Sentenza 29 settembre 1998
Massime • 1
L'illecito previsto dall'art. 46 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, che prevedeva come reato l'avere messo in commercio i tabacchi privi delle avvertenze specifiche previste dalla legge a tutela della salute, è oramai depenalizzato per effetto della entrata in vigore della legge 22 febbraio 1994 n. 146.Ciò in quanto l'ultima norma sanzionatrice, di cui al quarto comma dell'art. 23 della legge 146 del 1994 (che prevede sanzioni amministrative), in quanto norma posteriore che disciplina integralmente in modo nuovo la materia già regolata dalla norma anteriore, ha abrogato tacitamente il terzo comma dell'art. 46 della legge 428 del 1990.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/09/1998, n. 11657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11657 |
| Data del deposito : | 29 settembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori Udienza pubblica
Dott. Paolo Maria TONINI Presidente del 29.9.1998
Dott. Antonio ZUMBO Consigliere SENTENZA
Dott. Vincenzo ACCATTATIS Consigliere N. 2834
Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Vincenzo DI NUBILA Consigliere N. 12191/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto per MP LE, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza resa il 3.12.1997 dalla corte di appello di Napoli. Vista la sentenza denunciata e il ricorso,
Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere dr. Pierluigi Onorato,
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale dr. Antonio Siniscalchi, che ha concluso chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile,
Osserva:
In fatto e in diritto
1 - Con sentenza del 31.10.1996 il tribunale di Napoli dichiarava LE IO colpevole del reato di contrabbando doganale di kg. 450 di t.l.e. (art. 25, 282 lett. f), 292, 296 d.p.r. 23.1.1973 n.43) aggravato ai sensi dell'art. 2 legge 18.1.1994 n. 50, del reato di evasione dell'i.v.a. all'importazione per la stessa merce (artt. 1, 67 e 70 d.p.r. 26.10.1972 n. 633), e del reato di cui all'art. 46, comma 3, legge 29.12.1990 n. 428, per aver messo in commercio i tabacchi predetti privi delle avvertenze specifiche previste dalla legge a tutela della salute. Il tribunale, riuniti i reati nella continuazione, condannava l'IO alla pena complessiva di un anno di reclusione e lire 90.000.000 di multa.
2 - Su gravame dell'imputato, la corte di appello di Napoli, con sentenza del 3.12.1997 confermava integralmente la sentenza di primo grado.
2 - Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso il difensore, deducendo soltanto "difetto di motivazione in ordine al rigetto della richiesta difensiva di concessione delle attenuanti generiche".
3 - Il ricorso è generico e infondato.
Generico perché - come risulta dal motivo sopra completamente e letteralmente riportato - non specifica affatto le ragioni in forza delle quali sostiene il vizio di motivazione della sentenza impugnata.
Infondato perché la stessa sentenza ha congruamente e legittimamente giustificato il diniego delle attenuanti generiche, facendo riferimento ai precedenti penali dell'IO e alla gravità dei fatti contestati, quale desumibile dalla notevole quantità dei tabacchi sottratti ai diritti di confine.
4 - Peraltro va rilevato d'ufficio che l'illecito previsto dall'art.46 della legge 29.12.1990 n. 428 è ormai depenalizzato per effetto dell'entrata in vigore della legge 22.2.1994 n. 146. Vero è che al riguardo la giurisprudenza di questa corte non è univoca.
Le sentenze più risalenti nel tempo hanno concordemente affermato che la legge 22.2.1994 n. 146, laddove con il suo articolo 23 ha introdotto una sanzione amministrativa per la commercializzazione dei tabacchi con etichettature non conformi alle prescrizioni dettate per la tutela della salute del consumatore, non ha abrogato, ne' espressamente ne' implicitamente, la norma di cui all'art. 46 della legge 29.12.1990 n. 428 (Cass. Sez. III, n. 00 771 del 19.3.1996, c.c.
