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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/08/2025, n. 6623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6623 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE QUATTORDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -
SPECIALIZZATA IMPRESA “A” CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Giani Presidente dott.ssa Anna Bellesi Giudice relatore dott.ssa Elisa Fazzini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19396/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GLADYS CASTELLANO e dell'avv. NICOLA STIAFFINI elettivamente domiciliata in Bergamo, Via Quarenghi, 13 presso l'avv. Gladys Castellano
ATTRICE contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIACOMO
[...] P.IVA_1
BETTONI e dell'avv. ANITA BETTONI, presso i quali è elettivamente domiciliata in
Brescia, Via XX Settembre, 8
CONVENUTA
Oggetto: antitrust pagina 1 di 16 CONCLUSIONI
ATTRICE:
“A. IN VIA PRINCIPALE AZIONE FOLLOW ON Accertata l'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale descritta in narrativa in merito al cartello perpetrato dalle banche socie ABI in relazione alla fideiussione omnibus sottoscritta in data 1 ottobre 2018 nonché alla fideiussione specifica su mutuo chirografario sottoscritta in data 7 giugno 2019 in quanto tutte conformi allo schema ABI e quindi frutto di intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art. 2 L.287/90 e in applicazione del provvedimento n.55/2005 di AN d'IT (provvedimento antitrust) ACCERTARE E DICHIARARE
La nullità delle clausole di cui agli articoli 1 comma II, 5, 1 comma III delle fideiussioni per cui è causa e quindi la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. e per l'effetto DICHIARARE l'avvenuta decadenza della convenuta dalle garanzie stesse e quindi mandare l'attrice libera ed esente da ogni relativa obbligazione nei confronti della convenuta. B IN VIA SUBORDINATA AZIONE STAND ALONE Previo accertamento dell'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale descritta in narrativa in merito al cartello perpetrato dalle banche socie ABI in relazione alla fideiussione omnibus schema ABI sottoscritta in data 1 ottobre 2018 e in relazione alla fideiussione specifica su mutuo chirografario schema ABI sottoscritta in data 7 giungo 2019 e quindi accertata la violazione dell'art. 2 L.287/90 anche alla luce del Provvedimento BDI n.55/2005 della documentazione versata in atti e dell'assenza di prova contraria, Voglia ACCERTARE E DICHIARARE La nullità delle clausole di cui agli articoli 1 comma II, 5, 1 comma III delle predette fideiussioni per cui è causa e quindi la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. e per l'effetto DICHIARARE l'avvenuta decadenza della convenuta da entrambe le garanzie e quindi mandare l'attrice libera ed esente da ogni relativa obbligazione nei confronti della convenuta. Salva la richiesta di risarcimento del danno in ipotesi di accoglimento della domanda IN VIA ISTRUTTORIA si insiste nell'ammissione degli ulteriori mezzi di prova di cui alla memoria n.2 ex art.183 c.6 c.p.c. ed in particolare (qualora ritenuto opportuno ai fini del decidere): 1) per l'integrazione del disposto ordine di esibizione anche nei confronti della banche Part
e NC PM (ingiustificatamente inadempienti all'ordine di esibizione, previa anche sanzione ex art. 6 DLgs n. 3/2017); 2) per l'integrazione dell'ordine di esibizione con riferimento al modello standard di fideiussione specifica su mutuo chirografario (ossia senza clausola omnibus impiegato pagina 2 di 16 nel 2 giugno 2019 (la fideiussione specifica, senza quindi clausola omnibus sottoscritta dalla Sig.ra isale al 7 giugno 2019, cfr. Doc.4) per tutte le ragioni già esposte in Pt_1 atti. In ogni caso tenuto conto che il reale oggetto del Provvedimento BDI n.55/2005 è la fideiussione standardizzata bancaria le cui clausole 2,6 e 8 schema ABI sono state ritenute lesive della L.287/90, si chiede disporre il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., applicabile ai procedimenti di merito anche pendenti dall'1 gennaio 2023 ( art. 35 D.lgs 149/2022, come modificato dall'art.1, comma 380 L. 197/2022) per le ragioni di cui alle note di udienza del 21 febbraio 2023. Il tutto con VITTORIA di spese e competenze di causa da distrarsi in favore degli esponenti difensori antistatari.”
CONVENUTA.
