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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 18/09/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1322 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE - LAVORO in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Emanuela FEDELE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa con ricorso depositato il 05/08/2024 da
e Parte_1 C.F._1 Parte_2 con il patrocinio degli avv.ti Nicola Zampieri, Walter Miceli, Giovanni C.F._2
Rinaldi e Fabio Ganci elettivamente domiciliato presso i difensori
RICORRENTE
Contro
IL in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
l' in persona del Direttore in carica, Controparte_2
l' in persona del Dirigente in carica, rappresentati e difesi, ai Controparte_3 sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dall'avv. Francesco Serafino e dall'avv. Stefano
Rovelli, funzionari in servizio presso lo stesso , legalmente domiciliato in Controparte_3
, Via Soderini n.24 CP_3
RESISTENTE
OGGETTO Altre ipotesi
Motivi della Decisione
Con ricorso depositato il 05/08/2024 le ricorrenti hanno dedotto di aver prestato servizio come personale docente a tempo determinato.
In particolare, la NT , docente in servizio presso l'istituto Parte_1
Comprensivo “Viale Legnano” di Parabiago in virtù di un contratto a tempo determinato fino al 30.6.2025 (come documentato con deposito del 22.5.2025), ha dedotto di aver prestato servizio come docente precaria nei seguenti anni scolastici:
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- 2021/2022, contratto dal 02.12.2021 al 31.08.2022, per n. 25 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto “W. Tobagi” di Cerro GG (MI);
- 2022/2023, contratto dal 12.09.2022 al 30.06.2023, per n. 25 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto “W. Tobagi” di Cerro GG (MI);
- 2023/2024, contratto dal 01.09.2023 al 30.06.2024, per n. 25 ore di servizio settimanali presso l'Istituto Comprensivo “A. Strobino” di Cerro GG (MI).
La NT , docente in servizio presso l'istituto Superiore Parte_2
“G. Mendel” di Villa Cortese in virtù di un contratto a tempo determinato fino al 30.6.2025
(come documentato con deposito del 22.5.2025), ha dedotto di aver prestato servizio come docente precaria nei seguenti anni scolastici:
- 2022/2023, contratti dal 10.10.2022 al 30.06.2023, per n. 11 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto “L. Einaudi – L. Da Vinci” di Magenta (MI) e dal 06.12.2022 al 30.06.2023, per n. 4 ore di servizio settimanali, presso il medesimo istituto;
- 2023/2024, contratto dal 29.11.2023 al 30.06.2024, per n. 18 ore di servizio settimanali presso l'Istituto “G. Mendel” di Villa Cortese (MI).
Le ricorrenti hanno esposto di non aver mai fruito dell'importo di euro 500,00 annui per la formazione professionale (Carta elettronica docenti) riconosciuto esclusivamente al personale di ruolo ex artt. 121 co. 1 e 122 legge 107/2015 e successivi dpcm attuativi (dpcm
32313 del 23.09.2015, dpcm 28.11.2016).
Rilevando un'ingiustificata disparità di trattamento, le ricorrenti hanno chiesto l'accertamento del proprio diritto ad ottenere la carta docente per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla legge n. 107/2015, per le annualità 2021/2022, 2022/2023
e 2023/24 in favore della NT e per le annualità 2022/23 e 2023/24 in favore Pt_1 della NT e la condanna dell'amministrazione resistente all'assegnazione della Pt_2 carta elettronica, in relazione al servizio prestato, o a quella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi legali dalle singole scadenze al saldo per complessivi euro 1.500,00 in favore della NT ed euro 1.000,00 in Pt_1 favore della NT , oltre al pagamento delle spese di giudizio, con distrazione in Pt_2 favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.
Ritualmente costituitosi in giudizio, il ha contestato gli Controparte_1 assunti avversari, rilevando la legittimità della destinazione al solo personale di ruolo del contributo alla formazione professionale e chiedendo il rigetto del ricorso
La causa è stata sviluppata con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. non avendo le parti evidenziato disponibilità conciliativa nelle note tempestivamente depositate nel termine assegnato del 26 maggio 2025, la causa viene decisa con sentenza che si deposita.
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Il ricorso è fondato.
Inquadramento normativo
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 stabilisce: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzare le competenze professionali, è istituita, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 123, la Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo di € 500,00 annui per ciascun anno scolastico può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il a corsi di Controparte_4 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I DPCM attuativi del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016 hanno ribadito l'esclusione del beneficio per i docenti assunti a tempo determinato, essendo riservato ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato sia a tempo pieno che a tempo parziale. Sono state altresì delineate le ipotesi di esclusione e revoca, la natura dell'attribuzione, le modalità di richiesta, di riconoscimento e di utilizzo collegato alla contestualità del servizio reso
Giurisprudenza rilevante
Riportata la normativa di interesse, si rileva che, sulle questioni oggetto del presente giudizio si sono già espressi la Corte di Giustizia Europea (con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022, resa nella causa c 450/2), e il Consiglio di Stato (sentenza 16.3.2022 n. 1842) con pronunce che hanno evidenziato la natura astrattamente discriminatoria delle disposizioni normative che escludono i docenti con contratto a termine dal beneficio.
Condividendo pienamente i principi già espressi, la Corte di Cassazione, con sentenza n.
29961 del 27 ottobre 2023, ha ripercorso i dati normativi che fondano il diritto-dovere della formazione del docente che impone obblighi sia al docente che al datore di lavoro. In tale ambito si è inserita la carta docente che, per come strutturata, attiene al piano formativo e di aggiornamento “e non a quello delle dotazioni lavorative individuali”; tale piano formativo si sviluppa secondo la Corte su base annuale come deducibile da numerosi indici legislativi
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“Per altro verso, la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima. D'altra parte, anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in
L. n. 103/2023, qui fuori gioco ratione temporis, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”…. Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica “annua”, per le ragioni sopra ampiamente spiegate.”
