Cass. pen., sez. V, sentenza 05/11/2018, n. 10288
CASS
Sentenza 5 novembre 2018

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La trasmissione degli atti al pubblico ministero, conseguente ad una decisione del giudice che dichiari la propria incompetenza, impone la rinnovazione della notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, anche ove ritualmente effettuata in precedenza, solo quando siano svolte ulteriori indagini o vengano contestati altri reati o circostanze aggravanti diverse e non, invece, nell'ipotesi in cui il pubblico ministero si limiti ad attribuire al medesimo fatto una qualificazione giuridica diversa. (Fattispecie relativa all'emissione di decreto di citazione diretta a giudizio avanti al tribunale, per il reato di cui all'art. 610 cod. pen., in assenza di notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., dopo che il giudice di pace, dinanzi al quale si procedeva per il reato di percosse, aveva disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero rilevando l'esistenza dell'aggravante di cui all'art. 585, comma secondo, n. 2, cod. pen.).

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  • 1Dichiarazione di incompetenza e rinnovo del “415 bis”
    Admin · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 1 febbraio 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 05/11/2018, n. 10288
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10288
Data del deposito : 5 novembre 2018

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