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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 06/05/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Anna Ferretti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta a R.G. 1171/2024 introdotta con atto di citazione da
, C.F. , nata a [...] l'[...], e Parte_1 C.F._1
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliati in Imperia (IM), Piazza Giuseppe Bianchi, 5, presso e nello studio dell'Avv.
Marcello Ferrari, che li rappresenta e difende giusta procura in atti
Parti attrici opponenti
Contro
C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Napoli (NA), alla Via Santa Brigida n. 39, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC dell'Avv. che la Email_1 rappresenta e difende giusta procura in atti
Parte convenuta pposta
Conclusioni
Per gli opponenti:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni richiesta avversaria disattesa e reietta, previa ogni declaratoria necessaria di rito, in accoglimento della presente opposizione, dichiarare ed accertare che CP_1 non è titolare del rapporto sostanziale creditizio dedotto e non ha diritto di procedere esecutivamente per le ragioni sopra esposte, dichiarare l'improcedibilità e/o l'estinzione e/o la nullità della procedura esecutiva e accertare e dichiarare che parte attrice nulla deve a;
vinte le spese e CP_1 distratte in favore del difensore antistatario che dichiara di averle anticipate”.
Per l'opposta:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni diversa e contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta, dichiarare inammissibile e, in ogni caso, infondata l'opposizione esecutiva proposta da Pt_1
e e, per l'effetto, rigettarla.
[...] Parte_2
In vittoria di spese e compensi di giudizio, inclusi quelli relativi alla fase davanti al G.E. e alla fase del reclamo”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2 introducevano la fase di merito del giudizio di opposizione avverso l'esecuzione intrapresa da
[...]
seguito della notifica del precetto, in data 29.5.2023, Controparte_1 relativo al credito derivante dai contratti di mutuo fondiario meglio dettagliati in atti (cfr. doc. 2 opponente). Gli odierni opponenti esponevano che si era dichiarata successore di CP_1 CP_2 nei rapporti da questa intrattenuti con i signori e , sulla base di una cessione in blocco Pt_1 Pt_2 di crediti, asseritamente stipulata ai sensi dell'art. 58 TUB, e pubblicata in Gazzetta Ufficiale, edizione n. 1, Parte II, 2 gennaio 2020; e che sulla base di tale credito la cessionaria aveva proceduto a pignoramento immobiliare avviando l'esecuzione forzata poi iscritta al n. 142/2024 R.G.E.
La e lo proponevano opposizione eccependo, in via preliminare, l'inesistenza Pt_1 Pt_2 della cessione;
in subordine, contestavano la sussumibilità del credito vantato da nei loro CP_2 confronti nel complesso dei rapporti ceduti ad Il giudice dell'esecuzione respingeva l'istanza CP_1 di sospensiva, ritenendo sussistente la prova della cessione nonché l'inclusione, nei rapporti oggetto di cessione, del credito azionato nei confronti degli odierni opponenti, ed assegnava termine di 90 giorni per l'introduzione della fase di merito.
L'ordinanza del g.e. veniva confermata in sede di reclamo: in particolare, il Collegio condivideva le affermazioni del giudicante in punto prova dell'avvenuta cessione, rilevando altresì che dal tenore dall'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale fossero deducibili elementi sufficienti a consentire l'individuazione del credito azionato, anche alla luce degli elenchi di rapporti allegati alla pubblicazione (cfr. doc. 8 opponenti). La e lo introducevano allora il presente giudizio di merito, reiterando la Pt_1 Pt_2 contestazione relativa alla prova dell'esistenza della cessione in blocco di crediti, della quale CP_1 non curava la produzione documentale;
in subordine, riproponevano l'eccezione relativa all'inclusione, nell'alveo dei rapporti ceduti, del credito vantato nei loro confronti dal creditore pignorante. In particolare, gli odierni opponenti affermavano che il più recente orientamento della
Suprema Corte ritiene imprescindibile, ai fini della prova della cessione, la produzione del relativo contratto, reputando la produzione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale insufficiente a dimostrare la titolarità sostanziale della pretesa.
Si costituiva affermando la Controparte_1 sufficienza, ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio concernente l'esistenza della cessione, della pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale, ogniqualvolta il tenore dello stesso sia tale da consentire di enucleare, senza ragionevoli dubbi, le tipologie di rapporti ceduti. Il creditore opposto deduceva altresì, a sostegno della propria pretesa, di essere in possesso dei titoli esecutivi azionati ex art. 1263 c.c.