16.2.1996, p.m. in proc. Montagna. rv. 204966; Cass. Sez. III n. 0 1400 del 5.5.1997, c.c. 21.3.1997, Marzano, rv. 207603; Cass. Sez. III n. 0 5528 del 10.6.1997, ud. 8.4.1997, Petralia, rv. 208440). Alcune sentenze più recenti hanno invece affermato che il citato art. 23 della legge 146/1994 ha implicitamente abrogato l'art. 46 della legge 428/1990, trasformando così da illecito penale a illecito amministrativo la commercializzazione di tabacchi con etichettature non conformi alle prescrizioni vigenti (Cass. Sez. III n. 0 1027 del 27.1.1998, ud. 5.12.1997, Picardi e altri, rv. 209503;
Cass. Sez. III, n. 1031, ud. 5.12.1997, p.g. in proc. Borrelli;
Cass. Sez. III n. 0 1836 del 13.02.1998, ud. 18.12.1997, Longo, rv. 209967).
Ad avviso del collegio, quest'ultima è la tesi esatta. 4.1 - Per chiarezza è opportuno premettere un sommario excursus della normativa comunitaria e nazionale che si è succeduta (ma meglio sarebbe dire accavallata) nella soggetta materia. 4.1.1 - Per prima è stata la direttiva 89/622/CEE del 13 novembre 1989 a proporsi la armonizzazione delle disposizioni degli Stati
membri della Comunità Europea concernenti le avvertenze di carattere sanitario che devono figurare nelle unità di condizionamento dei prodotti del tabacco e le menzioni del tenore di catrame e di nicotina sui pacchetti di sigarette (art 1, modificato dall'art. 1 della direttiva 92/41/CEE). L'art. 4 di tale direttiva (anch'esso modificato dalla direttiva 92/41/CEE) ha stabilito che tutte le unità di condizionamento (i.e. confezionamento) dei prodotti del tabacco rechino un'avvertenza generale "nuoce gravemente alla salute", nonché altre avvertenze specifiche alternative per i pacchetti di sigarette e per altre unità di confezionamento dei prodotti del tabacco.
In conformità a questa direttiva, il decreto ministeriale 31 luglio 1990, emanato dal ministro delle finanze di concerto con il ministro della sanità, ha stabilito che tutte le unità di condizionamento dei prodotti del tabacco devono recare l'avvertenza generale "nuoce gravemente alla salute"; mentre le sigarette e altre unità di condizionamento diverse dalle sigarette devono recare anche una avvertenza specifica fra quelle alternativamente indicate nel decreto;
infine le unità di condizionamento dei tabacchi da fumo e da mastico devono recare anche la specifica avvertenza "provoca il cancro". E decreto specifica inoltre in modo analitico il modo e lo spazio (percentuale rispetto alla superficie totale dell'unità di condizionamento) in cui devono essere apposte le avvertenze (art. 3). 4.1.2 - Successivamente è entrata in vigore la legge 29.12.1990 n.428, cioè la cosiddetta legge comunitaria annuale, che delegava il governo a emanare i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comunitarie comprese nell'allegato A (il quale - si noti bene - non include la direttiva 89/622/CEE, ne' altre direttive a tutela della salute dei consumatori dei prodotti di tabacco).
