito correttamente giustificato il loro convincimento, allorché hanno rilevato che era stata la EC ad effettuare tutti quei lavori, anche extracontrattuali, che erano risultati indispensabili ai fini dell'allaccio alla condotta fognaria, così come individuati e quantificati dal c.t.u., le cui conclusioni, tecnicamente ineccepibili, andavano condivise.
Per il resto è appena il caso di ricordare che la valutazione delle risultanze processuali nonché della prova testimoniale insieme al controllo sulla loro concludenza - come la scelta, fra le varie risultanze probatorie di quelle ritenute più idonee a sorreggere la decisione - involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della sua decisione una fonte di prova ad esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni avverse ex plurimis: Cass. 6.9. 1995 n. 9384; Cass. 14.4.1994 n. 3498); onde la sentenza impugnata non è suscettibile di cassazione per il solo fatto che gli elementi considerati dal giudice di merito siano, secondo l'opinione del ricorrente, tali da consentire una diversa valutazione, conforme alla tesi da lui sostenuta.
3. Col terzo motivo, deducendo carenza e contraddittorietà della motivazione nonché mancata valutazione di elemento essenziale della causa, con conseguente riverbero sulle spese giudiziali liquidate, quanto alle risultanze della espletata c.t.u., il ricorrente censura l'impugnata sentenza in punto di condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Assume che, essendo stata la domanda accolta solo in parte, perché a fronte della pretesa di oltre L. 27.000.000 è stata riconosciuta la somma di L. 15,600.000, le spese dovevano essere in tutto o in parte compensate.
3.1. Il motivo è inammissibile.
In sede di legittimità, per quanto riguarda il regolamento e la liquidazione delle spese, possono denunciarsi solo violazioni del criterio della soccombenza (divieto di condanna alle spese della parte che risulti totalmente vittoriosa) o liquidazioni che non rispettino le tariffe professionali (con obbligo in tal caso di indicare le singole voci contestate in modo da consentire il controllo di legittimità senza necessità di ulteriori indagini);
rientra, invece, nei poteri discrezionali del giudice di merito disporre la valutatone dell'opportunità della compensazione, totale o parziale, delle spese, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di sussistenza di altri giusti motivi (salvo, peraltro, la censurabilità della relativa motivazione nel caso in cui a giustificazione della disposta compensazione siano addotte ragioni illogiche o erronee: cfr. Cass. 19.6.1999, n. 5909; 3.4.1995, n. 4234; 14.3.1995, n. 2949). Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso va, quindi, rigettato.
Non si deve provvedere sulle spese perché la EC non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 14 ottobre 2003. Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2004