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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 11619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11619 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ART. 281-SEXIES C.P.C.
Il Tribunale di Napoli, II^ Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Tiziana Lottini (applicata ex art. 3 L. 117/2025), ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia RG 27067/2023
tra
, nata a Napoli (NA) il 02/11/1967 (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa per procura dall'avv. Paolo PARLATO C.F._1 (c.f. ) ed elettivamente domiciliata nello studio del medesimo;
C.F._2
parte attrice/opponente
e
(c.f. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del rappresentante legale p.t. parte opposta, contumace con l'intervento di
(già ) (c.f. ), e per Controparte_2 CP_2 P.IVA_2 ess ià (c.f. Controparte_3 CP_4
rappresentata e difesa per procura dall'avv. Carlotta Casamorata (c,.f. P.IVA_3
) e dall'avv. Marina Vandini (c.f. ed C.F._3 CodiceFiscale_4 elettivamente domiciliata nello studio delle medesime;
parte intervenuta avente ad oggetto: contratti bancari
conclusioni della parte opponente: piaccia all'Ill.mo Giudice adito così provvedere: 1) Accertata e dichiarata di ufficio, la carenza della legittimazione sostanziale e processuale della opposta, dichiarare che il credito contestato dalla opponente non è dovuto alla suddetta Soc. e per essa , per non Controparte_2 Controparte_3 aver provato la titolarità del c g.ra dinata al Parte_1 denegato mancato accoglimento del rilievo di ufficio di cui innanzi, accogliere per gli altri motivi, la proposta opposizione, revocando integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
3) Condannare la
[...]
[..
[...] in persona del legale rappresentante pro- tempore e per essa Controparte_5 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento di spese e compensi del presente
[...] zio, maggiorate di rimborso spese generali ed accessori fiscali e con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario. conclusioni della parte intervenuta:
Chiede che l'Ill.mo Tribunale di Napoli ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, premessa ogni e più opportuna declaratoria del caso e di legge, salvo ed impregiudicato ogni altro diritto e miglior pronuncia, voglia: in via preliminare: rigettare la richiesta di revoca del decreto ingiuntivo per tutto quanto indicato nella comparsa di costituzione e risposta;
nel merito: rigettare la domanda in merito alla violazione dell'art. 33 del Codice del Consumo per i motivi esposti con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 6473/2011 reso dal Tribunale di Napoli in data 6/12 ottobre 2011 e notificato in data 18 gennaio 2012; in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'opposizione condannare la sig.ra al pagamento in favore di Parte_1 [...] per i titoli dedotti in ca ore o minore somma che risu Controparte_6 caso: con vittoria delle spese tutte del giudizio.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
o Con atto di citazione ex art. 650 c.p.c. depositato il 27 dicembre 2023, Pt_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6473/2011, emesso dal
[...] ale di Napoli in data 6/10/2011 in favore della Controparte_1 con il quale cui veniva ingiunto alla predetta, in solido con altri coobbligati, il pagamento della somma di € 547.506,30 oltre interessi e spese. L'opposizione è stata proposta ai sensi dell'art. 650 c.p.c., poiché:
• il decreto ingiuntivo era divenuto esecutivo per mancata opposizione nei termini;
• nel corso della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 103/2021, (nella quale era intervenuta) il G.E., con ordinanza del Tribunale di Nola del 14 Pt_1 novembre 2023, alla luce della pronunzia della Corte di Cassazione n° 9479/2023, avvertiva l'esecutata della possibilità di proporre opposizione al decreto ingiuntivo qualora ritenesse di dover far rilevare la propria qualità di consumatrice.
L'opponente deduceva la propria qualità di consumatrice, e di conseguenza, Pt_1 eccepiva l'abusi clausole contenute nella fideiussione sottoscritta in data 4 giugno 2010, per violazione dell'art. 33 del Codice del Consumo: chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opposta non si costituiva: al contrario si costituita Controparte_2
e per essa la mandataria con la comparsa depositata il 5 Controparte_3 novembre 2024, contes zione e chiedendone il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
L'opposizione deve essere dichiarata inammissibile.
