Art. 12.
Le disposizioni stabilite dai regolamenti municipali riguardanti la manutenzione e la disciplina dei canali e rivi in consegna ai Comuni devono uniformarsi alle disposizioni della presente legge.
I Comuni stessi dovranno pero' rendere edotto l'Ufficio del genio civile di ogni scavo che sara' da essi intrapreso nei rivi e canali in loro consegna.
Il trasporto e la cernita delle materie provenienti dalla spazzatura delle strade e delle abitazioni deve avvenire sotto l'osservanza delle norme igieniche, escludendo in ogni caso l'immissione di dette materie nelle acque lagunari.
Le disposizioni stabilite dai regolamenti municipali riguardanti la manutenzione e la disciplina dei canali e rivi in consegna ai Comuni devono uniformarsi alle disposizioni della presente legge.
I Comuni stessi dovranno pero' rendere edotto l'Ufficio del genio civile di ogni scavo che sara' da essi intrapreso nei rivi e canali in loro consegna.
Il trasporto e la cernita delle materie provenienti dalla spazzatura delle strade e delle abitazioni deve avvenire sotto l'osservanza delle norme igieniche, escludendo in ogni caso l'immissione di dette materie nelle acque lagunari.