CA
Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/10/2025, n. 5740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5740 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
PROC. N. 4345/2018 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE composta dai Magistrati: dott.ssa Marianna D'VI Presidente dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera rel.
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4345/2018 R.G., vertente tra:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Paolo Allena (c.f.
), presso il cui studio elettivamente domicilia C.F._2 come da procura in calce all'atto di citazione in appello,
Appellante
e
(c.f. ) Controparte_1 C.F._3
e (c.f. Controparte_2
) rappresentati e difesi, anche in via C.F._4 disgiuntiva, dagli avv.ti IC NT (c.f. ) e C.F._5
FE OM (c.f.: ) presso il cui studio di C.F._6 quest'ultima elettivamente domiciliano come da procura notarile nel fascicolo in atti,
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma nr.
9418/2018 pubblicata il 09.05.2018
Pagina 1 CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con decreto ingiuntivo nr.13550/2016 il Tribunale di Roma ingiungeva a e a Controparte_1 CP_2 di pagare la somma di euro € 300.000,00, oltre interessi
[...]
e spese del procedimento all'avv. per crediti Parte_1 professionali, la quale aveva dedotto nel ricorso per decreto ingiuntivo:
1) di aver “ricevuto incarico, nel 2004, attraverso le autorità consolari della Federazione Russa, di tutelare gli interessi dei sig.ri
e , CP_2 Controparte_3 Persona_1 rispettivamente madre, padre e fratello di Persona_2 ucciso in Novorossijsk, pareva, nel corso di una rissa tra personale della Marina Militare Italiana in libera uscita ed un gruppo di russi” ed che “al momento del conferimento dell'incarico era stato raggiunto un accordo sugli onorari, secondo la tradizione russa a percentuale dell'ottenuto, nella misura del 30%”.
2) di aver svolto per tale incarico attività professionale nell'ambito di tutto il procedimento penale dalla fase delle indagini preliminari fino al giudizio dinnanzi alla Corte di Cassazione, definito con condanna in solido del reo e del al risarcimento dei danni. Controparte_4
3) di aver riconfermato, con la definizione del procedimento penale,
l'accordo sugli onorari con e CP_2 CP_1 divenuto, unico erede di frattanto deceduto,nella Controparte_3 misura del 30% sulla somma che sarebbe stata liquidata a titolo di danno, instaurando pertanto innanzi al Tribunale di Roma un giudizio conclusosi con la condanna del al pagamento della somma CP_4 di euro 1.000.000,00 a titolo di danni morali: sentenza che a sua volta veniva appellata;
4) che e ponevano in essere condotte CP_2 CP_1 da cui la ricorrente deduceva la volontà degli stessi di non pagare gli onorari così come pattuiti, provvedendo alla nomina di altro
Pagina 2 professionista. Onorari che peraltro non si discostavano molto da quelli tabellari, così come da relazione allegata.
Avverso detto decreto e hanno CP_2 CP_1 proposto opposizione, chiedendo nel merito di accertare che nulla era dovuto alla ricorrente e per l'effetto revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto. Parte opponente, a sostegno delle proprie ragioni, per quanto ancora qui di interesse, deduceva:
a) che l'avv. aveva percepito dal la Parte_1 CP_4 CP_4 somma complessiva di euro 62.000,00 per l'attività svolta in sede penale nei vari gradi di giudizio ed in sede esecutiva, di cui 22.000,00 peraltro facenti parte del risarcimento del danno spettante a
(padre della vittima a cui era stata Persona_3 liquidata a titolo di provvisionale la somma di € 60.000,00);
b) che le note pro forma allegate al fascicolo monitorio non rispettano i parametri dettati dal DM 103/2014 nr. 55, contestando innanzitutto la voce relativa all'aumento per l'assistenza di più parti, criterio valido
“per il difensore di più imputati con posizioni differenziate” ma non applicabile alla parte civile, ma anche la mancanza del parere di congruità da parte dell'Ordine degli Avvocati;
c) che pertanto i crediti maturati per i giudizi penali, oltre ad essere stati pagati sarebbero comunque prescritti, mentre l'accordo sugli onorari pari al 30% sul risarcimento del danno sarebbe di fatto un patto quota lite, sprovvisto di data e nullo ai sensi dell'art. 13 comma
4 della legge 247/2012.
Si è costituita in giudizio l'opposta la quale contestando Parte_1 le difese spiegate dagli opponenti, ha innanzitutto rilevato la mancanza di legittimazione degli opponenti ad interloquire in merito al trattenimento della somma di euro 22.000,00, riguardando accordi intercorsi tra la stessa ed il defunto Persona_4 prendendo poi posizione sui singoli pagamenti ricevuti dal
[...]
e scomputando quanto effettivamente imputabile e titolo CP_4 di onorari e quanto a titolo di spese. Ribandendo la congruità delle note pro forma allegate rispetto all'attività svolta nei tre gradi del giudizio penale, ha altresì contestato l'eccezione di prescrizione
Pagina 3 presuntiva per l'attività svolta in sede penale e l'eccezione di nullità sollevata in merito all'accordo sugli onorari.
Si è costituito in giudizio con intervento volontario adesivo ex art. 105
c.p.c. in qualità di erede del padre Controparte_1
, chiedendo di ritenere la somma di euro Persona_4
22.000,00 trattenuta dall'avv. e spettante al proprio padre Parte_1 come somma “di competenza e pertinenza esclusiva” di
[...]
, chiedendo pertanto di porla eventualmente in Controparte_1 compensazione e associandosi per il resto all' “atto di opposizione circa le ragioni di inammissibilità del procedimento monitorio, stante anche l'assoluta indeterminatezza del credito”.
Il tribunale ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo, ha altresì dichiarato inammissibile l'intervento di
in qualità di erede del padre Controparte_1 ed ha compensato le spese di lite tra Persona_4
e l'opposta mentre ha condannato Controparte_1 quest'ultima alle spese di lite in favore di nella CP_2 misura di euro 12.678,00 oltre accessori di legge e spese.