Peraltro, nell'art. 46, comma 1, di questa legge si prevedeva che il ministro delle finanze, di concerto con il ministro, doveva dettare disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei tabacchi lavorati in conformità alle prescrizioni della direttiva 89/622/CEE (evidentemente ignorando che il ministro aveva già
emanato un decreto in materia). Ottemperando a questa previsione, il ministro ha poi emanato due decreti (16.7.1991 e 26.7.1993) con cui ha aggiornato il citato art. 3 del precedente d.m. 31.7.1990, per adeguarlo alle modifiche apportate nell'ordinamento comunitario con la direttiva 92/41/CEE. Infine, il terzo comma dello stesso art. 46, puniva con l'ammenda (fino a cinquanta milioni) e con l'arresto (fino a un anno) la commercializzazione di tabacchi lavorati con condizionamento privo a) delle avvertenze relative al tenore di catrame o nicotina, b) della avvertenza generale "nuoce gravemente alla salute", c) delle avvertenze specifiche per i pacchetti di sigarette. 4.1.3 - Da ultimo, è entrata in vigore la legge 22.2.1994 n. 146, cioè la c.d. legge comunitaria annuale, che delegava il governo a emanare i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comunitarie comprese nell'allegato A (che ancora una volta non include alcuna direttiva in materia di commercializzazione di tabacchi e di tutela della salute dei consumatori).
I principi e i criteri generali a cui devono informarsi i decreti legislativi del governo sono specificati nell'art. 2; e stabiliscono, tra l'altro, che "salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi".
È da tener presente, inoltre, che a norma dell'art. 7, "al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il governo, salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare ( ... ) disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive delle Comunità europee, attuate ai sensi della presente legge in via regolamentare o amministrativa, e di regolamenti comunitari vigenti alla data in vigore della presente legge".
È chiaro quindi che per le direttive comunitarie da attuare per via legislativa il governo può prevedere sanzioni penali o amministrative "salva l'applicazione delle norme penali vigenti"; e anche per le direttive da attuare in via regolamentare o amministrativa, il governo può prevedere sanzioni penali o amministrative "salve le norme penali vigenti". Ma è da sottolineare - per quello che si osserverà in seguito - che sia le direttive da attuare in via legislativa (elencate nell'allegato A), sia quelle da attuare in via regolamentare o in via amministrativa (elencate rispettivamente negli allegati C ed E) non comprendono la materia del condizionamento e della etichettatura dei tabacchi. Resta da esaminare, infine, l'art. 23 di questa legge. Esso prevede ancora (al secondo comma) che il ministro delle finanze, di concerto col ministro della sanità, detti con decreto le disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei tabacchi lavorati, conformemente alle prescrizioni della direttiva 92/41/CEE, che - come s'è visto - ha aggiornato le prescrizioni dettate dalla precedente direttiva 89/622/CEE. Inoltre punisce (al quarto comma) "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 3 milioni a lire 90 milioni chiunque immetta in commercio prodotti di tabacco recanti un condizionamento o un'etichettatura non conformi alle prescrizioni dettate dall'art. 46 della legge 29.12.1990 n. 428, dal presente articolo o dai relativi decreti di attuazione".
5 - Questa semplice ricognizione diacronica della normativa già consente di concludere che l'ultima norma sanzionatrice, di cui al quarto comma dell'art. 23 della legge 22.2.1994 n. 146, in quanto norma posteriore che disciplina integralmente in modo nuovo la materia già regolata dalla norma anteriore, ha abrogato tacitamente il terzo comma dell'art. 46 della legge 29.12.1990 n. 428 (ex art. 15 delle preleggi). Alle violazioni delle prescrizioni dettate per le avvertenze da apporsi sulle unità di condizionamento dei tabacchi lavorati non sono più applicabili le sanzioni penali previste dall'art. 46, perché queste sono state sostituite dalle sanzioni amministrative previste dall'art. 23.
5.1 - A questa evidente conclusione si obietta che la sanzione penale dell'art. 46 resta ferma per quella particolare violazione che consiste nella omissione della avvertenza generale <nuoce gravemente alla salute> (almeno questa sembra la tesi sostenuta nella succitata sentenza Montagna).
Ma la obiezione non ha pregio, perché ignora il tenore letterale dell'art. 23, il quale punisce solo con sanzione amministrativa ogni condizionamento non conforme alle prescrizioni dell'art. 46, fra le quali è esplicitamente compresa (alla lettera b) del terzo comma) anche la prescrizione relativa alla generale avvertenza "nuoce gravemente alla salute".
