Sentenza 28 giugno 2017
Massime • 1
È inammissibile per mancanza di interesse il ricorso della parte civile, proposto, in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero, avverso la sentenza con cui si è dichiarata la non punibilità per particolare tenuità del fatto. (In motivazione, la Corte ha precisato che la parte civile non potrebbe vedersi riconosciuti, in tal caso, effetti più vantaggiosi di quelli già previsti dall'art. 651-bis cod. proc. pen.).
Commentari • 2
- 1. Art. 651-bis - Efficacia della sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto nel giudizio civile o amministrativo di dannohttps://www.filodiritto.com/
- 2. Diffamzione via email: lettura presunta (Cass. 12511723)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 aprile 2023
In tema di diffamazione, l'invio di e-mail a contenuto diffamatorio, realizzato tramite l'utilizzo di internet, integra un'ipotesi di diffamazione aggravata, quando plurimi ne siano i destinatari , in presenza della prova dell'effettivo recapito dello stesso, ovvero che il messaggio sia stato "scaricato" mediante trasferimento sul dispositivo del destinatario: è sufficiente la prova che il messaggio sia stato "scaricato" (e cioè trasferito sul dispositivo dell'utente dell'indirizzo), mentre l'effettiva lettura può presumersi, salvo prova contraria. Con riguardo a scritti, immagini o file vocali caricat su siti web o diffusi sui social media, nell'ipotesi dell'invio di messaggi di posta …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/06/2017, n. 38762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38762 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2017 |
Testo completo
38762-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 28/06/2017 Presidente Sent. n. sez. 1771 Maria Vessichelli Carlo Zaza REGISTRO GENERALE N.43091/2016 RO LO AN DA SE Riccardi Rel. Consigliere - Motivazione semplificata ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile CI AR GI nato il [...] a [...] nel procedimento a carico di: IZ NA nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 19/05/2016 del TRIBUNALE di AVELLINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GI RICCARDI udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Marilia Di Nardo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
udito il difensore, Avv. Michele Del Balzo (parte civile), che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
udito il difensore, Avv. Francesco Romeo (per ZZ e PU), che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SR RITENUTO IN FATTO 1. OF AR SE ricorre per cassazione avverso la sentenza del 19/05/2016 con la quale il Tribunale di Avellino, in riforma della sentenza di condanna del Giudice di Pace di Cervinara, assolveva ZZ EN e PU RO dal reato di cui all'art. 594 cod. pen. perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, e lo proscioglieva dal reato di cui all'art. 612 cod. pen., per aver minacciato OF AR SE di 'fargliela pagare', per la particolare tenuità del fatto, deducendo la violazione di legge in relazione all'art. 131 bis cod. pen., e lamentando che la norma non sia applicabile nel procedimento dinanzi al Giudice di Pace.
2. Con memoria pervenuta il 20/06/2017 il difensore di PU LA e ZZ EN ha chiesto il rigetto del ricorso, richiamando la giurisprudenza di legittimità favorevole all'applicabilità della causa di non punibilità nei procedimenti dinanzi al Giudice di Pace. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse. L'interesse, quale condizione di ammissibilità dell'impugnazione, sussiste solo se il gravame è idoneo ad eliminare una decisione pregiudizievole per l'impugnante determinando per il medesimo una situazione pratica più vantaggiosa di quella esistente (Sez. 3, n. 24272 del 24/03/2010, Abagnale, Rv. 247685). Nel caso in esame, premesso che il P.M. non ha proposto impugnazione ai fini penali, la parte civile ha impugnato la decisione limitatamente alla pronuncia assolutoria dal reato di minaccia, in quanto fondata sull'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., senza dedurre l'interesse concreto all'eliminazione della decisione;
invero, in assenza di impugnazione del P.M., la decisione è irrevocabile ai fini penali, mentre, ai fini civili, la sentenza di proscioglimento pronunciata per la particolare tenuità del fatto in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, nel giudizio civile, "quanto all'accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso" (art. 651 bis cod. proc. pen.). L'impugnazione proposta dalla parte civile, pertanto, non potrebbe determinare, in caso di accoglimento, una situazione più vantaggiosa, in quanto l'accertamento del fatto e della attribuibilità agli imputati ha assunto efficacia di giudicato ai fini del giudizio civile. Se 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 2.000,00: infatti, l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta sia nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606 cod. proc. pen., comma 3, sia nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen. .
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di € 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 28/06/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Vessichelli SE Riccardi Neibe Sinsipe Riccarat Depositato in Cancelleria 103 AGO 2017 Direttore Amministrativo Dosa Odina Odilia GALLIANO 3