Il giudice di primo grado, per quanto in questa sede ancora rileva, partendo dall'assunto che la causa petendi della pretesa dell'opposta è fondata sulla scrittura relativa all'accordo sugli onorari, evidenzia come la stessa, priva di data, debba collocarsi nell'anno 2004, proprio alla luce delle deduzione della stessa dalle quali si evince Parte_1 che “l'accordo in questione sarebbe stato raggiunto oralmente sin dal
2004, mentre solo successivamente sarebbe stato riconfermato, dopo che la condanna del era divenuta irrevocabile Controparte_4
(e quindi dopo la sentenza della Cassazione del 26.5.2011, prodotta dagli opponenti quale parte del fascicolo monitorio). Ma, quale che sia il significato (mera formalizzazione di precedente accordo orale o nuova manifestazione di volontà negoziale) che la parte opposta intenda attribuire all'equivoco termine riconfermato, deve considerarsi che il contenuto della scrittura in questione – che di un precedente accordo tra le parti non fa alcuna menzione- non è assolutamente compatibile con l'ipotesi della sua sopravvenienza
Pagina 4 rispetto ad un' attività, stragiudiziale o giudiziale, già compiuta dall'avvocato . Infatti, nella scrittura tutta l'attività di Parte_1 tutela (civile e/o penale) riferibile all'affare in questione è descritta, senza eccezioni, al futuro (“…l'avvocato presterà…”), senza che, pertanto, possa in alcun modo derivarne l'accertamento che
l'accordo in questione sia successivo all'inizio dell'attività difensiva complessiva e, quindi, al conferimento dell'incarico, che proprio
l'opposta colloca nel 2004”.
Collocato temporalmente tale accordo, il tribunale ha dunque accolto l'eccezione di nullità proposta dagli opponenti, rilevando come la disciplina normativa vigente all'epoca – “ovvero prima che la legge n.
248/2006 modificasse il testo del comma 3 dell'art. 2233 c.c.” – stabilisse “il divieto, per gli avvocati, di stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità e dei danni”. E, richiamando anche l'art. 45 del codice deontologico forense, ha concluso: “la disciplina applicabile ratione temporis al caso di specie, dunque, era chiara : il patto di quota lite era deontologicamente vietato e civilisticamente nullo ex art. 1418 c.c., sia se realizzava, a titolo di corrispettivo della prestazione professionale, una percentuale del bene controverso;
sia se permetteva la realizzazione di una percentuale rapportata al valore del bene: sostanzialmente, era totalmente vietato, per l'avvocato, assumere un' obbligazione di risultato, nella quale il diritto al compenso sorgesse solo limitatamente al risultato raggiunto”.
Infine il tribunale ha altresì rigettato la domanda di liquidazione dei compensi sulla base dei tariffari 2004 evidenziando “che la mera produzione delle sentenze versate in questo giudizio dalla stessa opposta non è idonea e sufficiente a dare la prova di quali siano state (e di quale contenuto, complessità e pregio) le attività effettivamente svolte dall'avv. nei relativi affari e Parte_1 procedimenti e, pertanto, a consentire la relativa liquidazione in base alle relative voci tariffarie. Né, peraltro, tale prova, ai fini della liquidazione richiesta, potrebbe essere fornita dalla relazione sugli
Pagina 5 onorari, predisposta dalla stessa opposta, allegata al ricorso monitorio e, in questa sede, prodotta dagli opponenti, trattandosi di una mera nota illustrativa, unilateralmente predisposta dalla stessa pretesa creditrice e, peraltro, dal contenuto valutativo”.
La sentenza è stata impugnata dall'avv. alla cui integrale Parte_1 lettura si rinvia quale parte necessaria della presente decisione, che ne ha chiesto l'integrale riforma, chiedendone altresì la sospensione dell'efficacia esecutiva, lamentando da una parte l'erronea datazione della scrittura da parte del Tribunale e dall'altra il rigetto della richiesta, posta in subordine, di liquidazione degli onorari soprattutto alla luce della mancata contestazione da parte degli opponenti e delle attività svolte e delle parcelle allegate se non limitatamente agli aumenti per il numero di parti.
Si sono costituiti e Controparte_1 CP_2
contestando la fondatezza del gravame proposto in fatto
[...]
e diritto e chiedendo in via preliminare di dichiararne l'inammissibilità e di rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva e nel merito il rigetto con conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore dei difensori.
La causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 22 novembre
2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
L'appello è solo parzialmente fondato – con riferimento al secondo motivo di appello - e deve essere accolto nei limiti di seguito indicati.
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante contesta la decisione assunta dal tribunale in merito alla riconosciuta nullità dell'accordo sugli onorari intercorso tra la professionista e gli assistiti: erra il giudice di primo grado nel collocare temporalmente tale scrittura nell'anno 2004 e dunque farla ricadere sotto il regime normativo del divieto per gli avvocati di stipulare patti di quota lite che pertanto risultano, se contratti, affetti da nullità. Deduce sul punto che è proprio dall'accordo prodotto in atti che si desume che lo stesso non può essere stato sottoscritto nell'anno 2004, poiché
[...]
lo sottoscrive “in proprio e quale unico erede del Controparte_1
Pagina 6 proprio padre , padre che però è Persona_4 deceduto nel 2009: impossibile, dunque, che la sottoscrizione sia avvenuta antecedentemente a tale data. Prosegue rilevando come il tribunale abbia violato l'art. 115 c.p.c. non avendo considerato come pacifici fatti non contestati dagli opponenti, quali il raggiungimento dell'accordo nella misura del 30% al conferimento dell'incarico e la riconferma dello stesso al momento della condanna definitiva del rendendo quindi incontrovertibile la Controparte_4 circostanza che la sottoscrizione dell'accordo sia avvenuta solo successivamente alla sentenza definitiva di condanna e pertanto successivamente al 2004.
Le censure sollevate non sono idonee ad inficiare la sentenza impugnata.
Infatti, se è vero che la scrittura prodotta, pur priva di data, appare redatta in forma scritta successivamente al decesso del
[...]