La causa era istruita documentalmente ed era trattenuta in decisione all'udienza del 14.3.2025.
La presente opposizione pone la questione dell'onere della prova circa la titolarità sostanziale della pretesa azionata dal cessionario di un “complesso di rapporti giuridici individuabili in blocco”, ai sensi dell'art. 58 D. lgs. 1 settembre 1993, n. 385, “Testo Unico bancario”.
La questione, oggetto di numerose pronunce della giurisprudenza di legittimità, consegue alla mancata produzione, da parte del creditore/cessionario, del titolo– il contratto di cessione in blocco di crediti – a fronte della contestazione, da parte del debitore/ceduto, della circostanza stessa dell'avvenuta cessione: in tale ipotesi, infatti, è controverso il fatto stesso della successione nel rapporto litigioso e, pertanto, la titolarità della pretesa azionata.
La difesa di parte opponente ritiene che si sia delineato, nella giurisprudenza successiva al rigetto dell'istanza di sospensione, un aggravio dell'onere probatorio gravante sul creditore/cessionario, nel senso di considerare insufficiente, ai fini della prova della cessione, la sola produzione della pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale, di cui al comma secondo dell'art. 58 TUB (cfr. citazione, pagg. 4 segg.). In particolare, parte opponente cita “la recentissima (di pochi giorni orsono) Cassazione Civile, Sez. I, 29 maggio 2024, n. 15010 (che si produce in copia in unione a nota redazionale) in cui vi sono utili riferimenti giurisprudenziali (tra cui due sentenze altrettanto recenti nr.10786/2024 e nr. 5478/2024) che riguardano proprio il caso delle cessioni in blocco”
(citazione, ivi).
Il revirement giurisprudenziale prospettato dalla difesa di parte opponente è tuttavia da reputarsi insussistente, come emerge dalle motivazioni delle pronunce citate dagli odierni attori. Nella sentenza n. 15010 del 29 maggio 2024, infatti, la Suprema Corte ha statuito quanto segue: “1.2. Orbene, va rilevato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il soggetto che proponga impugnazione oppure vi resista nell'asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve non soltanto allegare la propria legitimatio ad causam per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, ma altresì fornire la prova - la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio nella fase della impugnazione, è rilevabile d'ufficio - delle circostanze costituenti i presupposti di legittimazione alla sua successione nel processo ex artt.
110 e 111 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 24050 del 2019, Cass. n. 25344 del 2010 e Cass. n. 22244 del
2006, tutte richiamate, in motivazione, dalle più recenti Cass. nn. 10786 e 5478 del 2024. In senso sostanzialmente conforme, si vedano anche Cass. n. 13685 del 2006, Cass. n. 15352 del 2010 e Cass.
n. 1943 del 2011, alle quali pure hanno fatto riferimento le menzionate Cass. nn. 10786 e 5478 del 2024).
1.3. Pertanto, alla stregua dell'appena descritto indirizzo ermeneutico, - che il Collegio, condividendolo, intende ribadire - onde giustificare la propria legittimazione Controparte_3 ad intervenire in questa sede perché subentrata nella titolarità del credito di cui si discute, avrebbe dovuto non soltanto allegare ma anche fornire la dimostrazione della relativa circostanza, la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio nella fase della impugnazione,
è, come già anticipatosi, rilevabile d'ufficio.
1.3.1. La menzionata società, in proposito, ha dichiarato di depositare, unitamente al
"controricorso", tra l'altro, "l'avviso di cessione di crediti pro soluto pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'8 novembre 2018, parte seconda, foglio delle inserzioni n. 130" (cfr. doc. indicato sub n. 4), evidentemente considerandolo idoneo a dimostrare l'avvenuta cessione, da parte di
[...]
a di alcuni dei suoi crediti (tra cui quello di Controparte_4 Controparte_3 cui oggi ancora si controverte), ai sensi degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 1999 e 58 del D.Lgs.
n. 385 del 1993 (T.U.B.).
1.3.2. Così operando, tuttavia, ha finito per confondere il requisito della Controparte_3
"notificazione" della cessione al debitore ceduto, necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo eseguito in favore del cedente, con la prova dell'effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione e, quindi, del concreto trasferimento della titolarità di quel credito, prova necessaria per dimostrare la reale legittimazione sostanziale ad esigerlo da parte del preteso cessionario, laddove tale qualità sia contestata (come accaduto nella specie per effetto di quanto si
è detto in precedenza) dal debitore ceduto.
