Cass. pen., sez. V, sentenza 28/06/2017, n. 38762
CASS
Sentenza 28 giugno 2017

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Massime1

È inammissibile per mancanza di interesse il ricorso della parte civile, proposto, in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero, avverso la sentenza con cui si è dichiarata la non punibilità per particolare tenuità del fatto. (In motivazione, la Corte ha precisato che la parte civile non potrebbe vedersi riconosciuti, in tal caso, effetti più vantaggiosi di quelli già previsti dall'art. 651-bis cod. proc. pen.).

Commentari2

  • 1Art. 651-bis - Efficacia della sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto nel giudizio civile o amministrativo di danno
    https://www.filodiritto.com/

  • 2Diffamzione via email: lettura presunta (Cass. 12511723)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 aprile 2023

    In tema di diffamazione, l'invio di e-mail a contenuto diffamatorio, realizzato tramite l'utilizzo di internet, integra un'ipotesi di diffamazione aggravata, quando plurimi ne siano i destinatari , in presenza della prova dell'effettivo recapito dello stesso, ovvero che il messaggio sia stato "scaricato" mediante trasferimento sul dispositivo del destinatario: è sufficiente la prova che il messaggio sia stato "scaricato" (e cioè trasferito sul dispositivo dell'utente dell'indirizzo), mentre l'effettiva lettura può presumersi, salvo prova contraria. Con riguardo a scritti, immagini o file vocali caricat su siti web o diffusi sui social media, nell'ipotesi dell'invio di messaggi di posta …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 28/06/2017, n. 38762
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38762
Data del deposito : 28 giugno 2017

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