, avvenuto nel 2009, gli accordi ivi contenuti altro non Persona_4 sono che una formalizzazione di quelli già assunti nell'anno 2004, fatto quest'ultimo pacifico e non contestato. Difatti la già Parte_1 nel ricorso per decreto ingiuntivo ha dato atto di aver ricevuto incarico nel 2004 di tutelare gli interessi dei signori CP_2
e specificando: “L'oggetto Persona_5 Persona_6 dell'incarico consisteva nel cercare di perorare l'accertamento della responsabilità del personale italiano nell'evento mortale e, quindi, ottenere un risarcimento dei danni dallo Stato Italiano. Il che comportava seguire un'inchiesta penale, dei procedimenti penali, ottenere condanne risarcitorie e poi quantificazioni del danno in sede civile. Al momento del conferimento dell'incarico era stato raggiunto un accordo sugli onorari secondo la tradizione russa a percentuale dell'ottenuto nella misura del 30%”. Tesi quest'ultima non contestata dagli appellati e ribadita altresì dall'appellante anche in sede di comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e nell'atto di citazione in appello dove, peraltro, con la nota nr. 1 in calce a pag. 8 e 9, la stessa ammette come tale pattuizione non fu redatta per scritto in quanto vietata dalla legge
Pagina 7 italiana: “L'accordo verbale, proposto dalle istituzioni Russe equivaleva ad una richiesta di prestazione gratuita con assunzione delle spese, in quanto la famiglia non era in grado di sopportare alcuna spesa. L'accettazione dell'incarico per il tramite delle istituzioni Russe, ancorché vietato in Italia e perciò non messo per iscritto, corrispondeva sostanzialmente alla disponibilità a fornire prestazioni gratuite ai sig. ed ”. CP_2 Persona_7
Pacifica è altresì la circostanza che la successiva scrittura abbia di fatto avuto la funzione di confermare quanto già pattuito nel 2004,
e tale assunto è confermato dalla stessa che nel proprio Parte_1 atto di costituzione e risposta (pag. 2) – richiamato anche in sede di appello – afferma: “nell'intraprendere il giudizio civile quantificatorio, era stato confermato per iscritto l'accordo sul compenso raggiunto in occasione del dibattimento di primo grado, determinandolo per l'intera attività svolta e da svolgere, nella misura del 30% del risarcimento che sarebbe stato accordato”. Tale dato emerge anche dalla stessa scrittura definita “Accordo sui servizi legali” alla voce “Oggetto del contratto” dove le prestazioni dell'avvocato non solo vengono declinate nel tempo futuro ma riguardano sia l'ambito penale che civile: “l'avvocato presterà ai clienti assistenza legale e fornirà difesa giuridica nell'interesse del cliente sia in ambito penale che civile …” e ancora “l'avvocato si impegna: A) a rappresentare gli interessi dei clienti presso i tribunali amministrativi, civili e penali;
B) a predisporre atti di citazioni e querele in procura” (all. 1, pag. 1 contratto sugli onorari del fascicolo monitorio). È dunque evidente che la scrittura prodotta, sulla base della quale la professionista ha fondato la propria richiesta di onorari, anche se priva di data altro non sia che la trasposizione degli accordi presi al momento del conferimento dell'incarico e dunque nell'anno 2004, quando la normativa vigente – e applicabile ratione temporis al caso di specie – vietava in modo assoluto il patto quota lite ai sensi dell'art. 2233, comma 3 c.c..
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante contesta il rigetto della domanda, posta in subordine, di liquidazione degli onorari per
Pagina 8 l'attività svolta poiché non sufficientemente provata, deducendo come vi fosse stata da parte degli opponenti una mancata contestazione specifica delle attività svolte e dettagliate nelle parcelle allegate e come le sentenze prodotte in ambito penale e civile fossero idonee a provare l'attività svolta.
Le censure sono fondate solo nei limiti di seguito indicati.
In merito alla dedotta circostanza della non contestazione della debenza delle parcelle da parte di e a Controparte_1
la Corte rileva preliminarmente che la Controparte_2 giurisprudenza di legittimità ha statuito che “… perché un fatto possa dirsi non contestato dal convenuto, e perciò non richiedente una specifica dimostrazione, occorre o che lo stesso fatto sia da quello esplicitamente ammesso, o che il convenuto abbia improntato la sua difesa su circostanze o argomentazioni incompatibili col disconoscimento di quel fatto. La non contestazione scaturisce, pertanto, dalla non negazione del fatto costitutivo della domanda, di talché essa non può comunque ravvisarsi ove, a fronte di una pretesa creditoria fondata sullo svolgimento di una complessa prestazione giudiziale di avvocato, il cliente abbia comunque definito incongruo il compenso richiesto rispetto all'attività svolta (cfr. Cass. Sez. 3,
24/11/2010, n. 23816; Cass. Sez. 3, 19/08/2009, n. 18399; Cass. Sez.
3, 25/05/2007, n. 12231; Cass. Sez. L, 03/05/2007, n.10182; Cass.
Sez. 3, 14/03/2006, n. 5488).” (Cass. Civ. Sez. 6-2, Ord. 357 del
10.01.2023).
Sempre con il medesimo pronunciamento, una volta accertata la validità della contestazione, la Suprema Corte ha altresì ribadito un ulteriore principio: “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di prestazioni professionali, ogni contestazione, anche generica, in ordine all'espletamento e alla consistenza dell'attività è idonea e sufficiente ad investire il giudice del potere-dovere di verificare anche il "quantum debeatur", costituendo la parcella una semplice dichiarazione unilaterale del professionista, sul quale perciò rimangono i relativi oneri probatori del credito azionato ex art. 2697 c.c.” (sempre Cass. Civ. Sez. 6-2,
Pagina 9 Ord. 357 del 10.01.2023, ma anche cfr. Cass. Civ. Sez. 6-2, Ord. 712 del 15.01.2018 e Cass. Civ. Sez. 2 Sent. 230 del 11.01.2016).