2 Titolarità del credito
Deve innanzitutto premettersi che, sulla base dei documenti prodotti in giudizio, appare chiara la titolarità in capo all'opposta del credito oggetto di causa, acquisito mediante cessioni in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., come da pubblicazioni in G.U.R.I. .
Infatti, risulta dagli atti: o che la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (BNL), originaria creditrice, cedeva a in data 30 maggio 2013 un portafoglio di crediti pecuniari Controparte_7 id , costituiti da crediti in essere al 31 marzo 2013, classificati a sofferenza alla data del 31/05/2013; l'avviso della cessione veniva pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 22/06/2013 -documento 1-; o che il credito oggetto di causa rientra tra quelli ceduti, in quanto classificato a sofferenza prima del 31/05/2013 (si rammenti che il decreto ingiuntivo risale al 2011); o che cedeva a il 19 gennaio 2017 un Controparte_7 Controparte_6 portafoglio di crediti pecuniari in essere al 30 settembre 2016, già acquisiti da
[...] da BNL: l'avviso della cessione veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale CP_7 lica Italiana del 31/01/2017 (documenti 2, 3, e 4); o che il 29 giugno 2018 conferiva a n ramo Controparte_6 Controparte_3 d'azienda comprendente tutti i ppartenent data del CP_6
1° luglio 2018 (come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 09/08/2018 (documenti 5, 6 e 9); o che il 15 dicembre 2020 cambiava denominazione in Controparte_3 [...] docum Controparte_2
Si sottolinea, in proposito:
• che la cessione del credito, costituisce successione a titolo particolare nel diritto, alla quale si applica l'art. 111 c.p.p., per cui il processo può proseguire tra le parti originarie, ma può anche intervenire la cessionaria;
• che, nel caso di una cessione in blocco ex art. 4 l. n. 130/1999, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 58, commi 2, 3 e 4, TUB: pertanto la cessionaria è tenuta a dare notizia della avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale;
• che tale forma di pubblicità è sufficiente perché si producano gli effetti di notifica indicati dall'art. 1264 nei confronti dei debitori ceduti c.c.; tuttavia, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di una siffatta operazione di cessione in blocco ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo tra quelli ceduti, cioè di fornire la prova della propria legittimazione sostanziale, qualora tale titolarità sia stata contestata dalla controparte;
• tale prova può essere certamente costituita dal contratto di cessione del credito, ma anche dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale1, da valutarsi unitamente ad altri elementi, come indizio dell'inclusione; la prova della cessione di un credito infatti non va soggetta a particolari vincoli di forma,
3 sicché la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito;
• nel caso di specie devono valutarsi, sotto tale profilo:
la mancata contestazione della sussistenza del contratto di cessione, ma solo dell'inclusione in essa del credito per cui si procede;
la chiara indicazione nell'avviso pubblicato del criterio dell'inclusione del credito tra quelli ceduti, con il riferimento alla classificazione a sofferenza entro un dato termine -31/05/2013, pacificamente rispettato nel caso di specie, risalendo il decreto ingiuntivo al 2011;
il fatto (pacifico) che l'intervenuta stia agendo in sede esecutiva e, dunque, disponga del titolo;
la disponibilità materiale dei documenti relativi ai crediti ceduti (l'elenco documento 4);
la contumacia della cedente-
Tali elementi, complessivamente valutati, non lasciano dubbio circa l'esistenza della cessione e l'inclusione tra i crediti ceduti di quello ora in contestazione.
Qualità di consumatrice dell'opponente
L'opponente non ha provato di rivestire la qualità suindicata.
A tale conclusione si giunge dopo aver definito la nozione di consumatore rilevante per la fattispecie, poiché, come è noto, l'art. 3, lett. a), del D. Lgs 206/2005 (Codice del Consumo) stabilisce che, ai fini del codice, il consumatore è la persona che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Riconoscere tale qualità implica la necessità di applicare l'art. 33 del D.Lgs. 206/2005, e verificare se la fideiussione prestata dall'opponente contenga clausole abusive e sia affetta da nullità.