1.3.3. Richiamate, allora, le considerazioni tutte espresse dalle recenti Cass. nn. 10786 e 5478 del 2024, pronunciatesi su questione assolutamente analoga (cfr., rispettivamente, Parr. da 1. ad 1.5, pag. 3-8, e Parr. da 2.2. a 2.4.6., pag.
7-15 delle relative motivazioni, cui può qui farsi rinvio ex art. 118, coma 1, disp. att. cod. proc. civ.), ne discende che benché gravata del Controparte_3 corrispondente onere fin dal momento del deposito del proprio "controricorso", non ha dimostrato adeguatamente la propria qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso di
[...]
posto che la sola descritta documentazione dalla prima prodotta Controparte_4 contestualmente al deposito del suo "controricorso" si rivela affatto inidonea a provare il contratto di cessione in suo favore dei crediti (tra cui quello di cui oggi si discute) già della banca da ultimo indicata. La stessa, infatti, investe il solo requisito della "notificazione" della cessione al debitore ceduto, necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo effettuato in favore del cedente, non anche la prova dell'effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione e, quindi, del concreto trasferimento della titolarità di quel credito.
1.4. Una tale carenza probatoria - rilevabile di ufficio anche da questa Corte, giova nuovamente ricordarlo, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio nella fase della impugnazione - nemmeno è stata colmata da una condotta processuale degli odierni ricorrenti comportante il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione della suddetta legittimazione di Al contrario, ed Controparte_3 CP_5 CP_6 CP_7 [...]
come pure si è già riferito, con la propria memoria ex art. 380.bis.1 cod. proc. civ. Controparte_8
(nel testo, qui applicabile ratione temporis, risultante dalle modifiche apportategli dal menzionato D.Lgs. n. 149 del 2022) ne hanno espressamente contestato la legittimazione ad intervenire in questa sede non avendo la stessa dimostrato il contratto di cessione dei crediti in forza del quale ha affermato di essere titolare del rapporto e/o del credito controverso” (Cass. civile sez.
I, 29/05/2024, n. 15010, parte motiva).
La Suprema Corte, pertanto, lungi dall'imporre al cessionario la produzione del titolo, si è limitata a ribadire, in ossequio alla propria, consolidata giurisprudenza, l'onere, gravante su chi agisca o resista in giudizio, di comprovare la propria qualità di successore nel rapporto controverso: che la
Cassazione abbia circoscritto forme o modi nei quali l'interessato è chiamato ad assolvere a tale onere, oltre a non risultare da alcun punto della motivazione da ultimo richiamata, è espressamente escluso dagli ermellini, i quali precisano, nel prosieguo della medesima sentenza, che “[…] il menzionato
"controricorso" di nemmeno offre altri "elementi utili" che permettano a questa Controparte_3
Corte di verificare l'esistenza di una prova presuntiva della cessione de qua e dell'inclusione dello specifico credito oggetto del procedimento in esame nel "blocco" dei rapporti ceduti (cfr. Cass. n. 24798 del 2020). Pertanto, essendo mancata la concreta dimostrazione di detta cessione e, conseguentemente, della effettiva titolarità del rapporto controversa in capo a detta società, il suo odierno intervento deve ritenersi inammissibile” (Cass. civile sez. I, 29/05/2024, n. 15010, parte motiva, punto 1.5).
In altre parole, la pronuncia posta a fondamento dell'opposizione, lungi dal configurare un contrasto in seno alla Suprema Corte, si pone in perfetta continuità con il principio – altrettanto granitico in giurisprudenza – secondo il quale la prova della cessione non è assoggettata a oneri formali, ma può essere fornita dall'interessato con mezzi ulteriori, rispetto alla produzione del titolo: in tal senso, peraltro, si esprime una delle ulteriori pronunce addotte da parte opponente a sostegno delle proprie tesi, ossia Cass. civile sez. I, 29/02/2024, n. 5478. Nella parte motiva di tale sentenza si afferma quanto segue: “Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. […]” (Cass. civile sez. I, 29/02/2024, n. 5478, parte motiva). La Suprema Corte chiarisce altresì che, ai fini della prova dell'esistenza stessa del contratto, “di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità».
2.4.6. La riportata pronuncia ha enunciato, infine, il seguente principio di diritto: «In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio” (Cass. civile sez. I, 29/02/2024, n. 5478, parte motiva).
In continuità con l'orientamento appena esposto si pone anche Cass. Civile sez. I, 22/04/2024, n.