Tanto premesso, i rilievi delle parti convenute, sintetizzabili nella contestazione dell'accordo sottoscritto, nell'adempimento delle prestazioni da parte del e nella contestazione Controparte_4 delle parcelle allegate al ricorso per decreto ingiuntivo in merito alla congruità con i parametri indicati nel D.M 55/2014, soprattutto per l'aumento per l'assistenza di più parti, alla luce dei citati criteri escludono si possa ravvisare nella specie la dedotta non contestazione dei fatti eccepita dall'appellante.
Nel merito, la Corte, condividendo le motivazioni del giudice di primo grado, ritiene poi che l'appellante non abbia fornito un'adeguata prova dell'attività svolta tale da permettere una liquidazione secondo i tariffari 2004, come richiesti nelle conclusioni rassegnate all'udienza del 28.02.2018, non essendo possibile dalle sole sentenze prodotte dedurre l'attività svolta così nel dettaglio come richiesto nelle parcelle allegate.
In merito all'attività che, secondo quanto dedotto nell'atto di citazione in appello, si dovrebbe estrapolare dalle sentenze penali, la Corte evidenzia come questa non sia sufficiente a giustificare le voci del tariffario 2004, estremamente dettagliate nelle singole attività svolte, ad esempio investigazioni difensive, partecipazioni alle udienze, memorie ed istanze e molto altro ancora che non emerge dalle sentenze e non è stato allegato. Assodato che vi è stata una costituzione di parte civile, la citazione del responsabile civile, la partecipazione al processo, la formulazione di conclusioni quello che non è dato sapere è la quantificazione (numero di atti ed udienze è chiaramente rilevante per il calcolo secondo il tariffario 2004) ma neppure la consistenza delle stesse, tali da giustificare un aumento del triplo come richiesto dall'appellante. Il fatto, ad esempio, che le prime 5 udienze svolte dinnanzi alla Corte d'Assise di Taranto abbiano riguardato “questioni preliminari, inerenti alla costituzione di parte civile dei familiari della vittima, alla citazione in giudizio del
quale responsabile civile” non fornisce alcun Controparte_4
Pagina 10 elemento che permetta di comprendere la natura di tali questioni e l'attività svolta.
Dunque, per quanto attiene le prestazioni compiute nei tre gradi di giudizio penale, nella vigenza delle tariffe forensi
2004, la cui applicazioni non solo è stata richiesta dall'appellante in sede di precisazione delle conclusioni ma
è stata ampiamente motivata in comparsa di costituzione, la Corte ritiene che non sia stata prodotta documentazione idonea per permettere una liquidazione anche in via equitativa che si distanzi da quella già operata nei vari gradi di giudizio e già adempiuta dal Controparte_4
.
[...]
Diversamente deve valutarsi la questione relativa ai compensi per l'attività espletata in sede civile - esplicatasi invece nella vigenza dei parametri forensi disciplinati dal DM 55/2014 - nei limiti del quale il gravame proposto deve essere accolto, consentendo detto decreto la liquidazione per “fasi” e non per singoli atti.
Nel merito delle spettanze richieste dall'appellante per il giudizio civile instaurato dinnanzi al Tribunale di Roma (nr.
32827/2012 R.G.), la Corte rileva quindi come le stesse possano liquidarsi in base ai parametri forensi disciplinati dal
DM 55/2014, vigenti al momento in cui è intervenuta la sentenza di risarcimento all'interno dell'instaurato procedimento, nei limiti di quanto emerso dalla documentazione prodotta dalla professionista ed attestante
l'attività dalla stessa svolta. Sul punto, si evidenzia che, dalla lettura dell'unico documento prodotto (sentenza nr.
1526/2015), da cui risulta nel processo costituito l'odierno appellante, emerge l'espletamento delle fasi introduttiva, istruttoria (produzione documentale) e decisoria. È pertanto possibile procedere alla liquidazione delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, desumibile dalla sentenza prodotta, il tutto in base ai minimi tariffari, non
Pagina 11 avendo la Corte la possibilità di operare valutazioni sul merito dell'attività svolta non essendo stato prodotto né
l'atto introduttivo né gli atti che ne conseguono.
In riforma della sentenza impugnata quindi, deve essere accolta la domanda proposta dall'appellante per quanto di ragione e condannata parte appellata al pagamento della somma di euro 16.481,00 calcolata, nello scaglione sino ad euro 1.000.000,00 sulla base dei minimi tariffari.
Per le medesime ragioni liquida altresì, sulla base degli stessi parametri, l'attività espletata per la proposizione dell'appello civile nella misura di euro 4.297,00 per la fase studio ed introduttiva, in questo caso unica attività documentata attraverso l'allegazione dell'atto di citazione in appello, dalla cui lettura si ritiene che non sussistano fondati motivi per pervenire ad una liquidazione che vada oltre i minimi tariffari.
In definitiva, rigettato il primo motivo di appello, il secondo va parzialmente accolto riconoscendo all'appellante la somma complessiva di euro 20.778,00 a titolo di compensi professionali, come sopra motivato e pertanto l'accoglimento parziale, ma in misura molto inferiore rispetto al valore della domanda proposta, giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di 2/3 in entrambi i gradi di giudizio, calcolate nello scaglione di quanto effettivamente riconosciuto e secondo i valori medi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza indicata in oggetto, così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma della sentenza impugnata:
1) condanna e a Controparte_1 CP_2 al pagamento in favore di
[...] Parte_1 della somma di euro 20.778,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
Pagina 12 2) compensa per due terzi le spese di lite del primo grado di giudizio, e condanna al pagamento della Parte_1 restante parte, che liquida in euro 1.692,33, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15% da corrispondersi in favore degli Avv.ti IC NT e FE
OM ai sensi dell'art. 93 c.p.c. ; conferma la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
compensa per due terzi le spese di lite del presente grado e condanna al pagamento ed in euro Parte_1
1.936,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15% da corrispondersi in favore degli Avv.ti
IC NT e FE OM ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Roma, 2 ottobre 2025
La Cons. est. La
Presidente
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Dott.ssa Marianna
D'VI
Pagina 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE composta dai Magistrati: dott.ssa Marianna D'VI Presidente dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera rel.