Orbene, in proposito, occorre considerare che, come di recente statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, quando si verta in materia di contratto di fideiussione2, per verificare se il garante agisca come consumatore o professionista occorre avere esclusivo riguardo allo scopo perseguito dal medesimo con la stipula del contratto;
infatti:
• l'art. 3 lett. a) fa riferimento allo scopo perseguito dal contraente con la conclusione del contratto e all'estraneità dello stesso rispetto all'attività professionale di questi (non certo all'attività professionale dell'obbligato principale);
• il contratto di fideiussione quando stipulato tra soggetti diversi dalle parti del contratto da cui sorge l'obbligazione principale è, ontologicamente, un contratto distinto, sebbene accessorio;
4 • la necessità di protezione del soggetto che presta una fideiussione è certamente presente in ogni caso in cui il fideiussore sia estraneo all'attività professionale svolta dall'obbligato principale, sia quando il fideiussore non esercita alcuna attività professionale, sia quando ne esercita una diversa e distinta da quella del garantito: è evidente, infatti, la debolezza della posizione del fideiussore quando agisce in un ambito estraneo alla sua attività non consumatore;
• -occorre, dunque, verificare se lo scopo perseguito dai fideiussori sia estraneo alla loro attività professionale, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova.
Nel caso di specie, è, però, evidente, la sussistenza di un collegamento funzionale tra l'attività svolta dall'opponente rispetto a quella dell'obbligata principale. Invero:
• risulta essere socia al 70% della società LA MERIDIAN S.r.l. Parte_1
opposta) la quale detiene il 71% della RENDER ITALIA S.p.A. (documento 1 opponente), debitrice principale.
• tale circostanza evidenzia un collegamento funzionale e imprenditoriale tra l'opponente e la società garantita, escludendo la possibilità di qualificare la stessa come consumatrice ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 206/2005.
Mette conto, anche, di sottolineare che l'articolo 122 TUB esclude dall'ambito di applicazione delle norme sul credito ai consumatori i finanziamenti di importo superiore a 75.000 euro. Anche in precedenza, l'art. 18, comma 3, della Legge 19 febbraio 1992, n. 142, prevedeva stringenti limiti, superati nel caso di specie, per l'applicazione delle norme sul credito al consumo.
Del resto, tale esclusione è comprensibile alla luce della necessità che il consumatore sia colui che agisca per uno scopo diverso da quello della propria attività professionale e, in quanto contraente debole, debba essere tutelato.
Non trovando applicazione la disciplina consumeristica, l'opposizione spiegata oltre i termini di cui all'art. 641 c.p.c., in assenza dei presupposti di cui all'art. 650 c.p.c., è da ritenersi inammissibile.
Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenendo presente la complessità delle questioni trattate, l'impegno profuso e la durata della causa. In particolare, in applicazione di un valore minimo dello scaglione di pertinenza (tra
€ 520.000,00 ed € 1.000.000,00), vengono liquidati:
▪ per la fase contenziosa:
• per la fase di studio: € 2.304,00;
• per la fase introduttiva: € 1.520,00;
• per la fase di trattazione: € 6.767,00;
• per la fase decisionale: € 4.007,00;
• e così complessivamente € 14.598,00.
5 oltre spese generali (al 15%), e accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 6473/2011, ogni altra istanza rigettata e disattesa, così provvede:
• dichiara inammissibile l'opposizione proposta da e Parte_1 conferma il decreto ingiuntivo n. 6473/2011 emesso dal poli in data 6/10/2011;
• condanna l'opponente al pagamento, in favore di Controparte_2
delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in €
[...]
00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%, come per legge.