5.2 - Una seconda obiezione, adombrata nella sentenza Montagna ed esplicitata nella sentenza Marzano, è che la mancanza delle avvertenze prescritte è cosa diversa dalla non conformità delle stesse avvertenze alle prescrizioni dettate, ovvero la mancanza di etichettatura è cosa diversa dalla etichettatura non conforme;
sicché la mancanza delle avvertenze sarebbe ancora punita come reato, mentre l'apposizione di un'avvertenza difforme da quella prescritta (per esempio perché il testo è diverso, o perché la collocazione e diversa o perché i caratteri sono più piccoli) sarebbe punita come semplice illecito amministrativo. Ma è stato facile replicare che la non conformità del condizionamento e dell'etichettatura alle prescrizioni dettate dall'art. 46 comprende letteralmente e logicamente anche la mancanza totale delle avvertenze prescritte nello stesso articolo (cfr. specialmente la sentenza Borrelli). La prima difformità dalle prescrizioni è proprio la mancanza delle avvertenze;
anche se - ovviamente - pure l'apposizione di avvertenze non regolamentari configura una difformità dalle prescrizioni. Non si deve infatti dimenticare che il quarto comma dell'art. 23 punisce come illecito amministrativo ogni condizionamento o etichettatura non conformi alle prescrizioni dettate dall'art. 46: non punisce invece l'apposizione di avvertenze non conformi alle prescrizioni dettate dall'art. 46. La tesi che qui si critica invece legge la norma dell'art. 23 come se punisse con la sanzione amministrativa l'apposizione di avvertenze non conformi alle prescrizioni.
5.3 - Un terzo argomento usato a sostegno della tesi criticata fa leva sulla salvezza delle norme penali vigenti operata dall'art. 7 della legge 22.2.1994 n. 146, che per conseguenza manterrebbe in vigore anche la norma penale di cui all'art. 46 della legge 29.12.1990 n. 428 (così la sentenza Petralia citata).
L'equivoco in cui cade questa interpretazione dovrebbe risultare evidente dalla ricognizione storica sopra riassunta (n. 4.1). In primo luogo - come s'è già sottolineato - le norme penali fatte salve dall'art. 7 sono quelle vigenti nelle materie disciplinate dalle direttive comunitarie che ai sensi della stessa legge comunitaria n. 14611994 sono attuate in via regolamentare o in via amministrativa;
così come le norme penali fatte salve dall'art 2 lett. d) della stessa legge sono quelle vigenti nelle materie delle direttive comunitarie da attuarsi con decreti legislativi ai sensi della medesima legge di delega: e nessuna di queste materie - si ripete - riguarda il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco.
In secondo luogo, poiché l'art. 23 della stessa legge 146/1994 ha implicitamente abrogato l'art. 46 della legge 428/1990, è evidente che quest'ultima norma penale non era più vigente al momento in cui il governo attuava in via legislativa, regolamentare o amministrativa le direttive comunitarie di cui trattasi, corredandole discrezionalmente del relativo apparato sanzionatorio;
anzi, a rigore non era più vigente neppure nel momento in cui entrava in vigore la stessa legge delega 14611994 (cfr. ancora sul punto la sentenza Borrelli e la sentenza Picardi).
6 - Concludendo sul punto, la sentenza impugnata va annullata limitatamente al reato di cui all'art. 46 della legge 428/1990, contestato al capo d) della imputazione, perché non più preveduto dalla legge come reato. Va quindi annullata la relativa pena, che ai sensi dell'art. 620 lett. 1) c.p.p. si determina in cinque giorni di reclusione e lire 1.000.000 di multa.
P.Q.M.
la corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 46 della legge 428/1990 perché non più preveduto come reato, ed elimina la relativa pena di giorni cinque di reclusione e lire 1.000.000 di multa. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, il 29 settembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 1998