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4345/2018 R.G., vertente tra:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Paolo Allena (c.f.
), presso il cui studio elettivamente domicilia C.F._2 come da procura in calce all'atto di citazione in appello,
Appellante
e
(c.f. ) Controparte_1 C.F._3
e (c.f. Controparte_2
) rappresentati e difesi, anche in via C.F._4 disgiuntiva, dagli avv.ti IC NT (c.f. ) e C.F._5
FE OM (c.f.: ) presso il cui studio di C.F._6 quest'ultima elettivamente domiciliano come da procura notarile nel fascicolo in atti,
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma nr.
9418/2018 pubblicata il 09.05.2018
Pagina 1 CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con decreto ingiuntivo nr.13550/2016 il Tribunale di Roma ingiungeva a e a Controparte_1 CP_2 di pagare la somma di euro € 300.000,00, oltre interessi
[...]
e spese del procedimento all'avv. per crediti Parte_1 professionali, la quale aveva dedotto nel ricorso per decreto ingiuntivo:
1) di aver “ricevuto incarico, nel 2004, attraverso le autorità consolari della Federazione Russa, di tutelare gli interessi dei sig.ri
e , CP_2 Controparte_3 Persona_1 rispettivamente madre, padre e fratello di Persona_2 ucciso in Novorossijsk, pareva, nel corso di una rissa tra personale della Marina Militare Italiana in libera uscita ed un gruppo di russi” ed che “al momento del conferimento dell'incarico era stato raggiunto un accordo sugli onorari, secondo la tradizione russa a percentuale dell'ottenuto, nella misura del 30%”.
2) di aver svolto per tale incarico attività professionale nell'ambito di tutto il procedimento penale dalla fase delle indagini preliminari fino al giudizio dinnanzi alla Corte di Cassazione, definito con condanna in solido del reo e del al risarcimento dei danni. Controparte_4
3) di aver riconfermato, con la definizione del procedimento penale,
l'accordo sugli onorari con e CP_2 CP_1 divenuto, unico erede di frattanto deceduto,nella Controparte_3 misura del 30% sulla somma che sarebbe stata liquidata a titolo di danno, instaurando pertanto innanzi al Tribunale di Roma un giudizio conclusosi con la condanna del al pagamento della somma CP_4 di euro 1.000.000,00 a titolo di danni morali: sentenza che a sua volta veniva appellata;
4) che e ponevano in essere condotte CP_2 CP_1 da cui la ricorrente deduceva la volontà degli stessi di non pagare gli onorari così come pattuiti, provvedendo alla nomina di altro
Pagina 2 professionista. Onorari che peraltro non si discostavano molto da quelli tabellari, così come da relazione allegata.
Avverso detto decreto e hanno CP_2 CP_1 proposto opposizione, chiedendo nel merito di accertare che nulla era dovuto alla ricorrente e per l'effetto revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto. Parte opponente, a sostegno delle proprie ragioni, per quanto ancora qui di interesse, deduceva:
a) che l'avv. aveva percepito dal la Parte_1 CP_4 CP_4 somma complessiva di euro 62.000,00 per l'attività svolta in sede penale nei vari gradi di giudizio ed in sede esecutiva, di cui 22.000,00 peraltro facenti parte del risarcimento del danno spettante a
(padre della vittima a cui era stata Persona_3 liquidata a titolo di provvisionale la somma di € 60.000,00);
b) che le note pro forma allegate al fascicolo monitorio non rispettano i parametri dettati dal DM 103/2014 nr. 55, contestando innanzitutto la voce relativa all'aumento per l'assistenza di più parti, criterio valido
“per il difensore di più imputati con posizioni differenziate” ma non applicabile alla parte civile, ma anche la mancanza del parere di congruità da parte dell'Ordine degli Avvocati;
c) che pertanto i crediti maturati per i giudizi penali, oltre ad essere stati pagati sarebbero comunque prescritti, mentre l'accordo sugli onorari pari al 30% sul risarcimento del danno sarebbe di fatto un patto quota lite, sprovvisto di data e nullo ai sensi dell'art. 13 comma
4 della legge 247/2012.
Si è costituita in giudizio l'opposta la quale contestando Parte_1 le difese spiegate dagli opponenti, ha innanzitutto rilevato la mancanza di legittimazione degli opponenti ad interloquire in merito al trattenimento della somma di euro 22.000,00, riguardando accordi intercorsi tra la stessa ed il defunto Persona_4 prendendo poi posizione sui singoli pagamenti ricevuti dal
[...]
e scomputando quanto effettivamente imputabile e titolo CP_4 di onorari e quanto a titolo di spese. Ribandendo la congruità delle note pro forma allegate rispetto all'attività svolta nei tre gradi del giudizio penale, ha altresì contestato l'eccezione di prescrizione
Pagina 3 presuntiva per l'attività svolta in sede penale e l'eccezione di nullità sollevata in merito all'accordo sugli onorari.
Si è costituito in giudizio con intervento volontario adesivo ex art. 105
c.p.c. in qualità di erede del padre Controparte_1
, chiedendo di ritenere la somma di euro Persona_4
22.000,00 trattenuta dall'avv. e spettante al proprio padre Parte_1 come somma “di competenza e pertinenza esclusiva” di
[...]
, chiedendo pertanto di porla eventualmente in Controparte_1 compensazione e associandosi per il resto all' “atto di opposizione circa le ragioni di inammissibilità del procedimento monitorio, stante anche l'assoluta indeterminatezza del credito”.
Il tribunale ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo, ha altresì dichiarato inammissibile l'intervento di
in qualità di erede del padre Controparte_1 ed ha compensato le spese di lite tra Persona_4
e l'opposta mentre ha condannato Controparte_1 quest'ultima alle spese di lite in favore di nella CP_2 misura di euro 12.678,00 oltre accessori di legge e spese.
