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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 25/09/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
PROC. N. 782/2020 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriele Giovanni
Gaggioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ordinario di cognizione di primo grado iscritto al numero di ruolo generale indicato in epigrafe, promosso da:
cf , rappresentata e difesa dall'avv. Alberto De Luca ed Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore a La Spezia Piazza San Domenico di
Guzman n. 55,
-attore-
Contro
cf , rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Spigolon ed CP_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore a Rimini Piazza Ferrari n. 3/c,
-convenuto-
***
CONCLUSIONI
*Per l'attore come nel foglio di precisazione delle conclusioni: Parte_1
“Accertare l'inadempimento della ditta ispetto alle condizioni di cui al contratto CP_1
in data 01/02/2000, e per l'effetto dichiarare risolto il contratto stesso, con condanna della
1 mandante al pagamento dei compensi provvigionali maturati e non corrisposti nella misura di
€. 9.881,77; oltre alla indennità di cessazione del rapporto prevista dall'art. 1751 c.c. pari a €.
28.333,05 e alla indennità suppletiva di clientela pari a €. 38.844,80.
Il tutto con interessi e rivalutazione e rimborso delle spese legali”.
*Per il convenuto come nel foglio di precisazione delle conclusioni: CP_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adìto, contrariis rejectis,
In via pregiudiziale, dichiarare la propria incompetenza territoriale a favore del Tribunale di
Bologna.
Nel merito, respingere le domande formulate dall'attrice perché infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria delle spese di causa”.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di La Spezia Parte_1 CP_1
L'attore esponeva quanto segue: in data 01.02.2000 e Parte_1 CP_2
concludevano contratto di agenzia, in forza del quale veniva incaricata Parte_1
di promuovere in esclusiva la vendita di articoli prodotti dalla nella Regione CP_2
Toscana e nella Provincia della Spezia e si obbligava al pagamento delle CP_2
relative provvigioni a favore di in data 13.12.2018, in ragione della Parte_1
fusione per incorporazione di nella società la medesima CP_2 CP_1
comunicava a di subentrare nel contratto di agenzia CP_1 Parte_1
dell'01.02.2000 e contestualmente trasmetteva proposta modificativa delle precedenti pattuizioni contrattuali;
rifiutava la modifica contrattuale proposta da Parte_1
in data 13.12.2018; successivamente in data 17.02.2019 CP_1 CP_1
trasmetteva estratto conto provvigionale il quale veniva contestato da in Parte_1
2 quanto in contrasto con il contratto dell'01.02.2000 risultando i compensi in misura inferiore rispetto a quelli pattuiti;
in data 08.03.2019 comunicava a Parte_1 CP_1
il recesso per giusta causa dal contratto dell'01.02.2000 in quanto i conteggi relativi ai
[...]
compensi provvigionali, come trasmessi da in data 17.02.2019, erano stati CP_1
effettuati sulla base della proposta di modifica contrattuale avanzata da in CP_1
data 13.12.2018 ma mai accettata da Parte_1
L'attore chiedeva di dichiarare la risoluzione del contratto di agenzia dell'01.02.2000 per inadempimento di e di condannare al pagamento a favore di CP_1 CP_1
di Euro 9.881,77 a titolo di compensi provvigionali, di Euro 28.333,05 a Parte_1
titolo di indennità di cessazione del rapporto, ed Euro 38.844,80 a titolo di indennità
suppletiva di clientela.
*Si costituiva in giudizio eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale CP_1
di La Spezia a favore del Tribunale di Bologna in forza dell'art. 19.2 del contratto di agenzia in punto di competenza esclusiva del Tribunale di Bologna, e deducendo l'inesistenza del credito di eventualmente previa compensazione con l'indennità da Parte_1
recesso senza preavviso da riconoscersi a favore di CP_1
Il convenuto chiedeva il rigetto delle domande attoree.
*Il Giudice, con provvedimento del 15.09.2022, disponeva svolgersi consulenza tecnica d'ufficio, nominando quale consulente tecnico d'ufficio il dott. e conferendo il Persona_1
seguente quesito:
“Il consulente tecnico d'ufficio, esaminati gli atti e i documenti di causa, sentiti i consulenti
tecnici di parte, proceda come segue:
1. Descriva il rapporto di agenzia intercorso tra e Parte_1 CP_1
2. Individui e quantifichi l'indennità di fine rapporto (con specificazione dell'ammontare dei
singoli emolumenti) eventualmente spettante a a far data dalla effettiva Parte_1
3 comunicazione del recesso dal rapporto di agenzia da parte di (pec Parte_1
datata 08.03.2019, inviata in data 11.03.2019).