“Rigettarsi tutte le domande svolte dalla attrice in via principale, in via subordinata ed ulteriormente subordinata e dichiararsi la propria incompetenza funzionale sulle domande svolte ai punti B. e D. limitatamente alla richiesta dichiarazione dell'avvenuta decadenza della convenuta dalle garanzie per decorrenza del termine di cui all'art.1957 c.c.
Spese rifuse.”
pagina 3 di 16 Ragioni della decisione
1. con citazione ritualmente notificata il 21 aprile 2021, ha convenuto Parte_1
in giudizio esponendo di Controparte_2
aver sottoscritto in favore di quest'ultima due contratti di fideiussione: il primo
(fideiussione omnibus), in data 1° ottobre 2018, a garanzia delle obbligazioni derivanti dal contratto di apertura di credito stipulato il 29 settembre 2014 dalla società
[...]
sino alla concorrenza di euro 45.000,00; il secondo (fideiussione specifica), in CP_3
data 7 giugno 2019, a garanzia di un contratto di mutuo chirografario sottoscritto in pari data dalla stessa sino alla concorrenza di euro 420.000,00. Controparte_3
Precisa l'attrice che, in data 10 novembre 2020, con plurime comunicazioni, CP_1
rendeva noti alla debitrice principale e alla stessa la revoca degli
[...] Pt_1
affidamenti sul c/c n.330470, nonché il recesso dal contratto di c/c n.330470 e intimava il pagamento di euro 346.752,26 (esposizione debitoria mutuo chirografario n. 1001108 al 10 novembre 2020), stante il mancato pagamento di 12 rate del mutuo chirografario n.1001108 a partire dal 6 dicembre 2019 e sino al 6 novembre 2020.
Le condizioni previste in entrambe le già menzionate garanzie, rileva l'attrice, sono conformi a quelle contenute nel cosiddetto Schema ABI essendo presenti e immutate le clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 (trasfuse rispettivamente agli artt. 1 comma II, 5 e 1 comma III dei contratti in esame) come censurate dal provvedimento di AN d'IT n.
55/2005.
La signora sostiene che, decorsi i sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione Pt_1
principale, pur non avendo attivato alcuna azione nei confronti della CP_1
debitrice principale, la stessa si trovava ancora vincolata alle suddette fideiussioni, tanto da essere stata costretta ad opporre dinanzi al Tribunale di Brescia il decreto ingiuntivo n.5017/2020 del 27 novembre 2020 RG n.13048/2020 emesso dal Tribunale di Brescia.
Le fideiussioni stipulate, afferma l'attrice, devono essere dichiarate nulle, integralmente ovvero parzialmente, e la stessa deve essere liberata, dal momento che le garanzie sono state acquisite in aderenza e dando esecuzione a un'intesa anticoncorrenziale in pagina 4 di 16 violazione della legge 287/90 e in ragione del fatto che sono comunque decorsi i termini di cui all'art. 1957 c.c., norma che non può intendersi derogata validamente nel caso di specie, stante la nullità – quantomeno - della relativa deroga ex art.5 delle garanzie in parola, per contrasto con la legge 287/90.
In particolare, sostiene che le fideiussioni specifiche sono nulle, al pari Parte_1
delle fideiussioni omnibus, in quanto conformi al cosiddetto schema ABI, sanzionato in primis dal Provvedimento di AN d'IT 55/2005, perché entrambe appartengono e derivano direttamente dalla categoria cd. “fideiussioni a garanzia di operazioni bancarie” di cui allo schema ABI ed alla Circolare ABI Serie Tecnica O, n. 20 del 17.
6.1987.
Inoltre, l'attrice rileva che l'obbligazione principale è certamente scaduta -quantomeno- il 6 dicembre 2019, data corrispondente alla prima rata scaduta e non pagata del mutuo.
Infatti, la stessa convenuta, nella lettera di messa in mora del 10 novembre 2020, conferma che la debitrice principale si è resa inadempiente a far data dal mancato pagamento della (prima) rata scaduta il 6 dicembre 2019, ossia solo dopo cinque rate pagate su un totale di 60 ratei previsti. Inoltre, il contratto prevedeva, all'art.6, la risoluzione, ai sensi dell'art 1456 c.c., in caso di inadempimento del mutuatario agli obblighi posti a suo carico dal contratto e, in particolare, in caso di mancato puntuale pagamento anche di una sola rata di rimborso.
