Sentenza 17 febbraio 2015
Massime • 1
In tema di intercettazioni, non determina l'inutilizzabilità degli esiti delle attività di captazione la mancata indicazione, nei verbali di inizio e fine delle operazioni, dei nominativi degli ufficiali di P.G. che hanno preso parte alle stesse.
Commentario • 1
- 1. L'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni nella giurisprudenza della Corte di cassazioneAccesso limitatoLuigi Giordano · https://www.altalex.com/ · 10 luglio 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/02/2015, n. 20418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20418 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 17/02/2015
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - N. 370
Dott. MULLIRI Guicla - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 41272/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN CI, nato a [...] il [...];
indagato art. 73 T.U. Stup..
avverso la ordinanza del Tribunale, Sezione per il Riesame, di Catania dell'8.5.14;
Sentita, in udienza, la relazione del cons. Dott. MULLIRI Guicla;
Sentito il P.M. nella persona del P.G. Dott. FRATICELLI Mario, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentito il difensore dell'indagato avv. LA PORTA Arduino, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato - Il ricorrente è stato sottoposto a custodia cautelare in carcere perché gravemente indiziato del reato di cui all'art. 74, commi 1, 2 e 3 e art. 73, stesso T.U. stup. per aver fatto parte, secondo l'accusa, di un gruppo organizzato che si riforniva di stupefacente in Calabria e, quindi, provvedeva a "tagliarlo" ed a smerciarlo.
In particolare, lo AN, avrebbe cooperato con il promotore ed organizzatore EL nonché vari altri personaggi quali Titola, RI, IT ed altri. Le indagini sono state condotte, prevalentemente, mediante intercettazioni telefoniche ed ambientali (su autovetture in uso agli indagati) nonché grazie ad attività di p.g..
Il provvedimento del G.i.p., impugnato dinnanzi al Tribunale, Sezione per il Riesame, è stato, da quest'ultimo, confermato.
2. Motivi del ricorso - Avverso tale ultima decisione, l'indagato ha proposto ricorso, tramite difensore deducendo:
1) erronea applicazione delle norme processuali in punto di utilizzabilità (art. 268 c.p.p.) e motivazione illogica e mancante. Nessuno dei verbali di inizio e fine delle intercettazioni di ogni RIT contiene, infatti, i nominativi degli ufficiali di P.G. che hanno preso parte alle operazioni. Di qui la violazione dell'art. 89 disp. att. c.p.p., che, invece, prevede anche tale indicazione.
Il ricorrente contesta la risposta fornita a riguardo dal Tribunale, secondo cui la sanzione di inutilizzabilità sarebbe prevista solo per i ed. "brogliacci" e ricorda che recente pronunzia di questa S.C. (sez. 3^, 12.11.13, n. 49331) ha appunto dichiarato la inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni di conversazioni in mancanza di indicazione delle generalità dei soggetti eh parteciparono alle operazioni;
2) violazione di legge e vizio di motivazione quanto ai gravi indizi. Il provvedimento, infatti, sarebbe censurabile per avere definito "gravi" degli indizi che, invece, sono molto blandi e, comunque, privi del significato accusatorio loro annesso di Tribunale. A tal fine, il ricorrente riepiloga tutti gli episodi, emergenti dalle intercettazioni che giustificherebbero il coinvolgimento del ricorrente richiamando, in primis, l'attenzione sul fatto che il famoso viaggio in Spagna si è concluso con un nulla di fatto ed è, comunque, solo una mera ed indimostrata ipotesi che l'indagato si fosse recato in Spagna con EL e IT per scopi illeciti. Tutte le altre occasioni ricordate dal Tribunale dimostrano solo contatti tra lo AN e EL 0 altri indagati senza alcuna specificazione maggiore sulle reali ragioni di questi incontri.
Il quadro indiziario - secondo il ricorrente - è, in buona sostanza, del tutto equivoco e non vi è alcuna indicazione circa rinvenimenti di droga riferibili allo AN.
Analogamente dicasi per i vari contatti dello AN con IN MM ed i viaggi in Calabria visto che il Tribunale non è in grado di affermare che in quelle circostanze si discusse di reati riguardanti l'attuazione deprogramma operativo della presunta associazione
II ricorrente ricorda, altresì, quel passaggio dell'ordinanza impugnata ove si richiamano i riferimenti dello AN ai calabresi ed alle loro disponibilità "di un quintale, un casino di roba" obiettando che ciò non attesta la sussistenza del reato associativo.