3. Individui e quantifichi l'ammontare dell'indennità da recesso senza preavviso
eventualmente spettante a a far data dalla effettiva comunicazione del CP_1
recesso dal rapporto di agenzia da parte di (pec datata 08.03.2019, Parte_1
inviata in data 11.03.2019)”.
La consulenza tecnica d'ufficio veniva depositata in data 01.07.2023.
Il Giudice, con provvedimento del 22.03.2024, liquidava a favore del consulente tecnico d'ufficio dott. Euro 2.915,49 oltre accessori per onorari, ponendoli Persona_1
provvisoriamente a carico solidale delle parti nei rapporti tra le parti ed il consulente tecnico d'ufficio ed a carico esclusivo di nei rapporti interni tra le parti. CP_1
*All'udienza del 13.03.2025 le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Osservato
La causa deve essere decisa nei termini seguenti.
*Occorre preliminarmente evidenziare quanto segue sul piano processuale.
L'eccezione di in punto di incompetenza territoriale del Tribunale di La Spezia CP_1
a favore del Tribunale di Bologna non può essere accolta considerato che, da un lato,
ha fondato la propria eccezione sull'art. 19.2 del contratto di agenzia in punto CP_1
di competenza esclusiva del Tribunale di Bologna (“Per qualsiasi controversia collegata al
presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Bologna”), dall'altro lato, l'art. 19.2 del contratto di agenzia è inapplicabile in quanto è stato predisposto unilateralmente da
(come si evince dall'intestazione riportante gli estremi della società CP_2 CP_2
[... presente nel margine alto di tutte le pagine del contratto) e non risulta sottoscritto da nelle forme ex art. 1341 co. 2 cpc. Parte_1
4 *Occorre evidenziare quanto segue sul piano sostanziale.
**Il consulente tecnico d'ufficio ha esaminato il contratto di agenzia dell'01.02.2000 tra e (nel quale è subentrato , l'accordo tra Parte_1 CP_2 CP_1
le associazioni sindacali degli agenti e dei proponenti in data 27.11.1992, l'accordo tra le associazioni sindacali degli agenti e dei proponenti in data 16.02.2009.
Il consulente tecnico d'ufficio, tenuto conto degli artt. 17, 18 e 22 del contratto di agenzia dell'01.02.2000, nonché del contenuto dell'accordo sindacale del 27.11.1992, premesso che l'indennità di cessazione del rapporto e l'indennità suppletiva di clientela devono riconoscersi in tutte le ipotesi di recesso dell'agente dal contratto di agenzia, ha quantificato in Ero 112,06
l'indennità di cessazione del rapporto ed in Euro 39.329,89 l'indennità suppletiva di clientela ipoteticamente da corrispondersi da parte di a favore di CP_1 Parte_1
(vedasi in particolare le pagine 11-21 della consulenza tecnica d'ufficio).
Il consulente tecnico d'ufficio, tenuto conto dell'art. 17 del contratto di agenzia dell'01.02.2000
nonché del contenuto dell'accordo sindacale del 16.02.2009, ha quantificato in Euro
11.414,55 l'indennità da recesso senza preavviso ipoteticamente da corrispondersi da parte di a favore di (vedasi in particolare le pagine 24-25 della Parte_1 CP_1
consulenza tecnica d'ufficio).
**In riferimento al caso di specie non è ravvisabile un inadempimento contrattuale di idoneo a legittimare l'accoglimento della domanda di CP_1 Parte_1
volta ad ottenere la risoluzione del contratto di agenzia dell'01.02.2000 appunto per inadempimento di poiché, da un lato, espone che CP_1 Parte_1
l'inadempimento di sarebbe consistito nell'invio di estratto conto provvigionale CP_1
riportante a favore di compensi (provvigioni) inferiori a quelli dovuti Parte_1
(vedasi la comunicazione di recesso di datata 08.03.2019 ed inviata a Parte_1
mezzo posta elettronica certificata dell'11.03.2019, prodotta come documento n. 7
5 , dall'altro lato, in sede di consulenza tecnica d'ufficio non è emersa Parte_1
l'erroneità dei calcoli effettuati da circa i compensi da corrispondere a CP_1
Parte_1
In ogni caso, tenuto conto degli esiti della consulenza tecnica d'ufficio (e tenuto conto in particolare degli artt. 17 e 18 del contratto di agenzia per cui ciascuna parte può recedere unilateralmente dal contratto con preavviso di 6 mesi nonché del contenuto degli accordi sindacali come esplicitati in perizia per il calcolo delle varie indennità), la missiva in data
08.03.2019 con cui ha dichiarato di recedere dal contratto di agenzia Parte_1
comporta che il contratto è ormai legittimamente risolto pure senza preavviso,
conseguendone che ha diritto di ricevere l'indennità di cessazione del Parte_1
rapporto e l'indennità suppletiva di clientela ma deve corrispondere a CP_1
l'indennità di recesso senza preavviso.