Il termine di decadenza di cui all'art. 1957 terzo comma c.c., alla luce delle circostanze sopra evidenziate, è quindi scaduto, a parere dell'attrice, il 6 giugno 2020, ossia a distanza di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, e da tale data la stessa dovrebbe già essere ritenuta libera da ogni obbligazione di garanzia nei confronti della convenuta.
Parimenti, quanto al contratto di apertura di conto corrente, il termine di decadenza di cui all'art.1957 terzo comma c.c., è scaduto il 6 giugno 2020. Ciò in quanto la debitrice principale era inadempiente relativamente al contratto di mutuo le cui rate venivano addebitate sul c/c aperto in data 29 aprile 2014 n. 330470 sin dal 6 dicembre 2019.
pagina 5 di 16 Ne consegue, afferma l'attrice, che è decaduta dalla garanzia. CP_1
2. La convenuta si è costituita, sostenendo che le domande della controparte sono palesemente e documentalmente infondate.
In particolare, l'eccepita nullità totale delle fideiussioni sarebbe infondata sia per l'inammissibilità di una nullità derivata, sia per la carenza di prova della usuale utilizzazione, sia infine e non ultimo per la configurabilità al massimo di una nullità relativa, come chiaramente affermato dalla sentenza della Corte di Cassazione n.24044 depositata il 26.9.2019. Di conseguenza, per ottenere la declaratoria di nullità dell'intero contratto fideiussorio è necessaria la prova della rilevanza e decisività delle clausole nulle ai fini della conclusione del contratto per entrambe le parti.
La richiesta dichiarazione di decadenza dalle garanzie per pretesa violazione del disposto dell'art.1957 c.c., nel caso si ritenga sussistente la nullità parziale delle fideiussioni limitata alle tre note clausole ritenute nulle, deve ritenersi totalmente estranea alla competenza funzionale del Tribunale delle imprese e riservata al Giudice di merito della causa di opposizione. In ogni caso, rileva la convenuta, nel contratto di mutuo, nel quale l'obbligazione è unica, e la divisione in rate costituisce solo una modalità per agevolare una delle parti, senza conseguire l'effetto di frazionamento del debito in una serie di autonome obbligazioni, il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, con la conseguenza che il termine di cui al citato art. 1957 c.c. decorre non già dalla scadenza delle singole rate, ma dalla scadenza dell'ultima di esse.
Il richiamo effettuato dall'attrice al testo dell'art.6 del contratto che a sua volta richiama l'art.1956 c.c., per sostenere che il contratto si sarebbe risolto, e sarebbe quindi scaduto al momento del mancato pagamento della singola rata, è fuorviante. Infatti, sia tale articolo sia quello della decadenza dal beneficio del termine di cui all'art.1186 c.c. prevedono il verificarsi della “scadenza” come facoltà del creditore che deve dichiarare di volersene avvalere. In mancanza dell'esercizio di tale facoltà o diritto non si verifica né sussiste alcuna “scadenza” dell'obbligazione atta a provocare la decorrenza del pagina 6 di 16 termine di cui all'art.1957 c.c. Quindi la scadenza dell'obbligazione sia del rimborso del mutuo sia del saldo dell'esposizione del c/c è sicuramente identificabile nel quinto giorno successivo al ricevimento della raccomandata del 10 novembre 2020 di revoca dei fidi per il conto corrente e di decadenza dal beneficio del termine per il mutuo.
Per le ragioni esposte, la convenuta ha chiesto il rigetto delle domande della controparte e, in via subordinata, ha chiesto che il tribunale dichiari la propria incompetenza funzionale sulla richiesta dichiarazione dell'avvenuta decadenza della convenuta dalle garanzie per decorrenza del termine di cui all'art.1957 c.c.
3. All'esito del deposito delle memorie istruttorie, con riferimento alla fideiussione omnibus, è stata accolta la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulata dall'attrice. Svolti i relativi adempimenti, la causa è stata quindi ritenuta matura per la decisione ed è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza successiva, tenutasi mediante trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni riportate in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini previsti dall'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
4. Ritiene il Collegio che le domande formulate dall'attrice non siano fondate e non possano quindi essere accolte, per i motivi di seguito precisati. ha lamentato la nullità delle due fideiussioni stipulate rispettivamente Parte_1
in data 1° ottobre 2018 e in data 7 giugno 2019, in quanto riproducenti lo schema di contratto predisposto dall'ABI oggetto del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 di
AN d'IT.
