Articolo 137 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89
Articolo 136Articolo 138
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22 marzo 1913
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14 gennaio 1915
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1 giugno 2007
Art. 137. (( 1. E' punito con la sanzione pecuniaria da 5 euro a 45 euro il notaio che contravviene alle disposizioni dell'articolo 51, secondo comma, numeri 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° e 9° e degli articoli 53, 59, 65, 66, 70, 72 e che, nella conservazione degli atti e nella tenuta del repertorio, contravviene alle disposizioni degli articoli 61 e 62.

2. E' punito con la sanzione pecuniaria da 30 euro a 240 euro il notaio che contravviene alle disposizioni dell'articolo 26, dell'articolo 51, secondo comma, numeri 1°, 8°, 10°, 11°, 12° e dell'articolo 67, secondo comma.

3. E' punito con la sanzione pecuniaria da 200 euro a 900 euro il notaio che, nei casi previsti dall'articolo 43, rilascia copie, certificati o estratti )) ((65)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 29 dicembre 1914, n. 1408 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera e)) che e' concessa amnistia per le contravvenzioni alle leggi e ai regolamenti sullo stato civile e per quelle prevedute dagli articoli 106, n. 10, 137 e 138, n. 1, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89.
Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che "L'efficacia del presente decreto si estende ai reati sopra previsti, commessi a tutto il giorno precedente la data del decreto stesso". --------------- AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha diposto (con l'art. 54, comma 2) che "Per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 55, comma 1, continuano ad applicarsi, se piu' favorevoli, le norme modificate dagli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 47, 50 e 51".
Entrata in vigore il 1 giugno 2007
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