**Questo Giudice deve condannare al pagamento a favore di CP_1 Parte_1
di Euro 28.027,40 (quale differenza finale a favore di tra le
[...] Parte_1
contrapposte indennità computate in sede di consulenza tecnica d'ufficio), oltre interessi ai sensi del D.Lgs. 231/2002 dall'11.03.2019 (data del recesso) sino al saldo.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
Gli onorari della difesa di (a carico di vengono liquidati in Parte_1 CP_1
Euro 3.809,00 oltre accessori per onorari, in applicazione dei parametri minimi di cui al DM
55/2014 in ragione della prossimità del valore della causa all'importo minimo del c.d.
scaglione di riferimento (Euro 26.001,00-Euro 52.000,00), tenuto conto del valore della causa
(Euro 28.027,40), del tipo di procedimento (cognizione ordinaria), dell'Autorità Giudiziaria
adita (Tribunale), delle attività processuali effettivamente svolte (studio, introduttiva,
istruttoria, decisionale).
6 Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate dal Giudice con il provvedimento del 22.03.2024, vengono poste definitivamente a carico solidale delle parti nei rapporti tra le parti ed il consulente tecnico d'ufficio ed a carico esclusivo di nei rapporti CP_1
interni tra le parti.
***
P.Q.M.
A) Condanna al pagamento a favore di di Euro CP_1 Parte_1
28.027,40, oltre interessi ai sensi del D.Lgs. 231/2002 dall'11.03.2019 sino al saldo.
B) Condanna alla rifusione delle spese processuali a favore di CP_1
liquidandole in Euro 3.809,00 oltre accessori per onorari. Parte_1
C) Pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico solidale delle parti nei rapporti tra le parti ed il consulente tecnico d'ufficio ed a carico esclusivo di nei rapporti interni tra le parti. CP_1
D) Rigetta tutte le altre domande.
La Spezia, 24.09.2025
Il Giudice,
dott. Gabriele Giovanni Gaggioli
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriele Giovanni
Gaggioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ordinario di cognizione di primo grado iscritto al numero di ruolo generale indicato in epigrafe, promosso da:
cf , rappresentata e difesa dall'avv. Alberto De Luca ed Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore a La Spezia Piazza San Domenico di
Guzman n. 55,
-attore-
Contro
cf , rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Spigolon ed CP_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore a Rimini Piazza Ferrari n. 3/c,
-convenuto-
***
CONCLUSIONI
*Per l'attore come nel foglio di precisazione delle conclusioni: Parte_1
“Accertare l'inadempimento della ditta ispetto alle condizioni di cui al contratto CP_1
in data 01/02/2000, e per l'effetto dichiarare risolto il contratto stesso, con condanna della
1 mandante al pagamento dei compensi provvigionali maturati e non corrisposti nella misura di
€. 9.881,77; oltre alla indennità di cessazione del rapporto prevista dall'art. 1751 c.c. pari a €.
28.333,05 e alla indennità suppletiva di clientela pari a €. 38.844,80.
Il tutto con interessi e rivalutazione e rimborso delle spese legali”.
*Per il convenuto come nel foglio di precisazione delle conclusioni: CP_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adìto, contrariis rejectis,
In via pregiudiziale, dichiarare la propria incompetenza territoriale a favore del Tribunale di
Bologna.
Nel merito, respingere le domande formulate dall'attrice perché infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria delle spese di causa”.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di La Spezia Parte_1 CP_1
L'attore esponeva quanto segue: in data 01.02.2000 e Parte_1 CP_2
concludevano contratto di agenzia, in forza del quale veniva incaricata Parte_1
di promuovere in esclusiva la vendita di articoli prodotti dalla nella Regione CP_2
Toscana e nella Provincia della Spezia e si obbligava al pagamento delle CP_2
relative provvigioni a favore di in data 13.12.2018, in ragione della Parte_1
fusione per incorporazione di nella società la medesima CP_2 CP_1
comunicava a di subentrare nel contratto di agenzia CP_1 Parte_1
dell'01.02.2000 e contestualmente trasmetteva proposta modificativa delle precedenti pattuizioni contrattuali;
rifiutava la modifica contrattuale proposta da Parte_1
in data 13.12.2018; successivamente in data 17.02.2019 CP_1 CP_1
trasmetteva estratto conto provvigionale il quale veniva contestato da in Parte_1
2 quanto in contrasto con il contratto dell'01.02.2000 risultando i compensi in misura inferiore rispetto a quelli pattuiti;
in data 08.03.2019 comunicava a Parte_1 CP_1
il recesso per giusta causa dal contratto dell'01.02.2000 in quanto i conteggi relativi ai
[...]