A sostegno della dedotta nullità, l'attrice ha prodotto il provvedimento dell'autorità di vigilanza, in qualità di Autorità Garante della concorrenza tra istituti creditizi, nel quale si afferma che le clausole nn. 2, 6 e 8, nella misura in cui vengono applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'art. 2, comma 2, lettera a) della legge 287/1990
(doc.7).
Il Collegio ritiene che l'assunto non sia condivisibile per molteplici ragioni.
pagina 7 di 16 4.1. Quanto alla fideiussione specifica, si condividono i rilevi contenuti nell'ordinanza istruttoria del 28 ottobre 2022, che ha limitato l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. ai moduli standard per le fideiussioni omnibus utilizzati in epoca coeva a quella della stipulazione della garanzia omnibus per cui è causa.
Infatti, l'accertamento della AN d'IT posto a fondamento della domanda di nullità per entrambe le fideiussioni di cui si controverte si riferisce allo schema contrattuale elaborato dall'associazione di categoria per le fideiussioni omnibus, senza investire il settore delle fideiussioni rilasciate a garanzia delle obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie (in tal senso, Cass. Ord. n. 19401 del 15.7.2024).
L'accertamento di un'intesa anticoncorrenziale richiede una prova rigorosa, considerate le conseguenze che ne derivano. Non può ritenersi dimostrato, soltanto sulla base della produzione di alcuni moduli contenenti le tre clausole oggetto della censura della AN
d'IT, che nel 2019 un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, nell'intero territorio nazionale, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche, in modo da privare quella stessa clientela del diritto a una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza. La standardizzazione contrattuale non produce infatti necessariamente effetti anticoncorrenziali, né costituisce elemento dirimente per accertare l'accordo illecito tra gli istituti di credito.
In conclusione, la mancata dimostrazione di un'intesa, anteriore o coeva alla stipulazione della garanzia qui considerata, avente come oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale degli impieghi bancari attraverso la fissazione di specifiche condizioni contrattuali, in materia di garanzie fideiussorie per operazioni specifiche, non può che condurre al rigetto delle domande di nullità svolte dall'attrice.
4.2. Quanto alla fideiussione omnibus, in relazione alla quale è stato disposto l'ordine di esibizione, va premesso che, con riferimento alla situazione antecedente all'entrata in pagina 8 di 16 vigore dell'art. 7 d.lgs. n. 3 del 2017, nei giudizi promossi ai sensi dell'art. 33 della legge n. 287 del 1990, le conclusioni assunte dall'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, nonché le decisioni del giudice amministrativo che eventualmente abbiano confermato o riformato quelle decisioni, costituiscono prova privilegiata in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso (Cass. Civ. 22 maggio 2019 n. 13846), anche se ciò non esclude la possibilità che le parti offrano prove a sostegno di tale accertamento o ad esso contrarie (Cass. Civ. 13 febbraio 2009, n. 3640).
Si tratta infatti di documentazione che, raccogliendo gli esiti di un'esaustiva istruttoria avente carattere definitivo, assume valore intrinseco di fonte probatoria privilegiata dell'illecito antitrust (Cass. Civ. 28 maggio 2014, n. 11904; Cass. Civ. 17 aprile 2012, n.
6008; Cass. Civ., ord. 22 febbraio 2010, n. 4261; Cass. Civ. 25 luglio 2008, n. 20484;
Cass. Civ., 2 febbraio 2007, n. 2305; Cass. Civ. SS.UU. 4 febbraio 2005, n. 2207).
Al fine di valutare la validità ed efficacia delle clausole impugnate contenute in un contratto di fideiussione, va anche precisato che il punto dirimente non attiene tanto alla
“diffusione di un modulo ABI da cui non fossero state espunte le nominate clausole, quanto [al]la coincidenza delle convenute condizioni contrattuali, di cui qui si dibatte, col testo di uno schema contrattuale che potesse ritenersi espressivo della vietata intesa restrittiva” (Cass. n. 13846 del 2019 cit.) e che l'illiceità derivata dalle intese anticoncorrenziali 'a monte' deve essere affermata a patto che il contenuto delle stesse sia effettivamente trasposto nelle singole clausole dei contratti 'a valle'.