Sulla base di queste considerazioni la Corte, rispondendo quindi ad una delle questioni oggetto di rinvio, ha fissato il seguente principio di diritto secondo cui “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
- Quanto alla natura della prestazione la Corte ha chiarito che trattasi di obbligazione di pagamento (desumibile dalle modalità di messa a disposizione dell'importo) seppur strettamente finalizzata all'obbligo di formazione nell'ambito di una prestazione didattica.
Tale inquadramento rileva anche sulla questione dell'interesse ad agire del creditore per le annualità pregresse, interesse che la Corte ritiene persistere nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto- dovere formativo”. La permanenza nel sistema scolastico viene individuata sia nella destinazione di nuovo incarico di supplenza, sia nella costanza di iscrizione nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze.
- In caso di fuoriuscita dal sistema scolastico spetterà al creditore, ove formulata, azione risarcitoria con obbligo di allegazione del pregiudizio e possibilità di deduzione presuntiva e di liquidazione equitativa, entro il valore della Carta, determinata sul caso concreto (ad es. durata della permanenza nel sistema scolastico).
- Infine in merito alla prescrizione la Corte ha statuito:
l'applicabilità dell'art. 2948 n. 4 c.c., prescrizione quinquennale, stante la natura pecuniaria dell'obbligazione con decorrenza dal momento in cui il diritto può essere fatto valere ovvero dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia
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consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio;
l'applicabilità della prescrizione decennale per la domanda risarcitoria nell'ambito della responsabilità contrattuale con decorrenza dalla data di cessazione del servizio per l'azione risarcitoria.
La posizione della NT Parte_1
Parte NT domanda il riconoscimento della carta docenti per le annualità 2021/2022,
2022/2023 e 2023/24.
Non è maturata alcuna prescrizione quinquennale, considerato che l'annualità richiesta risale all'anno scolastico 2021/22 e che il deposito del ricorso è intervenuto prima della maturazione del termine prescrizionale.
Dalla documentazione prodotta risulta che negli anni richiesti la docente è stata destinataria di un incarico annuale per 25 ore settimanali nell'a.s. 2021/22 e di incarichi fino al termine delle lezioni negli aa.ss. 2022/23 e 2023/24 per 25 ore settimanali (cfr. all.1 1 NT).
La posizione della NT Parte_2
Parte NT domanda il riconoscimento della carta docenti per le annualità 2022/23 e
2023/24.
Non è maturata alcuna prescrizione quinquennale, considerato che l'annualità richiesta risale all'anno scolastico 2022/23 e che il deposito del ricorso è intervenuto prima della maturazione del termine prescrizionale.
Dalla documentazione prodotta risulta che negli anni richiesti la docente è stata destinataria di incarichi fino al termine delle lezioni per 15 ore settimanali nell'a.s. 2022/23 (11h+4h) e per 18 ore settimanali nell'a.s. 2023/24 diciotto ore settimanali (cfr. all.
1.1 NT).
Con produzione 22.5.2025 le ricorrenti hanno documentato altresì l'attualità dell'interesse ad agire essendo destinatarie di contratto a tempo determinato fino al 30.6.2025 (all.1 e 1.1. ricorrenti).
Ricorrendo tutti i presupposti di legge, come interpretati dalla Corte di Giustizia e dalla Corte di Cassazione, va pertanto accertato il diritto delle ricorrenti ad ottenere la carta docenti per le annualità 2021/2022, 2022/2023 e 2023/24 in favore della NT e Parte_1 per le annualità 2022/23 e 2023/24 in favore della NT . Parte_2
L'Amministrazione resistente deve pertanto essere condannata a mettere a disposizione delle ricorrenti la suddetta carta docente con accredito dell'importo relativo agli anni di lavoro a tempo determinato ovvero per complessivi euro 1.500,00 in favore della NT Pt_1 ed euro 1.000,00 in favore della NT , così che ne possano fruire nel rispetto dei Pt_2 vincoli di legge.
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Va inoltre respinta la richiesta di riconoscimento della maggiorazione di interessi e rivalutazione in quanto, ex artt. 2 co. 1 e 5 co. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016 – l'importo erogato è indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni, nemmeno ove venga utilizzato nell'anno successivo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore di parte NT in complessivi euro 1.090,00 (applicati i minimi nello scaglione fino a 5.200 omessa la fase istruttoria, ridotta la decisionale, applicato l'aumento ex art. 4 co. 1 bis dm. 55/'14), oltre spese generali, oltre accessori di legge e spese vive di euro 49,00 relative al contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
definitivamente pronunziando tra le parti, così provvede:
- dichiara il diritto delle ricorrenti all'ottenimento della carta docente per gli anni scolastici
2021/2022, 2022/2023 e 2023/24 in favore della NT e per gli anni Parte_1 scolastici 2022/23 e 2023/24 in favore della NT , per l'importo Parte_2 di euro 500,00 per ciascun anno
- condanna il resistente a mettere a disposizione delle ricorrenti la carta docente, CP_1 con accredito della somma complessiva di euro 1.500,00 in favore della NT Pt_1
ed euro 1.000,00 in favore della NT , così che ne
[...] Parte_2 possano fruire nel rispetto dei vincoli di legge., quale contributo da destinare alla formazione professionale;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte NT in complessivi euro 1.090,00 oltre spese generali, accessori di legge e spese vive di euro
49,00 relative al contributo unificato, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Busto Arsizio, 18 settembre 2025
il Giudice del Lavoro
dr.ssa Emanuela Fedele
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