compensi provvigionali, come trasmessi da in data 17.02.2019, erano stati CP_1
effettuati sulla base della proposta di modifica contrattuale avanzata da in CP_1
data 13.12.2018 ma mai accettata da Parte_1
L'attore chiedeva di dichiarare la risoluzione del contratto di agenzia dell'01.02.2000 per inadempimento di e di condannare al pagamento a favore di CP_1 CP_1
di Euro 9.881,77 a titolo di compensi provvigionali, di Euro 28.333,05 a Parte_1
titolo di indennità di cessazione del rapporto, ed Euro 38.844,80 a titolo di indennità
suppletiva di clientela.
*Si costituiva in giudizio eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale CP_1
di La Spezia a favore del Tribunale di Bologna in forza dell'art. 19.2 del contratto di agenzia in punto di competenza esclusiva del Tribunale di Bologna, e deducendo l'inesistenza del credito di eventualmente previa compensazione con l'indennità da Parte_1
recesso senza preavviso da riconoscersi a favore di CP_1
Il convenuto chiedeva il rigetto delle domande attoree.
*Il Giudice, con provvedimento del 15.09.2022, disponeva svolgersi consulenza tecnica d'ufficio, nominando quale consulente tecnico d'ufficio il dott. e conferendo il Persona_1
seguente quesito:
“Il consulente tecnico d'ufficio, esaminati gli atti e i documenti di causa, sentiti i consulenti
tecnici di parte, proceda come segue:
1. Descriva il rapporto di agenzia intercorso tra e Parte_1 CP_1
2. Individui e quantifichi l'indennità di fine rapporto (con specificazione dell'ammontare dei
singoli emolumenti) eventualmente spettante a a far data dalla effettiva Parte_1
3 comunicazione del recesso dal rapporto di agenzia da parte di (pec Parte_1
datata 08.03.2019, inviata in data 11.03.2019).
3. Individui e quantifichi l'ammontare dell'indennità da recesso senza preavviso
eventualmente spettante a a far data dalla effettiva comunicazione del CP_1
recesso dal rapporto di agenzia da parte di (pec datata 08.03.2019, Parte_1
inviata in data 11.03.2019)”.
La consulenza tecnica d'ufficio veniva depositata in data 01.07.2023.
Il Giudice, con provvedimento del 22.03.2024, liquidava a favore del consulente tecnico d'ufficio dott. Euro 2.915,49 oltre accessori per onorari, ponendoli Persona_1
provvisoriamente a carico solidale delle parti nei rapporti tra le parti ed il consulente tecnico d'ufficio ed a carico esclusivo di nei rapporti interni tra le parti. CP_1
*All'udienza del 13.03.2025 le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Osservato
La causa deve essere decisa nei termini seguenti.
*Occorre preliminarmente evidenziare quanto segue sul piano processuale.
L'eccezione di in punto di incompetenza territoriale del Tribunale di La Spezia CP_1
a favore del Tribunale di Bologna non può essere accolta considerato che, da un lato,
ha fondato la propria eccezione sull'art. 19.2 del contratto di agenzia in punto CP_1
di competenza esclusiva del Tribunale di Bologna (“Per qualsiasi controversia collegata al
presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Bologna”), dall'altro lato, l'art. 19.2 del contratto di agenzia è inapplicabile in quanto è stato predisposto unilateralmente da
(come si evince dall'intestazione riportante gli estremi della società CP_2 CP_2
[... presente nel margine alto di tutte le pagine del contratto) e non risulta sottoscritto da nelle forme ex art. 1341 co. 2 cpc. Parte_1
4 *Occorre evidenziare quanto segue sul piano sostanziale.
**Il consulente tecnico d'ufficio ha esaminato il contratto di agenzia dell'01.02.2000 tra e (nel quale è subentrato , l'accordo tra Parte_1 CP_2 CP_1
le associazioni sindacali degli agenti e dei proponenti in data 27.11.1992, l'accordo tra le associazioni sindacali degli agenti e dei proponenti in data 16.02.2009.