Così deciso, a Napoli 09/12/2025 ore 12.05
IL GIUDICE dott.ssa Tiziana Lottini
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr ad esempio Cass. Ord. 17944/2023 2 Cass. SU 5868/2023
Il Tribunale di Napoli, II^ Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Tiziana Lottini (applicata ex art. 3 L. 117/2025), ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia RG 27067/2023
tra
, nata a Napoli (NA) il 02/11/1967 (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa per procura dall'avv. Paolo PARLATO C.F._1 (c.f. ) ed elettivamente domiciliata nello studio del medesimo;
C.F._2
parte attrice/opponente
e
(c.f. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del rappresentante legale p.t. parte opposta, contumace con l'intervento di
(già ) (c.f. ), e per Controparte_2 CP_2 P.IVA_2 ess ià (c.f. Controparte_3 CP_4
rappresentata e difesa per procura dall'avv. Carlotta Casamorata (c,.f. P.IVA_3
) e dall'avv. Marina Vandini (c.f. ed C.F._3 CodiceFiscale_4 elettivamente domiciliata nello studio delle medesime;
parte intervenuta avente ad oggetto: contratti bancari
conclusioni della parte opponente: piaccia all'Ill.mo Giudice adito così provvedere: 1) Accertata e dichiarata di ufficio, la carenza della legittimazione sostanziale e processuale della opposta, dichiarare che il credito contestato dalla opponente non è dovuto alla suddetta Soc. e per essa , per non Controparte_2 Controparte_3 aver provato la titolarità del c g.ra dinata al Parte_1 denegato mancato accoglimento del rilievo di ufficio di cui innanzi, accogliere per gli altri motivi, la proposta opposizione, revocando integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
3) Condannare la
[...]
[..
[...] in persona del legale rappresentante pro- tempore e per essa Controparte_5 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento di spese e compensi del presente
[...] zio, maggiorate di rimborso spese generali ed accessori fiscali e con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario. conclusioni della parte intervenuta:
Chiede che l'Ill.mo Tribunale di Napoli ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, premessa ogni e più opportuna declaratoria del caso e di legge, salvo ed impregiudicato ogni altro diritto e miglior pronuncia, voglia: in via preliminare: rigettare la richiesta di revoca del decreto ingiuntivo per tutto quanto indicato nella comparsa di costituzione e risposta;
nel merito: rigettare la domanda in merito alla violazione dell'art. 33 del Codice del Consumo per i motivi esposti con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 6473/2011 reso dal Tribunale di Napoli in data 6/12 ottobre 2011 e notificato in data 18 gennaio 2012; in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'opposizione condannare la sig.ra al pagamento in favore di Parte_1 [...] per i titoli dedotti in ca ore o minore somma che risu Controparte_6 caso: con vittoria delle spese tutte del giudizio.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
o Con atto di citazione ex art. 650 c.p.c. depositato il 27 dicembre 2023, Pt_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6473/2011, emesso dal
[...] ale di Napoli in data 6/10/2011 in favore della Controparte_1 con il quale cui veniva ingiunto alla predetta, in solido con altri coobbligati, il pagamento della somma di € 547.506,30 oltre interessi e spese. L'opposizione è stata proposta ai sensi dell'art. 650 c.p.c., poiché:
• il decreto ingiuntivo era divenuto esecutivo per mancata opposizione nei termini;
• nel corso della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 103/2021, (nella quale era intervenuta) il G.E., con ordinanza del Tribunale di Nola del 14 Pt_1 novembre 2023, alla luce della pronunzia della Corte di Cassazione n° 9479/2023, avvertiva l'esecutata della possibilità di proporre opposizione al decreto ingiuntivo qualora ritenesse di dover far rilevare la propria qualità di consumatrice.
L'opponente deduceva la propria qualità di consumatrice, e di conseguenza, Pt_1 eccepiva l'abusi clausole contenute nella fideiussione sottoscritta in data 4 giugno 2010, per violazione dell'art. 33 del Codice del Consumo: chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opposta non si costituiva: al contrario si costituita Controparte_2
e per essa la mandataria con la comparsa depositata il 5 Controparte_3 novembre 2024, contes zione e chiedendone il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
L'opposizione deve essere dichiarata inammissibile.