Ebbene, con il provvedimento n. 55 del 2005 la AN d'IT – all'epoca Autorità garante della concorrenza tra Istituti creditizi ai sensi degli artt. 14 e 20 della legge n.
287 del 1990, in vigore sino al trasferimento dei poteri all'AGCM per effetto della legge n. 262 del 2005 – aveva appurato che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie
(fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a),
pagina 9 di 16 della legge n. 287/90”. La stessa aveva evidenziato in particolare come le verifiche compiute nel corso dell'istruttoria avessero “mostrato, con riferimento alle clausole esaminate, la sostanziale uniformità dei contratti utilizzati dalle banche rispetto allo schema standard dell'ABI” e come tale uniformità discendesse “da una consolidata prassi bancaria preesistente rispetto allo schema dell'ABI (non ancora diffuso presso le associate), che potrebbe però essere perpetuata dall'effettiva introduzione di quest'ultimo” (punto 93).
A tale conclusione l' era pervenuto sulla scorta del parere reso dall'Autorità CP_4
garante della concorrenza e del mercato in data 22 agosto 2003, secondo cui “l'ampia diffusione delle clausole oggetto di verifica non può essere ascritta a un fenomeno
“spontaneo” del mercato, ma piuttosto agli effetti di un'intesa esistente tra le banche sul tema della contrattualistica” (punto 50).
4.3. Occorre inoltre rilevare, sempre in via preliminare, passando alla fattispecie concreta oggetto di esame, che sicuramente mancano i presupposti per l'accoglimento della domanda di nullità integrale della fideiussione, formulata in via principale dall'attrice, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale consolidato che, muovendo dalla natura abusiva dell'intesa e delle relative clausole che da essa sono derivate, trasla l'invalidità del patto anticoncorrenziale alle singole clausole che ne sono il prodotto e non già all'intero negozio, sul rilievo che tale contagio non risponda al principio di conservazione degli atti nei limiti in cui gli stessi siano rispondenti alla lecita volontà delle parti.
L'art. 1419 c.c., del resto, ammette che la nullità di singole clausole contrattuali si estenda all'intero contratto solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità. E la stessa giurisprudenza di legittimità, pronunciandosi in fattispecie analoghe a quella qui considerata, ha ricordato che l'accertamento da parte della AN d'IT dell'illiceità di pagina 10 di 16 alcune clausole delle Norme ANrie Uniformi trasfuse nella modulistica contrattuale predisposta in attuazione delle suddette intese non esclude “che in concreto la nullità del contratto a valle debba essere valutata dal giudice adito alla stregua degli artt. 1418
e ss. cod. civ. e che possa trovare applicazione l'art. 1419 cod. civ., laddove l'assetto degli interessi in gioco non venga pregiudicato da una pronuncia di nullità parziale, limitata alle clausole rivenienti dalle intese illecite” (Cass. civ., sez. I, ord. 26 settembre
2019, n. 24044).
In questo senso si sono espresse anche le Sezioni Unite (Cass. S.U. 30 dicembre 2021 n.
41994) le quali, stabilendo che “i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”, hanno chiaramente escluso che la nullità possa propagarsi all'intero contratto qualora permanga una sua utilità in relazione agli interessi con esso perseguiti.
Posto che non è stata fornita la prova che le parti avrebbero concluso senz'altro il contratto senza le clausole delle quali viene lamentata la nullità, può essere presa in considerazione soltanto l'ipotesi della nullità parziale.
4.4. Rileva il Collegio che la fideiussione omnibus prodotta dall'attrice quale doc. 2 contiene tutte le clausole, sia pur diversamente numerate, dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie. Il contenuto precettivo è il medesimo.
Tuttavia, posto che la fideiussione omnibus di cui si controverte è datata 1° ottobre 2018, la produzione in giudizio del provvedimento n. 55 del 2005 della AN d'IT non fornisce di per sé prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza.
pagina 11 di 16 Infatti, l'istruttoria svolta dall'autorità di vigilanza copre un arco temporale compreso tra il 2002 e il maggio del 2005.
Come in qualunque causa stand alone, è pertanto onere della parte, che assume la sussistenza di un illecito anticoncorrenziale, provarne l'esistenza, secondo le regole ordinarie del processo civile. Nel caso di specie, l'attrice ha prodotto moduli di altre banche e ha formulato richiesta di ordine di esibizione.