Il giudice di primo grado, per quanto in questa sede ancora rileva, partendo dall'assunto che la causa petendi della pretesa dell'opposta è fondata sulla scrittura relativa all'accordo sugli onorari, evidenzia come la stessa, priva di data, debba collocarsi nell'anno 2004, proprio alla luce delle deduzione della stessa dalle quali si evince Parte_1 che “l'accordo in questione sarebbe stato raggiunto oralmente sin dal
2004, mentre solo successivamente sarebbe stato riconfermato, dopo che la condanna del era divenuta irrevocabile Controparte_4
(e quindi dopo la sentenza della Cassazione del 26.5.2011, prodotta dagli opponenti quale parte del fascicolo monitorio). Ma, quale che sia il significato (mera formalizzazione di precedente accordo orale o nuova manifestazione di volontà negoziale) che la parte opposta intenda attribuire all'equivoco termine riconfermato, deve considerarsi che il contenuto della scrittura in questione – che di un precedente accordo tra le parti non fa alcuna menzione- non è assolutamente compatibile con l'ipotesi della sua sopravvenienza
Pagina 4 rispetto ad un' attività, stragiudiziale o giudiziale, già compiuta dall'avvocato . Infatti, nella scrittura tutta l'attività di Parte_1 tutela (civile e/o penale) riferibile all'affare in questione è descritta, senza eccezioni, al futuro (“…l'avvocato presterà…”), senza che, pertanto, possa in alcun modo derivarne l'accertamento che
l'accordo in questione sia successivo all'inizio dell'attività difensiva complessiva e, quindi, al conferimento dell'incarico, che proprio
l'opposta colloca nel 2004”.
Collocato temporalmente tale accordo, il tribunale ha dunque accolto l'eccezione di nullità proposta dagli opponenti, rilevando come la disciplina normativa vigente all'epoca – “ovvero prima che la legge n.
248/2006 modificasse il testo del comma 3 dell'art. 2233 c.c.” – stabilisse “il divieto, per gli avvocati, di stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità e dei danni”. E, richiamando anche l'art. 45 del codice deontologico forense, ha concluso: “la disciplina applicabile ratione temporis al caso di specie, dunque, era chiara : il patto di quota lite era deontologicamente vietato e civilisticamente nullo ex art. 1418 c.c., sia se realizzava, a titolo di corrispettivo della prestazione professionale, una percentuale del bene controverso;
sia se permetteva la realizzazione di una percentuale rapportata al valore del bene: sostanzialmente, era totalmente vietato, per l'avvocato, assumere un' obbligazione di risultato, nella quale il diritto al compenso sorgesse solo limitatamente al risultato raggiunto”.
Infine il tribunale ha altresì rigettato la domanda di liquidazione dei compensi sulla base dei tariffari 2004 evidenziando “che la mera produzione delle sentenze versate in questo giudizio dalla stessa opposta non è idonea e sufficiente a dare la prova di quali siano state (e di quale contenuto, complessità e pregio) le attività effettivamente svolte dall'avv. nei relativi affari e Parte_1 procedimenti e, pertanto, a consentire la relativa liquidazione in base alle relative voci tariffarie. Né, peraltro, tale prova, ai fini della liquidazione richiesta, potrebbe essere fornita dalla relazione sugli
Pagina 5 onorari, predisposta dalla stessa opposta, allegata al ricorso monitorio e, in questa sede, prodotta dagli opponenti, trattandosi di una mera nota illustrativa, unilateralmente predisposta dalla stessa pretesa creditrice e, peraltro, dal contenuto valutativo”.
La sentenza è stata impugnata dall'avv. alla cui integrale Parte_1 lettura si rinvia quale parte necessaria della presente decisione, che ne ha chiesto l'integrale riforma, chiedendone altresì la sospensione dell'efficacia esecutiva, lamentando da una parte l'erronea datazione della scrittura da parte del Tribunale e dall'altra il rigetto della richiesta, posta in subordine, di liquidazione degli onorari soprattutto alla luce della mancata contestazione da parte degli opponenti e delle attività svolte e delle parcelle allegate se non limitatamente agli aumenti per il numero di parti.
Si sono costituiti e Controparte_1 CP_2
contestando la fondatezza del gravame proposto in fatto
[...]
e diritto e chiedendo in via preliminare di dichiararne l'inammissibilità e di rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva e nel merito il rigetto con conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore dei difensori.
La causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 22 novembre
2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
L'appello è solo parzialmente fondato – con riferimento al secondo motivo di appello - e deve essere accolto nei limiti di seguito indicati.
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante contesta la decisione assunta dal tribunale in merito alla riconosciuta nullità dell'accordo sugli onorari intercorso tra la professionista e gli assistiti: erra il giudice di primo grado nel collocare temporalmente tale scrittura nell'anno 2004 e dunque farla ricadere sotto il regime normativo del divieto per gli avvocati di stipulare patti di quota lite che pertanto risultano, se contratti, affetti da nullità. Deduce sul punto che è proprio dall'accordo prodotto in atti che si desume che lo stesso non può essere stato sottoscritto nell'anno 2004, poiché
[...]
lo sottoscrive “in proprio e quale unico erede del Controparte_1
Pagina 6 proprio padre , padre che però è Persona_4 deceduto nel 2009: impossibile, dunque, che la sottoscrizione sia avvenuta antecedentemente a tale data. Prosegue rilevando come il tribunale abbia violato l'art. 115 c.p.c. non avendo considerato come pacifici fatti non contestati dagli opponenti, quali il raggiungimento dell'accordo nella misura del 30% al conferimento dell'incarico e la riconferma dello stesso al momento della condanna definitiva del rendendo quindi incontrovertibile la Controparte_4 circostanza che la sottoscrizione dell'accordo sia avvenuta solo successivamente alla sentenza definitiva di condanna e pertanto successivamente al 2004.
Le censure sollevate non sono idonee ad inficiare la sentenza impugnata.
Infatti, se è vero che la scrittura prodotta, pur priva di data, appare redatta in forma scritta successivamente al decesso del
[...]
