Sentenza 21 ottobre 2008
Massime • 1
Nel caso in cui gli atti siano trasmessi al P.M. per l'ulteriore corso, a seguito dell'annullamento della sentenza di primo grado, non è dovuta la rinnovazione dell'avviso di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen.. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto abnorme il provvedimento con cui il Tribunale aveva dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio per omissione dell'avviso di conclusione delle indagini).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/10/2008, n. 42037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42037 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SERPICO Francesco - Presidente - del 21/10/2008
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 2290
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 29470/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI PERUGIA;
contro l'ordinanza del Giudice monocratico del Tribunale di Perugia, in data 18 giugno 2007, che ha dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la restituzione degli atti al Pubblico ministero;
nel procedimento a carico di:
OS LM nata il [...], per omissione dell'avviso ex art. 415 bis c.p. all'indagata. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luigi Lanza. Esaminate le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mario Fraticelli che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Il Procuratore della Repubblica con un unico motivo di impugnazione deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all'art. 415 bis c.p.p.. I fatti hanno avuto il seguente sviluppo processuale:
a) con atto datato 3 febbraio 2004 il P.M. autorizzava la citazione in giudizio di LM OS innanzi al Giudice di Pace di Perugia, per l'udienza del 14 aprile 2004, per rispondere dei reati di cui all'art. 81 cpv. c.p., art. 635 c.p., comma 1 e art. 594 c.p.;
b) avverso la sentenza del Giudice di Pace, 14 ottobre 2005, veniva proposto appello innanzi al locale Tribunale e quest'ultimo, con sentenza n. 41/2006 datata 10 luglio 2006 (dep. 11 agosto 2006), annullava la sentenza impugnata, relativamente alla pronuncia sul reato di danneggiamento, dichiarando l'incompetenza per materia del Giudice di Pace a provvedere sul fatto-reato, da riqualificarsi come esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 392 c.p. e, per l'effetto, ordinava trasmettersi gli atti al P.M., per l'ulteriore corso, confermando nel resto la sentenza impugnata;
c) con Decreto 7 dicembre 2006 il P.M. disponeva la citazione diretta in giudizio di LM OS innanzi al Tribunale di Perugia, per l'udienza 18 giugno 2007 per rispondere del delitto ex art. 392 c.p. ed il Giudice monocratico del Tribunale di Perugia in data 18 giugno 2007 ha dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la restituzione degli atti al Pubblico ministero per omissione dell'avviso ex art. 415 bis c.p. all'indagata. Il ricorrente Procuratore della Repubblica deduce l'abnormità della decisione posto che l'avviso ex art. 415 bis c.p.p. non era nella specie dovuto, considerato che la SI era stata sottoposta ad un processo in primo grado seguito dalla pronuncia di due sentenze, una di merito e l'altra in appello, che hanno consentito alla difesa di interloquire ampiamente sul punto, rendendo così superfluo l'adempimento della detta norma processuale. Da ciò l'indebita regressione del procedimento con derivata abnormità del provvedimento impugnato.
Il ricorso è fondato e va provveduto all'annullamento senza rinvio dell'ordinanza del Giudice monocratico del Tribunale di Perugia. Il ricorso attiene infatti ad una decisione per la quale non è previsto dalla legge processuale alcun mezzo di gravame, pertanto l'impugnazione dell'ordinanza in esame in tanto può essere dichiarata ammissibile, in quanto la si ritenga viziata per abnormità, ed il ricorso per Cassazione, in tale quadro, rappresenta l'unico rimedio esperibile per espungerla immediatamente dall'ordinamento. La lunga elaborazione giurisprudenziale delle Sezioni Unite è stata puntualmente ripresa dalla sentenza Battistella, 5307/2007 delle SS.UU. (Cass., Sez. Un., 26/4/1989, Goria;
Sez. Un., 9/7/1997, P.M. in proc. Quarantelli;
Sez. Un., 10/12/1997, Di Battista;
Sez. Un., 24/11/1999, Magnani;
Sez. Un., 22/11/2000, P.M. in proc. Boniotti;
Sez. Un., 22/11/2000, P.M. in proc. Istituto Buonarroti;
Sez. Un., 31/1/2001, P.M. in proc. Romano;
Sez. Un., 31/5/2005 n. 22909, P.M. in proc. Minervini) la quale ha indicato analiticamente quelle che sono le caratteristiche singolari della categoria della "abnormità", precisando: a) che è affetto da tale vizio il provvedimento il quale, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ovvero quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite;
b) che l'abnormità dell'atto può riguardare sia il profilo strutturale, allorché l'atto si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, sia il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo, potendosene ravvisare un sintomo nel fenomeno della cd. regressione anomala del procedimento ad una fase anteriore;
c) che alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, è configurabile il vizio dell'abnormità in ogni fattispecie di indebita regressione del procedimento, in grado di alterarne l'ordinata sequenza logico-cronologica. Orbene, il provvedimento impugnato realizza pacificamente una indebita, non consentita, ed ingiustificata regressione del procedimento.
Invero se la finalità dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. è quella di mettere la parte privata - all'atto della conclusione delle indagini preliminari - nella condizione di disporre di un patrimonio conoscitivo a tutto campo, in ordine al fatto per cui si procede (tempo-luogo-modalità), nonché alle norme che si assumono violate, con la contestuale informazione dell'avvenuto deposito della documentazione relativa alle indagini e dell'esercizio delle facoltà difensive conseguenti (commi 3, 4 e 5 della citata norma), è evidente che tale esigenza non si pone quando, come nella specie, la pienezza dell'informazione è stata assicurata ed il contraddittorio ha avuto modo di dispiegarsi, nella sua pienezza, nella precedente fase processuale avanti al Giudice di pace e avanti al giudice dell'appello, il quale ultimo ha annullato la sentenza di 1^ grado, dichiarando l'incompetenza per materia del primo giudicante.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2008