È stato pronunciato ordine di esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., dei modelli standard di fideiussione omnibus utilizzati da ciascun Istituto nel mese di ottobre 2018, nei confronti di otto banche:
- AN Intesa Sanpaolo;
- AN Nazionale del Lavoro;
- AN Monte dei Paschi di Siena;
- AN Sella;
- Credem AN;
- NC PM;
- NC di Desio e della Brianza;
- Crèdit Agricole- Cariparma.
Due istituti di credito (Intesa San Paolo e NCPM) non hanno ottemperato all'ordine di esibizione. Quanto agli altri sei, sono stati esibiti moduli di contenuto standard identico al modello depositato quale documento 2 oggetto di causa, soltanto dalla AN
Monte dei Paschi di Siena s.p.a., dal NC di Desio e della Brianza s.p.a., dalla AN
Nazionale del Lavoro s.p.a. e dal Crèdit Agricole IT s.p.a.
I moduli degli altri istituti presentano delle differenze, o perché contengono una sola delle clausole oggetto del provvedimento della AN d'IT (la AN Sella), o perché una delle clausole di cui si controverte è diversa dalla clausola corrispondente presa in considerazione dalla AN d'IT (l'art. 6 del Credito Emiliano s.p.a., a pag. 4, prevede che “I diritti derivanti alla AN dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni proprio credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere
pagina 12 di 16 il debitore o il fideiussore medesimo o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato, nel senso che esso è stabilito in 36 (trentasei) mesi dalla scadenza delle obbligazioni del debitore principale.”).
4.5. Appare tuttavia inutile chiedersi se tale parziale riscontro, che riguarda soltanto quattro istituti di credito, sia idoneo a far presumere il protrarsi dell'intesa anticoncorrenziale a livello nazionale, nel 2018, e quindi a inficiare la validità delle clausole impugnate.
Deve essere infatti evidenziato che, nella clausola contenuta nell'art. 5 della fideiussione omnibus sottoscritta da è previsto che “i diritti derivanti alla banca Parte_1
dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato”.
Anche volendo prescindere dall'orientamento giurisprudenziale che prevede che, qualora la durata della fideiussione sia correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale, bensì, come nel caso di specie, al suo integrale adempimento, l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c. (Cass. n. 16836/2015, 16233/2005 e 16758/2002), si osserva che la domanda volta alla declaratoria dell'avvenuta decadenza e, quindi, la richiesta di
“mandare l'attrice libera ed esente da ogni relativa obbligazione nei confronti della convenuta” non può comunque trovare accoglimento, perché infondata.
Nel caso di specie, infatti, la banca ha agito tempestivamente, poiché ha proposto le sue istanze nei confronti del debitore nel termine di sei mesi previsto dall'art. 1957 c.c., depositando il ricorso per decreto ingiuntivo, accolto il 27 novembre 2020, sia nei confronti della debitrice principale, sia nei confronti della signora Pt_1
Non vi è quindi alcun margine di operatività della deroga prevista nella clausola impugnata.
pagina 13 di 16 4.6. Sostiene, tuttavia, l'attrice che la banca è decaduta dalla garanzia ex art. 1957 c.c., in quanto l'obbligazione principale è scaduta – quantomeno - il 6 dicembre 2019, data corrispondente alla prima rata scaduta e non pagata del mutuo.
A sostegno di quanto affermato, richiama il disposto dell'art.6 del Parte_1
contratto di mutuo stipulato il 7 giugno 2019, che prevede la risoluzione, “ai sensi e per gli effetti dell'art. 1956 cod. civ.” nel caso di inadempimento da parte del mutuatario degli obblighi posti a suo carico, persino nel caso di mancato pagamento “anche di una sola rata di rimborso” (doc.3 di parte attrice e di parte convenuta).
Inoltre, l'attrice sostiene che, poiché il debito principale è ripartito in scadenze periodiche, ciascuna delle quali dotata di un grado di autonomia tale da potersi considerare esigibile prima ed a prescindere dalla prestazione complessiva, il “dies a quo“, per calcolare il termine di decadenza ex art. 1957 c.c., va individuato in quello di scadenza delle singole prestazioni e non già dell'intero rapporto.