, avvenuto nel 2009, gli accordi ivi contenuti altro non Persona_4 sono che una formalizzazione di quelli già assunti nell'anno 2004, fatto quest'ultimo pacifico e non contestato. Difatti la già Parte_1 nel ricorso per decreto ingiuntivo ha dato atto di aver ricevuto incarico nel 2004 di tutelare gli interessi dei signori CP_2
e specificando: “L'oggetto Persona_5 Persona_6 dell'incarico consisteva nel cercare di perorare l'accertamento della responsabilità del personale italiano nell'evento mortale e, quindi, ottenere un risarcimento dei danni dallo Stato Italiano. Il che comportava seguire un'inchiesta penale, dei procedimenti penali, ottenere condanne risarcitorie e poi quantificazioni del danno in sede civile. Al momento del conferimento dell'incarico era stato raggiunto un accordo sugli onorari secondo la tradizione russa a percentuale dell'ottenuto nella misura del 30%”. Tesi quest'ultima non contestata dagli appellati e ribadita altresì dall'appellante anche in sede di comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e nell'atto di citazione in appello dove, peraltro, con la nota nr. 1 in calce a pag. 8 e 9, la stessa ammette come tale pattuizione non fu redatta per scritto in quanto vietata dalla legge
Pagina 7 italiana: “L'accordo verbale, proposto dalle istituzioni Russe equivaleva ad una richiesta di prestazione gratuita con assunzione delle spese, in quanto la famiglia non era in grado di sopportare alcuna spesa. L'accettazione dell'incarico per il tramite delle istituzioni Russe, ancorché vietato in Italia e perciò non messo per iscritto, corrispondeva sostanzialmente alla disponibilità a fornire prestazioni gratuite ai sig. ed ”. CP_2 Persona_7
Pacifica è altresì la circostanza che la successiva scrittura abbia di fatto avuto la funzione di confermare quanto già pattuito nel 2004,
e tale assunto è confermato dalla stessa che nel proprio Parte_1 atto di costituzione e risposta (pag. 2) – richiamato anche in sede di appello – afferma: “nell'intraprendere il giudizio civile quantificatorio, era stato confermato per iscritto l'accordo sul compenso raggiunto in occasione del dibattimento di primo grado, determinandolo per l'intera attività svolta e da svolgere, nella misura del 30% del risarcimento che sarebbe stato accordato”. Tale dato emerge anche dalla stessa scrittura definita “Accordo sui servizi legali” alla voce “Oggetto del contratto” dove le prestazioni dell'avvocato non solo vengono declinate nel tempo futuro ma riguardano sia l'ambito penale che civile: “l'avvocato presterà ai clienti assistenza legale e fornirà difesa giuridica nell'interesse del cliente sia in ambito penale che civile …” e ancora “l'avvocato si impegna: A) a rappresentare gli interessi dei clienti presso i tribunali amministrativi, civili e penali;
B) a predisporre atti di citazioni e querele in procura” (all. 1, pag. 1 contratto sugli onorari del fascicolo monitorio). È dunque evidente che la scrittura prodotta, sulla base della quale la professionista ha fondato la propria richiesta di onorari, anche se priva di data altro non sia che la trasposizione degli accordi presi al momento del conferimento dell'incarico e dunque nell'anno 2004, quando la normativa vigente – e applicabile ratione temporis al caso di specie – vietava in modo assoluto il patto quota lite ai sensi dell'art. 2233, comma 3 c.c..
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante contesta il rigetto della domanda, posta in subordine, di liquidazione degli onorari per
Pagina 8 l'attività svolta poiché non sufficientemente provata, deducendo come vi fosse stata da parte degli opponenti una mancata contestazione specifica delle attività svolte e dettagliate nelle parcelle allegate e come le sentenze prodotte in ambito penale e civile fossero idonee a provare l'attività svolta.
Le censure sono fondate solo nei limiti di seguito indicati.
In merito alla dedotta circostanza della non contestazione della debenza delle parcelle da parte di e a Controparte_1
la Corte rileva preliminarmente che la Controparte_2 giurisprudenza di legittimità ha statuito che “… perché un fatto possa dirsi non contestato dal convenuto, e perciò non richiedente una specifica dimostrazione, occorre o che lo stesso fatto sia da quello esplicitamente ammesso, o che il convenuto abbia improntato la sua difesa su circostanze o argomentazioni incompatibili col disconoscimento di quel fatto. La non contestazione scaturisce, pertanto, dalla non negazione del fatto costitutivo della domanda, di talché essa non può comunque ravvisarsi ove, a fronte di una pretesa creditoria fondata sullo svolgimento di una complessa prestazione giudiziale di avvocato, il cliente abbia comunque definito incongruo il compenso richiesto rispetto all'attività svolta (cfr. Cass. Sez. 3,
24/11/2010, n. 23816; Cass. Sez. 3, 19/08/2009, n. 18399; Cass. Sez.
3, 25/05/2007, n. 12231; Cass. Sez. L, 03/05/2007, n.10182; Cass.
Sez. 3, 14/03/2006, n. 5488).” (Cass. Civ. Sez. 6-2, Ord. 357 del
10.01.2023).
Sempre con il medesimo pronunciamento, una volta accertata la validità della contestazione, la Suprema Corte ha altresì ribadito un ulteriore principio: “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di prestazioni professionali, ogni contestazione, anche generica, in ordine all'espletamento e alla consistenza dell'attività è idonea e sufficiente ad investire il giudice del potere-dovere di verificare anche il "quantum debeatur", costituendo la parcella una semplice dichiarazione unilaterale del professionista, sul quale perciò rimangono i relativi oneri probatori del credito azionato ex art. 2697 c.c.” (sempre Cass. Civ. Sez. 6-2,
Pagina 9 Ord. 357 del 10.01.2023, ma anche cfr. Cass. Civ. Sez. 6-2, Ord. 712 del 15.01.2018 e Cass. Civ. Sez. 2 Sent. 230 del 11.01.2016).