Il consulente tecnico d'ufficio, tenuto conto degli artt. 17, 18 e 22 del contratto di agenzia dell'01.02.2000, nonché del contenuto dell'accordo sindacale del 27.11.1992, premesso che l'indennità di cessazione del rapporto e l'indennità suppletiva di clientela devono riconoscersi in tutte le ipotesi di recesso dell'agente dal contratto di agenzia, ha quantificato in Ero 112,06
l'indennità di cessazione del rapporto ed in Euro 39.329,89 l'indennità suppletiva di clientela ipoteticamente da corrispondersi da parte di a favore di CP_1 Parte_1
(vedasi in particolare le pagine 11-21 della consulenza tecnica d'ufficio).
Il consulente tecnico d'ufficio, tenuto conto dell'art. 17 del contratto di agenzia dell'01.02.2000
nonché del contenuto dell'accordo sindacale del 16.02.2009, ha quantificato in Euro
11.414,55 l'indennità da recesso senza preavviso ipoteticamente da corrispondersi da parte di a favore di (vedasi in particolare le pagine 24-25 della Parte_1 CP_1
consulenza tecnica d'ufficio).
**In riferimento al caso di specie non è ravvisabile un inadempimento contrattuale di idoneo a legittimare l'accoglimento della domanda di CP_1 Parte_1
volta ad ottenere la risoluzione del contratto di agenzia dell'01.02.2000 appunto per inadempimento di poiché, da un lato, espone che CP_1 Parte_1
l'inadempimento di sarebbe consistito nell'invio di estratto conto provvigionale CP_1
riportante a favore di compensi (provvigioni) inferiori a quelli dovuti Parte_1
(vedasi la comunicazione di recesso di datata 08.03.2019 ed inviata a Parte_1
mezzo posta elettronica certificata dell'11.03.2019, prodotta come documento n. 7
5 , dall'altro lato, in sede di consulenza tecnica d'ufficio non è emersa Parte_1
l'erroneità dei calcoli effettuati da circa i compensi da corrispondere a CP_1
Parte_1
In ogni caso, tenuto conto degli esiti della consulenza tecnica d'ufficio (e tenuto conto in particolare degli artt. 17 e 18 del contratto di agenzia per cui ciascuna parte può recedere unilateralmente dal contratto con preavviso di 6 mesi nonché del contenuto degli accordi sindacali come esplicitati in perizia per il calcolo delle varie indennità), la missiva in data
08.03.2019 con cui ha dichiarato di recedere dal contratto di agenzia Parte_1
comporta che il contratto è ormai legittimamente risolto pure senza preavviso,
conseguendone che ha diritto di ricevere l'indennità di cessazione del Parte_1
rapporto e l'indennità suppletiva di clientela ma deve corrispondere a CP_1
l'indennità di recesso senza preavviso.
**Questo Giudice deve condannare al pagamento a favore di CP_1 Parte_1
di Euro 28.027,40 (quale differenza finale a favore di tra le
[...] Parte_1
contrapposte indennità computate in sede di consulenza tecnica d'ufficio), oltre interessi ai sensi del D.Lgs. 231/2002 dall'11.03.2019 (data del recesso) sino al saldo.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
Gli onorari della difesa di (a carico di vengono liquidati in Parte_1 CP_1
Euro 3.809,00 oltre accessori per onorari, in applicazione dei parametri minimi di cui al DM
55/2014 in ragione della prossimità del valore della causa all'importo minimo del c.d.
scaglione di riferimento (Euro 26.001,00-Euro 52.000,00), tenuto conto del valore della causa
(Euro 28.027,40), del tipo di procedimento (cognizione ordinaria), dell'Autorità Giudiziaria
adita (Tribunale), delle attività processuali effettivamente svolte (studio, introduttiva,
istruttoria, decisionale).
6 Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate dal Giudice con il provvedimento del 22.03.2024, vengono poste definitivamente a carico solidale delle parti nei rapporti tra le parti ed il consulente tecnico d'ufficio ed a carico esclusivo di nei rapporti CP_1
interni tra le parti.
***
P.Q.M.
A) Condanna al pagamento a favore di di Euro CP_1 Parte_1
28.027,40, oltre interessi ai sensi del D.Lgs. 231/2002 dall'11.03.2019 sino al saldo.
B) Condanna alla rifusione delle spese processuali a favore di CP_1
liquidandole in Euro 3.809,00 oltre accessori per onorari. Parte_1
C) Pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico solidale delle parti nei rapporti tra le parti ed il consulente tecnico d'ufficio ed a carico esclusivo di nei rapporti interni tra le parti. CP_1
D) Rigetta tutte le altre domande.
La Spezia, 24.09.2025
Il Giudice,
dott. Gabriele Giovanni Gaggioli
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