L'assunto non è condivisibile.
Al riguardo, il Collegio osserva innanzitutto che l'effetto risolutivo del contratto è pattiziamente subordinato a una manifestazione di volontà del creditore, in quanto lo stesso art.6 specifica che “La risoluzione si verifica di diritto quando la banca dichiara al mutuatario che intende avvalersi della presente clausola risolutiva ai sensi del secondo comma dell'art. 1456 c.c.”. Nel caso qui considerato, tale volontà non è stata espressa. Né può affermarsi che le lettere di messa in mora inviate ad e Controparte_3
all'attrice il 10 novembre 2020 di revoca dei fidi e invito al pagamento delle somme richieste entro cinque giorni dalla ricezione faccia riferimento a una precedente avvenuta risoluzione del contratto (doc.5 di parte attrice). Non vi è in atti alcun documento che dimostri che la banca ha dichiarato di avvalersi della clausola risolutiva espressa.
Va poi aggiunto che, diversamente da quanto sostenuto dall'attrice, il “dies a quo “, per calcolare il termine di decadenza ex art. 1957 c.c., non è quello di scadenza delle singole prestazioni, bensì quello di scadenza dell'ultima rata, in quanto, secondo l'orientamento pagina 14 di 16 costante della Suprema Corte, nel caso del contratto di mutuo, nel quale l'obbligazione è unica e la divisione in rate costituisce solo una modalità per agevolare una delle parti, senza conseguire l'effetto di frazionamento del debito in una serie di autonome obbligazioni, il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata
(Cass. 2301/2004, Cass. 19291/2010, Cass. 17798/2011 e Cass. 4232/2023).
Quindi, come è stato correttamente rilevato dalla parte convenuta, la scadenza dell'obbligazione, sia del rimborso del mutuo sia del saldo dell'esposizione del conto corrente, è identificabile nel quinto giorno successivo al ricevimento delle raccomandate del 10 novembre 2020 di revoca dei fidi per il conto corrente e di decadenza dal beneficio del termine per il mutuo (doc.5, già citato, di parte attrice).
Laddove si consideri che il decreto ingiuntivo n. 5017/20 è stato emesso dal Tribunale di
Brescia in data 27 novembre 2020 ed è stato notificato alla signora il 3 dicembre Pt_1
2020, come risulta dal doc.8 di parte attrice, appare evidente che non è maturata alcuna decadenza della banca convenuta dal diritto di agire nei confronti del fideiussore, poiché
i sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, sicuramente, non erano decorsi al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo da parte della CP_1
Tale circostanza determina, con ogni evidenza, il rigetto della domanda di parte attrice, anche in ragione del difetto di un apprezzabile interesse della stessa ad ottenere l'accertamento della nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., così come delle altre clausole contestate.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi assorbita la questione sottoposta al Collegio dalla convenuta, che chiede al Tribunale “in via subordinata ed ulteriormente subordinata” di dichiarare “la propria incompetenza funzionale sulle domande svolte ai punti B. e D. limitatamente alla richiesta dichiarazione dell'avvenuta decadenza della convenuta dalle garanzie per decorrenza del termine di cui all'art.1957
c.c.”.
5. Infine, vista la domanda formulata dall'attrice ex art. 363 bis c.p.c., con riferimento alla questione relativa alla fideiussione specifica, il Collegio osserva che la rilevata pagina 15 di 16 carenza d'interesse dell'attrice rende superfluo ogni ulteriore approfondimento, fermo restando che non sembrano ricorrere tutte la condizioni previste dalla norma invocata per la rimessione della questione alla Corte di Cassazione, in particolare, quella relativa alle “gravi difficoltà interpretative”.
6. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, in linea con i parametri medi fissati dal
D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in base al valore (indeterminabile) della causa e all'attività processuale svolta, seguono la soccombenza e vanno pertanto rifuse dall'attrice alla convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
con citazione notificata il 21 aprile 2021, ogni diversa
[...]
istanza o eccezione disattesa o assorbita così provvede:
- respinge le domande dell'attrice e la condanna a rifondere alla convenuta le spese di lite, liquidate in € 7.616,00 per compensi, oltre 15%, a titolo di rimborso spese forfetario, e accessori.
Così deciso in Milano il 26 settembre 2024
Il giudice est. Il Presidente
Anna Bellesi Silvia Giani
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