Tanto premesso, i rilievi delle parti convenute, sintetizzabili nella contestazione dell'accordo sottoscritto, nell'adempimento delle prestazioni da parte del e nella contestazione Controparte_4 delle parcelle allegate al ricorso per decreto ingiuntivo in merito alla congruità con i parametri indicati nel D.M 55/2014, soprattutto per l'aumento per l'assistenza di più parti, alla luce dei citati criteri escludono si possa ravvisare nella specie la dedotta non contestazione dei fatti eccepita dall'appellante.
Nel merito, la Corte, condividendo le motivazioni del giudice di primo grado, ritiene poi che l'appellante non abbia fornito un'adeguata prova dell'attività svolta tale da permettere una liquidazione secondo i tariffari 2004, come richiesti nelle conclusioni rassegnate all'udienza del 28.02.2018, non essendo possibile dalle sole sentenze prodotte dedurre l'attività svolta così nel dettaglio come richiesto nelle parcelle allegate.
In merito all'attività che, secondo quanto dedotto nell'atto di citazione in appello, si dovrebbe estrapolare dalle sentenze penali, la Corte evidenzia come questa non sia sufficiente a giustificare le voci del tariffario 2004, estremamente dettagliate nelle singole attività svolte, ad esempio investigazioni difensive, partecipazioni alle udienze, memorie ed istanze e molto altro ancora che non emerge dalle sentenze e non è stato allegato. Assodato che vi è stata una costituzione di parte civile, la citazione del responsabile civile, la partecipazione al processo, la formulazione di conclusioni quello che non è dato sapere è la quantificazione (numero di atti ed udienze è chiaramente rilevante per il calcolo secondo il tariffario 2004) ma neppure la consistenza delle stesse, tali da giustificare un aumento del triplo come richiesto dall'appellante. Il fatto, ad esempio, che le prime 5 udienze svolte dinnanzi alla Corte d'Assise di Taranto abbiano riguardato “questioni preliminari, inerenti alla costituzione di parte civile dei familiari della vittima, alla citazione in giudizio del
quale responsabile civile” non fornisce alcun Controparte_4
Pagina 10 elemento che permetta di comprendere la natura di tali questioni e l'attività svolta.
Dunque, per quanto attiene le prestazioni compiute nei tre gradi di giudizio penale, nella vigenza delle tariffe forensi
2004, la cui applicazioni non solo è stata richiesta dall'appellante in sede di precisazione delle conclusioni ma
è stata ampiamente motivata in comparsa di costituzione, la Corte ritiene che non sia stata prodotta documentazione idonea per permettere una liquidazione anche in via equitativa che si distanzi da quella già operata nei vari gradi di giudizio e già adempiuta dal Controparte_4
.
[...]
Diversamente deve valutarsi la questione relativa ai compensi per l'attività espletata in sede civile - esplicatasi invece nella vigenza dei parametri forensi disciplinati dal DM 55/2014 - nei limiti del quale il gravame proposto deve essere accolto, consentendo detto decreto la liquidazione per “fasi” e non per singoli atti.
Nel merito delle spettanze richieste dall'appellante per il giudizio civile instaurato dinnanzi al Tribunale di Roma (nr.
32827/2012 R.G.), la Corte rileva quindi come le stesse possano liquidarsi in base ai parametri forensi disciplinati dal
DM 55/2014, vigenti al momento in cui è intervenuta la sentenza di risarcimento all'interno dell'instaurato procedimento, nei limiti di quanto emerso dalla documentazione prodotta dalla professionista ed attestante
l'attività dalla stessa svolta. Sul punto, si evidenzia che, dalla lettura dell'unico documento prodotto (sentenza nr.
1526/2015), da cui risulta nel processo costituito l'odierno appellante, emerge l'espletamento delle fasi introduttiva, istruttoria (produzione documentale) e decisoria. È pertanto possibile procedere alla liquidazione delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, desumibile dalla sentenza prodotta, il tutto in base ai minimi tariffari, non
Pagina 11 avendo la Corte la possibilità di operare valutazioni sul merito dell'attività svolta non essendo stato prodotto né
l'atto introduttivo né gli atti che ne conseguono.
In riforma della sentenza impugnata quindi, deve essere accolta la domanda proposta dall'appellante per quanto di ragione e condannata parte appellata al pagamento della somma di euro 16.481,00 calcolata, nello scaglione sino ad euro 1.000.000,00 sulla base dei minimi tariffari.
Per le medesime ragioni liquida altresì, sulla base degli stessi parametri, l'attività espletata per la proposizione dell'appello civile nella misura di euro 4.297,00 per la fase studio ed introduttiva, in questo caso unica attività documentata attraverso l'allegazione dell'atto di citazione in appello, dalla cui lettura si ritiene che non sussistano fondati motivi per pervenire ad una liquidazione che vada oltre i minimi tariffari.
In definitiva, rigettato il primo motivo di appello, il secondo va parzialmente accolto riconoscendo all'appellante la somma complessiva di euro 20.778,00 a titolo di compensi professionali, come sopra motivato e pertanto l'accoglimento parziale, ma in misura molto inferiore rispetto al valore della domanda proposta, giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di 2/3 in entrambi i gradi di giudizio, calcolate nello scaglione di quanto effettivamente riconosciuto e secondo i valori medi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza indicata in oggetto, così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma della sentenza impugnata:
1) condanna e a Controparte_1 CP_2 al pagamento in favore di
[...] Parte_1 della somma di euro 20.778,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
Pagina 12 2) compensa per due terzi le spese di lite del primo grado di giudizio, e condanna al pagamento della Parte_1 restante parte, che liquida in euro 1.692,33, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15% da corrispondersi in favore degli Avv.ti IC NT e FE
OM ai sensi dell'art. 93 c.p.c. ; conferma la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
compensa per due terzi le spese di lite del presente grado e condanna al pagamento ed in euro Parte_1
1.936,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15% da corrispondersi in favore degli Avv.ti
IC NT e FE OM ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Roma, 2 ottobre 2025
La Cons. est. La
Presidente
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Dott.ssa Marianna
D'VI
Pagina 13