Sull'affectio societatis, il ricorrente ricorda che essa non può certo essere affermata per un periodo tanto breve, che si risolve in pochi mesi estivi ed inizio autunno 2010, e ribadisce che, a parte il viaggio in Spagna, gli altri dialoghi dai quali si pretende di dimostrare i gravi indizi non sono spiegati in termini tali da chiarire come si sia arrivati a desumere da essi la partecipazione dello AN all'associazione criminosa e quale sia stato il suo ruolo;
3) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alle esigenze cautelari. Il pericolo di reiterazione sarebbe stato erroneamente desunto dalla semplice natura di reato permanente dell'associazione ed il pericolo non è stato affermato in modo concreto ma solo presunto sulla base di mere congetture. Anche l'attualità di tale pericolo è stata affermata sulla base di un argomento contrario al dettato normativo ed ai principi giurisprudenziali visto che alla maggior distanza temporale dei fatti corrisponde di regola un proporzionale affievolimento delle esigenze.
Il ricorrente conclude invocando l'annullamento della ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Motivi della decisione - Il ricorso è inammissibile perché generico e, comunque, manifestamente infondato.
Innanzitutto, dallo stesso tenore della sentenza impugnata, si evince agevolmente che i motivi che il ricorrente ha svolto nel presente gravame sono esattamente gli stessi di quelli già portati all'attenzione del Tribunale, Sezione per il Riesame. Nel rivolgersi a questa S.C., pertanto, la sua doglianza sarebbe dovuta consistere in puntuali rilievi agli argomenti con i quali le sua ragioni erano state disattese. Ciò anche in considerazione del fatto che, quello riservato alla presente sede, non è un nuovo esame degli atti, bensì, una verifica della esistenza, congruità e logicità della motivazione impugnata.
Per contro, a ben vedere, in tutti i motivi di seguito esaminati, si riscontra il medesimo modo di procedere rappresentato, per un verso, dalla riproposizione delle emergenze investigative al fine di convincere della possibilità che le stesse portino a differenti conclusioni e, per altro verso, nella mera negativa della esistenza di indizi e, visto che si tratta di "droga parlata", della possibilità di annettere alle acquisizioni degli inquirenti il valore accusatorio posto alla base del provvedimento impugnato. 3.1. (quanto ai primo motivo). Venendo ad un esame più specifico delle doglianze, si deve, in primis, sottolineare la manifesta infondatezza della tesi secondo cui la mancata indicazione dei nominativi degli operanti di P.G. che avevano preso parte alle intercettazioni darebbe luogo ad inutilizzabilità di queste ultime. La censura è palesemente priva di pregio stante la tassatività, nel nostro sistema, delle nullità ed inutilizzabilità. È ben vera l'esistenza del precedente giurisprudenziale citato dal ricorrente (sez. 3^, 12.11.13, Muka, n. 49331, rv. 257291 ) ma è altrettanto evidente che esso non è calzante nella specie. In quella fattispecie esaminata da questa sezione nella sentenza n. 49331/13 si trattava, infatti, della mancata identificazione dell'interprete che è una cosa ben diversa dal soggetto che semplicemente sovrintende alla operazione tecnica di "ascolto": l'interprete trasfonde nel proprio incarico una perizia specifica che, infatti, deve essere previamente accertata e, comunque, il suo incarico implica l'espressione di affermazioni che possono incidere sui contenuti dell'intercettazione stessa. Ciò è tanto vero che l'annullamento di questa S.C. per inutilizzabilità, in quel caso, è stato determinato dalla "impossibilità di desumere la capacità dell'ausiliario di svolgere ed eseguire adeguatamente l'incarico affidatogli". Al contrario, il lavoro dell'incaricato di P.G. addetto alla sala ascolti è di tipo "meccanico" e non incide sul contenuto dell'acquisizione posto che, ciò che rileva, sono solo le conversazioni intercettate sul supporto magnetico. Di qui la irrilevanza della mancata identificazione nominativa dell'operante di P.G., comunque, da ritenere persona appartenente al corpo di P.G. operante.
A tale stregua, è senza dubbio corretta la replica del Tribunale laddove, nel respingere l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni, distingue anche i brogliacci dai verbali di inizio e fine operazioni e ricorda, in ogni caso, la giurisprudenza di questa S.C. circa il fatto che l'inosservanza dell'art. 89 disp. att. c.p.p., non determina ne' nullità ne' inutilizzabilità visto che esse non sono previste (f. 3). Peraltro, a conferma dell'attenzione del vaglio suo vaglio, il Tribunale ha, invece, dichiarato la inutilizzabilità degli ascolti fatti in carcere perché la convalida del G.i.p. era tardiva e comunque le operazioni erano state fatte con impianti diversi da quelli della Procura.
3.2. (quanto ai secondo motivo). È manifestamente infondata, come anticipato anche la presente doglianza che affronta il merito della vicenda. L'ordinanza è, a riguardo, ben fatta e respinge argomentatamente le medesime censure qui svolte.