10786, parimenti evocata dalla difesa di parte opponente a sostegno dell'asserito irrigidimento dell'onere probatorio gravante sul successore nel credito controverso (citazione, pag. 5), ma che si richiama a sua volta alle “considerazioni tutte espresse dalla recente Cass. N. 5478/2024, pronunciatasi su questione assolutamente analoga” (Cass. Civile sez. I, 22/04/2024, n. 10786, parte motiva, punto 1.3.3.).
Tanto premesso, l'opposizione è infondata, e non merita di essere accolta.
La prova della titolarità del credito azionato deve infatti ritenersi acquisita agli atti del presente giudizio: la portata, pure meramente indiziaria del più volte citato avviso dell'avvenuta cessione, nell'estratto di cui alla Gazzetta Ufficiale del 2.1.2020 (All. 3 Comparsa, pagg. 10 segg.), è infatti corroborata dal convenuto attraverso la produzione dell'elenco dei rapporti ceduti da CP_2 depositato, ai sensi del medesimo avviso, “presso il notaio rep. 47068 racc. 21660” Persona_1
(All. 3 Comparsa, pag. 11). Parte opposta ha versato agli atti anche la certificazione del notaio Per_1
con la quale egli attesta “che nella copia digitale non modificabile dell'Allegato, menzionato
[...] nel contratto di cessione sottoscritto in data 15 novembre 2019 tra “AMCO – Asset Management
Company S.p.A.” e “Banca Carige S.p.A – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia”, di cui all'atto di deposito ai miei rogiti in data 23 dicembre 2019, rep. n. 47068/21660, registrato a Milano 1 il 16 gennaio 2020 al n. 2704 serie 1T, recante l'elenco dei rapporti ceduti da “Banca Carige S.p.A –
Cassa di Risparmio di Genova e Imperia” a favore di “AMCO – Asset Management Company S.p.A” (di cui al comunicato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, parte II, n. 1 del 2 gennaio 2020), è ricompresa” la specifica posizione degli odierni opponenti. Né possono essere ritenute irrilevanti le ulteriori circostanze, già valorizzate dal Giudice dell'Esecuzione e dal Collegio, dell'avvenuta iscrizione del pignoramento immobiliare, da parte dell'affermato cessionario (cfr. doc. 6 attore, pag.
2: “evidentemente è in possesso dei titoli sopra indicati in mancanza dei quali non avrebbe CP_1 potuto procedere a pignoramento (che invece risulta regolarmente iscritto presso l'Ufficio di Finale
Ligure in data 29.5.2023)”) e dell'inesistenza di richieste di pagamento del dovuto ad opera del cedente o di altri eventuali titolari effettivi della pretesa (cfr. doc. 8 attore, pag. 4: “è certamente fatto rilevante […] che nonostante l'affidamento sia stato revocato nel lontano 2017, la e lo Pt_1
non abbiano mai ricevuto alcuna richiesta di pagamento del dovuto ad opera di soggetti Pt_2 diversi dall'odierna reclamata”). Da ultimo, a ulteriore riprova dell'esistenza del rapporto tra CP_1
e la difesa di parte opposta ha prodotto le comunicazioni intercorse tra la Banca cedente e CP_2 gli allora clienti, in merito alle posizioni creditizie di causa (cfr. Memoria costituzione R.G. CP_1
587/2024, All. 2 e 4): ciò corrobora, oltre alla circostanza della sussistenza di rapporti economici tra cedente e cessionario, il carattere legittimo del possesso, da parte di dei titoli posti a CP_1 fondamento dell'esecuzione immobiliare.
Con riferimento all'eccezione relativa alla non riconducibilità del credito azionato nell'operazione di cessione in blocco, va anzitutto considerato il tenore dell'avviso pubblicato a cura del cessionario in Gazzetta Ufficiale. Nella più volte citata comunicazione, curata ai sensi dell'art. 58
TUB, appaiono ricompresi, tra gli altri, i crediti “che, al 1° luglio 2019 ovvero alla diversa data di seguito indicata, soddisfacevano i criteri di seguito riportati: (a) tutti i Rapporti oggetto di cessione presentano le seguenti caratteristiche: (i) alla data del 31 dicembre 2018 e alla data del 31 ottobre
2019 i debitori erano classificati come “in sofferenza”, “inadempienza probabile” o “esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate”; (ii) i debitori non sono banche e/o intermediari finanziari o pubbliche amministrazioni (incluse quelle di cui all'elenco previsto dall'art. 1, comma 3, della legge
31 dicembre 2009, n. 196 e pubblicato annualmente dall'ISTAT sulla Gazzetta Ufficiale ); (iii) i debitori hanno ricevuto una comunicazione inviata da una delle Cedenti recante una data compresa tra il 25 novembre 2019 e il 20 dicembre 2019, con la quale sono stati informati di essere stati inclusi in un portafoglio oggetto di trasferimento denominato “Hydra”; (iv) non sono contratti di leasing né crediti derivanti da contratti di leasing;
(v) i Rapporti e/o i debitori non rientrano in una delle seguenti categorie:
1. rapporti rivenienti da crediti di firma non escussi alla data del 1° luglio 2019;
2. Finanziamenti a dipendenti e pensionati del Gruppo Banca Carige3. rapporti che rientrano nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione 2” di cui all'avviso sulla Gazzetta Parte_3
Ufficiale della Repubblica italiana parte seconda n. 153 del 2 luglio 2004 (non riacquistabili) 4. Finanziamenti agevolati con particolare riferimento alle seguenti tipologie: a. mutui agevolati ex l.