2 Titolarità del credito
Deve innanzitutto premettersi che, sulla base dei documenti prodotti in giudizio, appare chiara la titolarità in capo all'opposta del credito oggetto di causa, acquisito mediante cessioni in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., come da pubblicazioni in G.U.R.I. .
Infatti, risulta dagli atti: o che la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (BNL), originaria creditrice, cedeva a in data 30 maggio 2013 un portafoglio di crediti pecuniari Controparte_7 id , costituiti da crediti in essere al 31 marzo 2013, classificati a sofferenza alla data del 31/05/2013; l'avviso della cessione veniva pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 22/06/2013 -documento 1-; o che il credito oggetto di causa rientra tra quelli ceduti, in quanto classificato a sofferenza prima del 31/05/2013 (si rammenti che il decreto ingiuntivo risale al 2011); o che cedeva a il 19 gennaio 2017 un Controparte_7 Controparte_6 portafoglio di crediti pecuniari in essere al 30 settembre 2016, già acquisiti da
[...] da BNL: l'avviso della cessione veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale CP_7 lica Italiana del 31/01/2017 (documenti 2, 3, e 4); o che il 29 giugno 2018 conferiva a n ramo Controparte_6 Controparte_3 d'azienda comprendente tutti i ppartenent data del CP_6
1° luglio 2018 (come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 09/08/2018 (documenti 5, 6 e 9); o che il 15 dicembre 2020 cambiava denominazione in Controparte_3 [...] docum Controparte_2
Si sottolinea, in proposito:
• che la cessione del credito, costituisce successione a titolo particolare nel diritto, alla quale si applica l'art. 111 c.p.p., per cui il processo può proseguire tra le parti originarie, ma può anche intervenire la cessionaria;
• che, nel caso di una cessione in blocco ex art. 4 l. n. 130/1999, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 58, commi 2, 3 e 4, TUB: pertanto la cessionaria è tenuta a dare notizia della avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale;
• che tale forma di pubblicità è sufficiente perché si producano gli effetti di notifica indicati dall'art. 1264 nei confronti dei debitori ceduti c.c.; tuttavia, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di una siffatta operazione di cessione in blocco ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo tra quelli ceduti, cioè di fornire la prova della propria legittimazione sostanziale, qualora tale titolarità sia stata contestata dalla controparte;
• tale prova può essere certamente costituita dal contratto di cessione del credito, ma anche dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale1, da valutarsi unitamente ad altri elementi, come indizio dell'inclusione; la prova della cessione di un credito infatti non va soggetta a particolari vincoli di forma,
3 sicché la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito;
• nel caso di specie devono valutarsi, sotto tale profilo:
la mancata contestazione della sussistenza del contratto di cessione, ma solo dell'inclusione in essa del credito per cui si procede;
la chiara indicazione nell'avviso pubblicato del criterio dell'inclusione del credito tra quelli ceduti, con il riferimento alla classificazione a sofferenza entro un dato termine -31/05/2013, pacificamente rispettato nel caso di specie, risalendo il decreto ingiuntivo al 2011;
il fatto (pacifico) che l'intervenuta stia agendo in sede esecutiva e, dunque, disponga del titolo;
la disponibilità materiale dei documenti relativi ai crediti ceduti (l'elenco documento 4);
la contumacia della cedente-
Tali elementi, complessivamente valutati, non lasciano dubbio circa l'esistenza della cessione e l'inclusione tra i crediti ceduti di quello ora in contestazione.
Qualità di consumatrice dell'opponente
L'opponente non ha provato di rivestire la qualità suindicata.
A tale conclusione si giunge dopo aver definito la nozione di consumatore rilevante per la fattispecie, poiché, come è noto, l'art. 3, lett. a), del D. Lgs 206/2005 (Codice del Consumo) stabilisce che, ai fini del codice, il consumatore è la persona che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Riconoscere tale qualità implica la necessità di applicare l'art. 33 del D.Lgs. 206/2005, e verificare se la fideiussione prestata dall'opponente contenga clausole abusive e sia affetta da nullità.