In particolare, merita di essere evidenziata l'opportuna sottolineatura, da parte dei giudici, del fatto che gli indizi del reato ipotizzato non discendono solo dalle intercettazioni ma anche dal valido lavoro di riscontro della P.G. ove si che richiama l'attenzione sugli incontri monitorati tra i sodali. I contatti tra di essi erano frequenti e, comunque si collocavano all'interno di un quadro composito caratterizzato dalla utilizzazione di un luogo specifico "dove incontrarsi e custodire o comunque tagliare la sostanza stupefacente da commercializzare, l'uso nei dialoghi telefonici e ambientali di un linguaggio criptico e/o ermetico comune di immediata e reciproca comprensione, l'attivazione costante di nuove utenze "dedicate" intestate a soggetti stranieri". Il Tribunale evidenzia come il complesso di tali elementi costituisca indice sintomatico di un vincolo stabile e tendenzialmente duraturo tra i consociati. Nel fare ciò, i richiami specifici del Tribunale ad incontri, situazioni e/o viaggi trovano, come unica replica da parte del ricorrente una generica smentita e banalizzazione riduttiva quasi che tutte le occasioni ricordate dal Tribunale dimostrino solo contatti tra lo AN e EL o altri indagati senza alcuna specificazione maggiore sulle reali ragioni di questi incontri.
La vaghezza di questa indistinta censura è aggravata dal fatto che, nella sostanza, tali incontri e/o viaggi, non vengono negati ne' risulta che di essi sia stata fornita alcuna valida giustificazione alternativa, nemmeno in sede di merito.
Va, poi, addirittura, smentita l'ulteriore asserzione difensiva secondo cui, a proposito dei vari contatti dello AN con IN MM e dei viaggi in Calabria, il Tribunale non sarebbe in grado di affermare che, in quelle circostanze, si discusse di reati riguardanti l'attuazione del programma operativo della presunta associazione. Per contro, a f. 4, si legge che "l'utilizzo (il 19/9 ed il 27/9) scoperto nel corso delle indagini di un luogo specifico - l'abitazione di via Orione n. 19 - dove incontrarsi e provvedere al taglio della cocaina....
Veniva dimostrata da alcune conversazioni ambientali dal contenuto in equivoco che palesavano la natura reali dei rapporti tra i coindagati, dissimulati nelle varie conversazioni telefoniche e nei messaggi intercettati, con riferimento a parole convenzionali "femmine", "ho tre donne", "giocatori", "bambino piccolo", "due bambini", un tavolo per dieci"".
Quanto, poi, a quel passaggio dell'ordinanza impugnata ove si richiamano i riferimenti dello AN ai calabresi ed alle loro disponibilità "di un quintale, un casino di roba" la critica ad essa rivolta dal ricorrente si risolve in mera negazione della sua valenza indiziaria circa la sussistenza del reato associativo vale il rilievo che, sul piano logico, è del tutto sostenibile l'opposto punto di vista, espresso dal Tribunale secondo cui, al contrario, essi lo confermano visto che, secondo il senso comune e la stessa esperienza giudiziaria, così tanta "roba" "molto difficilmente viene trattata da un uomo solo, ma piuttosto, da un gruppo organizzato. Esso, in ogni caso, è sicuramente indizio del reato di cui all'art. 73 T.U. stup..
In estrema sintesi, senza che sia necessario diffondersi più nel dettaglio degli argomenti fattuali sviluppati dal ricorrente, va detto, infine, che il Tribunale sostiene validamente i propri asserti anche con il richiamo a precedenti di questa S.C. nei quali si afferma la possibilità di individuare persino la prova (ove qui si parla di "indizi") del reato associativo nelle modalità esecutive dei reati-scopo, nella ripetizione dei contatti tra gli autori e nella uniformità delle Condotte (Sez. 1^, 12.11.97, Cuomo, Rv. 210186; Sez. 1^, 14.7.00, Sorrentino, Rv. 217323; Sez. 6^, 13.12.02, Allegri, Rv. 223418).
3.3. (quanto al terzo motivo). Anche sul piano delle esigenze cautelari, l'ordinanza non presta il fianco a critiche posto che il pericolo di reitera viene correttamente postulato avuto riguardo alle peculiarità ed attualità dei gravi fatti commentati in precedenza nonché con riferimento alla personalità negativa dell'indagato gravato da numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio oltre che per evasione e violazioni della misura di prevenzione. Anche in questo caso, la critica è generica e parziale appuntandosi esclusivamente verso l'affermazione di "attualità del pericolo" che viene meramente negata nell'auspicio - qui inammissibile - di una nuova valutazione fattuale secondo cui il decorso di due anni sia apprezzato in modo diverso.
Alla presente declaratoria seguono, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 Euro, nonché la comunicazione, ex art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, alle autorità penitenziarie.
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 c.p.p. e segg.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 Euro.
Visto l'art. 94 ter disp. att. c.p.p., comma 1.
Ordina che, a cura della cancelleria, sia trasmessa copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis. Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2015