457/1978; b. mutui Artigiancassa con contributo;
c. mutui con provvista attualizzata - ente 300 -
SUNIA/ Enti previdenziali;
d. mutui con provvista attualizzata ente 390 - Specialprestiti d'onore famiglie/persone disagiate (FILSE)) e. mutui Finpiemonte;
5. finanziamenti agrari;
6. prestiti d'uso d'oro;
7. prestiti su pegno;
8. rapporti servizio pegno;
9. rapporti garantiti dalle seguenti
Cooperative di Garanzie/Enti: a. b. c. Controparte_9 CP_10 Controparte_11
; d. (b) i contratti di finanziamento oggetto
[...] Controparte_12 di cessione presentano le seguenti caratteristiche: (i) costituiscono contratti di finanziamento conclusi dalle Cedenti o da banche loro aventi causa in qualsiasi forma tecnica (ad eccezione delle forme tecniche espressamente escluse ai sensi di quanto previsto sub (a)); (ii) sono denominati in
Euro o Dollari Americani;
(iii) sono regolati dalla legge italiana o francese;
(iv) se ipotecari, sono garantiti da ipoteca su beni immobili ubicati in Italia o in Francia;
(c) i crediti oggetto di cessione presentano le seguenti caratteristiche;
(i) derivano da contratti di finanziamento (ivi inclusi i contratti sub (b)) conclusi dalle Cedenti o da banche loro aventi causa in qualsiasi forma tecnica (ad eccezione delle forme tecniche espressamente escluse ai sensi di quanto previsto sub (a)); (ii) sono denominati in Euro ovvero in Dollari Americani;
(iii) sono regolati dalla legge italiana o dalla legge francese;
(iv) se garantiti da ipoteca su beni immobili, tali beni immobili sono ubicati in Italia o in
Francia; (d) gli strumenti finanziari oggetto di cessione presentano le seguenti caratteristiche: (i) si tratta di strumenti finanziari partecipativi o prestiti obbligazionari convertendo emessi in conversione di crediti e/o di contratti di cui sub (c) (i) (Avviso G.U., pagg. 10 segg.). Il credito azionato da quale dettagliato nell'atto di pignoramento, deriva dai tre contratti di mutuo CP_1 fondiario assistiti da ipoteca volontaria (doc. 3 opponente, pagg. 2 segg.), con i debitori, persone fisiche, qualificabili come “in sofferenza”, e appare dunque sussumibile nelle categorie di rapporti oggetto di cessione. Esso, peraltro, risulta ricompreso nell'elenco delle posizioni cedute, di cui all'elenco depositato presso il notaio rep. 47068 racc. 21660, il quale ha attestato la Persona_1 conformità a detto elenco dell'estratto recante la menzione specifica della posizione creditizia degli odierni opponenti.
L'opposizione proposta da e avverso l'esecuzione avviata Parte_1 Parte_2 nei loro confronti da a dunque respinta. Le CP_1 Controparte_1 spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo, in base ai parametri indicati dal DM 55/2014, aggiornati al tempo della decisione dal DM 147/2022, scaglione di valore da € 52.000,01 a € 260.000,00, valori compresi tra minimi e medi per ciascuna fase, esclusa quella istruttoria non celebratasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione o deduzione, per le ragioni indicate in motivazione:
1. RIGETTA l'opposizione proposta da e avverso Parte_1 Parte_2
l'esecuzione avviata nei loro confronti da Controparte_1
[...]
2. CONDANNA e alla rifusione integrale delle spese di lite Parte_1 Parte_2 in favore di che liquida in € 6.300,00 Controparte_1 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Savona, 06.05.2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna Ferretti