Orbene, in proposito, occorre considerare che, come di recente statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, quando si verta in materia di contratto di fideiussione2, per verificare se il garante agisca come consumatore o professionista occorre avere esclusivo riguardo allo scopo perseguito dal medesimo con la stipula del contratto;
infatti:
• l'art. 3 lett. a) fa riferimento allo scopo perseguito dal contraente con la conclusione del contratto e all'estraneità dello stesso rispetto all'attività professionale di questi (non certo all'attività professionale dell'obbligato principale);
• il contratto di fideiussione quando stipulato tra soggetti diversi dalle parti del contratto da cui sorge l'obbligazione principale è, ontologicamente, un contratto distinto, sebbene accessorio;
4 • la necessità di protezione del soggetto che presta una fideiussione è certamente presente in ogni caso in cui il fideiussore sia estraneo all'attività professionale svolta dall'obbligato principale, sia quando il fideiussore non esercita alcuna attività professionale, sia quando ne esercita una diversa e distinta da quella del garantito: è evidente, infatti, la debolezza della posizione del fideiussore quando agisce in un ambito estraneo alla sua attività non consumatore;
• -occorre, dunque, verificare se lo scopo perseguito dai fideiussori sia estraneo alla loro attività professionale, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova.
Nel caso di specie, è, però, evidente, la sussistenza di un collegamento funzionale tra l'attività svolta dall'opponente rispetto a quella dell'obbligata principale. Invero:
• risulta essere socia al 70% della società LA MERIDIAN S.r.l. Parte_1
opposta) la quale detiene il 71% della RENDER ITALIA S.p.A. (documento 1 opponente), debitrice principale.
• tale circostanza evidenzia un collegamento funzionale e imprenditoriale tra l'opponente e la società garantita, escludendo la possibilità di qualificare la stessa come consumatrice ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 206/2005.
Mette conto, anche, di sottolineare che l'articolo 122 TUB esclude dall'ambito di applicazione delle norme sul credito ai consumatori i finanziamenti di importo superiore a 75.000 euro. Anche in precedenza, l'art. 18, comma 3, della Legge 19 febbraio 1992, n. 142, prevedeva stringenti limiti, superati nel caso di specie, per l'applicazione delle norme sul credito al consumo.
Del resto, tale esclusione è comprensibile alla luce della necessità che il consumatore sia colui che agisca per uno scopo diverso da quello della propria attività professionale e, in quanto contraente debole, debba essere tutelato.
Non trovando applicazione la disciplina consumeristica, l'opposizione spiegata oltre i termini di cui all'art. 641 c.p.c., in assenza dei presupposti di cui all'art. 650 c.p.c., è da ritenersi inammissibile.
Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenendo presente la complessità delle questioni trattate, l'impegno profuso e la durata della causa. In particolare, in applicazione di un valore minimo dello scaglione di pertinenza (tra
€ 520.000,00 ed € 1.000.000,00), vengono liquidati:
▪ per la fase contenziosa:
• per la fase di studio: € 2.304,00;
• per la fase introduttiva: € 1.520,00;
• per la fase di trattazione: € 6.767,00;
• per la fase decisionale: € 4.007,00;
• e così complessivamente € 14.598,00.
5 oltre spese generali (al 15%), e accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 6473/2011, ogni altra istanza rigettata e disattesa, così provvede:
• dichiara inammissibile l'opposizione proposta da e Parte_1 conferma il decreto ingiuntivo n. 6473/2011 emesso dal poli in data 6/10/2011;
• condanna l'opponente al pagamento, in favore di Controparte_2
delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in €
[...]
00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%, come per legge.
Così deciso, a Napoli 09/12/2025 ore 12.05
IL GIUDICE dott.ssa Tiziana Lottini
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr ad esempio Cass. Ord. 17944/2023 2 Cass. SU 5868/2023